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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 12734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12734 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 13539/2024
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 13539 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra opponente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Cataldo Strippoli, e in persona del l.r.p.t. opposta, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. con l'avv. Massimo Zanasi;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 12.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 18.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2025
e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dell'omonima ditta individuale (P. IVA ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso e nello lo studio legale “ , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Strippoli (C.F. – PEC C.F._2
) giusta procura in atti. Email_1
Parte Opponente
E
(P. IVA – C.F. ) in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Delegato, sig. con sede in Castelvetro (MO), elettivamente domiciliata in Modena, CP_3
Corso Canalchiaro n.92, presso lo studio dell'Avv. Massimo Zanasi (C.F. – C.F._3
2 PEC che lo rappresenta e difende come da procura generale Email_2 alle liti in atti.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.3.2024, il signor in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.3.2024, con il quale la gli intimava il pagamento della complessiva somma di euro 10.508,57, oltre CP_1
a interessi di mora sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
531/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 22.2.2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1328/2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva ed eccepiva, la nullità ed inefficacia del precetto opposto per: 1) omessa allegazione della procura alle liti;
2) omessa indicazione del numero di raccomandata ed ufficio postale;
3) indicazione del provvedimento di esecutorietà del titolo azionato;
4) genericità ed indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora e contestazione della somma;
L'opponente concludeva chiedendo: “voglia il Tribunale adito: - dichiarare la nullità e
l'inefficacia del precetto notificato per i motivi suesposti;
- in ogni caso disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ex art. 624 c.p.c.; - dichiarare che la con CP_1 sede legale in Castelvetro (Mo), Via Spilamberto n. 30/C, C.F. - P.IVA , P.IVA_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 13539/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.5.2024, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attrice di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via preliminare: poiché è stata dimostrata la validità dell'atto di precetto e l'insussistenza delle eccezioni e dei gravi motivi per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare l'istanza di sospensione del titolo;
In via principale: rigettarsi l'opposizione spiegata da controparte e le relative eccezioni, deduzioni e domande tutte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Conseguentemente confermarsi la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi legali.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 4.9.2025, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
13.12.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.8.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c, per quel che concerne i primi tre motivi dell'atto di citazione, poiché attengono alla regolarità formale del precetto, mentre per il restante motivo, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo lo stesso motivo sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
L'opposizione come sopra qualificata ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata ed in quanto tale dev'essere respinta.
4 Con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo alla lamentata nullità del precetto per omessa allegazione della procura al difensore che lo ha sottoscritto, va preliminarmente rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 8213/2012), il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati ex art. 125
c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Dunque, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, essendo irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed essendo valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso, perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Nel caso di specie, peraltro, lo ius postulandi in capo difensore che ha redatto e sottoscritto l'atto di precetto è da ritenersi attribuito in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 14/09/2011 rep. n.20.994 racc. n.11.614 a ministero Dott. Proc. Notaio in Modena, e pertanto Persona_1 atto pubblico conoscibile erga omnes e rinvenibile in ogni momento presso i pubblici registri.
A ciò si aggiunga che la procura alle liti è stata allegata, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel fascicolo informatico del procedimento monitorio R.G. n.1328/2023 del
Tribunale di Modena e che, pertanto, parte opponente ha già avuto modo di verificare il potere di rappresentanza del difensore.
La stessa procura è stata, infine, prodotta in atti dalla difesa dell'opposta (doc n. 5 del fascicolo di parte opposta) sanando, per tal via, ogni desunta invalidità formale.
Per quanto sopra esposto il primo motivo di opposizione si palesa infondato e, in quanto tale, non può essere accolto.
Parimenti totalmente destituiti di fondamento sono da ritenersi anche tutti i restanti motivi di opposizione.
5 In particolare, con riferimento alla mancata indicazione del numero della raccomandata e dell'ufficio postale nel precetto, va, infatti, rilevato che la notifica è stata eseguita in modo corretto dall'Ufficiale Giudiziario, il quale ha provveduto ad annotare il numero di raccomandata direttamente sull'originale dell'atto, come dimostrato dal documento n. 2 allegato al fascicolo di parte opposta.
Inoltre, l'atto di precetto è stato notificato personalmente all'odierno opponente, come comprovato dalla cartolina di ritorno allegata al fascicolo di parte opposta, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità e/o nullità formale della notifica non può essere pronunciata in quanto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo.
Priva di fondamento è, altresì, l'eccezione relativa alla dedotta mancata indicazione del provvedimento che conferisce esecutorietà al titolo.
La società odierna opposta, infatti, ha ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione e tale titolo è stato notificato all'opponente già in data 24.4.2023 (doc. 3 del fascicolo di parte opposta), unitamente al primo atto di precetto. L'esecutorietà del titolo, dunque, non solo è stata portata a conoscenza del debitore in quella data, ma è stata anche espressamente e correttamente richiamata nell'atto di precetto oggetto di opposizione versato in atti.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, va preliminarmente osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, “L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II. Questo è quanto ha ricordato la Cass. n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo” (id est Cass. 8096/2022).
La Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza (Cass. n. 4008/2013 e
Cass. n. 11281/1993), ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se
6 richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
Ciò posto, si osserva che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo della minacciata esecuzione, ha espressamente condannato parte opponente al pagamento, come da domanda, degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dall'insolvenza al saldo.
In tal senso detti interessi sono stati correttamente calcolati nell'atto di precetto utilizzando gli ordinari criteri di calcolo e considerando quale termine iniziale il giorno di scadenza dell'ultima fattura insoluta e quale termine finale la data di redazione dell'atto di precetto.
Ne discende che anche tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato ed in quanto tale deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando, attesa la semplicità delle questioni trattate, il valore minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, nei confronti di così provvede: CP_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore dell'opposta, CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2024.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
7
8
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, Dott.ssa Erminia Marchese,
VISTI gli atti ed i documenti della causa iscritta al numero 13539 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra opponente, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Cataldo Strippoli, e in persona del l.r.p.t. opposta, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. con l'avv. Massimo Zanasi;
DATO ATTO che la presenza delle parti per l'udienza del 12.9.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con proprio provvedimento depositato il 30.8.2025, ritualmente comunicato alle parti costituite;
DATO ATTO che l'incombente previsto per l'udienza stessa è la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., seppure nella modalità della trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
RILEVATO che entrambe le parti hanno depositato, entro il termine assegnato, le note a trattazione scritta, ove hanno rassegnato le rispettive conclusioni che sono qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
PRONUNCIA l'allegata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che si deposita telematicamente mediante
Consolle del Magistrato;
MANDA la cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Roma, 18.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa ERMINIA
MARCHESE, in funzione di giudice monocratico,
letti gli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13539 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex artt. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., riservata in decisione, ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., all'udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2025
e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante dell'omonima ditta individuale (P. IVA ), elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso e nello lo studio legale “ , Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Cataldo Strippoli (C.F. – PEC C.F._2
) giusta procura in atti. Email_1
Parte Opponente
E
(P. IVA – C.F. ) in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Delegato, sig. con sede in Castelvetro (MO), elettivamente domiciliata in Modena, CP_3
Corso Canalchiaro n.92, presso lo studio dell'Avv. Massimo Zanasi (C.F. – C.F._3
2 PEC che lo rappresenta e difende come da procura generale Email_2 alle liti in atti.
Parte opposta
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 22.3.2024, il signor in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione, ex art. 615, comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 4.3.2024, con il quale la gli intimava il pagamento della complessiva somma di euro 10.508,57, oltre CP_1
a interessi di mora sino al soddisfo, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
531/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 22.2.2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1328/2023.
A sostegno dell'opposizione, deduceva ed eccepiva, la nullità ed inefficacia del precetto opposto per: 1) omessa allegazione della procura alle liti;
2) omessa indicazione del numero di raccomandata ed ufficio postale;
3) indicazione del provvedimento di esecutorietà del titolo azionato;
4) genericità ed indeterminatezza del calcolo degli interessi di mora e contestazione della somma;
L'opponente concludeva chiedendo: “voglia il Tribunale adito: - dichiarare la nullità e
l'inefficacia del precetto notificato per i motivi suesposti;
- in ogni caso disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ex art. 624 c.p.c.; - dichiarare che la con CP_1 sede legale in Castelvetro (Mo), Via Spilamberto n. 30/C, C.F. - P.IVA , P.IVA_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite.”.
Il procedimento, ritualmente iscritto al numero di R.G. 13539/2024, veniva assegnato alla sezione
IV dell'intestato Tribunale, Giudice Dott.ssa Erminia Marchese.
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27.5.2024, si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto della domanda attrice di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
L'opposta concludeva chiedendo: “in via preliminare: poiché è stata dimostrata la validità dell'atto di precetto e l'insussistenza delle eccezioni e dei gravi motivi per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettare l'istanza di sospensione del titolo;
In via principale: rigettarsi l'opposizione spiegata da controparte e le relative eccezioni, deduzioni e domande tutte, in quanto infondate sia in fatto che in diritto. Conseguentemente confermarsi la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi legali.”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., depositato il 4.9.2025, il Giudice, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e differiva la data della prima udienza al giorno
13.12.2025.
All'udienza di prima comparizione, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 12.9.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note fino a 10 giorni prima.
Con successivo decreto, depositato il 30.8.2025, il Giudice disponeva che la presenza delle parti per l'udienza stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le proprie sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'opponente come opposizioni preventive agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c, per quel che concerne i primi tre motivi dell'atto di citazione, poiché attengono alla regolarità formale del precetto, mentre per il restante motivo, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., vertendo lo stesso motivo sull'accertamento della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata dell'opposta in suo danno.
L'opposizione come sopra qualificata ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c. è stata tempestivamente introdotta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto opposto.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata ed in quanto tale dev'essere respinta.
4 Con riferimento al primo motivo di opposizione, relativo alla lamentata nullità del precetto per omessa allegazione della procura al difensore che lo ha sottoscritto, va preliminarmente rilevato che, secondo un consolidato orientamento di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 8213/2012), il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati ex art. 125
c.p.c., non costituisce «atto introduttivo di un giudizio» contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.
Dunque, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, essendo irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto ed essendo valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso, perché la ratifica del “dominus” è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.
Nel caso di specie, peraltro, lo ius postulandi in capo difensore che ha redatto e sottoscritto l'atto di precetto è da ritenersi attribuito in forza di procura generale alle liti rilasciata in data 14/09/2011 rep. n.20.994 racc. n.11.614 a ministero Dott. Proc. Notaio in Modena, e pertanto Persona_1 atto pubblico conoscibile erga omnes e rinvenibile in ogni momento presso i pubblici registri.
A ciò si aggiunga che la procura alle liti è stata allegata, al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel fascicolo informatico del procedimento monitorio R.G. n.1328/2023 del
Tribunale di Modena e che, pertanto, parte opponente ha già avuto modo di verificare il potere di rappresentanza del difensore.
La stessa procura è stata, infine, prodotta in atti dalla difesa dell'opposta (doc n. 5 del fascicolo di parte opposta) sanando, per tal via, ogni desunta invalidità formale.
Per quanto sopra esposto il primo motivo di opposizione si palesa infondato e, in quanto tale, non può essere accolto.
Parimenti totalmente destituiti di fondamento sono da ritenersi anche tutti i restanti motivi di opposizione.
5 In particolare, con riferimento alla mancata indicazione del numero della raccomandata e dell'ufficio postale nel precetto, va, infatti, rilevato che la notifica è stata eseguita in modo corretto dall'Ufficiale Giudiziario, il quale ha provveduto ad annotare il numero di raccomandata direttamente sull'originale dell'atto, come dimostrato dal documento n. 2 allegato al fascicolo di parte opposta.
Inoltre, l'atto di precetto è stato notificato personalmente all'odierno opponente, come comprovato dalla cartolina di ritorno allegata al fascicolo di parte opposta, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., ogni eventuale irregolarità e/o nullità formale della notifica non può essere pronunciata in quanto sanata per effetto del raggiungimento dello scopo.
Priva di fondamento è, altresì, l'eccezione relativa alla dedotta mancata indicazione del provvedimento che conferisce esecutorietà al titolo.
La società odierna opposta, infatti, ha ottenuto il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo sin dalla sua emissione e tale titolo è stato notificato all'opponente già in data 24.4.2023 (doc. 3 del fascicolo di parte opposta), unitamente al primo atto di precetto. L'esecutorietà del titolo, dunque, non solo è stata portata a conoscenza del debitore in quella data, ma è stata anche espressamente e correttamente richiamata nell'atto di precetto oggetto di opposizione versato in atti.
Quanto, infine, all'ultimo motivo di opposizione, va preliminarmente osservato che, secondo consolidata giurisprudenza, “L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II. Questo è quanto ha ricordato la Cass. n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo” (id est Cass. 8096/2022).
La Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza (Cass. n. 4008/2013 e
Cass. n. 11281/1993), ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se
6 richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
Ciò posto, si osserva che il decreto ingiuntivo, costituente il titolo della minacciata esecuzione, ha espressamente condannato parte opponente al pagamento, come da domanda, degli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dall'insolvenza al saldo.
In tal senso detti interessi sono stati correttamente calcolati nell'atto di precetto utilizzando gli ordinari criteri di calcolo e considerando quale termine iniziale il giorno di scadenza dell'ultima fattura insoluta e quale termine finale la data di redazione dell'atto di precetto.
Ne discende che anche tale motivo di opposizione deve ritenersi infondato ed in quanto tale deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, considerando, attesa la semplicità delle questioni trattate, il valore minimo dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione, e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra in Parte_1 proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, nei confronti di così provvede: CP_1
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente, in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante dell'omonima ditta individuale, al pagamento, in favore dell'opposta, CP_1
delle spese di lite, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre
[...] rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma all'udienza a trattazione scritta del 12 settembre 2024.
Il giudice
Dott.ssa Erminia Marchese
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