Sentenza breve 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 22/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00121/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 121 del 2025, proposto da
Veizi Valbona, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Eugenia Valazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, presentato allo Sportello unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Pesaro Urbino, codice pratica P-PU/L/Q/2024/100822), notificato in data 7/1/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a., come da avviso dato alle parti all’udienza camerale del 20 marzo 2025;
Considerato che:
- il Ministero dell’Interno, in data 10 marzo 2025, ha depositato il provvedimento prot. 12916 del 6 marzo 2025, con cui si è disposto l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato;
- sulla scorta di ciò, parte ricorrente ha manifestato di non avere più interesse al ricorso, insistendo, nel contempo, per la liquidazione della parcella, siccome ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come pure desumibile dalle dichiarazioni della parte;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione della natura della controversia;
Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione n. 6 del 25 febbraio 2025 e che il difensore, con domanda depositata in data 10 marzo 2025, ha chiesto la liquidazione del compenso;
Ritenuto che, in applicazione dei vigenti parametri di liquidazione e della prassi in uso al Tribunale, nonché tenuto conto dell’attività difensiva svolta (la causa si è sostanzialmente conclusa in sede cautelare) e del grado di complessità della controversia, sia congruo liquidare al difensore la somma di complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato eventualmente versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio.
Liquida, in favore dell’avvocato Maria Eugenia Valazzi, difensore della parte ricorrente, la somma indicata in motivazione, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
Il presente provvedimento è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e al difensore e ad inviarne copia al competente ufficio finanziario per la verifica della permanenza in capo alla parte ricorrente medesima delle condizioni per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 127, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO