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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/06/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Franchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Varese, via Vittorio Veneto n. 11
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. /p. iva n. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Andrea Vesalio n. 6, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Strata (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
il suo Studio in Roma, via Luigi Settembrini n. 13
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all.mo Tribunale adito, contariis rejectis, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor all'indennizzo previsto dal Parte_1
contratto n. 20ANRT0059 sottoscritto con per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa, e per l'effetto condannare al versamento all'odierno attore Controparte_1 della somma pari ad € 14.280,00= (di cui € 14.040,00= di diaria da convalescenza ed €
240,00= di diaria da ricovero), ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di pagina 1 di 5 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi
“Vero che, l'evento lesivo occorso al signor in data 8.11.2022 è caratterizzato da Parte_1 un traumatismo del piede destro”
“Vero che l'evento di cui sopra è qualificabile come infortunio”
“Vero che l'evento di cui sopra non è conseguenza di una patologia degenerativa atraumatica”
Si indicano quali testi su tutti i capitoli il medico chirurgo Dr. Andrea Ferrario e il medico legale Dott.sa . Controparte_2
Con ogni riserva di produrre documenti ed indicare testimoni.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa e salvo meglio dedurre ed istruire nei termini di legge, in via principale: rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto manifestatamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che destituita di ogni prova;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, contenere la condanna della entro i limiti stabiliti dalla CP_1
polizza assicurativa n. 20ANRT0059: dunque entro l'importo di Euro 1.920,00.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è la richiesta di indennizzo assicurativo per complessivi euro
14.280,00 formulata da parte attrice alla Compagnia di Assicurazione , Controparte_1
in ragione del dedotto infortunio subito in data 9/01/2022, giocando a paddle, a seguito del quale si sarebbe verificata la lesione del tendine d'Achille del piede destro.
L'attore ha dedotto che, in conseguenza di tale infortunio, è stato sottoposto in data
17/01/2022 ad intervento chirurgico di “tenorrafia sec. Krachow regione achillea destra”, con degenza fino al 18/01/222 (pg. 1 atto di citazione e cartella clinica sub doc. 2). Ha
pagina 2 di 5 dunque domandato alla compagnia assicurativa la corresponsione della diaria di convalescenza e della diaria di ricovero, prevista dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (doc. 1 attore).
La convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato che l'evento dannoso occorso all'attore rientrasse nei rischi specificatamente inclusi nella copertura assicurativa (docc. 1 e 2 convenuta), lamentando l'omessa prova da parte dell'attore della riconducibilità dell'evento lesivo ad un infortunio. Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la delimitazione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto nei limiti previsti dalla polizza assicurativa, fissati nell'importo di euro 1.920,00.
2. La domanda non è fondata per i seguenti motivi.
Com'è noto, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa” (in tal senso v. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558).
Il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è dunque l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo.
Nel caso di specie, la polizza assicurativa garantisce l'assicurato dalle conseguenze connesse ad un infortunio, definito come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili” (doc. 2 convenuto).
A fronte di una specifica contestazione sulla qualificabilità dell'evento lesivo come infortunio, parte attrice nulla ha provato, né ha chiesto di provare sul punto.
I soli capitoli di prova articolati fin dall'atto introduttivo, infatti, non sono stati ritenuti ammissibili in quanto aventi contenuto valutativo, essendo finalizzati ad accertare la qualificazione del carattere traumatico dell'evento lesivo e non l'accadimento dei fatti in conseguenza dei quali questo si sarebbe verificato.
Né la prova dell'esistenza di un evento qualificabile come infortunio risulta raggiunta dai documenti prodotti in causa.
In primo luogo si deve rilevare una discrepanza tra quanto dichiarato inizialmente pagina 3 di 5 dall'attore in sede di denuncia del sinistro del 12/01/2022 (“scivolando su un gradino mi procuravo il distaccamento del tendine di Achille destro” - doc. 3 fasc. parte convenuta) e quanto poi affermato nell'atto introduttivo del giudizio (“subiva grave infortunio giocando
a paddle”).
Nessuno di questi due eventi, entrambi contestati dalla convenuta, risulta comunque provato in giudizio dall'attore, sul quale incombeva il relativo onere.
Inoltre, nella cartella clinica in atti (doc. 2 attore) risulta che i sanitari hanno accertato la
“rottura atraumatica del tendine di Achille”.
Sebbene la cartella clinica, nella parte in cui contiene valutazioni e diagnosi, non costituisca prova privilegiata (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024), la stessa rappresenta comunque una prova documentale liberamente valutabile, anche alla luce delle ulteriori risultanze probatorie.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori prove offerte dall'attore a sostegno dei fatti costitutivi sottesi alla propria domanda, non si può ritenere accertato, anche alla luce del contenuto della cartella clinica prodotta, che la rottura del tendine di abbia avuto Per_1
origine traumatica, tale da integrare la nozione di infortunio di cui alla polizza assicurativa in questione.
A ciò si aggiunga che parte attrice neppure ha prodotto referti di esami diagnostici eseguiti in concomitanza dell'evento lesivo, deducendo che alcuna radiografia sarebbe stata eseguita nell'immediatezza dell'intervento in ragione della ricorrenza del fatto nel corso del periodo di diffusione del Covid-19 e della vigenza di protocolli sanaitari particolarmente stringenti. Tale mancanza impedisce dunque di accertare, anche mediante CTU, le cause della lesione e di verificare pertanto se la stessa sia riconducibile ad uno degli eventi inclusi nel rischio assicurato.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della controversia, della concreta attività processuale svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese
pagina 4 di 5 in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA CIVILE definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea.
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gianluca Franchi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Varese, via Vittorio Veneto n. 11
- parte attrice - nei confronti di:
(c.f. /p. iva n. Controparte_1
), con sede legale in Roma, Via Andrea Vesalio n. 6, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Andrea Strata (C.F. ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
il suo Studio in Roma, via Luigi Settembrini n. 13
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Piaccia all.mo Tribunale adito, contariis rejectis, così giudicare: nel merito: accertare e dichiarare il diritto del signor all'indennizzo previsto dal Parte_1
contratto n. 20ANRT0059 sottoscritto con per i motivi di cui in Controparte_1 narrativa, e per l'effetto condannare al versamento all'odierno attore Controparte_1 della somma pari ad € 14.280,00= (di cui € 14.040,00= di diaria da convalescenza ed €
240,00= di diaria da ricovero), ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di pagina 1 di 5 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in via istruttoria: Si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi
“Vero che, l'evento lesivo occorso al signor in data 8.11.2022 è caratterizzato da Parte_1 un traumatismo del piede destro”
“Vero che l'evento di cui sopra è qualificabile come infortunio”
“Vero che l'evento di cui sopra non è conseguenza di una patologia degenerativa atraumatica”
Si indicano quali testi su tutti i capitoli il medico chirurgo Dr. Andrea Ferrario e il medico legale Dott.sa . Controparte_2
Con ogni riserva di produrre documenti ed indicare testimoni.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in premessa e salvo meglio dedurre ed istruire nei termini di legge, in via principale: rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto manifestatamente infondata in fatto ed in diritto, oltre che destituita di ogni prova;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della avversa domanda, contenere la condanna della entro i limiti stabiliti dalla CP_1
polizza assicurativa n. 20ANRT0059: dunque entro l'importo di Euro 1.920,00.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è la richiesta di indennizzo assicurativo per complessivi euro
14.280,00 formulata da parte attrice alla Compagnia di Assicurazione , Controparte_1
in ragione del dedotto infortunio subito in data 9/01/2022, giocando a paddle, a seguito del quale si sarebbe verificata la lesione del tendine d'Achille del piede destro.
L'attore ha dedotto che, in conseguenza di tale infortunio, è stato sottoposto in data
17/01/2022 ad intervento chirurgico di “tenorrafia sec. Krachow regione achillea destra”, con degenza fino al 18/01/222 (pg. 1 atto di citazione e cartella clinica sub doc. 2). Ha
pagina 2 di 5 dunque domandato alla compagnia assicurativa la corresponsione della diaria di convalescenza e della diaria di ricovero, prevista dal contratto di assicurazione contro gli infortuni (doc. 1 attore).
La convenuta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato che l'evento dannoso occorso all'attore rientrasse nei rischi specificatamente inclusi nella copertura assicurativa (docc. 1 e 2 convenuta), lamentando l'omessa prova da parte dell'attore della riconducibilità dell'evento lesivo ad un infortunio. Ha quindi chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la delimitazione dell'indennizzo eventualmente riconosciuto nei limiti previsti dalla polizza assicurativa, fissati nell'importo di euro 1.920,00.
2. La domanda non è fondata per i seguenti motivi.
Com'è noto, “nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa” (in tal senso v. Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23 gennaio 2018, n. 1558).
Il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è dunque l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.
L'assicurato nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo.
Nel caso di specie, la polizza assicurativa garantisce l'assicurato dalle conseguenze connesse ad un infortunio, definito come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili” (doc. 2 convenuto).
A fronte di una specifica contestazione sulla qualificabilità dell'evento lesivo come infortunio, parte attrice nulla ha provato, né ha chiesto di provare sul punto.
I soli capitoli di prova articolati fin dall'atto introduttivo, infatti, non sono stati ritenuti ammissibili in quanto aventi contenuto valutativo, essendo finalizzati ad accertare la qualificazione del carattere traumatico dell'evento lesivo e non l'accadimento dei fatti in conseguenza dei quali questo si sarebbe verificato.
Né la prova dell'esistenza di un evento qualificabile come infortunio risulta raggiunta dai documenti prodotti in causa.
In primo luogo si deve rilevare una discrepanza tra quanto dichiarato inizialmente pagina 3 di 5 dall'attore in sede di denuncia del sinistro del 12/01/2022 (“scivolando su un gradino mi procuravo il distaccamento del tendine di Achille destro” - doc. 3 fasc. parte convenuta) e quanto poi affermato nell'atto introduttivo del giudizio (“subiva grave infortunio giocando
a paddle”).
Nessuno di questi due eventi, entrambi contestati dalla convenuta, risulta comunque provato in giudizio dall'attore, sul quale incombeva il relativo onere.
Inoltre, nella cartella clinica in atti (doc. 2 attore) risulta che i sanitari hanno accertato la
“rottura atraumatica del tendine di Achille”.
Sebbene la cartella clinica, nella parte in cui contiene valutazioni e diagnosi, non costituisca prova privilegiata (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16737 del 17/06/2024), la stessa rappresenta comunque una prova documentale liberamente valutabile, anche alla luce delle ulteriori risultanze probatorie.
Ne consegue che, in assenza di ulteriori prove offerte dall'attore a sostegno dei fatti costitutivi sottesi alla propria domanda, non si può ritenere accertato, anche alla luce del contenuto della cartella clinica prodotta, che la rottura del tendine di abbia avuto Per_1
origine traumatica, tale da integrare la nozione di infortunio di cui alla polizza assicurativa in questione.
A ciò si aggiunga che parte attrice neppure ha prodotto referti di esami diagnostici eseguiti in concomitanza dell'evento lesivo, deducendo che alcuna radiografia sarebbe stata eseguita nell'immediatezza dell'intervento in ragione della ricorrenza del fatto nel corso del periodo di diffusione del Covid-19 e della vigenza di protocolli sanaitari particolarmente stringenti. Tale mancanza impedisce dunque di accertare, anche mediante CTU, le cause della lesione e di verificare pertanto se la stessa sia riconducibile ad uno degli eventi inclusi nel rischio assicurato.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, della natura documentale della controversia, della concreta attività processuale svolta.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese
pagina 4 di 5 in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA CIVILE definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea.
2) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Varese, 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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