Art. 11. 1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'universita' di Udine, nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche di cui all' articolo 11 della legge 11 novembre 1982, n. 828 , e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi nel periodo 1986-1991, di cui lire 57 miliardi per le esigenze della facolta' di medicina. Le relative quote restano determinate in lire 5 miliardi per il 1986, lire 15 miliardi per l'anno 1987 e lire 17 miliardi per l'anno 1988.
2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvedera' se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.
3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine e' assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall' articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 .
4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle universita' del Friuli-Venezia Giulia e' consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.
5. Al fine di assegnare all'universita' degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalita' previste dall' articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e' autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'universita' di Udine nel quadro delle disponibilita' di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.
Nota all'art. 11, comma 1:
Il testo dell' art. 11 della legge n. 828/1982 e' il seguente:
"Art. 11. - Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti facolta':
facolta' di scienze economiche e bancarie;
facolta' di medicina e chirurgia.
Il piano quadriennale previsto dall' art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' dei loro incremento.
Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria".
Nota all' art. 11, comma 3:
La legge 705/1985 reca interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , sul riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. Il relativo art 13 ha inserito l'art. 91-bis a detto D.P.R. n. 382/1980 , il cui testo e' il seguente:
"Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651 , a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".
Nota all' art. 11, comma 5:
La legge n. 23/1986 reca norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'. Il relativo art. 29 prevede quanto segue:
"Art. 29 (Redistribuzione e aumento degli organici). - 1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvede all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89".
Si riproducono il quadro G della tabella A e la tabella B della sopracitata legge:
TABELLA A
QUADRO G - Dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Posti di funzione D Dirigente superiore 49 Direttore amministrativo (1) 49
(1) Uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria.
(2) Almeno uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.
TABELLA B
Personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria
Dotazione . . . . . . . . . . Qualifica funzionale organica VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.050 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700 IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
Dotazione . . . . . . . . . . Qualifica funzionale organica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 (*) I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 (*)
(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.
2. I programmi di cui al comma 1 debbono essere formulati sentito il comune di Udine, il quale provvedera' se del caso a modificare i propri strumenti urbanistici.
3. Al consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine e' assegnata la somma, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per il finanziamento delle iniziative previste dall' articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 .
4. Al fine di potenziare il sistema formativo superiore con iniziative coordinate in ambito regionale, alle universita' del Friuli-Venezia Giulia e' consentito istituire scuole dirette a fini speciali, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento nelle province di Gorizia e Pordenone.
5. Al fine di assegnare all'universita' degli studi di Udine una sufficiente dotazione dell'organico del personale non docente delle varie qualifiche funzionali, il Ministro della pubblica istruzione, a prescindere dalle modalita' previste dall' articolo 29, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, e' autorizzato, in attesa della determinazione della pianta organica, sulla base di dettagliata e motivata richiesta dell'ateneo interessato, ad incrementare la dotazione organica dell'universita' di Udine nel quadro delle disponibilita' di posti di cui all'articolo 15, alla tabella A, quadro G, e alla tabella B della predetta legge n. 23 e a rilasciare contestualmente le autorizzazioni per bandire i relativi concorsi.
Nota all'art. 11, comma 1:
Il testo dell' art. 11 della legge n. 828/1982 e' il seguente:
"Art. 11. - Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Universita' statale di Udine, istituita con l' art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche e' autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Presso l'Universita' statale di Udine sono istituite le seguenti facolta':
facolta' di scienze economiche e bancarie;
facolta' di medicina e chirurgia.
Il piano quadriennale previsto dall' art. 2 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , individuera', nell'ambito dell'Universita' di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalita' dei loro incremento.
Nel piano relativo al quadriennio che avra' inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Universita' di Udine avranno collocazione prioritaria".
Nota all' art. 11, comma 3:
La legge 705/1985 reca interpretazione, modificazioni ed integrazioni al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 , sul riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica. Il relativo art 13 ha inserito l'art. 91-bis a detto D.P.R. n. 382/1980 , il cui testo e' il seguente:
"Art. 91-bis (Partecipazione a consorzi e a societa' di ricerca). - Le universita' possono partecipare a consorzi o a societa' di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1 dicembre 1983, n. 651 , a condizione che:
a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalita' di carattere scientifico;
c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'universita', nell'impostazione dei programmi di ricerca;
d) le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla meta' da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle universita' di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad universita' siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle universita' siano da queste destinati a fini di ricerca.
La partecipazione dell'universita' e' deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori".
Nota all' art. 11, comma 5:
La legge n. 23/1986 reca norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'. Il relativo art. 29 prevede quanto segue:
"Art. 29 (Redistribuzione e aumento degli organici). - 1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvede all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89".
Si riproducono il quadro G della tabella A e la tabella B della sopracitata legge:
TABELLA A
QUADRO G - Dirigenti delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria Livello di funzione Qualifica Posti di qualifica Funzione Posti di funzione D Dirigente superiore 49 Direttore amministrativo (1) 49
(1) Uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria.
(2) Almeno uno per ciascuna Universita' o istituto di istruzione universitaria; uno per ogni policlinico universitario a gestione diretta.
TABELLA B
Personale non docente delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria
Dotazione . . . . . . . . . . Qualifica funzionale organica VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.050 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.150 VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.700 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.700 IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200 III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche
Dotazione . . . . . . . . . . Qualifica funzionale organica I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 (*) I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 (*)
(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22, ultimo comma.