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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/07/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6655/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.7.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Mastrocinque;
Parte_1
ricorrente
contro
Fintecna spa, con l'avv. Enrico Claudio Schiavone;
, con gli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Parte_2
Romei e Franco Raimondo Boccia;
convenute
nonché
, con gli avv.ti Paolo Momigliano, Ivano Vigliotti, Niccolò Medica, CP_1
Angela Currarini e Marco Nilo;
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.7.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 20.7.1976 al 31.12.1996 nello stabilimento siderurgico di
Taranto alle dipendenze di società poi confluite nella Fintecna spa e nella e di avere contratto un tumore al polmone e un tumore Parte_2
alla prostata a causa della prolungata esposizione agli agenti patogeni presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte dei datori di lavoro, chiedeva condannarsi la Fintecna spa e la in solido al risarcimento del danno non patrimoniale in Parte_2
misura di euro 760.278,00.
Costituendosi in giudizio, la Fintecna spa chiedeva rigettarsi la domanda,
mentre la chiedeva rigettarsi la domanda previa Parte_2
chiamata in causa della . CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, la , costituendosi in giudizio, CP_1
chiedeva dichiararsi nulle, inammissibili o comunque rigettarsi le domande proposte nei suoi confronti e in subordine formulava domanda di garanzia nei confronti della , della Fintecna spa, della Peyrani spa Parte_2
e della CP_2
Nella odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dalle convenute e dalla terza chiamata in causa – di prescrizione del diritto.
2 L'eccezione è fondata in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dal tumore polmonare.
Premesso che l'azione risarcitoria proposta ha natura contrattuale ex art. 2087 c.c. ed è soggetta, quindi, alla ordinaria prescrizione decennale ex
art. 2946 c.c. (cfr. Cass.
6.5.2013 n. 10414 e Cass. 28.7.2010 n. 17629),
deve evidenziarsi che il relativo termine decorre non dalla cessazione della condotta produttiva del danno, e nemmeno dalla manifestazione della malattia, bensì solo dal momento in cui essa venga percepita, o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, ovvero quando vi sia stata piena conoscenza o conoscibilità non solo della malattia con un apprezzabile danno alla salute ma anche della sua origine professionale,
indipendentemente però da valutazioni meramente soggettive: cfr. Cass.
19.5.2023 n. 13806, Cass.
3.6.2020 n. 10539 e Cass. 31.5.2010 n. 13284.
Inoltre, ove si tratti di una condotta illecita che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione decorre dal verificarsi di queste ultime soltanto a condizione che esse non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto,
ma una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi in precedenza, in quanto il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il dies a quo della prescrizione: cfr. Cass.
3.9.2024 n. 23664,
Cass. 11.9.2007 n. 19022, Cass.
7.11.2005 n. 21500, Cass.
2.4.2004 n. 6515
e Cass. 25.11.2003 n. 17940.
3 Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione medica allegata al fascicolo di parte ricorrente, il tumore polmonare era stato diagnosticato per la prima volta all'istante già nel mese di febbraio 2012,
mentre quello diagnosticato nel mese di novembre 2022 ne costituiva una mera recidiva, la quale, ai fini che qui interessano, va equiparata a un aggravamento o comunque a uno sviluppo, non integrando viceversa una lesione nuova e autonoma rispetto alla prima.
Ebbene, alla data della prima manifestazione della malattia ora in esame,
ovvero nel febbraio 2012, era già oggettivamente conoscibile la sua natura professionale, sotto i concorrenti profili della pregressa prolungata esposizione dell'istante a sostanze nocive nell'ambiente di lavoro e della idoneità di tali sostanze a causare l'insorgere della malattia.
A tale riguardo, in ricorso si afferma tra l'altro quanto segue: “il Pt_1
nell'espletamento della sua attività lavorativa, veniva quotidianamente
esposto anche ad altre sostanze che la scienza medica unanimemente
definisce 'cancerogene'. A titolo esemplificativo si menzionano il benzene,
IPA, disossina e amianto”; “studi scientifici dimostrano, peraltro, che
l'amianto produce un effetto immunodepressivo, favorendo lo sviluppo
delle neoplasie”; “l'esposizione alle emissioni nocive sopra indicate dei
lavoratori presenti nello stabilimento siderurgico de quo è ormai dato che
trova riscontro anche in diverse pronunce di codesto organo giudicante,
tra cui la sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 408 del 20.4.2007”,
della quale viene poi trascritto uno stralcio;
“ci si riferisce a quelle perizie
statistico-epidemiologiche, disposte anche di recente dallo stesso Tribunale
4 di Taranto, le quali hanno accertato senza alcun dubbio che l'esposizione
continuata agli inquinanti nell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico
de quo ha causato nel corso degli anni (…) fenomeni degenerativi di
apparati diversi dell'organismo umano, che si traducono in eventi di
malattia e/o di morte (v. conclusioni della perizia epidemiologica redatta
nel 2012 dai dott.ri e – r.g. nn. 5488/10 e Per_1 CP_3 CP_4
5821/10 GIP dott.sa all. 11)”, di cui pure viene trascritto poi uno Per_2
stralcio; “la neoplasia polmonare, l'asbestosi e il mesotelioma sono
riconosciute dall quali malattie professionali tabellate”; “la CP_5
pericolosità dell'amianto e la sua capacità di provocare danni polmonari
era ben conosciuta e scientificamente comprovata sin dall'inizio del secolo
scorso”; “il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
10.6.2014 (ed ancor prima, il decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 14.1.2008), sia nella lista I^ 'malattie la cui origine
lavorativa è di elevata probabilità' che nella lista II^ 'malattie la cui origine
lavorativa è di limitata probabilità', ai gruppi 6 – tumori professionali (…)
prevede espressamente il tumore del polmone”; ed ancora, “l'esposizione
all'amianto per l'intercorso rapporto di lavoro (dal 20.7.1976 al
31.12.1992) veniva riconosciuta con certificazione rilasciata dall CP_5
(all.3)”, recante la data del 29.4.2002.
Sulla base di queste affermazioni, tutte – si ripete – contenute nel ricorso introduttivo, può senz'altro concludersi che già all'epoca della prima manifestazione della malattia ora in esame, ovvero nel mese di febbraio
2012, l'origine professionale della stessa fosse conosciuta o quantomeno oggettivamente conoscibile dall'istante, non fosse altro che per
5 l'intervenuto riconoscimento, risalente come detto al 29.4.2002, della sua esposizione “qualificata” ad amianto in relazione al rapporto di lavoro cessato il 31.12.1996, e per la natura tabellare della malattia in questione.
Il termine decennale della prescrizione, decorrente, per quanto sin qui osservato, dal febbraio 2012, è pertanto vanamente spirato nel febbraio
2022, così che tardiva si rivela la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni trasmessa a mezzo pec alle convenute solo in data 26.3.2024,
ovvero oltre il decennio utile.
E' invece infondata nel merito la domanda di risarcimento del danno derivante dal tumore alla prostata.
Ciò, in quanto la documentazione sanitaria prodotta in giudizio non fa alcun riferimento alla detta patologia, attestando invece che il ricorrente è
affetto da altra e diversa patologia, ovvero da un tumore vescicale,
diagnosticato nel mese di febbraio 2023, in relazione al quale però non è
stata formulata in ricorso alcuna domanda.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
La novità delle questioni trattate costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.7.2025.
6 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6655/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'1.7.2025, promossa da
, con l'avv. Giuseppe Mastrocinque;
Parte_1
ricorrente
contro
Fintecna spa, con l'avv. Enrico Claudio Schiavone;
, con gli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Parte_2
Romei e Franco Raimondo Boccia;
convenute
nonché
, con gli avv.ti Paolo Momigliano, Ivano Vigliotti, Niccolò Medica, CP_1
Angela Currarini e Marco Nilo;
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: risarcimento danni.
1 Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'1.7.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato dal 20.7.1976 al 31.12.1996 nello stabilimento siderurgico di
Taranto alle dipendenze di società poi confluite nella Fintecna spa e nella e di avere contratto un tumore al polmone e un tumore Parte_2
alla prostata a causa della prolungata esposizione agli agenti patogeni presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte dei datori di lavoro, chiedeva condannarsi la Fintecna spa e la in solido al risarcimento del danno non patrimoniale in Parte_2
misura di euro 760.278,00.
Costituendosi in giudizio, la Fintecna spa chiedeva rigettarsi la domanda,
mentre la chiedeva rigettarsi la domanda previa Parte_2
chiamata in causa della . CP_1
Autorizzata la chiamata in causa, la , costituendosi in giudizio, CP_1
chiedeva dichiararsi nulle, inammissibili o comunque rigettarsi le domande proposte nei suoi confronti e in subordine formulava domanda di garanzia nei confronti della , della Fintecna spa, della Peyrani spa Parte_2
e della CP_2
Nella odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dalle convenute e dalla terza chiamata in causa – di prescrizione del diritto.
2 L'eccezione è fondata in relazione alla domanda di risarcimento del danno derivante dal tumore polmonare.
Premesso che l'azione risarcitoria proposta ha natura contrattuale ex art. 2087 c.c. ed è soggetta, quindi, alla ordinaria prescrizione decennale ex
art. 2946 c.c. (cfr. Cass.
6.5.2013 n. 10414 e Cass. 28.7.2010 n. 17629),
deve evidenziarsi che il relativo termine decorre non dalla cessazione della condotta produttiva del danno, e nemmeno dalla manifestazione della malattia, bensì solo dal momento in cui essa venga percepita, o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente alla condotta del terzo, ovvero quando vi sia stata piena conoscenza o conoscibilità non solo della malattia con un apprezzabile danno alla salute ma anche della sua origine professionale,
indipendentemente però da valutazioni meramente soggettive: cfr. Cass.
19.5.2023 n. 13806, Cass.
3.6.2020 n. 10539 e Cass. 31.5.2010 n. 13284.
Inoltre, ove si tratti di una condotta illecita che, dopo un primo evento lesivo, determini ulteriori conseguenze pregiudizievoli, la prescrizione decorre dal verificarsi di queste ultime soltanto a condizione che esse non costituiscano un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto,
ma una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi in precedenza, in quanto il semplice peggioramento di una lesione in atto non sposta il dies a quo della prescrizione: cfr. Cass.
3.9.2024 n. 23664,
Cass. 11.9.2007 n. 19022, Cass.
7.11.2005 n. 21500, Cass.
2.4.2004 n. 6515
e Cass. 25.11.2003 n. 17940.
3 Nel caso in esame, come attestato dalla documentazione medica allegata al fascicolo di parte ricorrente, il tumore polmonare era stato diagnosticato per la prima volta all'istante già nel mese di febbraio 2012,
mentre quello diagnosticato nel mese di novembre 2022 ne costituiva una mera recidiva, la quale, ai fini che qui interessano, va equiparata a un aggravamento o comunque a uno sviluppo, non integrando viceversa una lesione nuova e autonoma rispetto alla prima.
Ebbene, alla data della prima manifestazione della malattia ora in esame,
ovvero nel febbraio 2012, era già oggettivamente conoscibile la sua natura professionale, sotto i concorrenti profili della pregressa prolungata esposizione dell'istante a sostanze nocive nell'ambiente di lavoro e della idoneità di tali sostanze a causare l'insorgere della malattia.
A tale riguardo, in ricorso si afferma tra l'altro quanto segue: “il Pt_1
nell'espletamento della sua attività lavorativa, veniva quotidianamente
esposto anche ad altre sostanze che la scienza medica unanimemente
definisce 'cancerogene'. A titolo esemplificativo si menzionano il benzene,
IPA, disossina e amianto”; “studi scientifici dimostrano, peraltro, che
l'amianto produce un effetto immunodepressivo, favorendo lo sviluppo
delle neoplasie”; “l'esposizione alle emissioni nocive sopra indicate dei
lavoratori presenti nello stabilimento siderurgico de quo è ormai dato che
trova riscontro anche in diverse pronunce di codesto organo giudicante,
tra cui la sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 408 del 20.4.2007”,
della quale viene poi trascritto uno stralcio;
“ci si riferisce a quelle perizie
statistico-epidemiologiche, disposte anche di recente dallo stesso Tribunale
4 di Taranto, le quali hanno accertato senza alcun dubbio che l'esposizione
continuata agli inquinanti nell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico
de quo ha causato nel corso degli anni (…) fenomeni degenerativi di
apparati diversi dell'organismo umano, che si traducono in eventi di
malattia e/o di morte (v. conclusioni della perizia epidemiologica redatta
nel 2012 dai dott.ri e – r.g. nn. 5488/10 e Per_1 CP_3 CP_4
5821/10 GIP dott.sa all. 11)”, di cui pure viene trascritto poi uno Per_2
stralcio; “la neoplasia polmonare, l'asbestosi e il mesotelioma sono
riconosciute dall quali malattie professionali tabellate”; “la CP_5
pericolosità dell'amianto e la sua capacità di provocare danni polmonari
era ben conosciuta e scientificamente comprovata sin dall'inizio del secolo
scorso”; “il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
10.6.2014 (ed ancor prima, il decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 14.1.2008), sia nella lista I^ 'malattie la cui origine
lavorativa è di elevata probabilità' che nella lista II^ 'malattie la cui origine
lavorativa è di limitata probabilità', ai gruppi 6 – tumori professionali (…)
prevede espressamente il tumore del polmone”; ed ancora, “l'esposizione
all'amianto per l'intercorso rapporto di lavoro (dal 20.7.1976 al
31.12.1992) veniva riconosciuta con certificazione rilasciata dall CP_5
(all.3)”, recante la data del 29.4.2002.
Sulla base di queste affermazioni, tutte – si ripete – contenute nel ricorso introduttivo, può senz'altro concludersi che già all'epoca della prima manifestazione della malattia ora in esame, ovvero nel mese di febbraio
2012, l'origine professionale della stessa fosse conosciuta o quantomeno oggettivamente conoscibile dall'istante, non fosse altro che per
5 l'intervenuto riconoscimento, risalente come detto al 29.4.2002, della sua esposizione “qualificata” ad amianto in relazione al rapporto di lavoro cessato il 31.12.1996, e per la natura tabellare della malattia in questione.
Il termine decennale della prescrizione, decorrente, per quanto sin qui osservato, dal febbraio 2012, è pertanto vanamente spirato nel febbraio
2022, così che tardiva si rivela la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni trasmessa a mezzo pec alle convenute solo in data 26.3.2024,
ovvero oltre il decennio utile.
E' invece infondata nel merito la domanda di risarcimento del danno derivante dal tumore alla prostata.
Ciò, in quanto la documentazione sanitaria prodotta in giudizio non fa alcun riferimento alla detta patologia, attestando invece che il ricorrente è
affetto da altra e diversa patologia, ovvero da un tumore vescicale,
diagnosticato nel mese di febbraio 2023, in relazione al quale però non è
stata formulata in ricorso alcuna domanda.
Conclusivamente, la domanda deve essere nel suo complesso disattesa.
La novità delle questioni trattate costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.7.2025.
6 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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