TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 1500 dell'anno 2024 e vertente
TRA
e , parte Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, via VIA FRANCESCO
CARACCIOLO, 10 presso lo studio dell'Avv. ANTENUCCI
MARIANNA, che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
parte elettivamente domiciliata in Roma, Controparte_1 via TACITO, 50, presso lo studio dell'Avv. ROCCIA MARIA
LETIZIA e dell'Avv. LUCA CRIPPA, che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 13/03/2025, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato i signori e Parte_1 Parte_2
quali comproprietari dell'appartamento sito in
[...]
Roma alla via Antonio Dionisi n. 49 interno 10, hanno
1 intimato lo sfratto per morosità nei confronti dell'avv.
[...]
quale conduttore dell'unità immobiliare descritta in CP_1 forza di contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto tra le parti in data 1 febbraio 2017 e ritualmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Ha dedotto parte intimante che il contratto locativo prevedeva un prezzo di canone annuale di € 14.400,00 frazionato in rate mensili pari ad € 1.200,00 l'una e di aver già in precedenza notificato altra intimazione di sfratto per morosità per l'importo complessivo di € 12.800, ma di aver in seguito definito la controversia in via conciliativa, attraverso la sottoscrizione inter partes di un accordo transattivo, nel quale in buona sintesi è stato concordato un piano rateale di rientro della somma intimata, la rideterminazione in minus del canone locatizio da € 1.200,00 ad € 1.000,00 mensili e l'impegno da parte del a rilasciare l'immobile locato CP_1 entro il 30 giugno 2023; in quella sede le parti hanno riservato di regolamentare con separato accordo gli oneri condominiali maturati al tempo, previa esatta verifica della imputazione.
Sostiene parte attrice che il conduttore non avrebbe versato un saldo pari ad € 5.800,00 in relazione ai canoni oggetto del citato accordo transattivo, € 1.336,47 per quote condominiali asseritamente a carico del sempre in virtù CP_1 dell'accordo transattivo ed infine € 2.087,86 quale quota parte da imputarsi al conduttore rispetto al maggior importo di €
2.286,81 già saldato dai locatari per le quote condominiali riferite al riscaldamento, così per complessive € 8.890,14.
Afferma altresì parte intimante che il conduttore non avrebbe adempiuto al rilascio ed alla conseguente riconsegna dei locali alla data pattuita del 30 giugno 2023, inserita nell'atto transattivo per effetto della disdetta del contratto di locazione comunicata entro i termini di legge.
2 Si costituivano per l'Avv. Roccia Maria Controparte_1
Letizia e l'Avv. LUCA CRIPPA, i quali impugnavano e contestavano tutto quanto ex adverso dedotto, formulando nel contempo formale opposizione ai sensi dell'art. 663 c.p.c. all'intimato sfratto per morosità per i seguenti motivi:
1) inammissibilità del procedimento di convalida di sfratto in quanto erroneamente riferito al contratto di locazione del 1 febbraio 2017, stante l'inapplicabilità al caso di specie della normativa speciale in materia di locazioni, ivi compresa quella regolamentata della Legge n.
392/78, essendo il vigente rapporto contrattuale tra le parti esclusivamente regolamentato dall'accordo di transazione sottoscritto in data 14 luglio 2022. “….
Omissis…Dalla stessa ricostruzione degli accadimenti operata dagli attori emerge in modo chiaro che le parti hanno inteso regolare la lite tra loro già pendente (rg. n.
19733/22) ed altresì altri aspetti del rapporto, attraverso la stesura e conseguente firma congiunta di un accordo transattivo nel quale, oltre a prevedere l'abbandono del citato pregresso giudizio per convalida di sfratto, si è stabilito un piano rateale per il pagamento dei canoni pregressi, la riduzione del canone corrente ed altresì concordata la data del rilascio al 30 giugno 2023. La questione assume particolare rilevanza giacché la giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio secondo cui la dove le parti abbiano definito una lite con un nuovo accordo volto a rideterminare altri aspetti del rapporto quali, come nel caso di specie, il diverso importo dei canoni per l'ulteriore godimento dell'immobile e la data del rilascio, il nuovo rapporto contrattuale trova la sua origine non nel pregresso contratto di locazione bensì nell'insorto accordo transattivo”
3 A ben guardare, la domanda di parte attrice è del tutto inammissibile, giacché è diretta chiedere la pronuncia caducatoria nei confronti del contratto di locazione del 1 febbraio 2017, tuttavia superato dal successivo accordo transattivo del 14 luglio 2022 che, avendo carattere novativo, costituisce ora la fonte esclusiva volta a regolamentare i diritti di godimento da parte dell'avv. dell'immobile di via Dionisi. “Sicché la domanda CP_1 attrice è ancor prima inammissibile più che infondata, perché individua sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi, un diverso e superato contratto locativo già in vigore tra le parti e verso il quale ha erroneamente indirizzato la domanda risolutiva, invece di dirigerla verso
l'accordo transattivo….”.
Detta pattuizione, come riconosce la convenuta, che in corso di causa è divenuta unica proprietaria dell'immobile de quo, è stata integralmente superata in ogni sua parte dell'atto di transazione, cosicché al Giudicante è preclusa ogni possibile indagine volta ad accertare, come richiede l'intimante nell'ultimo paragrafo delle conclusioni, il grave inadempimento del conduttore per il mancato pagamento degli oneri condominiali come previsti nel contratto di locazione. Per tali considerazioni la domanda di ripetizione degli oneri condominiali come richiesta dall'attrice è ancor prima inammissibile oltreché infondata perché presupponente l'accertamento della gravità dell'inadempimento del contratto di locazione non più in vigore tra le parti, a nulla rilevando che il locatore ne abbia provato il pagamento verso il CP_2
Deve invece accogliersi la domanda in ordine al rilascio dell'immobile, quale espressione della volontà comune delle parti manifestata nell'atto transattivo.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda di risoluzione come proposta da parte attrice, per essere il contratto di locazione originario non più vigente stante la successiva transazione sottoscritta tra le parti.
Dispone, in ossequio alla comune volontà delle parti manifestata nell'atto transattivo, che Controparte_1 rilasci alla signora , divenuta in Parte_1 corso di causa unica proprietaria, l'immobile sito in Roma alla via Antonio Dionisi n. 49 interno 10, libero da persone e da cose, entro la data del 31.05.2025; condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Così deciso in Roma, 13/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Scoppetta
5