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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3460/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT UG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3460/2021 promossa da
VI. in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
, C.F.: , sedente e corrente in Vico Equense alla Via Cortile,
[...] CodiceFiscale_1
8, P. I.V.A.: elettivamente domiciliata in Vico Equense, alla Via Stella, 6, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Marulli, C.F.: che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato al all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e dell'art. 10 del D.P.R. 123/2001, P.E.C.
Email_1
ATTRICE CREDITRICE OPPOSTA
contro
, nata a [...] il [...], CF Controparte_3 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata in Piano di
Sorrento alla Via Colli di Fontanelle n.30, presso lo studio dell'Avv. Fortunata d'Esposito,
C.F.: - che la rappresenta e C.F._4 Email_2 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTA TERZA OPPONENTE
e
, nato in [...] il [...], CF Controparte_4
(rappresentato e difeso, sino all'interruzione del processo, dell'Avv. C.F._5
Aniello MM, C.F.: , e dell'Avv. VI LA LA, C.F.: C.F._6
, in C.F._7 Email_3 Email_4 virtù di procura a margine della comparsa di costituzione), collettivamente e impersonalmente domiciliati in Vico Equense alla via Savarese n. 12;
EREDI CONTUMACI del convenuto debitore esecutato deceduto
OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c. promossa da nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 158/2020. Controparte_3
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Part Per come indicate nella memoria conclusionale depositata Controparte_1 in data 23/05/2025):
“CONCLUDE affinchè l'On.le Giudice adito voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 619 c.p.c. nonchè l'infondatezza della spiegata opposizione di terzo;
2) in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto preliminare di vendita per sopravvenuta confusione della qualità di promissario e promittente acquirente nella stessa persona di , conseguente all'intervenuta sua accettazione espressa del Controparte_3 legato testamentario del nipote de cuius;
CP_4
3) accertare e dichiarare la cessazione degli effetti prenotativi per intervenuta inefficacia ex art. 2645 bis c.c. della trascrizione dell'atto preliminare, siccome non tradotto nell'atto di compravendita definitivo nell'anno successivo a termine convenuto inter partes;
4) accertare e dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto preliminare inter partes siccome simulato e/o fittizio;
5) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di CP_4
, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. stante la mala fede con cui costoro di
[...] comune accordo agito in giudizio e con abuso dello strumento processuale;
6) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di CP_4
, al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al deducente
[...] procuratore, antistatario;
7) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento.”;
Per : Controparte_3
“Per tutti i suesposti motivi, si conclude per il rigetto della domanda, siccome completamente infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2021, la VI. creditore Controparte_1 procedente nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/2020 R.G.E., conveniva in giudizio e instaurando, ai sensi dell'art. 616 e ss c.p.c., il Controparte_3 CP_4 giudizio di merito dell'opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. da Controparte_3 nella suddetta procedura esecutiva immobiliare in qualità di terza promissaria acquirente dell'immobile pignorato – sito in Vico Equense, alla via Savarese n. 13 (catastalmente identificato al foglio 16, p.lla 78, sub 3) – di proprietà di debitore esecutato CP_4 nonché nipote dell'opponente Controparte_3
La fase sommaria di tale opposizione del terzo si era conclusa innanzi al G.E. con ordinanza da quest'ultimo emessa in data 06/04/2021, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata ex art. 624 c.p.c. da era stata sospesa la procedura Controparte_3 esecutiva in considerazione dell'effetto prenotativo della trascrizione, effettuata in data
6/11/2020, del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile pignorato, stipulato tra e il 29/10/2020. A parere del G.E., infatti, in CP_4 Controparte_3 virtù del principio prior in tempor potior in iure, doveva essere affermata la prevalenza della trascrizione del contratto preliminare rispetto alla trascrizione del pignoramento per cui è causa, essendo la prima avvenuta in data antecedente alla seconda (risalente al
11/12/2020).
La VI. con l'atto introduttivo del presente giudizio, introduceva quindi Controparte_1 la fase di merito dell'opposizione in esame lamentando che il contratto preliminare di vendita stipulato tra e costituiva un atto di disposizione CP_4 Controparte_3 patrimoniale dolosamente preordinato a sottrarre i beni del primo alla generica garanzia del credito (pari ad € 45.316,24) dalla stessa vantato in forza del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva n. 158/2020 R.G.E., rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 12/2020, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3.01.2020.
Tanto poteva evincersi non solo dal rapporto di convivenza e di stretta parentela tra CP_4
e ma anche dalla circostanza che il preliminare di compravendita
[...] Controparte_3 dell'immobile pignorato era stato stipulato in data 29/10/2020 (ovvero pochissimi giorni dopo la notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 21/10/2020), trascrivendolo il
6/11/2020, ovvero il giorno successivo a quello della notifica dell'atto di pignoramento
(eseguita a mani proprie del debitore il 5/11/2020) e infine dal modesto valore della caparra confirmatoria (pari ad € 5.000,00) concordata nel preliminare di vendita, a fronte del valore complessivo pattuito per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 200.000,00.
La società creditrice, pertanto, pur consapevole dell'inammissibilità della proposizione di un'azione revocatoria del contratto preliminare per cui è causa (avendo quest'ultimo effetti obbligatori e non reali tali da non consentirne la qualificazione quale atto di disposizione del patrimonio), instava il Tribunale affinché: venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione originariamente avanzata da;
venisse accertato il carattere Controparte_3 fraudolento del contratto preliminare da quest'ultima stipulato con il nipote in data
29/10/2020, di cui chiedeva altresì la risoluzione (nel caso in cui, in corso di causa, non venisse stipulato il contratto definitivo di vendita entro il 30/10/2021) con conseguente declaratoria di inefficacia degli effetti prenotativi della trascrizione del 6/11/2020 e ordine di cancellazione al Conservatore competente territorialmente;
nonché venisse condannata l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e, in ogni caso, entrambi i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituivano in giudizio e , con comparsa depositata il Controparte_3 CP_4
26.10.2021, eccependo l'inammissibilità dell'azione revocatoria esercitata dalla controparte e la carenza di legittimazione passiva di essendo colei che CP_4 Controparte_3 aveva avanzato l'opposizione ex art. 619 c.p.c. Rappresentavano inoltre la mancata esplicazione dei motivi per i quali l'ordinanza di sospensione del 06/04/2021 sarebbe dovuta essere considerata erronea o da riformare e chiedevano, in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. A seguito della sostituzione del difensore di parte convenuta, avv. Massimo Tommasone, in favore dell'avv. Fortunata d'Esposito per e degli avv.ti Aniello Controparte_3
MM e VI LA LA per , avvenuta con comparse depositate in CP_4 data 03.10.2022, scambiata la prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento del 16/05/2023, la causa veniva interrotta con decorrenza dal 09/03/2023, a seguito dell'istanza all'uopo depositata dagli avv.ti VI LA LA e Aniello MM i quali avevano comunicato stragiudizialmente alle controparti il decesso di CP_4 avvenuto il 12/02/2023.
4. Con apposito ricorso in riassunzione, depositato da parte attrice in data 17/05/2023, il giudizio veniva in seguito riassunto nei confronti degli eredi di , che CP_4 rimanevano contumaci. Venivano quindi concessi il secondo e del terzo termine ex art. 183
c.p.c., il cui spirare non si era verificato prima dell'interruzione.
Nella seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., depositata in data 28/12/2023 dall'attrice opponente, quest'ultima modificava le proprie conclusioni in considerazione della sopravventa morte di e dell'avvenuta acquisizione, per successione CP_4 testamentaria (con testamento del 16/12/2022, trascritto il 14/06/2023), della proprietà dell'immobile pignorato da parte della zia La società creditrice chiedeva Controparte_3 quindi al Tribunale di: “1) dichiarare erede legittima e testamentaria Controparte_3 accettante la successione apertasi in morte del debitore;
2) dichiarare per CP_4
l'effetto che risponde con tutto il suo patrimonio, in esso compreso Controparte_3
l'immobile sub astato, dell'adempimento di tutte le obbligazioni contratte dal suo dante o quanto meno nei limiti del valore del legato testamentario de quo; 3) CP_4 dichiarare risolto per confusione tra promissario e promittente acquirente nella stessa persona di il preliminare di vendita;
4) dichiarare cessati gli effetti Controparte_3 prenotativi ex art. 2645 bis c.c., prodotti dal detto preliminare;
5) dichiarare che l'odierno opposto ha titolo per aggredire l'immobile sub astato”.
Successivamente, dopo lo scambio tra le parti delle memorie istruttorie, il giudice, ritenute superflue tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, rilevava d'ufficio l'inammissibilità Part di tutte le domande formulate dalla parte opposta, nell'atto Controparte_5 introduttivo del presente giudizio di merito notificato in data 16/06/2021 e nella memoria depositata ex art. 183, co. VI, c.p.c. in data 28/12/2023, ad eccezione della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione formulata ex art. 619 c.p.c. da nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/2020 RGE, e sollecitava, ai Controparte_3 sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., il contraddittorio sulla delineata questione.
Nella memoria conclusionale depositata il 23/05/2025, la parte attrice opposta modificava nuovamente le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 619 c.p.c. nonchè l'infondatezza della spiegata opposizione di terzo;
2) in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto preliminare di vendita per sopravvenuta confusione della qualità di promissario e promittente acquirente nella stessa persona di , conseguente all'intervenuta sua accettazione espressa del legato Controparte_3 testamentario del nipote de cuius;
3) accertare e dichiarare la cessazione degli CP_4 effetti prenotativi per intervenuta inefficacia ex art. 2645 bis c.c. della trascrizione dell'atto preliminare, siccome non tradotto nell'atto di compravendita definitivo nell'anno successivo a termine convenuto inter partes;
4) accertare e dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto preliminare inter partes siccome simulato e/o fittizio;
5) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di , al risarcimento dei CP_4 danni ex art. 96 c.p.c. stante la mala fede con cui costoro di comune accordo agito in giudizio e con abuso dello strumento processuale;
6) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di , al pagamento delle spese ed onorari CP_4 di causa, con attribuzione al deducente procuratore, antistatario;
7) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento”.
5. All'udienza del 24/06/2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., il processo veniva rinviato a causa dell'assenza per maternità del giudice scrivente e alla successiva udienza del 7/10/2025, mutata la modalità decisoria della causa, questa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti agli stessi.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. Preliminarmente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per inefficacia, sopravvenuta nel corso del processo, del contratto preliminare di compravendita dell'immobile per cui processo. 6.1 Com'è noto, la pronuncia di cessata materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567). Dunque, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass., Sez. L., 20/03/2009, n. 6909). 6.2 Onde poter apprezzare la ragione di tale statuizione, giova rammentare che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione del terzo formulata ex art 619 c.p.c. da nel processo esecutivo immobiliare n. 158/2020 R.G.E., Controparte_3 instaurato dalla società creditrice VI nei confronti di per Controparte_5 CP_4 la riscossione del credito pari ad € 45.316,24 in forza del decreto ingiuntivo n. 12/2020, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3/01/2020. A sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva lamentato l'inopponibilità Controparte_3 nei propri confronti ex art. 2645 bis c.c. dell'atto di pignoramento in quanto trascritto in data successiva alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile pignorato (dalla stessa stipulato in data 29/10/2020 con il debitore esecutato , CP_4 nel quale era stato indicato il termine ultimo del 31/10/2021 per la stipula del contratto definitivo) ed il G.E., proprio accogliendo tale doglianza, aveva sospeso la procedura esecutiva.
Appare tuttavia pacifico e non contestato tra le parti che il suddetto termine del 31/10/2021 per la stipula del contratto definitivo è decorso inutilmente, ovvero senza che sia stato stipulato il contratto definitivo, e che, in ogni caso, siano decorsi tre anni (spirati il 06/11/2023) dalla data di trascrizione del contratto preliminare, senza che sia stato convenuto e trascritto alcun accordo modificativo del suddetto termine di stipula del definitivo, con conseguente venir meno dell'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare e, quindi, della sua opponibilità ai terzi. Risulta infatti applicabile, nel caso in esame, l'art. 2645 bis, co. III, c.c. a mente del quale “gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo
o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2”. Né, d'altronde, possono avere alcun rilievo, con riguardo alla sopravvenuta inefficacia del suddetto contratto preliminare, le ragioni (ovvero i problemi di salute insorti in CP_4 ed il suo successivo decesso) addotte da circa la mancata stipula del Controparte_3 contratto definitivo poiché, ad oggi, l'intervenuto decesso di renderebbe del CP_4 tutto superfluo valutare la sussistenza – perlato non richiesta dalla convenuta
[...]
– di una causa di forza maggiore cui imputare l'inutile spirare del termine CP_3 indicato per la stipula del definitivo. Ne consegue che, essendo divenuto inefficace il contratto preliminare che ha dato origine alla presente controversia e che ha determinato la sospensione del processo esecutivo immobiliare n. 158/2020 R.G.E., può dirsi pacificamente venuta meno la causa che ha determinato la sospensione di tale processo esecutivo (che potrà quindi essere agevolmente riassunto nei termini di Legge, non essendo a tal fine necessaria – né possibile nella presente sede di merito dell'opposizione – alcuna statuizione di revoca dell'ordinanza di sospensione), con conseguente cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le domande volte a ottenere, come fine ultimo, il riconoscimento del diritto della società creditrice a procedente con il pignoramento avente ad oggetto l'immobile per cui è causa. L'avvenuta cessazione della materia del contendere è vieppiù confermata, d'altronde, dalla circostanza che la convenuta opponente, non ha né contestato né preso Controparte_3 posizione rispetto alle deduzioni e difese esposte dalla creditrice attrice nelle proprie note conclusionali depositate il 23.05.2023, nelle quali ben rilevava la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare ex art. 2645 bis c.c., peraltro ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/10/2025. Va altresì precisato che non è necessario porre in essere alcun ordine di cancellazione della trascrizione del preliminare (pure richiesto dalla creditrice opponente), essendo la sua efficacia automaticamente venuta meno con lo spirare del suddetto termine di cui all'art. 2645 bis, co. III, c.c. (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 7634/2025: “In tema di trascrizione del contratto preliminare, i due termini previsti dall'art. 2645 bis, comma 3, c.c. rispondono alla stessa ratio di tutela di interessi di carattere generale, rappresentati dalla duplice esigenza di evitare, da un lato, che l'immobile possa essere sottratto dal promittente venditore a tempo indeterminato, tramite un preliminare "di comodo", alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e, dall'altro lato, che si realizzi, di fatto, la sottrazione del bene alla libera circolazione;
ne consegue che, in caso di inutile decorso di entrambi i predetti termini - l'uno dei quali, quello annuale, prorogabile a data ricadente nel medesimo triennio per accordo opponibile ai terzi se trascritto prima della sua scadenza - l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare viene meno, senza che sia necessaria la cancellazione della stessa, ed i terzi recuperano la pienezza dei loro diritti e delle loro prerogative in relazione al bene che era stato oggetto della prenotazione”). 7. Vanno invece rigettate nel merito le domande di risarcimento danni avanzate dall'attrice opposta ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., non essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere con riguardo alle stesse. Al riguardo va infatti evidenziato che, anche a voler superare la questione sollevata d'ufficio circa la loro ammissibilità, tali domande non possono essere accolte, non avendo la creditrice allegato specificamente né provato alcun danno. In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (di cui la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. costituisce notoriamente una species), infatti, nonostante la liquidazione del danno possa essere effettuata in via equitativa ex art 1226 c.c., è pur sempre richiesta da un lato la prova, incombente sulla parte istante, quanto meno dell'an debeatur e, dall'altro lato, la specifica allegazione del pregiudizio subito, la cui liquidazione può essere effettuata d'ufficio unicamente se dagli atti di causa emergano elementi utili a tal fine (Cass. n.
9080/2013). Poiché nel presente giudizio la parte attrice si è limitata a chiedere il risarcimento di danni di cui non ha allegato né provato la sussistenza, le relative domande vanno rigettate, con parziale soccombenza della creditrice attrice sul punto. 8. Passando alla regolazione delle spese di lite va evidenziato che, nel caso di cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale: sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006: “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale”, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Ciò a meno che non sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: ed invero, la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
Deve pertanto escludersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo - per il giudice - di fare applicazione del criterio di soccombenza virtuale, con esclusione del potere di pervenire alla compensazione delle spese stesse, totale o parziale. La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo
- infatti - non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17256). 8.1 Tanto chiarito, ai fini della regolazione delle spese di lite, va quindi valutato il merito della causa in via virtuale, con esclusivo riguardo alle domande per le quali è intervenuta la cessata materia del contendere. A tal fine, va evidenziato che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione promossa da sollevata dalla creditrice opposta, appare fondata, essendo la Controparte_3 CP_3 carente di legittimazione attiva ad esperire l'azione di cui all'art. 619 c.p.c. poiché titolare di un diritto obbligatorio e non di un diritto reale sul bene oggetto di pignoramento. Dalla lettera dell'art. 619 c.p.c., si evince, infatti, che il terzo, intanto può agire con quel rimedio, in quanto deduca a fondamento della sua azione l'esistenza di un diritto di proprietà o reale sui beni pignorati. Appare perciò corretto concludere che il soggetto che affermi la titolarità non di un diritto reale, ma di un diritto relativo, come il promissario acquirente del bene, non possa avvalersi del rimedio in esame. Ciò d'altronde trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità che, come evidenziato dalla creditrice opposta, ha sul punto affermato quanto segue: “il promissario acquirente dell'immobile espropriato, che ha trascritto il contratto preliminare anteriormente alla trascrizione del pignoramento, non è legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, la quale spetta al titolare di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati” (cfr. Cass. Civ. n. 27888/2017). Sull'eccezione in esame, pertanto, la parte creditrice attrice sarebbe risultata vittoriosa se non fosse intervenuta, nel corso del giudizio, la cessata materia del contendere. 8.2 Ne consegue che, stante la soccombenza della società creditrice con riguardo alle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno e la vittoria “virtuale” rispetto alle altre domande, si ritiene che le spese di lite vadano compensate unicamente per 1/3 nei rapporti tra e la società VI. e vadano liquidate applicando i Controparte_3 Controparte_1 parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabili. In particolare: lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.00,00 (considerando il valore del credito azionato dalla società creditrice); si applicano i valori medi, non ravvisandosi motivi per discostarsi dagli stessi. L'importo liquidato va poi distratto in favore del difensore della società creditrice, avv. Enrico Marulli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico, dott.ssa IT UG, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
Part
2. rigetta le domande avanzate ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. dalla società
[...]
Controparte_1 Part
3. compensa, nella misura di 1/3, le spese di lite tra la società e Controparte_1
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento, in favore della Controparte_3 Part società delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Controparte_1
4.836,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Marulli ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente, con l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 03/11/2025.
Il Giudice
IT UG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa IT UG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3460/2021 promossa da
VI. in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_2
, C.F.: , sedente e corrente in Vico Equense alla Via Cortile,
[...] CodiceFiscale_1
8, P. I.V.A.: elettivamente domiciliata in Vico Equense, alla Via Stella, 6, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Enrico Marulli, C.F.: che la CodiceFiscale_2 rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato allegato al all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e dell'art. 10 del D.P.R. 123/2001, P.E.C.
Email_1
ATTRICE CREDITRICE OPPOSTA
contro
, nata a [...] il [...], CF Controparte_3 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata in Piano di
Sorrento alla Via Colli di Fontanelle n.30, presso lo studio dell'Avv. Fortunata d'Esposito,
C.F.: - che la rappresenta e C.F._4 Email_2 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione;
CONVENUTA TERZA OPPONENTE
e
, nato in [...] il [...], CF Controparte_4
(rappresentato e difeso, sino all'interruzione del processo, dell'Avv. C.F._5
Aniello MM, C.F.: , e dell'Avv. VI LA LA, C.F.: C.F._6
, in C.F._7 Email_3 Email_4 virtù di procura a margine della comparsa di costituzione), collettivamente e impersonalmente domiciliati in Vico Equense alla via Savarese n. 12;
EREDI CONTUMACI del convenuto debitore esecutato deceduto
OGGETTO: giudizio di merito dell'opposizione del terzo ex art. 619 c.p.c. promossa da nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 158/2020. Controparte_3
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 07/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Part Per come indicate nella memoria conclusionale depositata Controparte_1 in data 23/05/2025):
“CONCLUDE affinchè l'On.le Giudice adito voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 619 c.p.c. nonchè l'infondatezza della spiegata opposizione di terzo;
2) in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto preliminare di vendita per sopravvenuta confusione della qualità di promissario e promittente acquirente nella stessa persona di , conseguente all'intervenuta sua accettazione espressa del Controparte_3 legato testamentario del nipote de cuius;
CP_4
3) accertare e dichiarare la cessazione degli effetti prenotativi per intervenuta inefficacia ex art. 2645 bis c.c. della trascrizione dell'atto preliminare, siccome non tradotto nell'atto di compravendita definitivo nell'anno successivo a termine convenuto inter partes;
4) accertare e dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto preliminare inter partes siccome simulato e/o fittizio;
5) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di CP_4
, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. stante la mala fede con cui costoro di
[...] comune accordo agito in giudizio e con abuso dello strumento processuale;
6) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di CP_4
, al pagamento delle spese ed onorari di causa, con attribuzione al deducente
[...] procuratore, antistatario;
7) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento.”;
Per : Controparte_3
“Per tutti i suesposti motivi, si conclude per il rigetto della domanda, siccome completamente infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio, con attribuzione”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 16.06.2021, la VI. creditore Controparte_1 procedente nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/2020 R.G.E., conveniva in giudizio e instaurando, ai sensi dell'art. 616 e ss c.p.c., il Controparte_3 CP_4 giudizio di merito dell'opposizione di terzo promossa ex art. 619 c.p.c. da Controparte_3 nella suddetta procedura esecutiva immobiliare in qualità di terza promissaria acquirente dell'immobile pignorato – sito in Vico Equense, alla via Savarese n. 13 (catastalmente identificato al foglio 16, p.lla 78, sub 3) – di proprietà di debitore esecutato CP_4 nonché nipote dell'opponente Controparte_3
La fase sommaria di tale opposizione del terzo si era conclusa innanzi al G.E. con ordinanza da quest'ultimo emessa in data 06/04/2021, con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata ex art. 624 c.p.c. da era stata sospesa la procedura Controparte_3 esecutiva in considerazione dell'effetto prenotativo della trascrizione, effettuata in data
6/11/2020, del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'immobile pignorato, stipulato tra e il 29/10/2020. A parere del G.E., infatti, in CP_4 Controparte_3 virtù del principio prior in tempor potior in iure, doveva essere affermata la prevalenza della trascrizione del contratto preliminare rispetto alla trascrizione del pignoramento per cui è causa, essendo la prima avvenuta in data antecedente alla seconda (risalente al
11/12/2020).
La VI. con l'atto introduttivo del presente giudizio, introduceva quindi Controparte_1 la fase di merito dell'opposizione in esame lamentando che il contratto preliminare di vendita stipulato tra e costituiva un atto di disposizione CP_4 Controparte_3 patrimoniale dolosamente preordinato a sottrarre i beni del primo alla generica garanzia del credito (pari ad € 45.316,24) dalla stessa vantato in forza del titolo esecutivo azionato nella procedura esecutiva n. 158/2020 R.G.E., rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 12/2020, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3.01.2020.
Tanto poteva evincersi non solo dal rapporto di convivenza e di stretta parentela tra CP_4
e ma anche dalla circostanza che il preliminare di compravendita
[...] Controparte_3 dell'immobile pignorato era stato stipulato in data 29/10/2020 (ovvero pochissimi giorni dopo la notifica dell'atto di precetto, avvenuta in data 21/10/2020), trascrivendolo il
6/11/2020, ovvero il giorno successivo a quello della notifica dell'atto di pignoramento
(eseguita a mani proprie del debitore il 5/11/2020) e infine dal modesto valore della caparra confirmatoria (pari ad € 5.000,00) concordata nel preliminare di vendita, a fronte del valore complessivo pattuito per l'acquisto dell'immobile, pari ad € 200.000,00.
La società creditrice, pertanto, pur consapevole dell'inammissibilità della proposizione di un'azione revocatoria del contratto preliminare per cui è causa (avendo quest'ultimo effetti obbligatori e non reali tali da non consentirne la qualificazione quale atto di disposizione del patrimonio), instava il Tribunale affinché: venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione originariamente avanzata da;
venisse accertato il carattere Controparte_3 fraudolento del contratto preliminare da quest'ultima stipulato con il nipote in data
29/10/2020, di cui chiedeva altresì la risoluzione (nel caso in cui, in corso di causa, non venisse stipulato il contratto definitivo di vendita entro il 30/10/2021) con conseguente declaratoria di inefficacia degli effetti prenotativi della trascrizione del 6/11/2020 e ordine di cancellazione al Conservatore competente territorialmente;
nonché venisse condannata l'opponente al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e, in ogni caso, entrambi i convenuti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2. Si costituivano in giudizio e , con comparsa depositata il Controparte_3 CP_4
26.10.2021, eccependo l'inammissibilità dell'azione revocatoria esercitata dalla controparte e la carenza di legittimazione passiva di essendo colei che CP_4 Controparte_3 aveva avanzato l'opposizione ex art. 619 c.p.c. Rappresentavano inoltre la mancata esplicazione dei motivi per i quali l'ordinanza di sospensione del 06/04/2021 sarebbe dovuta essere considerata erronea o da riformare e chiedevano, in ogni caso, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. A seguito della sostituzione del difensore di parte convenuta, avv. Massimo Tommasone, in favore dell'avv. Fortunata d'Esposito per e degli avv.ti Aniello Controparte_3
MM e VI LA LA per , avvenuta con comparse depositate in CP_4 data 03.10.2022, scambiata la prima memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., con provvedimento del 16/05/2023, la causa veniva interrotta con decorrenza dal 09/03/2023, a seguito dell'istanza all'uopo depositata dagli avv.ti VI LA LA e Aniello MM i quali avevano comunicato stragiudizialmente alle controparti il decesso di CP_4 avvenuto il 12/02/2023.
4. Con apposito ricorso in riassunzione, depositato da parte attrice in data 17/05/2023, il giudizio veniva in seguito riassunto nei confronti degli eredi di , che CP_4 rimanevano contumaci. Venivano quindi concessi il secondo e del terzo termine ex art. 183
c.p.c., il cui spirare non si era verificato prima dell'interruzione.
Nella seconda memoria ex art. 183, co. VI, c.p.c., depositata in data 28/12/2023 dall'attrice opponente, quest'ultima modificava le proprie conclusioni in considerazione della sopravventa morte di e dell'avvenuta acquisizione, per successione CP_4 testamentaria (con testamento del 16/12/2022, trascritto il 14/06/2023), della proprietà dell'immobile pignorato da parte della zia La società creditrice chiedeva Controparte_3 quindi al Tribunale di: “1) dichiarare erede legittima e testamentaria Controparte_3 accettante la successione apertasi in morte del debitore;
2) dichiarare per CP_4
l'effetto che risponde con tutto il suo patrimonio, in esso compreso Controparte_3
l'immobile sub astato, dell'adempimento di tutte le obbligazioni contratte dal suo dante o quanto meno nei limiti del valore del legato testamentario de quo; 3) CP_4 dichiarare risolto per confusione tra promissario e promittente acquirente nella stessa persona di il preliminare di vendita;
4) dichiarare cessati gli effetti Controparte_3 prenotativi ex art. 2645 bis c.c., prodotti dal detto preliminare;
5) dichiarare che l'odierno opposto ha titolo per aggredire l'immobile sub astato”.
Successivamente, dopo lo scambio tra le parti delle memorie istruttorie, il giudice, ritenute superflue tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, rilevava d'ufficio l'inammissibilità Part di tutte le domande formulate dalla parte opposta, nell'atto Controparte_5 introduttivo del presente giudizio di merito notificato in data 16/06/2021 e nella memoria depositata ex art. 183, co. VI, c.p.c. in data 28/12/2023, ad eccezione della domanda volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione formulata ex art. 619 c.p.c. da nella procedura esecutiva immobiliare n. 158/2020 RGE, e sollecitava, ai Controparte_3 sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., il contraddittorio sulla delineata questione.
Nella memoria conclusionale depositata il 23/05/2025, la parte attrice opposta modificava nuovamente le proprie conclusioni, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare l'inammissibilità ex art. 619 c.p.c. nonchè l'infondatezza della spiegata opposizione di terzo;
2) in subordine, accertare e dichiarare la risoluzione dell'atto preliminare di vendita per sopravvenuta confusione della qualità di promissario e promittente acquirente nella stessa persona di , conseguente all'intervenuta sua accettazione espressa del legato Controparte_3 testamentario del nipote de cuius;
3) accertare e dichiarare la cessazione degli CP_4 effetti prenotativi per intervenuta inefficacia ex art. 2645 bis c.c. della trascrizione dell'atto preliminare, siccome non tradotto nell'atto di compravendita definitivo nell'anno successivo a termine convenuto inter partes;
4) accertare e dichiarare risolto e/o privo di effetti il contratto preliminare inter partes siccome simulato e/o fittizio;
5) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di , al risarcimento dei CP_4 danni ex art. 96 c.p.c. stante la mala fede con cui costoro di comune accordo agito in giudizio e con abuso dello strumento processuale;
6) condannare la terza opponente, se del caso in solido con gli eredi contumaci di , al pagamento delle spese ed onorari CP_4 di causa, con attribuzione al deducente procuratore, antistatario;
7) emettere ogni altro e conseguenziale provvedimento”.
5. All'udienza del 24/06/2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., il processo veniva rinviato a causa dell'assenza per maternità del giudice scrivente e alla successiva udienza del 7/10/2025, mutata la modalità decisoria della causa, questa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante la rinuncia delle parti agli stessi.
⁎⁎⁎⁎⁎ 6. Preliminarmente, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per inefficacia, sopravvenuta nel corso del processo, del contratto preliminare di compravendita dell'immobile per cui processo. 6.1 Com'è noto, la pronuncia di cessata materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 06/02/2007, n. 2567). Dunque, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass., Sez. L., 20/03/2009, n. 6909). 6.2 Onde poter apprezzare la ragione di tale statuizione, giova rammentare che il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione del terzo formulata ex art 619 c.p.c. da nel processo esecutivo immobiliare n. 158/2020 R.G.E., Controparte_3 instaurato dalla società creditrice VI nei confronti di per Controparte_5 CP_4 la riscossione del credito pari ad € 45.316,24 in forza del decreto ingiuntivo n. 12/2020, emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3/01/2020. A sostegno dell'opposizione, l'opponente aveva lamentato l'inopponibilità Controparte_3 nei propri confronti ex art. 2645 bis c.c. dell'atto di pignoramento in quanto trascritto in data successiva alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile pignorato (dalla stessa stipulato in data 29/10/2020 con il debitore esecutato , CP_4 nel quale era stato indicato il termine ultimo del 31/10/2021 per la stipula del contratto definitivo) ed il G.E., proprio accogliendo tale doglianza, aveva sospeso la procedura esecutiva.
Appare tuttavia pacifico e non contestato tra le parti che il suddetto termine del 31/10/2021 per la stipula del contratto definitivo è decorso inutilmente, ovvero senza che sia stato stipulato il contratto definitivo, e che, in ogni caso, siano decorsi tre anni (spirati il 06/11/2023) dalla data di trascrizione del contratto preliminare, senza che sia stato convenuto e trascritto alcun accordo modificativo del suddetto termine di stipula del definitivo, con conseguente venir meno dell'effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare e, quindi, della sua opponibilità ai terzi. Risulta infatti applicabile, nel caso in esame, l'art. 2645 bis, co. III, c.c. a mente del quale “gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo
o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2”. Né, d'altronde, possono avere alcun rilievo, con riguardo alla sopravvenuta inefficacia del suddetto contratto preliminare, le ragioni (ovvero i problemi di salute insorti in CP_4 ed il suo successivo decesso) addotte da circa la mancata stipula del Controparte_3 contratto definitivo poiché, ad oggi, l'intervenuto decesso di renderebbe del CP_4 tutto superfluo valutare la sussistenza – perlato non richiesta dalla convenuta
[...]
– di una causa di forza maggiore cui imputare l'inutile spirare del termine CP_3 indicato per la stipula del definitivo. Ne consegue che, essendo divenuto inefficace il contratto preliminare che ha dato origine alla presente controversia e che ha determinato la sospensione del processo esecutivo immobiliare n. 158/2020 R.G.E., può dirsi pacificamente venuta meno la causa che ha determinato la sospensione di tale processo esecutivo (che potrà quindi essere agevolmente riassunto nei termini di Legge, non essendo a tal fine necessaria – né possibile nella presente sede di merito dell'opposizione – alcuna statuizione di revoca dell'ordinanza di sospensione), con conseguente cessazione della materia del contendere con riguardo a tutte le domande volte a ottenere, come fine ultimo, il riconoscimento del diritto della società creditrice a procedente con il pignoramento avente ad oggetto l'immobile per cui è causa. L'avvenuta cessazione della materia del contendere è vieppiù confermata, d'altronde, dalla circostanza che la convenuta opponente, non ha né contestato né preso Controparte_3 posizione rispetto alle deduzioni e difese esposte dalla creditrice attrice nelle proprie note conclusionali depositate il 23.05.2023, nelle quali ben rilevava la sopravvenuta inefficacia del contratto preliminare ex art. 2645 bis c.c., peraltro ribadita anche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7/10/2025. Va altresì precisato che non è necessario porre in essere alcun ordine di cancellazione della trascrizione del preliminare (pure richiesto dalla creditrice opponente), essendo la sua efficacia automaticamente venuta meno con lo spirare del suddetto termine di cui all'art. 2645 bis, co. III, c.c. (sul punto, si veda Cass. Civ. n. 7634/2025: “In tema di trascrizione del contratto preliminare, i due termini previsti dall'art. 2645 bis, comma 3, c.c. rispondono alla stessa ratio di tutela di interessi di carattere generale, rappresentati dalla duplice esigenza di evitare, da un lato, che l'immobile possa essere sottratto dal promittente venditore a tempo indeterminato, tramite un preliminare "di comodo", alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e, dall'altro lato, che si realizzi, di fatto, la sottrazione del bene alla libera circolazione;
ne consegue che, in caso di inutile decorso di entrambi i predetti termini - l'uno dei quali, quello annuale, prorogabile a data ricadente nel medesimo triennio per accordo opponibile ai terzi se trascritto prima della sua scadenza - l'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare viene meno, senza che sia necessaria la cancellazione della stessa, ed i terzi recuperano la pienezza dei loro diritti e delle loro prerogative in relazione al bene che era stato oggetto della prenotazione”). 7. Vanno invece rigettate nel merito le domande di risarcimento danni avanzate dall'attrice opposta ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., non essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere con riguardo alle stesse. Al riguardo va infatti evidenziato che, anche a voler superare la questione sollevata d'ufficio circa la loro ammissibilità, tali domande non possono essere accolte, non avendo la creditrice allegato specificamente né provato alcun danno. In tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. (di cui la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. costituisce notoriamente una species), infatti, nonostante la liquidazione del danno possa essere effettuata in via equitativa ex art 1226 c.c., è pur sempre richiesta da un lato la prova, incombente sulla parte istante, quanto meno dell'an debeatur e, dall'altro lato, la specifica allegazione del pregiudizio subito, la cui liquidazione può essere effettuata d'ufficio unicamente se dagli atti di causa emergano elementi utili a tal fine (Cass. n.
9080/2013). Poiché nel presente giudizio la parte attrice si è limitata a chiedere il risarcimento di danni di cui non ha allegato né provato la sussistenza, le relative domande vanno rigettate, con parziale soccombenza della creditrice attrice sul punto. 8. Passando alla regolazione delle spese di lite va evidenziato che, nel caso di cessazione della materia del contendere, la giurisprudenza ha elaborato il criterio della cd. soccombenza virtuale: sul punto, tra le tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006: “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria, e financo quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per decidere sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale”, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Ciò a meno che non sussistano i presupposti per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: ed invero, la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24234).
Deve pertanto escludersi che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporti l'obbligo - per il giudice - di fare applicazione del criterio di soccombenza virtuale, con esclusione del potere di pervenire alla compensazione delle spese stesse, totale o parziale. La cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo
- infatti - non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17256). 8.1 Tanto chiarito, ai fini della regolazione delle spese di lite, va quindi valutato il merito della causa in via virtuale, con esclusivo riguardo alle domande per le quali è intervenuta la cessata materia del contendere. A tal fine, va evidenziato che l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione promossa da sollevata dalla creditrice opposta, appare fondata, essendo la Controparte_3 CP_3 carente di legittimazione attiva ad esperire l'azione di cui all'art. 619 c.p.c. poiché titolare di un diritto obbligatorio e non di un diritto reale sul bene oggetto di pignoramento. Dalla lettera dell'art. 619 c.p.c., si evince, infatti, che il terzo, intanto può agire con quel rimedio, in quanto deduca a fondamento della sua azione l'esistenza di un diritto di proprietà o reale sui beni pignorati. Appare perciò corretto concludere che il soggetto che affermi la titolarità non di un diritto reale, ma di un diritto relativo, come il promissario acquirente del bene, non possa avvalersi del rimedio in esame. Ciò d'altronde trova conforto anche nella giurisprudenza di legittimità che, come evidenziato dalla creditrice opposta, ha sul punto affermato quanto segue: “il promissario acquirente dell'immobile espropriato, che ha trascritto il contratto preliminare anteriormente alla trascrizione del pignoramento, non è legittimato a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, la quale spetta al titolare di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati” (cfr. Cass. Civ. n. 27888/2017). Sull'eccezione in esame, pertanto, la parte creditrice attrice sarebbe risultata vittoriosa se non fosse intervenuta, nel corso del giudizio, la cessata materia del contendere. 8.2 Ne consegue che, stante la soccombenza della società creditrice con riguardo alle domande aventi ad oggetto il risarcimento del danno e la vittoria “virtuale” rispetto alle altre domande, si ritiene che le spese di lite vadano compensate unicamente per 1/3 nei rapporti tra e la società VI. e vadano liquidate applicando i Controparte_3 Controparte_1 parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabili. In particolare: lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.00,00 (considerando il valore del credito azionato dalla società creditrice); si applicano i valori medi, non ravvisandosi motivi per discostarsi dagli stessi. L'importo liquidato va poi distratto in favore del difensore della società creditrice, avv. Enrico Marulli, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice Unico, dott.ssa IT UG, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
Part
2. rigetta le domande avanzate ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c. dalla società
[...]
Controparte_1 Part
3. compensa, nella misura di 1/3, le spese di lite tra la società e Controparte_1
e per l'effetto condanna quest'ultima al pagamento, in favore della Controparte_3 Part società delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € Controparte_1
4.836,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per Legge, da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Marulli ex art. 93 c.p.c.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente, con l'applicativo “consolle del magistrato”, in data 03/11/2025.
Il Giudice
IT UG