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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1401/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1401 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025, vertente
TRA
pagina 1 di 7
Bernardo Montesano Cancellara.
APPELLANTE
E
(C.F. e P. IVA , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Antonio Radice.
APPELLATO
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma della impugnata sentenza N° 897/2018 del
Tribunale di Cassino ed in accoglimento del presente appello, previo rigetto delle avverse eccezioni e deduzioni (sia perché tardive sia perché inammissibili, infondate e pretestuose), accogliere la domanda di e, per l'effetto – e, solo ove ritenuto necessario ai fini probatori, previa rimessione Parte_1 della causa sul ruolo per le precisazioni che la Ecc.ma Corte riterrà di dover richiedere al CTU e/o per le incombenze di cui all'art. 210 c.p.c. – accogliere le conclusioni precisate in primo grado all'udienza del 9.4.2018, che di seguito pure si ritrascrivono: <<… conclude per l'accoglimento della domanda, secondo le conclusioni tempestivamente precisate in atto introduttivo, volendo il Tribunale (Corte di
Appello di Roma) condannare il al pagamento in favore del della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 298.117,13 oltre interessi (: € 150.000,00 costo lavori necessari per la ricostruzione dell'immobile, come già finanziato ed erogato al Civile Controparte_2 per il sisma del 1984, più € 148.117,13 per 28 anni – ad oggi – per mancata consegna dell'immobile,
e cioè € 310,44 al mese, quale canone corrente di mercato, per mancato utilizzo del bene, per un affitto di immobile similare nella zona, oltre interessi), nonché al rilascio dell'immobile e al pagamento delle spese e compensi legali del presente grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza.>>; con vittoria di spese e compensi legali del doppio grado di giudizio, secondo il principio della soccombenza, maggiorati del 15,00% per rimborso forfettario spese generali, oltre oneri di legge e c.a. al 4%..”
pagina 2 di 7 L' appellato ha così concluso:
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita,
in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art.348 bis c.p.c.;
in via subordinata, nel merito, rigettare l'appello per tutto quanto esposto al punto 2.a della comparsa di costituzione e risposta o, in ulteriore subordine, al punto 2.b della medesima comparsa, in ogni caso confermando la sentenza di primo grado;
in via istruttoria: disattendere le richieste avversarie, sia con riferimento all'art.210 c.p.c. e sia con riferimento alla richiesta di CTU, trattandosi di richieste generiche e non motivate (e quindi inammissibili, specie in grado di appello) e comunque già accolte ed espletate in primo grado, senza contestazione alcuna da parte dell'odierno appellante.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva il Comune di dinanzi al Tribunale di Cassino, Parte_1 CP_1
riferendo che:
- era proprietario della unità immobiliare sita in alla via Corradini n. 6, distinta nel CP_1
N.C.E.U. al Foglio 8, mappale 106/5, in virtù di atto di donazione del 17.11.2003;
- tale porzione immobiliare veniva danneggiata gravemente dal sisma del 7/11.5.1984 e
Part faceva parte, denominata come nel comparto individuato con il P.E.U. n. 4/106, di un progetto di riattazione gestito, in base alla L. n. 363 del 24.7.1984, dal Comune di con CP_1
fondi a carico della Protezione Civile, i cui lavori erano stati appaltati all'impresa UG
; Controparte_3
- i lavori di riattazione venivano sospesi, non venivano continuati e ripresi, né il Comune
di aveva mai provveduto a riconsegnare la porzione immobiliare al legittimo CP_1
proprietario Pt_1
Pertanto l'attore chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità, diretta o indiretta, del sia per la mancata realizzazione delle opere e lavori finanziati per CP_1
l'immobile che per la mancata riconsegna dell'immobile, con conseguente condanna del al risarcimento dei danni subìti. CP_1
pagina 3 di 7 Il non si costituiva. CP_1 CP_1
Nel corso del giudizio veniva dato incarico al C.T.U. di verificare se erano stati realizzati e collaudati gli interventi oggetto del finanziamento e, in caso negativo, di quantificare i costi necessari per tali interventi e di determinare il danno per il mancato godimento dell'immobile sulla base del valore locativo di mercato.
Il C.T.U. chiariva che al momento del sopralluogo il fabbricato risultava esser stato demolito, rimanendo in piedi solo una stanza dello stesso, e che dal tenore della nota del
Comune di pervenutagli, i lavori non risultavano né chiusi né collaudati, essendosi CP_1
proceduto solo alla demolizione, e che essi risultavano sospesi, anche in ragione di una variante mai approvata dalla stazione appaltante. Infine il CTU precisava che nella zona in esame il valore medio di locazione oscillava tra 1,80 €/mq e 2,20 €/mq per ogni mese di locazione.
Pertanto l'attore precisava le conclusioni chiedendo la condanna del al CP_1
pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 298.117,13, oltre interessi (€
150.000,00 quale costo lavori necessari per la ricostruzione dell'immobile, più € 148.117,13
per il mancato godimento per 28 anni dell'immobile).
2. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 897/2018, rigettava la domanda, ritenendo non provata sia la legittimazione attiva dell'attore che la quantificazione del danno.
3. ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Ha lamentato che il Tribunale aveva ritenuto non provata la titolarità del bene,
nonostante la produzione in giudizio dell'atto di donazione, non contestato dal CP_1
che era rimasto contumace. Risultava quindi provato che egli era proprietario di una
[...]
porzione del fabbricato oggetto dei predetti lavori di riattazione.
Lo stesso Comune aveva inviato a una raccomandata il 20.9.2012 con cui, attesa Pt_1
la pericolosità dell'immobile e la necessità della sua messa in sicurezza, invitava lo stesso a cederglielo gratuitamente.
Con riferimento invece alla quantificazione del danno, questa risultava provata in base alla stima effettuata dal C.T.U..
4. L'appello non è fondato.
pagina 4 di 7 La legittimazione ad agire, che presuppone la titolarità del diritto leso, è un elemento costitutivo della domanda la cui prova deve essere fornita dall'attore ai sensi dell'art. 2697
c.c., a prescindere dalla mancata contestazione del convenuto, dovuta alla sua contumacia che impedisce l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass.
Sez. Un. n. 2951/2016).
Non rileva inoltre la tardiva costituzione in appello da parte del il quale CP_1
non ha proposto eccezioni non rilevabili d'ufficio.
ha fondato la propria legittimazione sull'atto di donazione che proverebbe il Pt_1
diritto di proprietà dell'immobile in cui favore erano stati stanziati i fondi pubblici per la riattazione.
Egli quindi ritiene di avere subito un danno sia per non avere potuto usufruire dei fondi a causa dell'inerzia del sia per non avere potuto utilizzare l'immobile, essendo CP_1
questo rimasto per anni nella disponibilità del CP_1
Tutte queste circostanze non sono adeguatamente provate.
Nell'atto di donazione del 17.11.2003, che non risulta nemmeno trascritto, figura quale donante il sig. il quale non indica specifici precedenti atti di acquisto Controparte_4
dell'immobile, ma fa riferimento al possesso ultraventennale.
Inoltre le parti dichiarano che l'immobile fa parte di un comparto individuato ai sensi della legge n. 363/1984 dal Comune di con il numero 4/106 i cui lavori di riattazione CP_1
con fondi della Protezione Civile sono allo stato sospesi.
L'immobile viene però descritto nell'atto di donazione come porzione di fabbricato in rovina, gravemente danneggiato.
I documenti acquisiti presso il in accoglimento della stessa richiesta formulata CP_1
ex art. 210 c.p.c. dall'attore, invece forniscono dati in contrasto con quanto affermato da
Nella perizia giurata del 22.12.1986 in atti i tecnici progettisti dei lavori di Pt_1
riattazione riferiscono che il fabbricato inserito nel Comparto n. 4 e inserito nel sottoprogetto n. 106 è di proprietà di cinque soggetti tra i quali non figura il sig. . Controparte_4
L'ufficio tecnico del Comune, con una nota del 27.4.2017, in risposta alla richiesta di informazioni inviata dal C.T.U., ha riferito che l'unità immobiliare per cui è causa nel pagina 5 di 7 progetto di riattazione risultava intestata al sig. e non a , Persona_1 Controparte_4
che i lavori erano stati appaltati con contratto del 15.6.1989, ma sospesi il 5.7.1990 a seguito di controversie con la ditta e comunque erano stati consegnati solo per una parte, in quanto successivi dissesti non consentivano la riattazione dell'intero immobile dato che alcune parti necessitavano di ristrutturazione, ma la variante proposta non era mai stata assentita.
Successivamente la struttura era stata messa in sicurezza mediante la demolizione delle strutture pericolanti da parte del Comune, a seguito di inottemperanza dei proprietari all'ordinanza del 27.3.2012.
Le circostanze riferite risultano confermate dalla documentazione allegata dal e CP_1
in particolare dal verbale di sospensione dei lavori, successivo di pochi mesi alla consegna parziale del cantiere, in cui si dà atto della impossibilità di eseguire i lavori di riattazione,
poiché le condizioni del fabbricato comportavano invece la necessità di una ristrutturazione.
ha inviato una missiva nell'anno 2005 al Comune di ma non per riottenere Pt_1 CP_1
la disponibilità dell'immobile, quanto per sollecitare i lavori di riattazione che però, per quanto sopra illustrato, non erano più possibili.
La missiva del del 27.3.2012 è sì indirizzata a nella qualità di CP_1 Pt_1
proprietario, anche perché lui stesso si era così qualificato nei confronti del ma CP_1
non è sufficiente a dimostrare l'effettiva proprietà dell'immobile.
Il C.T.U., nel proprio elaborato, ha espresso i suoi dubbi sulla effettiva titolarità
dell'immobile in capo a e inoltre ha effettuato il sopralluogo quando ormai Pt_1
l'immobile era stato demolito, tranne uno stanzino, e non ha rivenuto una descrizione sufficiente dello stato dell'immobile al momento dell'acquisto per donazione.
Da quanto sopra esposto si ricava quindi che il fabbricato ammesso ai lavori di riattazione risultava di proprietà di cinque soggetti tra i quali non era compreso il dante causa dell'attore.
In ogni caso il diritto a ottenere la riattazione dell'immobile con fondi statali risultava vanificato dallo stato di degrado dello stesso già al momento della consegna parziale dei lavori che di fatto non erano mai cominciati.
pagina 6 di 7 Nell'anno 2003, all'epoca della donazione l'immobile era descritto come in uno stato di degrado e quindi oggettivamente non riattabile.
Non risulta quindi dimostrato il diritto in capo a a ottenere la riattazione a spese Pt_1
dello Stato, né che egli abbia dovuto subire un illegittimo spossessamento che lo abbia privato della concreta possibilità di godimento e di sfruttamento.
4. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 CP_1
di lite che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 5.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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