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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel. est.
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Dott. Grazia Cannarozzo Componente privato
Dott. Maurizio Ferla Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nelle due cause civili riunite iscritte ai nn. 244/2024 e 270/2024 R.G., aventi ad oggetto: “ OPPOSIZIONE A DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'”,
promosse da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Carmelo C.F._1
Faraci, presso il cui studio sito in Valguarnera, Via Capuana n. 2, è elettivamente domiciliata, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 19/3/2024;
Reclamante
E da nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.to C.F._2 CO AV Pace, presso il cui studio in Enna, V.le A. Diaz n. 87, è elettivamente domiciliato;
Reclamante nei confronti di
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta presso lo CP_2 studio del suo difensore costituito in primo grado Avv.to Carmelo Faraci;
Reclamata contumace
E nei confronti di
Avv. nella qualità di tutore e difensore dei minori Controparte_3 Per_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] CP_4
9/6/2017, elett.te dom.ta presso il suo studio in Palagonia, Via Donizetti n. 121, rappresentata e difesa da se stessa, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 21/5/2024; Reclamata Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
^^^^^^^^^^^
All'udienza del 8.10.2025, sentite le parti che hanno insistito nelle loro richieste, ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 38/2024, depositata il 22.02.2024, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, nei confronti dei reclamanti, genitori dei minori e , con l'intervento della nonna materna dei Persona_1 CP_4
minori ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori predetti;
ha CP_2
confermato la nomina del tutore in persona dell'avv. ha disposto il Controparte_3 divieto assoluto di visite, contatti e consegna della minore ai genitori ed a qualunque parente.
Ha interposto un primo appello avverso tale sentenza , madre dei Controparte_5
minori, eccependo, preliminarmente, la nullità della sentenza per la mancata nomina di un difensore del minore in persona diversa dal tutore della minore, e deducendo nel merito l'erroneità della decisione impugnata;
deduceva che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto la sua incapacità genitoriale;
deduceva di esser stata vittima delle violenze poste in essere dal Maggiore, e che anche nel suo peregrinare alla ricerca di figure di riferimento, aveva sempre mantenuto il suo rapporto con i figli, che non aveva mai inteso abbandonare pur non essendo stata in grado di aderire al progetto predisposto in suo favore;
deduceva che le relazioni dei sevizi del Comune di Militello
Val di Catania non potevano ritenersi attendibili, perche' si era trasferita nel Comune di Francofonte;
deduceva che, dopo aver appreso dei precedenti penali dell'uomo di nazionalità albanese che aveva sposato nel corso del giudizio di primo grado, lo aveva abbandonato;
deduceva che il Tribunale avrebbe dovuto prevedere la c.d. adozione aperta dei minori, consentendole in ogni caso, i contatti con i figli.
Chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la nullità della sentenza appellata ed, in subordine nel merito, previa ulteriore istruzione, annullarsi la sentenza impugnata ed in ulteriore subordine prevedersi incontri madre figli minori.
Ha proposto autonomo atto d'appello avverso la predetta sentenza anche CP_1
, padre dei predetti minori che, “ al netto delle condotte violente e devianti a
[...]
lui attribuite “ e rilevando l'erroneità della sentenza appellata con riferimento alla valutazione materna, ha proposto motivi d'appello identici a quelli proposti dalla
. CP_5
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. CP_3
contestando integralmente entrambi i gravami autonomamente proposti;
ha contestato la dedotta eccezione di nullità avendo ella difeso i minori in primo grado nella sua qualità di avvocato;
ha premesso che dopo le denunce di violenza effettuate dalla nei confronti del maggiore, la madre con i figli era stata inserita in comunità CP_5 protetta dal marzo del 2020 sino a quando la donna era fuggita dalla struttura nel maggio 2022 recando seco i figli, che erano stati poi rintracciati dalle forze dell'ordine nell'abitazione del ove la donna li aveva lasciati;
deduceva che dopo il CP_1
collocamento dei minori in struttura la aveva continuato a cambiare residenza CP_5
senza nessun progetto di vita, e non aveva minimamente collaborato con i servizi fornendo indicazioni non veritiere sulla sua situazione personale e disinteressandosi dei minori;
evidenziava le risultanze negative sulla capacità genitoriale della madre Parte_ risultanti dalle relazioni dell' cquisite in atti mai contestate dalla appellante, e gli effetti negativi del comportamento tenuto dalla madre sui due minori;
ha evidenziato la assoluta incapacità genitoriale del padre affetto da psicosi aspecifica con un passato di tossicodipendenza e violento nei confronti della compagna anche alla presenza dei minori;
ha evidenziato sia lo stile di vita nomade ed irresponsabile della madre e la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versavano i minori, ed i numerosi interventi di sostegno posti in esser in favore della madre e da costei pervicacemente rifiutati, e la assoluta inadeguatezza personologica dei genitori e la loro mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale richiamando le relazioni dell'EMI svolte in primo grado che avevano escluso ogni possibilità di recupero della responsabilità genitoriale degli appellanti;
ha evidenziato la mancanza dei presupposto per la c.d. adozione mite;
ha chiesto il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 24/4/2024 la Corte ha rigettato la richiesta avanzata in via urgente dalla madre di ripresa degli incontri con i minori.
Con ordinanza del 18/9/2024 la Corte ha ordinato la riunione dei due procedimenti autonomamente incoati, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nonna dei CP_2
minori che aveva partecipato al giudizio di primo grado, che, citata, non si e' costituita.
All'udienza del 15/1/2025 innanzi alla Corte e' stata sentita Controparte_5
personalmente comparsa. Con ordinanza del 29/1/2025 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti ed ha disposto l'audizione della minore ultra dodicenne, che è stata Per_1
espletata in via riservata.
All'udienza del 8.10.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell' appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di nonna materna dei CP_2
minori, intervenuta nel giudizio di primo grado, che non ha ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio, nonostante la regolarità della notificazione degli appelli effettuata su invito della Corte.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'appello proposto dagli appellanti e' tempestivo, essendo stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983, e che il contraddittorio e' integro avendo partecipato al giudizio in primo grado tutte le parti costituite nel presente grado del procedimento.
Ancora in via preliminare, va rilevato che i due minori si trovano in comunità, sicche' non e' stato possibile procedere all'audizione di affidatari.
Preliminarmente, infine, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata, prospettata in limine litis dagli appellanti, che hanno eccepito la mancata nomina di un difensore dei minori in persona diversa da quella del tutore che, in quanto avvocato, ha rappresentato i minori in primo grado.
Va, invero, osservato che, secondo la giurisprudenza pacifica del S.C., nel procedimento d'adottabilità qualora venga nominato quale tutore un avvocato, egli puo' stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., senza necessità di patrocinio di un altro difensore in rappresentanza tecnica del minore ( Cass.
2010/16553).
Nel caso in esame, nel corso del giudizio di primo grado, i minori sono stati ritualmente rappresentati dal tutore che esercita la professione di avvocato, e non sussiste alcun elemento in atti tale da far ipotizzare una qualsivoglia situazione di conflitto d'interessi tra i minori ed il tutore nominato dal T.M. che non e' stato nemmeno prospettato dagli appellanti.
L'eccezione preliminare va, quindi, disattesa.
Nel merito, ad avviso della Corte, entrambi gli appelli proposto dagli appellanti vanno rigettati, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga, approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità della suddetta minore, - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati, e che non sia ragionevolmente possibile prevedere alcun recupero della capacità genitoriale degli appellanti.
Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto la minore sopra generalizzata, - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, la cui motivazione e' particolarmente corposa, cui integralmente si rinvia,
- nonché le principali circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi.
Va, innanzitutto, osservato che il procedimento ha avuto inizio in seguito alle violenze poste in esser dal - soggetto portatore di grave patologia pschiatrica “ psicosi CP_1
schizofrenica cronica “ diagnosticata sin dal 1997, gravato da numerosi procedenti penali, per reati gravi ( da ultimo aggressione all'assistente sociale dr.ssa del Per_2
29/1/2024), sottoposto a TSO, tossicodipendente e ludopatico ( cfr. dichiarazioni rese dallo stesso all'udienza del 5/11/2021 in atti), - nei confronti della , alla presenza CP_5
dei minori, tant'è che questi ultimi, al momento dell'ingresso in struttura protetta con la madre, presentavano tutti i segni del trauma da violenza assistita.
La , - già madre di due minori che sono stati affidati a terzi e con cui la donna CP_5
non ha nessun rapporto, - ed i minori venivano collocati in struttura protetta dal marzo
2020; al momento dell'ingresso le condizioni igienico sanitarie del nucleo erano pessime ed i bambini presentavano sintomi di trauma derivante da violenza assistita del tutto trascurati e minimizzati dalla madre;
aveva subito un precedente ricovero CP_4
perché presentava ematomi sul corpo e aveva subito anche violenza diretta nel Per_1 tentativo di difendere la madre, ed era solita tener un coltello sotto il cuscino per difendersi da possibili attacchi notturni del padre;
dalle relazioni della comunità emergeva che la mostrava reazioni di insofferenza e rabbia verso le regole CP_5
comunitarie e gli operatori, e che aveva coinvolto la minore in una relazione Per_1
sentimentale e sessuale temporanea intrattenuta in quel periodo con un soggetto, cui aveva comunicato l'ubicazione della struttura protetta, imponendo alla figlia il silenzio;
nel luglio del 2021, alla veniva trovata una sistemazione in un'abitazione, ove CP_5
il nucleo si trasferiva con il mantenimento dei servizi di supporto ed educativa domiciliare, ed un'attività lavorativa;
nonostante tali importanti interventi di sostegno, nel maggio 2022, la , assieme ad un uomo rimasto sconosciuto, svuotava CP_5
l'appartamento messole a disposizione, e si allontanava arbitrariamente portando seco i figli senza dare notizie;
i minori venivano ritrovati dalle forze dell'ordine presso il ove la madre li aveva lasciati del tutto incurante delle patologiche CP_1
condizioni dell'uomo; i minori venivano collocati in comunità, e la cominciava CP_5
un percorso di peregrinazione tra varie abitazioni, e senza dare alcuna comunicazione ai figli ed ai servizi, dei suoi spostamenti, si sposava con un cittadino albanese, risultato socialmente pericoloso e destinatario di provvedimento di espulsione;
la restava inadempiente rispetto alle regole da seguire per incontrare i figli, CP_5
solidarizzava con il in relazione all'aggressione posta in esser da costui CP_1
all'assistente sociale dr.ssa , avvenuta il 29/1/24, arrivando anche a minacciarla Per_2
dichiarando “ mio marito le ha spaccato il naso, io mi chiamo di cognome ed ho CP_5
la cosa di prendere il fucile: vado da lei e le sparo ( relazione del 8/2/24). Parte_ Nel corso del procedimento di primo grado, il TM dava mandato all' i valutare la capacità genitoriale dei genitori e, con riferimento alla , nella relazione del CP_5
1/8/23 in atti, si dava atto che nella donna “ la valutazione critica dei fatti intercorsi risulta carente lasciando spazio a minimizzazione dell'accaduto e delle sue conseguenze, oltre che all'omissione degli avvenimenti piu' significativi, essendo marcatamente carente la funzione riflessiva in merito agli altrui ed ai propri comportamenti cosi come quella relativa ai sentimenti “; si riscontrava un'effettiva riduzione delle funzioni affettive e noetiche e si concludeva per l'esistenza “ di un disturbo psicopatologico che riduce sia la capacità di direzionare le attività ideative sia la capacità di controllare la vita pulsionale;
presenza di contenuti primitivi del pensiero con distorsioni cognitive che contribuiscono a determinare nel soggetto valutazioni e schemi comportamentali inadeguati rispetto alla realtà “. Parte_ L ccertava anche l'abuso nei confronti della minore , responsabilizzata Per_1
precocemente dalla madre, ed i danni provocati alla minore appesantita da sensi di colpa e frustrazione per i continui “ pasticci “ della madre e caratterizzata dalla sfiducia nel futuro e nei sentimenti Parte_ L oncludeva rilevando l'assoluta carenza di consapevolezza delle necessità dei minori in capo alla madre, la sua totale carenza di consapevolezza dei propri problemi psicopatologici, l'assoluta incapacità genitoriale e la totale assenza di una rete familiare di sostegno e supporto.
Con la sentenza appellata, infine, il Tribunale dichiarava l'adottabilità dei minori, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui essi versavano,
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali degli appellanti e l'inidoneità di diverse figure vicarianti il ruolo genitoriale.
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, la procedura che ha portato all'adottabilità dei minori è stata connotata da una serie di interventi specifici e concreti a tutela e sostegno della madre e dei figli minori, che sono stati pervicacemente rifiutati dalla , che si e' CP_5
dimostrata del tutto incapace di occuparsi dei figli, anteponendo le sue esigenze personali e mutevoli a quelle della prole minore.
E tale situazione, in verità, non e' stata minimamente contestata in punto di fatto dagli appellanti.
Cio' premesso, venendo all'esame dei motivi di gravame, osserva la Corte che, nel caso in esame, del tutto correttamente il TM ha ritenuto provata l'assoluta mancanza di capacità genitoriale in capo ad entrambi gli appellanti. In proposito, va, innanzitutto, osservato che gli appelli proposti dalla e dal CP_5
genitori dei predetti minori, hanno un contenuto del tutto analogo, e che, a CP_1
ben vedere, quello proposto dal padre non contiene alcuna critica avverso la sentenza appellata, con riferimento alla sua accertata incapacità genitoriale, essendosi il limitato a contestare esclusivamente la ritenuta incapacità genitoriale della CP_1
madre.
Pur non essendovi motivo di gravame, appare, comunque, opportuno, - per ragioni di mera completezza di motivazione, - rilevare che, nel caso in esame, l'assoluta incapacità genitoriale del non appare seriamente discutibile, alla luce delle CP_1
patologie psichiatriche gravi che lo affliggono, dei suoi precedenti penali, dei suoi trascorsi di tossicodipendenza e ludopatia, e, soprattutto, della sua indole violenta ed incontrollabile, da ultimo manifestatasi nell'aggressione e nelle lesioni arrecate alla dr.ssa dei servizi sociali avvenuta nel gennaio 2024. Per_2
Sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata e' del tutto immune da vizi e va integralmente confermata.
Passando alla impugnazione proposta dalla madre va, innanzitutto, osservato che il motivo d'appello con cui si contesta la ritenuta incapacità genitoriale della CP_5
appare proposto in termini del tutto generici, senza alcun confronto con la corposa motivazione della sentenza appellata, ed e' comunque manifestamente infondato.
Nel corso del lungo procedimento di primo grado, è stata, invero, riscontrata una assoluta incuria materiale da parte della madre, che non ha la benche' minima consapevolezza dei suoi gravissimi limiti affettivi educativi e protettivi, confermata dall'osservazione del comportamento materno all'interno della struttura, ove e' stata accolta per un considerevole lasso temporale, e dalle condizioni in cui versavano i minori all'arrivo in struttura, e dal fatto che i bambini sono stati esposti a gravi rischi per la loro stessa incolumità e non minimamente tutelati dalla madre, a fronte della violenza agita ed assistita posta in esser dal padre.
La non ha ritenuto di esercitare in passato la sua responsabilità genitoriale nei CP_5
confronti di altri due figli avuti da un precedente matrimonio. Durante il lungo collocamento in struttura, e' stata osservata l'assoluta incapacità della madre di accudire e crescere i figli, i suoi comportamenti oppositivi verso gli operatori e la vanificazione di ogni progetto attivato in suo favore: nonostante gli importanti aiuti ricevuti, la e' fuggita portando seco i figli, che ha poi abbandonato presso CP_5
il del tutto incurante della pericolosità di quest'ultimo, per seguire un nuovo CP_1
uomo.
La , dipingendosi come una mera vittima del dimostra a tutt'oggi di CP_5 CP_1
non esser in grado di porre in esser una rivisitazione critica del suo comportamento, e trascura del tutto che ella, dopo il ricovero nella struttura protetta, non e' stata capace di prestare assistenza morale e materiale ai minori, abbandonandoli presso il CP_1
da cui ella stessa era fuggita, e mettendone a repentaglio la salute e l'integrità fisica e psichica, specie della minore , pesantemente coinvolta nella nuova relazione Per_1
intrapresa dalla madre. Parte_ Va, altresi', osservato che, alla luce delle acquisizioni probatorie in atti ( relazioni e dei servizi sociali ) che sono state espletate in tempi molto recenti, manifestamente infondato appare il motivo d'appello con cui l'appellante deduce l'erroneità della Con valutazione resa dal in ordine alla sua assoluta incapacità genitoriale insuscettibile di ogni previsione di recupero, e contesta le relazioni dei servizi.
Invero, il servizio multidisciplinare e tutti gli operatori intervenuti nel corso della complessa attività istruttoria svolta in primo grado hanno accertato, l'incapacità di adattamento al ruolo genitoriale della reclamante, evidenziando, peraltro, il comportamento gravemente abbandonico posto in essere dalla , autocentrata CP_5
esclusivamente sui suoi bisogni, e la sua mancata collaborazione con i servizi, verso cui e' stata ripetutamente reticente ed evasiva, a cagione delle sue libere scelte incompatibili con una sana crescita dei figli minori.
Inoltre, osserva la Corte che l'appellante non ha neppure dedotto di aver modificato il suo stile di vita, - fatto di continue peregrinazioni da un luogo all'altro e dall'instaurazione di continue e passeggere relazioni, - e che, anche nel corso dell'audizione svolta innanzi a questa Corte, ella non e' stata in grado di descrivere in modo chiaro la sua attuale condizione di vita, - non ha inteso neppure riferire l'indirizzo della sua attuale abitazione, - limitandosi a notiziare della sua situazione sentimentale con altro nuovo compagno, e non ha manifestato alcuna progettualità di vita ( cfr. verbale in atti).
Deve, quindi, ritenersi accertato che sono i profili personologici della reclamante ed i suoi evidenti deficit che costituiscono il limite invalicabile ad un corretto esercizio del suo ruolo genitoriale, e che implicano una prognosi di non recuperabilità di tale capacità.
Va, poi, rimarcato, il comportamento gravemente pregiudizievole posto in esser dalla madre nei confronti della minore evidenziato dall'EMI, che ha sottolineato Per_1
l'abuso realizzato dalla di responsabilizzare eccessivamente la figlia, CP_5
invischiata nei problemi creati dalla madre e richiesta di mentire per coprire la madre, con la conseguenza che la minore è oppressa dal senso d'impotenza nel non riuscire a trovare soluzioni per risolvere i problemi dei genitori e del fratellino e e' eccessivamente adultizzata.
Situazione di vera e propria “ infanzia rubata “ che e' emersa in tutta la evidenza nel corso della sua audizione, disposta in questo grado del procedimento in quanto la minore è ormai ultradodicenne e pienamente capace di discernimento.
dopo aver confermato di stare bene in comunità, ove studia e fa numerose Per_1
altre attività, e di non voler andare presso famiglia affidataria, - “ Non voglio una famiglia perche' i mei genitori mi sono bastati “, ha manifestato il suo atteggiamento di iperprotezione verso il fratellino anch'egli ospitato nella medesima comunità, “ Non gli ho detto che sarei venuta qui a fare l'audizione per proteggerlo;
” ha dichiarato di non aver un legame vero con il padre ed ha dichiarato che vorrebbe vedere la madre anche “ se so che lei non e' capace di crescermi “ ( cfr verbale di audizione in atti).
Ritiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame, - per vero proposto in termini del tutto generici, - deve integralmente rigettarsi.
Invero, in seno all'atto di impugnazione, l'appellante si è limitata a lamentare la sua ritenuta irreversibile incapacità genitoriale, senza neppure contestare le risultanze degli accertamenti espletati in primo grado, peraltro in tempi assolutamente recenti, con conseguente superfluità delle richieste istruttorie, ed a manifestare un mero desiderio di recuperare il rapporto con i minori, senza alcuna seria interiorizzazione ed assunzione di responsabilità, e soprattutto senza mai dimostrare consapevolezza dei suoi problemi e dei bisogni dei bambini.
Orbene, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per i minori, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa – ed in particolare del fatto che le intenzioni manifestate non sono suffragate da nessun elemento nuovo, – risultino determinanti per la conferma della decisione appellata l'atteggiamento di rifiuto tenuto dall'appellante rispetto all'aiuto ed al supporto che più volte è stato loro offerto dal dai servizi sociali, i gravi problemi psichiatrici del CP_6
padre e le gravissime carenze personologiche della madre, con conseguente manifesta inutilità di nuovi ed ulteriori approfondimenti che sarebbero meramente esplorativi ed oggettivamente superflui alla luce delle condotte tenute e degli accertamenti già espletati in tempi molto recenti, che consentono una valutazione all'attualità dei presupposti per la declaratoria d'adottabilità ( Cass. 2024/9798; 2024/14777; Cass.
2024/23320 ).
In particolare, ritiene il Collegio che gli evidenti limiti intellettivi e cognitivi della madre sono tali da compromettere in modo irreversibile la sua capacità genitoriale, ed appare, altresì, estremamente improbabile un recupero della stessa in tempi ragionevoli, avuto riguardo all'interesse ed alle esigenze dei figli minori a crescere in un contesto familiare sano e sereno.
Pertanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse della minore.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art.7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" ( Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: “ Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, c. Italia, ric. n. 19537/03), Pt_3
in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio
2003, LL c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere CP_7
nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, c. Italia, ric. n. 33773/01). Per_3
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
“…alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto
… l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio
… ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando
l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
…”.
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ( Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; ( Cass. 9798/2024; Cass. 2023/4002; Cass.
19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri
( Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie: - che la condotta degli appellanti si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
- che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la recisione del legame tra la minore ed i genitori, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di consapevolezza dei genitori, delle patologie che li affliggono e delle loro gravi carenze personologiche;
- che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche dei genitori, ma dalla sussistenza di comportamenti del tutto abbandonici mai rivisitati ne' compresi e del tutto incompatibili con una crescita serena dei figli minori.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori vorrebbe dire esporre i minori in modo ingiustificato a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il suo percorso di crescita, in contrasto manifesto con il best interest degli stessi, che verrebbero altrimenti esposta a pericolose sperimentazioni, specie in considerazione dell'assoluta carenza della funzione protettiva in capo agli appellanti (
Cass. 10/1/2014 n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte evidenziare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che, a tenore di quanto dagli stessi dichiarato, la condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia.
Per completezza, infine, deve, rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta degli appellanti è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti degli stessi, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della loro assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Da ultimo, devono rigettarsi anche le richiesta di previsione di incontri con i minori e quella di c.d. adozione mite.
Sotto il primo profilo va osservato che le condizioni del padre ed il comportamento del tutto destabilizzante tenuto dalla madre nei confronti di rendono Per_1 manifestamente contrario al superiore interesse dei minori la previsione di incontri genitori figli, dovendo i minori consolidare la loro nuova condizione di serenità che hanno raggiunto in comunità.
E cio' anche tenendo conto del desiderio di incontrare la sola madre manifestato dalla minore alla luce dell'orientamento espresso di recente dalla Corte di Per_1
cassazione, Sezione I Civile, n. 2947 del 6 febbraio 2025, che ha affermato che l'ascolto del minore e la volontà da questi espressa non sono elementi decisivi in modo assoluto, ma devono essere ponderati all'interno di una valutazione complessiva e non atomistica del suo superiore interesse, specialmente in presenza di condotte manipolatorie da parte di uno dei genitori. La Suprema Corte ha infatti stabilito che è errato identificare automaticamente il superiore interesse del minore con la volontà da lui manifestata. Il giudice ha il dovere di analizzare tale volontà nel contesto di tutti gli altri fattori rilevanti emersi durante il procedimento, rimarcando come le dichiarazioni del minore, anche se espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo fondamento della decisione del giudice, e ribadendo come il giudice deve invece compiere una valutazione più ampia e non decontestualizzare la volontà del minore da tutti gli altri fattori rilevanti.
Nel caso in esame, alla luce di una valutazione complessiva e non parziale di tutti gli elementi acquisiti, del comportamento tenuto dai genitori e del conflitto di lealtà che è evidente nella minore, non sussistono i presupposti per autorizzare incontri genitori figli minori.
Sotto il secondo profilo, osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la c.d. adozione mite ha il proprio fondamento normativo nella l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. Si tratta di una fattispecie del tutto diversa dall'adozione c.d. "legittimante", che costituisce oggetto del presente processo, ed alla quale si è pervenuti perchè la conservazione di tali rapporti si poneva in manifesto contrasto con l'interesse dei minori, che si sono trovati in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità dei genitori di allevarli e di curarli, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
Ciò detto, in questa sede occorre solo ricordare che il presente giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi della l. n. 184 del 1983, artt. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale –come avviene nel caso in esame- alla dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutivo di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta, in ogni caso, alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Cass. 6188/2023 e 21024/2022).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed i gravami vanno rigettati.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da e da avverso la Controparte_1 Controparte_5
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Rigetta ogni altra richiesta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione dell' 8.10.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Dott. Massimo Escher