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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 355/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/10/1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Brugaletta, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Albani, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16/04/2025;
1 OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 26/06/2008 a Pozzallo ed iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di POZZALLO al n.7, parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Modica, Persona_1
30/11/2009).
Hanno esposto di essere comparsi all'udienza presidenziale del giorno 8/2/2018 e che il
Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza n. 462/2021, resa in data 1/4/2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione inter partes, resa dal Tribunale di Ragusa in data 1/4//2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“La figlia va affidata ad entrambi i genitori e va collocata presso il padre al quale è già stata assegnata la casa coniugale;
La madre starà con la figlia minore due volte a settimana, il lunedì e il sabato dalla ore
15,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del sabato alle 19:00 della domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, fermo restando la volontà della minore di pernottare presso la casa materna anche in giornate diverse da quelle prestabilite. La madre terrà con sé la figlia, per cinque giorni, comprensivi – ad anni alterni – del Natale e del Capodanno;
per tre giorni, comprensivi – ad anni alterni – della
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; per quindici giorni – anche consecutivi – nel periodo estivo.
La madre avrà l'obbligo di corrispondere al Sig. , quale contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, un assegno di €. 100,00, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.;
l'assegno unico andrà interamente al padre”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse della figlia, né con norme di legge e, inoltre, vertono su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26/06/2008 a Pozzallo (RG) ed iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di POZZALLO, anno 2008 n. 7, parte 1, Ufficio 1;
- omologa le condizioni inerenti alla figlia ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di POZZALLO ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di POZZALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 355 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/10/1974 e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Brugaletta, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata in [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Valeria
Albani, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti e nulla ha opposto;
posta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16/04/2025;
1 OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/02/2025, e Parte_1 CP_1 hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 26/06/2008 a Pozzallo ed iscritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di POZZALLO al n.7, parte 1, Ufficio 1, dell'anno 2008.
Hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Modica, Persona_1
30/11/2009).
Hanno esposto di essere comparsi all'udienza presidenziale del giorno 8/2/2018 e che il
Tribunale di Ragusa ha pronunciato la loro separazione con sentenza n. 462/2021, resa in data 1/4/2021.
Hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione inter partes, resa dal Tribunale di Ragusa in data 1/4//2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a dodici mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“La figlia va affidata ad entrambi i genitori e va collocata presso il padre al quale è già stata assegnata la casa coniugale;
La madre starà con la figlia minore due volte a settimana, il lunedì e il sabato dalla ore
15,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, dalle ore 14:00 del sabato alle 19:00 della domenica, con pernottamento presso la propria abitazione, fermo restando la volontà della minore di pernottare presso la casa materna anche in giornate diverse da quelle prestabilite. La madre terrà con sé la figlia, per cinque giorni, comprensivi – ad anni alterni – del Natale e del Capodanno;
per tre giorni, comprensivi – ad anni alterni – della
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; per quindici giorni – anche consecutivi – nel periodo estivo.
La madre avrà l'obbligo di corrispondere al Sig. , quale contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, un assegno di €. 100,00, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.;
l'assegno unico andrà interamente al padre”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse della figlia, né con norme di legge e, inoltre, vertono su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
3 - pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 26/06/2008 a Pozzallo (RG) ed iscritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio di POZZALLO, anno 2008 n. 7, parte 1, Ufficio 1;
- omologa le condizioni inerenti alla figlia ed ai loro rapporti economici, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di POZZALLO ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di POZZALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
12.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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