TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.1.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Margherita Orsi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lissone, Via Caprera n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. I Persona_1 genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Cappuccina n. 40, attualmente di proprietà per la quota del 50% del Sig. (e la restante quota del 50% di proprietà Parte_1 del Sig. ), resterà assegnata alla Sig.ra che continuerà ivi a vivere con la Parte_3 Pt_2 figlia minore , con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Per_1
Il Sig. si sta organizzando per lasciare detto appartamento entro la fine del mese Parte_1 di febbraio 2025, reperendo un autonomo alloggio idoneo per sé e per ospitare la figlia minore nei periodi di sua spettanza.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quanto meno secondo il seguente calendario Pt_1
(salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative del padre, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo):
- a weekend alternati, dalle ore 18.30 circa del venerdi sera sino alle ore 21.30 della domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
- tutti i lunedi, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.30, con prelievo a scuola e riaccompagnamento presso la casa materna
- il mercoledi, durante le settimane che terminano con weekend di spettanza materna, dalle ore 18.30 circa sino alle ore 21.30, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante il periodo di vacanze scolastiche estive, 15 giorni consecutivi ad agosto alternando il periodo 1-15
e 15-31;
- in via alternata di anno in anno, il periodo 24-25-26 dicembre, il periodo 31dicembre– 1 gennaio e il 6 gennaio;
per il restante periodo di vacanze scolastiche invernali i genitori, ove impossibilitati a gestire in pari tempo i figli per motivi lavorativi, pagheranno al 50% il costo di una babysitter;
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre feste, in via alternata.
I coniugi precisano, inoltre, che potranno trascorrere la giornata del proprio compleanno con la figlia, indipendentemente dal suddetto calendario e si impegnano altresì, durante i periodi di gestione della figlia, a seguire attentamente tutti gli impegni scolastici della stessa.
5) Considerata l'attuale condizione reddituale dei coniugi, alla luce della misura dell'assegno unico erogato
(come si dirà al punto 6 che segue), le parti concordano che a partire dal mese gennaio 2025, il Sig. Pt_1 pagina 2 di 5 provvederà al mantenimento della figlia minore versando, entro il 15 di ogni mese e per Per_1 dodici mensilità, l'assegno di mantenimento di € 600,00 (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2026), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra nonché rimborsando i 2/3 delle spese straordinarie della figlia, secondo il protocollo in vigore Pt_2 presso il Tribunale di Monza che qui deve intendersi ritrascritto.
6) I genitori sono altresì d'accordo che l'assegno unico per la figlia verrà incassato interamente dalla Sig.ra e a tal fine il Sig. si impegna a consegnare tempestivamente di anno in anno la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria per la relativa domanda all'INPS e a collaborare per quanto necessario.
Del pari, il Sig. dichiara di essere d'accordo a che anche l'assegno unico maturato ad oggi e già Pt_1 percepito o ancora da percepire dalla Sig.ra resti definitivamente assegnato in via integrale a Pt_2 quest'ultima.
7) Il Sig. proseguirà a pagare in via esclusiva le spese delle utenze domestiche della casa coniugale Pt_1
(a titolo esemplificativo, elettricità, gas, acqua, tassa rifiuti etc) e le spese condominiali ordinarie.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
tuttavia, alla luce del maggior reddito del
Sig. (considerato che è in procinto di iniziare una nuova attività lavorativa, più redditizia Pt_1 dell'attuale), il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, Pt_1
l'importo mensile di € 400,00 (rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT), con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità.
9) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento della figlia e della Sig.ra i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con i Per_1 Pt_2 trasferimenti immobiliari che seguono.
a) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, anche Pt_1 Pt_2
a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di nuda proprietà, limitatamente alla quota del 50% di cui ora è proprietario, dell'immobile (doc.
4- doc.
5- doc.
6- doc.
7 - doc. 8) sito in Lissone (MB), Via
Cappuccina n. 40-42, costituito da una casa unifamiliare su due piani con annessa cantina, identificato al
Catasto Urbano di Lissone, foglio 35, particella 186, subalterni:
- 804 (quanto all'appartamento al piano S1-T), Via Cappuccina n. 40-42, Cat. A7 classe 3 consistenza 5,0 vani, rendita 595,93;
- 805 (quanto all'appartamento al piano 1), Via Cappuccina n. 40-42, Cat. A7 classe 3 consistenza 5,0 vani, rendita 593,93;
-807 (quanto alla cantina al piano interrato), Via Cappuccina n. 40/42 Cat. C2, classe 4, consistenza 33 mq, rendita 51,13;
- 808 (quanto all'appartamento al piano terra), Via Cappuccina. 40/42 Cat. A3, classe 4, consistenza 4 vani;
pagina 3 di 5 -809 (quando alla tettoia), Via Cappuccina n.40/42, Cat. C7, classe 1, consistenza 30mq;
b) il Sig. si impegna altresì trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, Pt_1 Pt_2 anche a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di nuda proprietà limitatamente alla quota di
1/3 di cui è attualmente proprietario, del magazzino sito in sito in Lissone (MB), Via Cappuccina n. 42 identificato al Catasto Urbano di Lissone, foglio 35, particella 185, subalterno 702 piano T, Cat. C3, classe 6, consistenza 435 mq (doc. 9).
Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio della moglie ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento di cui al punto 9 entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19
Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile dipendente dai trasferimenti sopraindicato saranno sostenuti integralmente e in parti uguali dai coniugi.
11) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
12) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.1.2013 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione è nata , in data [...]. Persona_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 18.11.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 29.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 26.1.2013 (Atto n. 2, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
29.1.2025, assunto in decisione in data 17.3.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. nata in [...] il [...], entrambi con l'Avvocato Parte_2 C.F._2
Margherita Orsi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lissone, Via Caprera n. 5;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre. I Persona_1 genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
3) I coniugi concordano che la casa coniugale sita in Lissone (MB) Via Cappuccina n. 40, attualmente di proprietà per la quota del 50% del Sig. (e la restante quota del 50% di proprietà Parte_1 del Sig. ), resterà assegnata alla Sig.ra che continuerà ivi a vivere con la Parte_3 Pt_2 figlia minore , con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Per_1
Il Sig. si sta organizzando per lasciare detto appartamento entro la fine del mese Parte_1 di febbraio 2025, reperendo un autonomo alloggio idoneo per sé e per ospitare la figlia minore nei periodi di sua spettanza.
4) Il Sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quanto meno secondo il seguente calendario Pt_1
(salvo diverso accordo con la madre, in base alle esigenze della figlia e a quelle lavorative del padre, che dovranno essere comunicate con congruo anticipo):
- a weekend alternati, dalle ore 18.30 circa del venerdi sera sino alle ore 21.30 della domenica sera, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
- tutti i lunedi, dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21.30, con prelievo a scuola e riaccompagnamento presso la casa materna
- il mercoledi, durante le settimane che terminano con weekend di spettanza materna, dalle ore 18.30 circa sino alle ore 21.30, con prelievo e riaccompagnamento presso la casa materna;
- durante il periodo di vacanze scolastiche estive, 15 giorni consecutivi ad agosto alternando il periodo 1-15
e 15-31;
- in via alternata di anno in anno, il periodo 24-25-26 dicembre, il periodo 31dicembre– 1 gennaio e il 6 gennaio;
per il restante periodo di vacanze scolastiche invernali i genitori, ove impossibilitati a gestire in pari tempo i figli per motivi lavorativi, pagheranno al 50% il costo di una babysitter;
- le vacanze pasquali, i ponti e le altre feste, in via alternata.
I coniugi precisano, inoltre, che potranno trascorrere la giornata del proprio compleanno con la figlia, indipendentemente dal suddetto calendario e si impegnano altresì, durante i periodi di gestione della figlia, a seguire attentamente tutti gli impegni scolastici della stessa.
5) Considerata l'attuale condizione reddituale dei coniugi, alla luce della misura dell'assegno unico erogato
(come si dirà al punto 6 che segue), le parti concordano che a partire dal mese gennaio 2025, il Sig. Pt_1 pagina 2 di 5 provvederà al mantenimento della figlia minore versando, entro il 15 di ogni mese e per Per_1 dodici mensilità, l'assegno di mantenimento di € 600,00 (somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a gennaio 2026), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra nonché rimborsando i 2/3 delle spese straordinarie della figlia, secondo il protocollo in vigore Pt_2 presso il Tribunale di Monza che qui deve intendersi ritrascritto.
6) I genitori sono altresì d'accordo che l'assegno unico per la figlia verrà incassato interamente dalla Sig.ra e a tal fine il Sig. si impegna a consegnare tempestivamente di anno in anno la Pt_2 Pt_1 documentazione necessaria per la relativa domanda all'INPS e a collaborare per quanto necessario.
Del pari, il Sig. dichiara di essere d'accordo a che anche l'assegno unico maturato ad oggi e già Pt_1 percepito o ancora da percepire dalla Sig.ra resti definitivamente assegnato in via integrale a Pt_2 quest'ultima.
7) Il Sig. proseguirà a pagare in via esclusiva le spese delle utenze domestiche della casa coniugale Pt_1
(a titolo esemplificativo, elettricità, gas, acqua, tassa rifiuti etc) e le spese condominiali ordinarie.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
tuttavia, alla luce del maggior reddito del
Sig. (considerato che è in procinto di iniziare una nuova attività lavorativa, più redditizia Pt_1 dell'attuale), il Sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, Pt_1
l'importo mensile di € 400,00 (rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT), con bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità.
9) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, e al fine di risolvere la crisi coniugale, fermo restando quanto pattuito ai punti che precedono in relazione al diritto di mantenimento della figlia e della Sig.ra i ricorrenti hanno altresì concordato di procedere con i Per_1 Pt_2 trasferimenti immobiliari che seguono.
a) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, anche Pt_1 Pt_2
a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di nuda proprietà, limitatamente alla quota del 50% di cui ora è proprietario, dell'immobile (doc.
4- doc.
5- doc.
6- doc.
7 - doc. 8) sito in Lissone (MB), Via
Cappuccina n. 40-42, costituito da una casa unifamiliare su due piani con annessa cantina, identificato al
Catasto Urbano di Lissone, foglio 35, particella 186, subalterni:
- 804 (quanto all'appartamento al piano S1-T), Via Cappuccina n. 40-42, Cat. A7 classe 3 consistenza 5,0 vani, rendita 595,93;
- 805 (quanto all'appartamento al piano 1), Via Cappuccina n. 40-42, Cat. A7 classe 3 consistenza 5,0 vani, rendita 593,93;
-807 (quanto alla cantina al piano interrato), Via Cappuccina n. 40/42 Cat. C2, classe 4, consistenza 33 mq, rendita 51,13;
- 808 (quanto all'appartamento al piano terra), Via Cappuccina. 40/42 Cat. A3, classe 4, consistenza 4 vani;
pagina 3 di 5 -809 (quando alla tettoia), Via Cappuccina n.40/42, Cat. C7, classe 1, consistenza 30mq;
b) il Sig. si impegna altresì trasferire alla Sig.ra senza corrispettivo e a proprie spese, Pt_1 Pt_2 anche a titolo di integrazione al suo mantenimento, il diritto di nuda proprietà limitatamente alla quota di
1/3 di cui è attualmente proprietario, del magazzino sito in sito in Lissone (MB), Via Cappuccina n. 42 identificato al Catasto Urbano di Lissone, foglio 35, particella 185, subalterno 702 piano T, Cat. C3, classe 6, consistenza 435 mq (doc. 9).
Gli accordi patrimoniali qui contenuti (con i relativi e previsti trasferimenti immobiliari a beneficio della moglie ) sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi Parte_2 coniugale.
10) I coniugi si impegnano a stipulare gli atti notarili di trasferimento di cui al punto 9 entro 60 giorni dall'emissione della sentenza di omologa della separazione, avvalendosi dei benefici fiscali di cui all'art. 19
Legge n. 74/1987.
I costi eventualmente dovuti per tasse, spese, imposte ed il compenso notarile dipendente dai trasferimenti sopraindicato saranno sostenuti integralmente e in parti uguali dai coniugi.
11) Con il corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, i ricorrenti non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in relazione alla convivenza patrimoniale, avendo definito allo stato tutte le questioni controverse.
12) I ricorrenti dichiarano infine che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetto, in tutto o in parte, né medesime o connesse domande.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 26.1.2013 a Parte_1 Parte_2
Lissone;
- Dall'unione è nata , in data [...]. Persona_1
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
3.3.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 18.11.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di Persona_1 equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 29.1.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lissone in data 26.1.2013 (Atto n. 2, Parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.3.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5