TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 9 dicembre 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 931 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
nata a [...] il [...], residente a [...]Parte_1
Paganico in Via Bartolo Di Fredi, 35, C.F. - elettivamente C.F._1
domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69, presso lo studio dell'Avv. Gianluca
MA e dell'Avv. Loredana Scarpati che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, in proprio e quale mandatario della Società di
cartolarizzazione dei crediti con sede in Roma, difeso e Controparte_2 rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
E
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Controparte_3
C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
GI Ledda, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Cagliari, P.zza Repubblica n. 10, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“In via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti titoli-crediti rappresentato dalle
cartelle esattoriali di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica dell'atto opposto per
omessa notifica della stessa, nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione
dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i
crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui l'adito G.O. ha competenza per decidere nel
merito. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ed attribuzione pro quota ai procuratori
per dichiarazione di fattone anticipo”.
Opposto : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, per i motivi CP_1
esposti, previa estromissione dal giudizio della , dichiarare inammissibile il ricorso per i CP_2
motivi di cui in narrativa e comunque, rigettarlo, nel merito, in quanto infondato sia in fatto che in
diritto.”
Opposto Voglia il Giudice del Lavoro: CP_4 “in via preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_3
Dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta per quanto
[...]
concerne i vizi di merito.
- Nel merito: Rigettare, per le ragioni di cui alla superiore espositiva, la domanda avanzata nei
confronti dell' siccome infondata in fatto ed in diritto. Controparte_3
- In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 051 2024 9002137903,
notificatale in data 10 ottobre 2024, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito:
a) n° 351 2017 0000662 357 000, presumibilmente notificato il 07/10/2017 per crediti iscritti a ruolo dall' nell'anno 2016; CP_1
b) n° 351 2018 0000444 291 000, presumibilmente notificato il 18/07/2018 per crediti iscritti a ruolo dall' nell'anno 2016; CP_1
c) n° 351 2018 0001532 803 000, presumibilmente notificato il 20/02/2019 per crediti iscritti a ruolo dall' nell'anno 2017; CP_1
d) n° 351 2019 0000373 922 000, presumibilmente notificato il 06/09/2019 per crediti iscritti a ruolo dall' nell'anno 2018. CP_1
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione e la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico, deduceva la regolarità della notifica degli avvisi contestati e, quanto all'esistenza di successivi atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicava in il soggetto chiamato a CP_4
fornire la relativa prova.
3. Si è costituta altresì l' producendo prova degli atti Controparte_3
interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa,
documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalle parti resistenti. L' infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa CP_1
economica sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica.
Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai,
è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così
anche Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali
mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione
all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo,
lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza
tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39
del d.lgs. n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”.(Nella specie,
relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente). Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi.
6. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va CP_4
qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento.
Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, l'opposizione proposta deve essere CP_1
qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi, previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità
dell'opposizione agli atti esecutivi, l'eccezione di tardività è destituita di fondamento. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
7. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è tuttavia fondata. Gli avvisi di addebito sono stati notificati regolarmente presso l'indirizzo pec della ricorrente ditta individuale, come comprova la documentazione allegata da CP_1
alla propria memoria di costituzione, rispetto alla quale nulla ha contro dedotto parte ricorrente.
ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi CP_4
sopra elencati;
in particolare, i seguenti atti interruttivi:
i) preavviso di fermo amministrativo n. 05180201800000551000 notificato in data
24.06.2018 (doc.3);
ii) istanza di definizione agevolata prot. n. 2019-ADERISC-2383156 del 02.04.2019
(doc.4);
iii) avviso di intimazione di pagamento n. 05120229001819111000 notificato in data
01.12.2022 (doc.5);
iv) comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05176202200000904000
notificata in data 01.12.2022 (doc.6);
v) istanza di adesione alla definizione agevolata prot. n. W2023022302452822 del
23.02.2023 (doc.7);
vi) avviso di intimazione di pagamento n. 05120249002137903000 notificato in data
10.10.2024 (doc.8).
8. Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione (conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez.
L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013).
Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024, che,
intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del
debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del
contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da
interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di
pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3
dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente
formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi
presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
Va peraltro ricordato, ad abundantiam, che i termini di prescrizione – come è noto -
sono stati oggetto di sospensione in virtù delle disposizioni emergenziali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19, che hanno riguardato anche l'attività della riscossione, per il periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto
2021.
9. Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014,
seguono la soccombenza.
Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose in ragione dei parametri per le cause appartenenti, come la presente, al terzo scaglione.
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti,
secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo,
ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e CP_1
C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono CP_1
dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione,
rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa
previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1 - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite che liquida in € 4.000 per ciascuna parte a titolo di compensi professionali, oltre IVA e
CPA, ove dovute, come per legge.
Grosseto, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso