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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/11/2024, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati: dott. Giovanni De Marco Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857\2023 R.G. vertente tra:
, c.f.: nata a [...], il Parte_1 C.F._1
23/11/1979, elettivamente domiciliata in via Del Mare n. 34, Barcellona Pozzo di
Gotto, presso lo studio dell'avv. Alosi Massimo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, C.F.: , nato a [...], Controparte_1 C.F._2
il 5/04/1967, ed elettivamente domiciliato in via Med. D'Oro Stefano Cattafi n. 27,
Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv. Aveni Angelina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni
Pag. 1 a 18 come da note depositate telematicamente. Il P.M. ha inviato il proprio visto senza nulla osservare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/06/2023, ha Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con P_
, in data 3/08/2007, nel Comune di Bacoli, regolarmente trascritto, e
[...]
che dal matrimonio è nata la figlia il 19.11.2008. Ha adito questo Tribunale Per_1
chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, non essendo più ripristinabile tra gli stessi la comunione spirituale e materiale. Ha chiesto, inoltre, che fosse disposto l'affido condiviso della figlia, con collocazione della stessa presso la propria abitazione;
che il resistente fosse onerato al pagamento di un contributo per il proprio mantenimento della somma di €.400,00 e per quello della figlia di importo non inferiore ad €.800,00, oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute in suo favore;
che fosse a lei assegnata la casa coniugale e i beni mobili ivi presenti.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario ed ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi da addebitare alla moglie. Ha chiesto, inoltre, l'affido esclusivo della minore o, in subordine, l'affido condiviso con collocamento della figlia presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale e di disporre a carico della un assegno di mantenimento nei confronti della figlia dell'importo di Pt_1
€.400,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in suo favore.
Con ordinanza del 20.10.2023, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti, in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 973/2023 del 25.10.2023, pubblicata il
26.10.2023, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori
Pag. 2 a 18 questioni.
Nelle more del giudizio, la ha chiesto di onerare il datore di lavoro Pt_1
del resistente a provvedere direttamente al versamento del mantenimento in favore della richiedente, stante il mancato regolare versamento del contributo da parte del
. P_
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 24.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Essendo stata decisa con sentenza parziale la questione relativa allo stato dei coniugi, occorre esaminare e decidere solamente le ulteriori domande.
SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Il ha chiesto che fosse pronunziata la separazione con addebito P_
alla , per avere ella intrattenuto una relazione adulterina, violando Pt_1
l'obbligo di fedeltà previsto dall'art.143 c.c. Diversamente, la ha rilevato Pt_1
l'esistenza, già da tempo risalente, di una crisi coniugale tra le parti.
Come è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n. 14840/2006).
Inoltre, "in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza." (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una
Pag. 3 a 18 motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006).
Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà è stato altresì precisato che, "ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017). Del resto, "in tema di addebito della separazione,
l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo." (Cass.
n. 20866 del 21/07/2021)
Ciò posto, nella vicenda che ci occupa, il ha chiesto la P_
pronuncia dell'addebito della separazione adducendo che la ha Pt_1
intrattenuto una relazione adulterina con un altro uomo, ovvero con il legale della società Noi 3 Design srls, così determinando il naufragio del rapporto coniugale.
Pag. 4 a 18 Quanto affermato dal in merito alla relazione extraconiugale P_
intrattenuta dalla ricorrente ha trovato riscontro nella prova orale istruita in corso di causa, ove la teste ha riferito “Risponde al vero la circostanza Testimone_1
h)” della memoria ex art. 473 bis.17 co 2 c.p.c. del resistente, ovvero che “in data
13.08.2021 la sig.ra veniva vista scambiarsi effusioni intime con il Sig. Pt_1
presso la sede della ditta Noi 3 Design srls, in Via Antonello da Persona_2
Messina 56 di Villafranca Tirrena” e, in particolare “Ricordo che quel giorno mio fratello è uscito con la sua bici e verso le 10,00 mi ha chiamato perché c'era stato un guasto al mezzo. Io ero a San Pier Niceto, non ero a lavoro, non era il mio turno in quanto era agosto, ho raggiunto mio fratello che si trovava fermo vicino il luogo di lavoro della moglie ed una volta scesa dalla macchina, mentre aprivo il cofano io
e mio fratello abbiamo visto la macchina di che io ben conosco, Persona_2
fermarsi davanti al negozio, lui è sceso, mia cognata è uscita, si è fermata sulla soglia, il le ha consegnato un pacchettino regalo e si sono baciati sulle Per_2
labbra, lei ha guardato a destra ed a sinistra ed ha fatto entrare il ed ha Per_2
chiuso la porta” (v. processo verbale del 22.02.2024). Tale dichiarazione è idonea a dimostrare che, nell'anno 2021 e, dunque, in costanza del matrimonio con il
, la ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il P_ Pt_1
Tanto che, di lì a breve, nel mese di ottobre del 2021, il ha Per_2 P_
ricevuto la lettera del legale della moglie, con la quale gli è stata comunicata la volontà della di intraprendere le pratiche della separazione (v. all. 3 della Pt_1
costituzione del resistente).
Di contro, la ha sostenuto che le asserite presunte relazioni “in Pt_1
realtà, sono posteriori all'abbandono del tetto coniugale integrato da mio marito e, peraltro, sono relazioni lavorative” (v. processo verbale del 20.10.2023) e che, in ogni caso, la suddetta relazione non avrebbe avuto efficacia causale rispetto alla crisi coniugale, trattandosi di rapporto già compromesso da tempo. Segnatamente, ella ha dichiarato che già “ad agosto 2020, a seguito dell'ennesimo episodio litigioso, (i coniugi) hanno determinato di vivere separati ed il sig. si è trasferito P_
Pag. 5 a 18 nell'appartamento posto al piano terra del medesimo stabile ove è ubicata la casa familiare”. Al riguardo, la ricorrente ha allegato in atti una scrittura privata firmata dal e dal suo procuratore, con cui le parti hanno dato atto P_
dell'impossibilità di proseguire la convivenza e di essere in procinto di incoare ricorso per separazione, hanno regolamentato i rapporti economici in favore della minore nonché il collocamento della e della minore presso una residenza Pt_1
estiva (madre e figlia, infatti, dall'1.08.2020 al 31.08.2020, avrebbero vissuto presso un immobile estivo locato a Milazzo, così da consentire al di P_
“ricercare valida collocazione abitativa” per ivi trasferirsi e rilasciare alle stesse la casa coniugale;
v. accordo allegato all'atto di ricorso). Siffatta “separazione di fatto”
è peraltro stata confermata dal (“nel corso dell'anno 2020 la coppia P_
subì una crisi che determinò il temporaneo allontanamento dalla casa coniugale del sig. , su accordo di entrambi i coniugi”, (v. comparsa di Controparte_1
costituzione in giudizio) nonché da tutti i testi escussi nel corso del giudizio. La teste ha infatti dichiarato “posso riferire che nell'estate del 2020 Testimone_2
io ero in Sicilia per le vacanze e sono a conoscenza del fatto che la , previo Pt_1
accordo tra i coniugi, si è trasferita per un mese nella casa vacanze e è P_
rimasto nella casa coniugale”; “essendo vicina di casa per quel mese di agosto ho vissuto personalmente la situazione”. Del pari, la teste ha dichiarato Tes_3
“posso riferire che nell'estate del 2020 io sono stata molto vicina alla Sig.ra Pt_1
in quanto per lei è stato un momento doloroso dovuto alla separazione dal marito
[…] già da Agosto l ed il erano separati e lui dormiva Pt_1 P_
nell'appartamento di giù” (v. processo verbale del 26.09.2024). La stessa teste di parte resistente, sig.ra ha dichiarato “nell'agosto del 2020 mio Testimone_1
fratello e mia cognata hanno attraversato un momento di crisi coniugale e quando litigavano lui scendeva al piano di sotto in una casa familiare allora libera, ora occupata da me. Questo periodo è durato circa un mese o un mese e mezzo. La sig.ra ha chiesto un po' di tempo per riflettere”; “Decisero di prendere la Pt_1
casa in affitto per l'estate dove soggiornarono la e la figlia” e Pt_1
Pag. 6 a 18 “concordarono il contributo per il mese di agosto 2020”. Inoltre, ha ulteriormente dichiarato che, a decorrere dal settembre 2020, “mio fratello viveva nella casa coniugale e quando i coniugi litigavano la moglie lo mandava a dormire nell'appartamento di sotto” (v. processo verbale del 24.04.2024). Parimenti, il ha dichiarato che “per evitare discussioni con mia moglie, la sera ho P_
dormito, talvolta, nell'abitazione dei miei genitori, al piano inferiore della casa coniugale” (v. dichiarazioni rese all'udienza del 20.10.2023).
Risulta dunque dimostrato – sulla base delle predette deposizioni – che il rapporto coniugale tra le parti fosse già in crisi nell'estate del 2020, ovvero in epoca antecedente rispetto al surriferito tradimento della . La separazione di Pt_1
fatto delle parti, inoltre, è stata esternata attraverso comportamenti univoci (tra cui, la separazione delle camere da letto e degli assetti abitativi e dalla regolamentazione per tabulas del mantenimento della minore in vista della presentazione della domanda di separazione (v. scrittura all. dalla ) che corroborano la sostanziale Pt_2
cessazione dell'affectio coniugalis tra le parti, tale da poter ritenere che il matrimonio si fosse convertito in una protratta “convivenza meramente formale”, che esula dalla valutazione di cui all'art. 151, secondo comma c.c.
Tuttavia, il ha ancora esposto che, nonostante il surriferito P_
episodio (e nonostante “l'ennesimo confronto e dialogo sereno tra i due, avvenuto il
29 gennaio 2022” in cui la “in preda ad una crisi di pianto gli riferiva Pt_1
che la relazione di prima con il aveva ripreso vigore, dopo un Persona_2
apparente allontanamento”) le parti si riconciliavano, programmando dei momenti di vacanza familiari nell'anno 2022 (“dal 16 al 18 aprile 2022 in un B&B a Siracusa per le festività pasquali;
dal 25 giugno 2022 al 02 luglio 2022, in un resort alle
Canarie, sull'isola di Fuerteventura;
dal 22 al 29 agosto 2022, in una villa presa in affitto insieme ad una famiglia di amici a San Vito Lo Capo”, v. atto di costituzione in giudizio).
Sul punto la ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, che la Pt_1
stessa e il marito “dopo un periodo di separazione di fatto, stante i problemi che
Pag. 7 a 18 nostra figlia manifestava, anche rappresentati dall'insegnante” decisero “di dare una parvenza di rapporto cordiale con nostra figlia che ha partecipato a tutte le vacanze indicate in circostanza” (v. processo verbale del 15.12.2023), specificando che “tra gennaio e settembre 2022 (a seguito della scoperta della grave malattia del fratello della ricorrente, per cui questa, spesso, si spostava per attendere ai suoi bisogni, sino alla sua morte) i coniugi, esclusivamente nell'interesse della figlia minore, pur conducendo vite autonome ed indipendenti, hanno cercato di mantenere Per_ un rapporto equilibrato e civile, di supporto reciproco nella gestione di .” (v. atto di ricorso).
Quanto esposto ha trovato riprova nelle dichiarazione rese dalla teste
[...]
che confermano quanto esposto dalla in ordine al fatto che la Tes_4 Pt_1
ripresa della convivenza tra i coniugi fosse preordinata al fine di garantire serenità alla figlia della coppia: “posso riferire che io ho partecipato anzi ho anche organizzato le vacanze a Fuerteventura ed a San Vito Lo Capo, ricordo che le vacanze sono state fatte per dare tranquillità alla figlia della coppia che stava attraversando un particolare momento. La coppia dormiva nella stessa stanza con la figlia ma non ho visto tra loro effusioni. Posso riferirlo perché durante le vacanze
a San Vito Lo Capo dormivamo nello stesso appartamento in stanze vicine e tenevamo le porte aperte, a Fuerteventura eravamo in un resort e le camere erano una accanto all'altra” (v. processo verbale del 26.09.2024).
La teste ha poi riportato “la coppia con la figlia ha fatto le Tes_5
vacanze indicate e ricordo che mio fratello mi ha chiesto in prestito 5.000,00 Euro per far fronte alle spese dei viaggi perché voleva offrire alla sua famiglia un po' di serenità nella speranza di recuperare un clima sereno. Le vacanze sono state fatte e ricordo che mio fratello mi faceva video chiamate dai luoghi di vacanze e vedevo insieme i coniugi che sembravano sereni” (v. processo verbale del 22.04.2024).
Così ricostruita la vicenda coniugale, si desume che il rapporto tra le parti fosse in piena crisi già nel 2020, tanto che le stesse avevano stipulato un accordo che regolamentava i loro rapporti in vista della presentazione del ricorso di separazione.
Pag. 8 a 18 In seguito alla scoperta della relazione extraconiugale intrattenuta dalla ricorrente
(relazione che, in base alle dichiarazioni dei testi, risulta temporalmente collocabile nell'anno 2021), i coniugi hanno proseguito l'unione matrimoniale. La violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della non può pertanto configurarsi come Pt_1
causa della rottura dell'affectio coniugalis, piuttosto la relazione intrattenuta dalla sembra essere stata non tanto la causa, ma l'effetto della crisi in atto. Pt_1
Segnatamente, la redazione di una scrittura per regolare i rapporti tra le parti in cui si dà atto dell'impossibilità di proseguire la convivenza e di essere in procinto di incoare ricorso per separazione, unita ai frequenti litigi, sono indici sintomatici di una crisi in atto e di un progressivo allontanamento tra i coniugi, in cui sicuramente la relazione extra coniugale ha rappresentato una concausa, ma in termini di efficienza causale, non può reputarsi l'unica ragione che ha portato alla dissoluzione del nucleo familiare. Evidenziato, peraltro, che, pur in esito alla scoperta della relazione da parte del ha avuto luogo un riavvicinamento della coppia. P_
Mentre, l'ulteriore circostanza esposta dal , - ovvero che il P_
rapporto sentimentale tra le parti sarebbe nuovamente entrato in crisi nell'ottobre
2022, allorquando la avrebbe confessato al marito di aver ripreso la Pt_1
relazione extraconiugale con il sig. tanto che “Da questo episodio scaturiva Per_2
la volontà definitiva del sig. di porre fine al loro rapporto coniugale” (v. P_
memoria di costituzione del 14/09/2023) - è stata negata dalla ricorrente in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 15.12.2023, e non ha trovato adeguato riscontro probatorio. Sul punto, la teste – sorella del resistente- ha reso Tes_5
delle dichiarazioni generiche e poco verosimili, posto che la stessa ha riferito che in data 15 dicembre 2022, alla “sera ho telefonato a mio fratello per sapere della bambina ed ho sentito la che urlava contro di lui dicendo che aveva ripreso Pt_1
la relazione con il Ho capito che stavano litigando ed ho chiuso la Per_2
telefonata” (v. processo verbale del 20.02.2024). Si precisa che tale valutazione non appare di gravità tale da travolgere la credibilità soggettiva della teste. Si richiama, sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia penale che ammette
Pag. 9 a 18 pacificamente la valutazione frazionata delle dichiarazioni del testimone, a meno che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione sia talmente macroscopica - eventualità, come detto, da escludere nel caso di specie - da compromettere per intero la stessa credibilità dei dichiaranti (cfr. ad esempio Cass., sentenza n.
3015/2010).
E del resto il anche in sede di comparizione parti avvenuta P_
all'udienza del 20.10.2023 era disposto ad una riconciliazione – così come dallo stesso rilevato nella propria comparsa conclusionale – a differenza della , Pt_1
con ciò facendo desumere che l'asserita ripresa della relazione adulterina intrattenuta da quest'ultima non sia stata la causa determinante l'abbandono da parte dello stesso della casa coniugale e la definitiva disgregazione della P_
coppia.
Alla luce dei superiori elementi, la domanda di addebito deve dunque essere respinta.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Preliminarmente, si precisa che il diritto all'assegno, nella separazione personale, compete al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, allorché si accerti che lo stesso, da un lato, non sia in grado di mantenere, con i propri redditi, un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro,
e che, dall'altro lato, alla stregua di una valutazione comparativa, sussista una situazione di disparità economica tale per cui il coniuge richiedente l'assegno versi in una condizione deteriore rispetto all'altro (cfr. ex multis Cass. n. 770/2018; Cass.
12196/2017; Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 19042/2003).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur
Pag. 10 a 18 se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 20-02-2013,
n. 4178); secondo la giurisprudenza, in particolare, si deve tener conto anche della disponibilità - in capo al beneficiario dell'assegno - della casa coniugale, che costituisce un'utilità patrimonialmente valutabile (cfr. Cass. civ. Sez. I, 06-05-1998,
n. 4543, conf. Cass. civ. Sez. I, 24-02-2006, n. 4203 e Cass. civ. Sez. I, 25-06-2010,
n. 15333).
Intendendo aderire a tale orientamento, occorre procede all'esame delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
Nel caso di specie, la è socio lavoratore della ditta “Noi3 Design”, Pt_1
sita in Villafranca, e la stessa ha dichiarato di percepire un reddito annuale medio di
“€ 6.000,00 (€ 3.193,00 per il 2018; € 9.310,00 per il 2019; € 5.518,00 per il 2020), quindi € 500,00 mensili, tranne che per l'anno impositivo 2021 (pari ad €
17.334,00)” (v. atto di ricorso), ma di non avere uno stipendio fisso (v. udienza di comparizione delle parti del 20.10.2023). Dalla documentazione fiscale in atti si evince, inoltre, che la stessa ha percepito per il periodo di imposta 2021 il reddito complessivo di €.21.185,00 (reddito imponibile € 17.334,00); per il periodo di imposta 2020 il reddito complessivo di €.5.518,00 (reddito imponibile 1.672,00), per il periodo di imposta 2019 il reddito complessivo di € 13.129,00 (v. doc. depositata con il ricorso). La ricorrente, poi, ha dichiarato di non essere titolare di alcun bene immobile ed essere proprietaria di un'autovettura immatricolata del 2014 (v. ancora atto di ricorso), nonché “titolare di un conto corrente personale, intrattenuto presso
Banca Intesa San Paolo, con una giacenza media di € 624,84” (v. estratti conto allegati). Diversamente, il svolge attività lavorativa in qualità di P_
Comandante della stazione dei carabinieri di Monforte San Giorgio (v. processo verbale del 20.10.2023). Dalla documentazione fiscale in atti si evince che egli ha percepito l'importo di € 35.000,00 nell'anno 2022 (e reddito complessivo di
€.51.158,00); di € 35.268,51 nell'anno 2021 (e reddito complessivo di €.49.751,47); di reddito complessivo di €.51.265,15 nell'anno 2020 (v. doc. depositata con la comparsa di costituzione in giudizio). Egli risulta essere proprietario della casa
Pag. 11 a 18 coniugale sita in San Pier Niceto e comproprietario, insieme con la sorella, di diversi fabbricati oltre che proprietario di alcuni terreni siti in Condrò (v. visura allegata all'atto di ricorso), oltre che proprietario di un'autovettura immatricolata nel 2004.
Attualmente, egli vive in locazione in un immobile sito in Pace del Mela, versando la somma di €.400,00 a titolo di canone locatizio (v. documentazione depositata il
15.09.2023).
Così ricostruite le posizioni economiche delle parti, deve osservarsi che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass.
16 settembre 2015, n. 18196).
Pertanto, considerati gli oneri economici gravanti sul così come P_
documentati, si ritiene di non tenere conto soltanto degli elementi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti, in quanto non rappresentano la completa situazione economica delle parti.
Tanto precisato, non si ritiene comunque che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno di mantenimento richiesto, considerando la capacità lavorativa e reddituale dalla stessa dimostrata, la sua età e il vantaggio economico derivante dall'abitazione della casa coniugale, di proprietà del coniuge.
Del resto, la non ha dimostrato di versare in una condizione tale da Pt_1
non essere in grado, con le proprie risorse, di mantenere il medesimo stile di vita goduto in costanza di matrimonio, non essendo stati dedotti elementi specifici sul punto. Infatti, non è stato provato (né offerto di provare) da parte dell'istante, sulla quale incombeva il relativo onere, il (migliore) tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Dunque, non vi sono elementi per ritenere che, in esito alla separazione, la ricorrente abbia subito un peggioramento del proprio livello di vita.
Pag. 12 a 18 AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Va rigettata la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore avanzata dal P_
A tal riguardo, il criterio fondamentale cui deve attenersi il Collegio è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155 c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, che verrà espressa sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori
(cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016).
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per affidare la figlia in via esclusiva al padre, atteso che non emerge una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza genitoriale della madre (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale), né un disinteressamento della stessa nei riguardi della figlia.
Va quindi disposto l'affidamento condiviso della minore.
In ordine al collocamento della stessa, si ricorda che la Suprema Corte che nella scelta del genitore collocatario ha ribadito che occorre tenere in considerazione l'interesse preminente del minore, che il dettato dell'art. 337 ter c.c. consacra quale criterio decisivo per l'individuazione del genitore che risulti maggiormente idoneo ad assicurarne il miglior sviluppo della personalità avuto riguardo alle condizioni di fatto in cui si dovrà esplicare il rapporto, tra le quali sono di certo annoverabili
Pag. 13 a 18 perché meritevoli di tutela, anche le consuetudini di vita già acquisite dal minore stesso, il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto.
Nel caso di specie, la figlia risiede presso la casa coniugale sita in San Per_1
Pier Niceto, insieme con la madre. Disposta l'audizione del minore, in data
15.12.2023, la stessa ha affermato “Io vivo con mia madre. Vedo papà quasi ogni giorno. Io ormai sono abituata a questa situazione e non la vorrei modificare”;
“vado d'accordo con entrambi i miei genitori”; “Io voglio stare con mia madre, allontanarmi da lei mi farebbe stare male pur volendo bene a mio padre” (v. processo verbale della predetta udienza). Alla luce dei superiori elementi, il Collegio ritiene maggiormente rispondente all'interesse della minore disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, così come richiesto dalle parti, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
Occorre, allora, regolamentare il tempo di permanenza della figlia con il genitore non collocatario, nel rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita dei figli, idonea a garantire una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere del primo di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole (cfr. Cass. Civ. ord. n.
9764/2019). Il Collegio, perciò, stabilisce che, salvi diversi accordi tra i coniugi che tengano conto delle esigenze della minore, il padre potrà permanere con la figlia per tre giorni a settimana dalle ore 14:00 alle ore 19:00; a settimane alterne, Per_1
per due weekend al mese dalle ore 09:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica sera, con pernotto;
per due giorni consecutivi durante le festività di fine anno, comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno, ad anni alterni;
di modo che la minore trascorrerà la cena della vigilia e il pranzo di Natale alternativamente a quelle di Capodanno, un anno con l'uno ed il successivo con l'altro; parimenti per il giorno di Pasqua o il successivo, ad anni alterni, verrà trascorso con l'uno o l'altro genitore;
per la durata di quindici giorni, anche non consecutivi durante il periodo
Pag. 14 a 18 estivo, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, e salvo diversa volontà della ragazza, la stessa trascorrerà con il padre ad anni alterni, la prima e seconda settimana di agosto un anno, la terza e la quarta l'anno successivo); il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
il giorno del compleanno del padre quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé la figlia dalle ore 15:00 alle ore 22:00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione della madre. Durante tutte le altre festività nazionali o religiose segnate in rosso sul calendario, i genitori rispetteranno la regola dell'alternanza, previo accordo.
Con riguardo alla richiesta di un contributo al mantenimento della figlia, occorre ricordare che la misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Nel caso in esame, sulla base dell'insieme degli elementi relativi alla situazione economico- patrimoniale delle parti, per come sopra rappresentata e tenuto conto delle esigenze di vita della figlia (v. spese documentate in suo favore e allegate da entrambe le parti), il Collegio pone a carico a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, un assegno mensile di €.400,00, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, che il corrisponderà alla madre P_
entro il giorno 5 di ogni mese, con modalità da concordarsi tra le parti. La decorrenza del contributo al mantenimento previsto a carico del genitore non domiciliatario va prevista a partire dal momento della domanda, per come richiesto dalla ricorrente.
I genitori dovranno inoltre partecipare nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli
Pag. 15 a 18 minori, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie" (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Va poi disposta l'assegnazione della casa familiare in favore della , Pt_1
in quanto genitore collocatario, ivi convivente con la figlia (cfr. Cass n 21334 del
18/09/2013).
SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO DIRETTO DEL TERZO
In ultimo, va rammentato che l'attuazione degli obblighi a contenuto patrimoniale è oggi disciplinata, dai nuovi artt. 473-bis. 36,37,38 e 39 c.p.c..
(Sezione III del Libro II, dell'attuazione dei provvedimenti), introdotti dal Dlgs
149/22, che ha abrogato i commi quarto, quinto e sesto dell'art.156, con decorrenza dal 28 febbraio 2023, dettando un procedimento unificato. L'art. 473-bis.37 c.p.c. disciplina proprio le modalità attraverso cui è possibile ottenere il pagamento diretto da parte del terzo debitore del coniuge obbligato degli importi stabiliti a titolo di mantenimento ("Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in
Pag. 16 a 18 favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente"). Appare evidente, pertanto, che, nella vigenza della nuova disciplina, sia per gli assegni di mantenimento periodici disposti nei giudizi di separazione, sia per quelli previsti nei giudizi di divorzio (ed ancora, per quelli emessi in favore dei figli nati fuori dal matrimonio), nel caso di inadempimento, la parte a cui spetta il contributo può agire direttamente attraverso la procedura stragiudiziale di cui all'art. 473 bis.37 c.p.c., senza che sia necessario alcun provvedimento giurisdizionale.
Ne discende l'inammissibilità della domanda avanzata dalla Pt_1
dinnanzi a questo Tribunale.
SPESE DEL GIUDIZIO
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, che configura una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 857/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così dispone:
- dà atto che con sentenza n. 973/2023 del 25.10.2023, pubblicata il
26.10.2023, il Tribunale di Barcellona P.G. ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da
; Controparte_1
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da
; Parte_1
- affida ad entrambi i genitori la figlia minore, con collocamento Per_1
Pag. 17 a 18 prevalente presso il domicilio materno e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versamento, a Controparte_1
titolo di contributo per il mantenimento della figlia della somma Persona_3
mensile di €.400.00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese a;
oltre al rimborso del 50% delle spese Parte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse della figlia;
- assegna la casa coniugale a;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di ordine di pagamento diretto somme avanzata da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella Camera di Consiglio del 26/11/2024.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Giovanni De Marco
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021.
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