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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/10/2025, n. 7690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7690 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19973/2023 R. G.
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Pietro Caccialanza Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c. e 19ter d.lgs. 150/2011 iscritto al n. 19973/2023 R.G. e promosso da
nato a [...] il [...] (CUI ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oggiona con SA ST (VA), Via Alessandro Volta n. 25, giusta procura al deposito telematico
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
difeso ex lege
[...] cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente - Oggetto: Ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore di Varese con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 19 co., 1.2, D.lgs. 286/1998. IN FATTO.
1) Il ricorrente ha ottenuto, dopo l'arrivo in Italia, permesso di soggiorno per motivi umanitari, in vista della sua minore età, rilasciato dalla Questura di Messina in data 26.8.2016.
2) In data 12.9.2022, il ricorrente presentava al Questore di Varese domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998.
3) In data 7.2.2023, la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto, a detta della Pubblica amministrazione, non si potevano ravvisare fondati motivi per ritenere che il rimpatrio nel paese d'origine avrebbe costituito una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
4) Con provvedimento del 16.2.2023, notificato il 11.5.2023, il Questore di Varese rigettava l'istanza.
5) Con ricorso tempestivamente depositato il 23.5.2023, la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per pagina 1 di 8 l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la difesa evidenziava: che il ricorrente fin dall'arrivo in Italia nel 2015 ha seguito corsi di formazione e alfabetizzazione, e ottenuto nel 2016 permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente ha iniziato a svolgere attività lavorativa, seppur saltuaria e senza regolare busta paga. Dopo le difficoltà causate dalla pandemia Covid-19, è riuscito a stipulare regolare contratto di lavoro nel 2021 con la Solidalia Cooperativa Sociale, il cui titolare aveva espresso volontà di rinnovare il contratto non appena il ricorrente avesse ottenuto nuovo permesso di soggiorno. Il ricorrente aveva manifestato volontà di presentare la domanda ex artt. 19.1.1. e nel mese di CP_3 settembre 2022 tramite il proprio difensore, inviando apposita pec in data 12.9.2022, pec alla quale veniva allegata la documentazione necessaria per l'esame della domanda;
di aver depositato l'istanza e di aver ricevuto convocazione per il giorno 23.11.2022; che l'11.5.2023 la Questura di Varese rigettava l'istanza avanzata dal ricorrente, contestualmente al decreto di espulsione territoriale già impugnato dinnanzi al Giudice di Pace. Unitamente al ricorso la difesa allegava documentazione relativa alla situazione lavorativa del ricorrente e sul suo percorso di studio della lingua italiana.
6) Con memoria del 8.6.2023, la difesa depositava la delibera di ammissione al PSS emessa dal COA di Milano in data 1.6.2023, n. 3127.
7) Con ordinanza del 13.12.2023, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, perché non ritualmente proposta con atto separato, come richiesto dal principio generale dettato dall'art. 669bis c.p.c. In pari data, fissava con decreto udienza di comparizione delle parti per il 19.2.2024.
8) In data 31.1.2024 si costituiva il ministero convenuto nel fascicolo principale chiedendo il rigetto del ricorso.
9) Con memoria del 14.2.2024, il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
10) Con successiva memoria del 16.2.2024, la difesa, rifacendosi ai contenuti del ricorso introduttivo, depositava integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente.
11) All'udienza del 19.2.2024, la difesa si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e insisteva per la liquidazione dei compensi, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del PSS. A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, dichiarava “Sono in Italia da quasi otto anni, ho seguito dei corsi e le mostro gli attestati, sono ospite da un amico e lavoro presso una cooperativa che si chiama Solidalia”. Il giudice ha inviato il difensore a depositare l'estratto conto del ricorrente, CP_4 nonché gli attestati esibiti dal ricorrente in udienza, ha quindi concesso termine di 40 giorni per l'integrazione documentale, riservandosi all'esito di riferire al collegio.
12) Con memoria del 14.3.2024 la difesa ha depositato l'estratto conto previdenziale rilasciato dall' , insistendo per le conclusioni riassunte nella CP_4 nota del 16.2.2024.
13) Con provvedimento emesso all'esito della Camera di consiglio del 17.6.2024, il Tribunale ha osservato che nella documentazione lavorativa prodotta (doc.
2-6 del ricorso) è emerso un domicilio diverso da quanto indicato nella dichiarazione di ospitalità. Ritenendo quindi necessaria una nuova audizione del ricorrente per chiarire la sua situazione abitativa, ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 8.10.2024.
pagina 2 di 8 14) All'udienza dell'8.10.2024, è comparso il difensore, che ha dichiarato che il ricorrente non può essere presente in quanto impegnato nella raccolta di mele in Trentino. Ha spiegato anche che il ricorrente non è assunto con regolare contratto, perché la Questura di Varese non ha rinnovato il suo permesso, nonostante la pendenza del giudizio, ritenendo che il giudizio è in fase decisoria e prossimo ad una chiusura. A causa di tale condizione di irregolarità, la difesa non ha potuto produrre documentazione lavorativa aggiornata, e il ricorrente è stato costretto ad una condizione precaria che l'ha portato a spostarsi in varie abitazioni per poter svolgere attività lavorative saltuarie. La difesa ha esibito inoltre il decreto di citazione del Tribunale di Rovereto per inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio, precisando che l'espulsione è stata già sospesa dal Giudice di Pace. Infine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte e per la liquidazione dei compensi. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 25.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE.
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 12.9.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. pagina 3 di 8 Infatti, il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n.50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5/05/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la
Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 8 natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Anche alla luce della novella legislativa, la Cassazione ha chiarito il significato da attribuire al diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché di determinare il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria (i.e. la protezione esistente fino alla novella legislativa, i cui principi interpretativi possono e devono trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo), il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. In particolare, con l'ordinanza n. 28316 dell'11 dicembre 2020, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello
“sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili. Come rilevato dall'ordinanza, il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, pur non prevedendolo espressamente, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
“ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine». Alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale relativa all'interpretazione del concetto di “vita privata e familiare”, ai sensi dell'8 CEDU (sopra richiamata), il Collegio della Suprema Corte ha, quindi, valutato la possibilità di ritenere sussistente un vulnus di questo diritto «direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di “stabile insediamento”, per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine.». Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità integrante la protezione complementare potrebbe derivare «dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.». In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività pagina 5 di 8 dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Al riguardo le Sezioni Unite rimarcano che l'art. 8 CEDU considera - e dunque tutela - separatamente la vita privata e la vita familiare, e ricordano che la Corte EDU nella sentenza 14.2.2019 c. Italia ha affermato che «si deve accettare Pt_2 che tutti i rapporti sociali li immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
“vita privata” ai sensi dell'art.
8. indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata quindi letta dalle Sezioni Unite con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel § 47 le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che
pagina 6 di 8 frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel concetto di “vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione. Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi speciali, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia. Rilevano, a tale scopo, i seguenti elementi di fatto: il ricorrente risiede in Italia dal 2015, e ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo minorenne al momento dell'ingresso in Italia e della presentazione dell'istanza di protezione internazionale. Nel 2018 ha iniziato presso il di Roma un CP_5 percorso di alfabetizzazione, comprovato da un attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 – conoscenza che ha coltivato e approfondito autonomamente, dato che in udienza ha interloquito in italiano con il giudice – e da un diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, con votazione complessiva di OTTO/decimi, conseguito il 20.6.2019. Come segnalato dal difensore, a causa delle difficoltà burocratiche causate dalla scadenza del primo permesso di soggiorno, e poi dalla pandemia Covid-19, il ricorrente ha iniziato svolto attività lavorative saltuarie, ma nel 2021 ha lavorato alle dipendenze della di NZ (PD) con la mansione di operaio Controparte_6 addetto all'assemblaggio, con contratto a tempo determinato stipulato il 25.10.2021, prorogato il 28.1.2022, il 2.9.2022 e nuovamente il 30.11.2022. Essendo regolarmente registrato presso l' , ha quindi ricevuto fino a luglio CP_4
2023 l'indennità NASPI. Il ricorrente, giunto in Italia a soli 17 anni, ha dimostrato grande impegno nel frequentare corsi di alfabetizzazione, perseverare nell'apprendimento della lingua italiana nonostante la ricerca di lavoro e gli impegni lavorativi, e cercare un lavoro stabile e regolare. La stabilità lavorativa infine trovata, interrotta per motivi burocratici esterni alla sfera di controllo del ricorrente, denota sia l'impegno profuso dal ricorrente sia la capacità di un effettivo inserimento socio-lavorativo nel territorio nazionale. In altri termini, il ricorrente non sarebbe in grado di ricostruire entro la soglia della dignità nel Paese di origine la vita privata costruita in Italia, di talché l'allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una illegittima e non giustificabile lesione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, tenuto conto dell'inserimento e del radicamento raggiunto nel Paese ospitante a cui corrisponde uno sradicamento o, comunque, un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine. Pertanto, il ricorso, volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale merita pieno accoglimento. Sulle spese. Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 24.2.1998 (CUI 0563J4E), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, co., 1.2 d.lgs. n. pagina 7 di 8 286/1998 convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.11.2024. Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Masetti Zannini Dott. Pietro Caccialanza.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Pietro Caccialanza Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c. e 19ter d.lgs. 150/2011 iscritto al n. 19973/2023 R.G. e promosso da
nato a [...] il [...] (CUI ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Bruno Fedeli del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oggiona con SA ST (VA), Via Alessandro Volta n. 25, giusta procura al deposito telematico
- ammesso al patrocinio a spese dello Stato -
-ricorrente- contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
difeso ex lege
[...] cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
-resistente - Oggetto: Ricorso ex art. 281-decies c.p.c. avverso provvedimento del Questore di Varese con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno ex artt. 19 co., 1.2, D.lgs. 286/1998. IN FATTO.
1) Il ricorrente ha ottenuto, dopo l'arrivo in Italia, permesso di soggiorno per motivi umanitari, in vista della sua minore età, rilasciato dalla Questura di Messina in data 26.8.2016.
2) In data 12.9.2022, il ricorrente presentava al Questore di Varese domanda volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ex art. 19, 1.2. del d.lgs. 286/1998.
3) In data 7.2.2023, la Commissione territoriale di Milano emetteva parere negativo al rilascio del permesso richiesto in quanto, a detta della Pubblica amministrazione, non si potevano ravvisare fondati motivi per ritenere che il rimpatrio nel paese d'origine avrebbe costituito una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.
4) Con provvedimento del 16.2.2023, notificato il 11.5.2023, il Questore di Varese rigettava l'istanza.
5) Con ricorso tempestivamente depositato il 23.5.2023, la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione anche inaudita altera parte del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per pagina 1 di 8 l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, la difesa evidenziava: che il ricorrente fin dall'arrivo in Italia nel 2015 ha seguito corsi di formazione e alfabetizzazione, e ottenuto nel 2016 permesso di soggiorno per motivi umanitari, il ricorrente ha iniziato a svolgere attività lavorativa, seppur saltuaria e senza regolare busta paga. Dopo le difficoltà causate dalla pandemia Covid-19, è riuscito a stipulare regolare contratto di lavoro nel 2021 con la Solidalia Cooperativa Sociale, il cui titolare aveva espresso volontà di rinnovare il contratto non appena il ricorrente avesse ottenuto nuovo permesso di soggiorno. Il ricorrente aveva manifestato volontà di presentare la domanda ex artt. 19.1.1. e nel mese di CP_3 settembre 2022 tramite il proprio difensore, inviando apposita pec in data 12.9.2022, pec alla quale veniva allegata la documentazione necessaria per l'esame della domanda;
di aver depositato l'istanza e di aver ricevuto convocazione per il giorno 23.11.2022; che l'11.5.2023 la Questura di Varese rigettava l'istanza avanzata dal ricorrente, contestualmente al decreto di espulsione territoriale già impugnato dinnanzi al Giudice di Pace. Unitamente al ricorso la difesa allegava documentazione relativa alla situazione lavorativa del ricorrente e sul suo percorso di studio della lingua italiana.
6) Con memoria del 8.6.2023, la difesa depositava la delibera di ammissione al PSS emessa dal COA di Milano in data 1.6.2023, n. 3127.
7) Con ordinanza del 13.12.2023, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, perché non ritualmente proposta con atto separato, come richiesto dal principio generale dettato dall'art. 669bis c.p.c. In pari data, fissava con decreto udienza di comparizione delle parti per il 19.2.2024.
8) In data 31.1.2024 si costituiva il ministero convenuto nel fascicolo principale chiedendo il rigetto del ricorso.
9) Con memoria del 14.2.2024, il difensore ha chiesto la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
10) Con successiva memoria del 16.2.2024, la difesa, rifacendosi ai contenuti del ricorso introduttivo, depositava integrazione documentale sulla situazione lavorativa del ricorrente.
11) All'udienza del 19.2.2024, la difesa si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento e insisteva per la liquidazione dei compensi, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del PSS. A domanda del giudice il ricorrente, che ha dimostrato di parlare e comprendere la lingua italiana, dichiarava “Sono in Italia da quasi otto anni, ho seguito dei corsi e le mostro gli attestati, sono ospite da un amico e lavoro presso una cooperativa che si chiama Solidalia”. Il giudice ha inviato il difensore a depositare l'estratto conto del ricorrente, CP_4 nonché gli attestati esibiti dal ricorrente in udienza, ha quindi concesso termine di 40 giorni per l'integrazione documentale, riservandosi all'esito di riferire al collegio.
12) Con memoria del 14.3.2024 la difesa ha depositato l'estratto conto previdenziale rilasciato dall' , insistendo per le conclusioni riassunte nella CP_4 nota del 16.2.2024.
13) Con provvedimento emesso all'esito della Camera di consiglio del 17.6.2024, il Tribunale ha osservato che nella documentazione lavorativa prodotta (doc.
2-6 del ricorso) è emerso un domicilio diverso da quanto indicato nella dichiarazione di ospitalità. Ritenendo quindi necessaria una nuova audizione del ricorrente per chiarire la sua situazione abitativa, ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno 8.10.2024.
pagina 2 di 8 14) All'udienza dell'8.10.2024, è comparso il difensore, che ha dichiarato che il ricorrente non può essere presente in quanto impegnato nella raccolta di mele in Trentino. Ha spiegato anche che il ricorrente non è assunto con regolare contratto, perché la Questura di Varese non ha rinnovato il suo permesso, nonostante la pendenza del giudizio, ritenendo che il giudizio è in fase decisoria e prossimo ad una chiusura. A causa di tale condizione di irregolarità, la difesa non ha potuto produrre documentazione lavorativa aggiornata, e il ricorrente è stato costretto ad una condizione precaria che l'ha portato a spostarsi in varie abitazioni per poter svolgere attività lavorative saltuarie. La difesa ha esibito inoltre il decreto di citazione del Tribunale di Rovereto per inottemperanza all'ordine del Questore di lasciare il territorio, precisando che l'espulsione è stata già sospesa dal Giudice di Pace. Infine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte e per la liquidazione dei compensi. Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 25.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE.
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 12.9.2022, trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020)1. 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998 Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. pagina 3 di 8 Infatti, il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del d.l. 10.03.2023 n. 20, convertito nella Legge n.50 del 5 maggio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5/05/2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la stessa disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente -che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” (vale a dire, l'11.03.2023). Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21).
§. La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la
Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 4 di 8 natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Anche alla luce della novella legislativa, la Cassazione ha chiarito il significato da attribuire al diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU, nonché di determinare il contenuto dell'indagine comparativa che, in tema di protezione umanitaria (i.e. la protezione esistente fino alla novella legislativa, i cui principi interpretativi possono e devono trovare applicazione anche nel nuovo contesto normativo), il giudice di merito deve svolgere nell'ipotesi in cui il cittadino straniero abbia realizzato un adeguato grado di integrazione sociale e lavorativa nel nostro paese. In particolare, con l'ordinanza n. 28316 dell'11 dicembre 2020, la Sesta Sezione della Cassazione ha chiesto la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla configurabilità del diritto alla protezione umanitaria quando sia stato allegato ed accertato il “radicamento” effettivo del cittadino straniero, fondato su decisivi indici di stabilità lavorativa e relazionale, la cui radicale modificazione, mediante il rimpatrio, possa ritenersi idonea a determinare una situazione di vulnerabilità dovuta alla compromissione del diritto alla vita privata e/o familiare ex art. 8 CEDU, sulla base di un giudizio prognostico degli effetti dello
“sradicamento” che incentri la valutazione comparativa sulla condizione raggiunta dal richiedente nel paese di accoglienza, con attenuazione del rilievo delle condizioni del paese di origine non eziologicamente ad essa ricollegabili. Come rilevato dall'ordinanza, il nuovo articolo 19, co.
1.1 d.lgs. 286/98, pur non prevedendolo espressamente, introduce la “protezione speciale” per la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, «ossia una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
“ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la “solidità” dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine». Alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale relativa all'interpretazione del concetto di “vita privata e familiare”, ai sensi dell'8 CEDU (sopra richiamata), il Collegio della Suprema Corte ha, quindi, valutato la possibilità di ritenere sussistente un vulnus di questo diritto «direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza. Infatti, a fronte di una situazione di “stabile insediamento”, per usare la stessa espressione della Corte EDU, da accertarsi secondo precisi parametri connessi alla durata, stabilità e consistenza qualitativa della condizione di permanenza in Italia, l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine.». Secondo questa prospettiva, la vulnerabilità integrante la protezione complementare potrebbe derivare «dallo “sradicamento” del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8.». In particolare, con l'ordinanza n. 7861 del 10.03.2022, la Sesta Sezione della Cassazione ha ritenuto, in applicazione della sentenza Sezioni Unite n. 24413 del 09.09.2021, che a tali fini occorra tener conto della natura e della effettività pagina 5 di 8 dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La norma non richiama espressamente l'art.8 CEDU, ma l'evocazione di questa norma è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art.5, comma 6, T.U.I., sia dall'impiego della stessa formulazione testuale. Il diritto di cui all'art. 8 CEDU “alla vita privata e familiare» non è assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui. I parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di «radicamento» sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma. Nella sentenza n. 24413 del 2021 (§ 41), sia pur riferendosi alla previgente protezione complementare, ma sviluppando argomentazioni che per la loro generalità appaiono suscettibili di essere trasposte anche nel nuovo contesto normativo, le Sezioni Unite affermano che viene in primo luogo in rilievo il disposto dell'art. 8 CEDU, evidentemente centrale per valutare il profilo di vulnerabilità legato alla comparazione tra il contesto economico, lavorativo e relazionale che il richiedente troverebbe rientrando nel paese di origine e la condizione di integrazione dal medesimo raggiunta in Italia nel tempo necessario al compimento dell'esame della sua domanda di protezione in sede amministrativa e giudiziaria. Al riguardo le Sezioni Unite rimarcano che l'art. 8 CEDU considera - e dunque tutela - separatamente la vita privata e la vita familiare, e ricordano che la Corte EDU nella sentenza 14.2.2019 c. Italia ha affermato che «si deve accettare Pt_2 che tutti i rapporti sociali li immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di
“vita privata” ai sensi dell'art.
8. indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». La protezione offerta dall'art. 8 CEDU è stata quindi letta dalle Sezioni Unite con riferimento all'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (ad esempio, esperienze di carattere associativo) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Nel § 47 le Sezioni Unite hanno esemplificato gli indici rilevanti per l'accertamento di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese come la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che
pagina 6 di 8 frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento. Occorre perciò valutare se, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI (oggetto di recente modifica legislativa), possa ritenersi integrata una “vita privata” durante la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, dovendosi includere nel concetto di “vita privata” anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all'autodeterminazione. Tanto premesso, nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi speciali, dovendosi dare piena rilevanza, in particolar modo, al lungo periodo di permanenza fuori dal Paese d'origine e di correlata presenza in Italia. Rilevano, a tale scopo, i seguenti elementi di fatto: il ricorrente risiede in Italia dal 2015, e ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo minorenne al momento dell'ingresso in Italia e della presentazione dell'istanza di protezione internazionale. Nel 2018 ha iniziato presso il di Roma un CP_5 percorso di alfabetizzazione, comprovato da un attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 – conoscenza che ha coltivato e approfondito autonomamente, dato che in udienza ha interloquito in italiano con il giudice – e da un diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, con votazione complessiva di OTTO/decimi, conseguito il 20.6.2019. Come segnalato dal difensore, a causa delle difficoltà burocratiche causate dalla scadenza del primo permesso di soggiorno, e poi dalla pandemia Covid-19, il ricorrente ha iniziato svolto attività lavorative saltuarie, ma nel 2021 ha lavorato alle dipendenze della di NZ (PD) con la mansione di operaio Controparte_6 addetto all'assemblaggio, con contratto a tempo determinato stipulato il 25.10.2021, prorogato il 28.1.2022, il 2.9.2022 e nuovamente il 30.11.2022. Essendo regolarmente registrato presso l' , ha quindi ricevuto fino a luglio CP_4
2023 l'indennità NASPI. Il ricorrente, giunto in Italia a soli 17 anni, ha dimostrato grande impegno nel frequentare corsi di alfabetizzazione, perseverare nell'apprendimento della lingua italiana nonostante la ricerca di lavoro e gli impegni lavorativi, e cercare un lavoro stabile e regolare. La stabilità lavorativa infine trovata, interrotta per motivi burocratici esterni alla sfera di controllo del ricorrente, denota sia l'impegno profuso dal ricorrente sia la capacità di un effettivo inserimento socio-lavorativo nel territorio nazionale. In altri termini, il ricorrente non sarebbe in grado di ricostruire entro la soglia della dignità nel Paese di origine la vita privata costruita in Italia, di talché l'allontanamento dal territorio nazionale determinerebbe una illegittima e non giustificabile lesione dei diritti di cui all'art. 8 CEDU, tenuto conto dell'inserimento e del radicamento raggiunto nel Paese ospitante a cui corrisponde uno sradicamento o, comunque, un significativo affievolimento dei suoi legami sociali, familiari e culturali con il paese di origine. Pertanto, il ricorso, volto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale merita pieno accoglimento. Sulle spese. Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce a nato a [...] Parte_1
(Nigeria) il 24.2.1998 (CUI 0563J4E), il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, co., 1.2 d.lgs. n. pagina 7 di 8 286/1998 convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
Si comunichi. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.11.2024. Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Masetti Zannini Dott. Pietro Caccialanza.
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