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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 303/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
dott. Marina Zoppello Consigliere onorario dott. Antonio Piccinni Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 303/2024 promosso da: nato in [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Albania il 04/07/1986, rappresentati e difesi dall'Avv. ISUFI INA del foro di Piacenza, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore con studio sito in Via Nicolini 20, Piacenza
(PC)
RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 21 febbraio 2025, sul reclamo avverso il decreto n. 1550/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna deciso in data 13.2.2024 nel procedimento R.G. n. 271/2024.
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, Parte_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]) hanno Parte_2
chiesto l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs.
286/98 nell'interesse dei minori e , entrambi nati in Persona_1 Persona_2
Albania, rispettivamente in data 2.8.2008 ed in data 6.1.2012.
Pagina 1 I ricorrenti hanno allegato di vivere da un anno in Italia, unitamente ai propri figli minori e Per_1
presso l'abitazione sita in Piacenza, Via Baio 31, a loro concessa gratuitamente a Persona_2 titolo di ospitalità da – cugino del ricorrente che da anni vive e lavora stabilmente Persona_3
in Italia sul territorio nazionale – la cui famiglia fornisce anche supporto economico al nucleo familiare;
che nel Paese d'origine si troverebbero a vivere in una condizione deteriore;
che entrambi i minori sono ben integrati nel tessuto sociale e regolarmente iscritti a scuola;
che, con la regolarizzazione della propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale, Pt_1
avrebbe la concreta possibilità di ottenere un contratto di lavoro stabile e regolare, come
[...] da dichiarazione di disponibilità all'assunzione rilasciata da un imprenditore operante nel piacentino nel settore dell'edilizia, che gli permetterebbe di far fronte alle esigenze del nucleo familiare.
2.- Con decreto n. 1550/2024, emesso in data 13.2.2024 (pub. 23.2.2024), il Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia – Romagna ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, delle procedure amministrative ordinarie previste per regolarizzare la propria posizione prima di attivare lo strumento di cui all'art. 31 c.3 TUI.
Nel merito, ha ritenuto mancanti i presupposti di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, essendo rimasto indimostrato un effettivo radicamento dei minori, atteso che gli stessi hanno vissuto in Italia per un solo anno, trascorrendo la maggior parte della loro vita nel loro Paese d'origine, non assumendo rilevanza le migliori condizioni di vita presenti in Italia o il migliore sistema sanitario, né il riferimento all'intervento sanitario programmato dalla Pt_2
3.- Con reclamo depositato in data 12.3.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato detto decreto, insistendo per l'accoglimento dell'istanza ex art. 31 c.3 D. Lgs.
286/98.
Con il primo motivo di gravame, i reclamanti lamentano l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle circostanze del caso specifico, avendo questi escluso il radicamento dei minori sul territorio nazionale unicamente alla luce del maggior tempo trascorso nel loro Paese d'origine anziché in Italia, non valorizzando gli ulteriori elementi fattuali addotti dai ricorrenti ed omettendo di svolgere un'indagine concreta sullo sviluppo psicofisico degli stessi.
Con il secondo motivo, contestano quanto statuito dal Tribunale in ordine alla necessità di esperire preventivamente le procedure previste in via ordinaria dal T.U.I., rilevando l'assenza di un tale principio nella giurisprudenza e nella normativa di riferimento.
4.- In data 13.6.2024 è pervenuta una relazione aggiornata del Servizio Sociale competente.
Pagina 2 5.- All'udienza del 21.2.2025, il PG ha concluso per l'accoglimento del reclamo, producendo casellario giudiziale di entrambe le parti.
6.- Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative.
A tal proposito, si osserva che l'art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».
Dal tenore letterale della disposizione non emerge, quale condizione di procedibilità, il necessario previo esperimento dei diversi modelli procedurali previsti dall'ordinamento per la regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero.
L'interpretazione fornita dal Tribunale per i Minorenni non può ritenersi compatibile con la ratio della norma, volta alla tutela del preminente interesse del minore e della sua vita familiare mediante la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare «anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge», in presenza di gravi motivi;
né che l'interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori (Cass.,
Sez. 1, Ord. n. 4197 del 2018).
Venendo al merito, la Suprema Corte, nel definire i presupposti della misura autorizzativa, ha stabilito che non è necessaria «l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è
Pagina 3 cresciuto» ma che, tuttavia, tali situazioni si concretizzino in «eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare» (Cass.
Sez. U, Sent. n. 21799 del 25/10/2010).
Il Supremo Consesso ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, alla luce dei parametri della «proporzionalità» e «necessità», sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
È stato, inoltre, precisato che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” devono consistere «in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa» ma evidenziando che la normativa in esame «non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori» (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 773 del 16/01/2020; Cass., Sez. I, Sent. n. 4496 del
11/02/2022)
Pertanto, sul richiedente l'autorizzazione incombe un onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore «non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 26710 del 10/11/2017).
Questa Corte è dunque chiamata ad effettuare un giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, tenuto conto «del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2023, n. 22027).
Nel caso di specie, la Corte ritiene di accogliere il reclamo, in linea con le conclusioni del PM e con quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dei Servizi sociali del 13.6.2024 emerge, infatti, che entrambi i minori frequentano regolarmente la scuola;
il primogenito ha concluso la classe seconda presso l'Istituto Per_4
Superiore di Istruzione Industriale “G. Marconi” ove è stato inserito nell'anno scolastico
2022/2023, mostrandosi coinvolto nel percorso scolastico, con un buon inserimento nel gruppo. Ha
Pagina 4 altresì manifestato la volontà di iscriversi in una squadra di calcio cittadina, al momento preclusa essendo il minore privo di documenti di identificazione.
La secondogenita ha terminato, nell'anno scolastico 2023/2024, la classe prima della scuola Per_2 secondaria di primo grado “I. Calvino”, dopo avere frequentato, nell'anno scolastico precedente, la quinta classe presso la scuola primaria Don Minzoni. La minore si è ben inserita nel gruppo classe e ha buona relazioni con i pari e le insegnanti.
Entrambi i minori hanno appreso la lingua italiana, tramite la frequentazione di corsi appositi, e risultano integrati nel contesto scolastico e sociale, avendo instaurato relazioni amicali con i propri coetanei.
Il nucleo familiare si presenta unito, con un solido rapporto affettivo tra i minori ed i genitori, i quali esercitano adeguatamente le relative funzioni, potendo altresì contare sul supporto economico e lavorativo di una rete parentale stabile sul territorio da tempo.
Entrambi i reclamanti non risultano gravati da precedenti penali.
Sulla base dei criteri sopra enunciati e della situazione concreta (effettivo radicamento dei minori sul territorio nazionale e sussistenza di un significativo rapporto affettivo con entrambi i genitori) la Corte ritiene di accogliere il ricorso, consentendo la permanenza in Italia dei reclamanti per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7.- L'applicazione dell'art. 91 c.p.c. è esclusa dalla natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie il reclamo proposto e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 23.2.2024, e per l'effetto autorizza e , quali genitori dei minori , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nato in [...] in data [...], e , nata in [...] in data [...], alla Persona_2
permanenza in Italia ex art. 31 comma 3 D Lgs. 286/1998 per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;
manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 21 febbraio 2025
Il Consigliere estensore il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 5
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione civile per i minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
dott. Marina Zoppello Consigliere onorario dott. Antonio Piccinni Consigliere onorario all'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.v. 303/2024 promosso da: nato in [...] il [...] e nata in Parte_1 Parte_2
Albania il 04/07/1986, rappresentati e difesi dall'Avv. ISUFI INA del foro di Piacenza, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore con studio sito in Via Nicolini 20, Piacenza
(PC)
RECLAMANTI
e con la partecipazione del PROCURATORE GENERALE
La Corte, decidendo a scioglimento della riserva, assunta all'udienza del 21 febbraio 2025, sul reclamo avverso il decreto n. 1550/2024 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna deciso in data 13.2.2024 nel procedimento R.G. n. 271/2024.
OSSERVA
1.- Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, Parte_1
(nato in [...], il [...]) e (nata in [...], il [...]) hanno Parte_2
chiesto l'autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, co. 3, d.lgs.
286/98 nell'interesse dei minori e , entrambi nati in Persona_1 Persona_2
Albania, rispettivamente in data 2.8.2008 ed in data 6.1.2012.
Pagina 1 I ricorrenti hanno allegato di vivere da un anno in Italia, unitamente ai propri figli minori e Per_1
presso l'abitazione sita in Piacenza, Via Baio 31, a loro concessa gratuitamente a Persona_2 titolo di ospitalità da – cugino del ricorrente che da anni vive e lavora stabilmente Persona_3
in Italia sul territorio nazionale – la cui famiglia fornisce anche supporto economico al nucleo familiare;
che nel Paese d'origine si troverebbero a vivere in una condizione deteriore;
che entrambi i minori sono ben integrati nel tessuto sociale e regolarmente iscritti a scuola;
che, con la regolarizzazione della propria posizione di soggiorno sul territorio nazionale, Pt_1
avrebbe la concreta possibilità di ottenere un contratto di lavoro stabile e regolare, come
[...] da dichiarazione di disponibilità all'assunzione rilasciata da un imprenditore operante nel piacentino nel settore dell'edilizia, che gli permetterebbe di far fronte alle esigenze del nucleo familiare.
2.- Con decreto n. 1550/2024, emesso in data 13.2.2024 (pub. 23.2.2024), il Tribunale per i
Minorenni dell'Emilia – Romagna ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente il mancato esperimento, da parte dei ricorrenti, delle procedure amministrative ordinarie previste per regolarizzare la propria posizione prima di attivare lo strumento di cui all'art. 31 c.3 TUI.
Nel merito, ha ritenuto mancanti i presupposti di cui all'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/98, essendo rimasto indimostrato un effettivo radicamento dei minori, atteso che gli stessi hanno vissuto in Italia per un solo anno, trascorrendo la maggior parte della loro vita nel loro Paese d'origine, non assumendo rilevanza le migliori condizioni di vita presenti in Italia o il migliore sistema sanitario, né il riferimento all'intervento sanitario programmato dalla Pt_2
3.- Con reclamo depositato in data 12.3.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato detto decreto, insistendo per l'accoglimento dell'istanza ex art. 31 c.3 D. Lgs.
286/98.
Con il primo motivo di gravame, i reclamanti lamentano l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, delle circostanze del caso specifico, avendo questi escluso il radicamento dei minori sul territorio nazionale unicamente alla luce del maggior tempo trascorso nel loro Paese d'origine anziché in Italia, non valorizzando gli ulteriori elementi fattuali addotti dai ricorrenti ed omettendo di svolgere un'indagine concreta sullo sviluppo psicofisico degli stessi.
Con il secondo motivo, contestano quanto statuito dal Tribunale in ordine alla necessità di esperire preventivamente le procedure previste in via ordinaria dal T.U.I., rilevando l'assenza di un tale principio nella giurisprudenza e nella normativa di riferimento.
4.- In data 13.6.2024 è pervenuta una relazione aggiornata del Servizio Sociale competente.
Pagina 2 5.- All'udienza del 21.2.2025, il PG ha concluso per l'accoglimento del reclamo, producendo casellario giudiziale di entrambe le parti.
6.- Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, la decisione impugnata va riformata nel punto in cui ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato previo esperimento di procedure amministrative alternative.
A tal proposito, si osserva che l'art. 31 c. 3 D. Lgs. 286/1998 stabilisce che: «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».
Dal tenore letterale della disposizione non emerge, quale condizione di procedibilità, il necessario previo esperimento dei diversi modelli procedurali previsti dall'ordinamento per la regolarizzazione sul territorio della posizione dello straniero.
L'interpretazione fornita dal Tribunale per i Minorenni non può ritenersi compatibile con la ratio della norma, volta alla tutela del preminente interesse del minore e della sua vita familiare mediante la temporanea autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare «anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge», in presenza di gravi motivi;
né che l'interesse del minore sarebbe strumentalizzato per legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti richiesti per la permanenza nel territorio italiano, trattandosi di un astratto timore di aggiramento di regole aventi un valore subordinato rispetto a quello della tutela dell'interesse dei minori (Cass.,
Sez. 1, Ord. n. 4197 del 2018).
Venendo al merito, la Suprema Corte, nel definire i presupposti della misura autorizzativa, ha stabilito che non è necessaria «l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è
Pagina 3 cresciuto» ma che, tuttavia, tali situazioni si concretizzino in «eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare» (Cass.
Sez. U, Sent. n. 21799 del 25/10/2010).
Il Supremo Consesso ha indicato la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente confliggenti, alla luce dei parametri della «proporzionalità» e «necessità», sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.
È stato, inoltre, precisato che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” devono consistere «in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell'equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa» ma evidenziando che la normativa in esame «non può quindi essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori» (Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 773 del 16/01/2020; Cass., Sez. I, Sent. n. 4496 del
11/02/2022)
Pertanto, sul richiedente l'autorizzazione incombe un onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall'allontanamento del genitore «non essendo sufficiente la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali, l'allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell'allontanamento di un genitore»
(Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 26710 del 10/11/2017).
Questa Corte è dunque chiamata ad effettuare un giudizio prognostico circa il pericolo di grave danno al benessere ed allo sviluppo psicofisico del minore medesimo in ipotesi di allontanamento del familiare, tenuto conto «del radicamento della famiglia nel territorio nazionale, dello sforzo di inserimento sociale del familiare, del disagio psicofisico cui il minore sarebbe esposto in caso di distacco dal luogo in cui si trova il centro dei suoi interessi e relazioni, nonché della tenera età del minore (Cass. civ., Sez. I, Ord., 24/07/2023, n. 22027).
Nel caso di specie, la Corte ritiene di accogliere il reclamo, in linea con le conclusioni del PM e con quanto riferito nell'ultima relazione dei Servizi Sociali.
Dalla relazione dei Servizi sociali del 13.6.2024 emerge, infatti, che entrambi i minori frequentano regolarmente la scuola;
il primogenito ha concluso la classe seconda presso l'Istituto Per_4
Superiore di Istruzione Industriale “G. Marconi” ove è stato inserito nell'anno scolastico
2022/2023, mostrandosi coinvolto nel percorso scolastico, con un buon inserimento nel gruppo. Ha
Pagina 4 altresì manifestato la volontà di iscriversi in una squadra di calcio cittadina, al momento preclusa essendo il minore privo di documenti di identificazione.
La secondogenita ha terminato, nell'anno scolastico 2023/2024, la classe prima della scuola Per_2 secondaria di primo grado “I. Calvino”, dopo avere frequentato, nell'anno scolastico precedente, la quinta classe presso la scuola primaria Don Minzoni. La minore si è ben inserita nel gruppo classe e ha buona relazioni con i pari e le insegnanti.
Entrambi i minori hanno appreso la lingua italiana, tramite la frequentazione di corsi appositi, e risultano integrati nel contesto scolastico e sociale, avendo instaurato relazioni amicali con i propri coetanei.
Il nucleo familiare si presenta unito, con un solido rapporto affettivo tra i minori ed i genitori, i quali esercitano adeguatamente le relative funzioni, potendo altresì contare sul supporto economico e lavorativo di una rete parentale stabile sul territorio da tempo.
Entrambi i reclamanti non risultano gravati da precedenti penali.
Sulla base dei criteri sopra enunciati e della situazione concreta (effettivo radicamento dei minori sul territorio nazionale e sussistenza di un significativo rapporto affettivo con entrambi i genitori) la Corte ritiene di accogliere il ricorso, consentendo la permanenza in Italia dei reclamanti per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento.
7.- L'applicazione dell'art. 91 c.p.c. è esclusa dalla natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998, accoglie il reclamo proposto e avverso il decreto Parte_1 Parte_2 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna del 23.2.2024, e per l'effetto autorizza e , quali genitori dei minori , Parte_1 Parte_2 Persona_1
nato in [...] in data [...], e , nata in [...] in data [...], alla Persona_2
permanenza in Italia ex art. 31 comma 3 D Lgs. 286/1998 per la durata di anni tre a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento;
manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni il 21 febbraio 2025
Il Consigliere estensore il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Giuseppe De Rosa
Pagina 5