Accoglimento
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/12/2025, n. 10060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10060 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10060/2025REG.PROV.COLL.
N. 04268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4268 del 2024, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Tele Rent S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 4618/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione della difesa erariale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la Cons. RU TI.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del presente giudizio costituisce la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni n. 213/17/CSP del 19.10.2017, avente ad oggetto « ordinanza ingiunzione nei confronti della società Tele Rent S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “7 Gold Tele Rent”) per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 37, comma 4 e 38, comma 9, del D.lgs. n. 177/05 (contestazione co.re.com. Sicilia n. 13/2017 - proc. 71/17/DZ-CRC », con la quale è stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 12.396,00.
2. Qui di seguito si riportano in sintesi le premesse in punto di fatto.
Con atto di contestazione n. 213/2017, il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia (in breve “Co.re.com Sicilia”) contestava a Tele Rent S.r.l., la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 38, comma 9 e 37, comma 4, del d.lgs. 177/05, nonché dell’art. 5-ter, comma 1, 3 e 6 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal 14 al 19 febbraio 2017, per la diffusione di “pubblicità eccedente i tetti consentiti”, di “notiziari di durata inferiore a 30 minuti (…) interrotti da pause pubblicitarie” e di “trasmissioni inerenti prognostici per il gioco del lotto” in fasce orarie non consentite, con “esposizione per quasi tutto il tempo del programma di numeri telefonici a sovrapprezzo”, nel corso delle quali “vengono inseriti dei messaggi, definiti promozionali, di propaganda a servizi telefonici a sovraprezzo di tipo interattivo”.
Esaminate le controdeduzioni il Co.re.com Sicilia, con deliberazione del 25 agosto 2017, formulava la richiesta di applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.
L’AGCOM accoglieva solo parzialmente la proposta sanzionatoria del Comitato, rilevando l’in-fondatezza della pretesa violazione dell’art. 5 ter, commi 1, 3 e 6 della delibera n. 538/01/CSP ritenendo sussistere soltanto la violazione delle fattispecie di cui agli artt. 37, co. 4, e 38, co. 9, del d.lgs. 177/05, ovvero, la diffusione di notiziari di durata inferiore a 30 minuti interrotti da pause pubblicitarie i sei giorni consecutivi dal 14 al 19.2.2017 e diffusione di pubblicità eccedente i tetti consentiti il giorno 15.2.17, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 nella misura del 2,33%, e il giorno 16.2.17, nella medesima fascia oraria, nella misura dell0 0,83%.
Con l’impugnata delibera n. 213/17/CSP, l’Autorità ordinava quindi alla Tele Rent S.p.a. di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 12.396,00, entro trenta giorni dall’avvenuta notifica.
In dettaglio la sanzione per la singola violazione contestata è stata determinata dall’Autorità nella misura del doppio del minimo edittale (di € 1.033,00) pari a € 2.066,00 moltiplicato per n. 6 (sei) giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.
3. Ne è seguita l’impugnativa al Tar per il Lazio limitatamente alla contestata violazione dell’art. 37, comma 4 (diffusione di notiziari di durata inferiore a 30 minuti interrotti da pause pubblicitarie i sei giorni consecutivi dal 14 al 19.2.2017) con ricorso affidato a due motivi di censura.
4. All’esito del giudizio, il Tar con la gravata sentenza ha accolto il ricorso (il primo motivo), ritenendo che il meteo del notiziario (NDS) sia computabile nel tempo lordo di trasmissione del notiziario telegiornale; ha quindi annullato il provvedimento facendo obbligo all’Autorità di procedere alla rideterminazione dell’importo della sanzione dovuta per la restante violazione nelle giornate del 15 e 16 febbraio 2017.
5. Avverso il suddetto pronunciamento l’AGCOM ha interposto appello, con ricorso depositato il 28 maggio 2024, per censurare l’errore del giudice nel non considerare autonomo il programma meteo.
6. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in appello l’amministrazione deduce l’erroneità della decisione di accoglimento del primo motivo originario con cui la ricorrente in primo grado aveva sostenuto che la durata dei notiziari trasmessi nelle giornate contestate fosse stata complessivamente superiore ai 30 minuti.
L’Agenzia lamenta che erroneamente il Tar ha ritenuto che il meteo andato in onda durante il notiziario del telegiornale non configuri un autonomo programma distinto dal notiziario ma che ne costituisca una parte integrante. Afferma che a nulla rileva il fatto che sia stato svolto tra la sigla di apertura e di chiusura e recava il logo “NDS”. Il giudice non avrebbe correttamente interpretato la sequenza degli eventi che descrive nel dettaglio nel ricorso e che connotano chiaramente che si tratta di un programma autonomo. Fa inoltre presente che in base alla definizione contenuta nella classificazione delle tipologie dei programmi di cui all’Allegato C) della delibera n. 54/03/CONS il “meteo” rientra nella tipologia dei programmi di attualità e non invece nella tipologia “notiziario” come ritenuto nella sentenza impugnata.
2. Il motivo di appello è fondato.
Preliminarmente si dà atto che l’art. 37, co. 4, del d.lgs. 177/05, ritenuto violato dall’AGCOM, dispone: “ La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero da televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti ”.
Il Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite (Allegato A alla Delibera n. 538/01/CSP), all’art. 4, co. 2, in materia di Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive, precisa che il calcolo della durata del programma “ viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all’art. 1, comma 1, lettera i del presente regolamento”, ovvero, come “criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie ”.
Il Collegio ritiene che il frame del meteo rappresenti un autonomo programma sponsorizzato in quanto era delimitato da una propria sigla e da una propria intestazione, come indicato con la presenza del marchio dello sponsor all’inizio e alla fine del programma meteo stesso (fatto quest’ultimo decisivo e non specificamente contestato). Si tratta, invero, come osservato dalla difesa erariale di programma di previsioni metereologiche, autonomo e distinto rispetto al notiziario televisivo per struttura, gestione, redazione, scenografia e conduzione e, quindi non può essere considerato alla stregua di un segmento del notiziario stesso riunito sotto un’unica testata giornalistica.
Del tutto irrilevante è la presenza del logo “NDS” anche durante il meteo per il fatto che anche nel corso della trasmissione della pausa pubblicitaria tale logo è presente, ma non per questo la pubblicità può essere considerata parte integrante del notiziario.
3. Per le ragioni esposte l’appello dell’Autorità va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata respinge il ricorso introduttivo proposto da Tele Rent s.r.l e conferma il provvedimento impugnato.
Spese compensate per il doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
RU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RU TI | RL DO |
IL SEGRETARIO