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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 223/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, in punto:
responsabilità civile dei magistrati ex l. n.117/1988; causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Vettorazzi per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Trieste per legge
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata, in riforma della sentenza del
Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, n. 223/2024, pubblicata il 4.03.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione dd. 7 febbraio
2019, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità civile, per colpa grave ex art. 2 commi 3 e 3-bis l. n. 117 del 1988 e succ. mod., dei magistrati che hanno ricoperto l'ufficio della Procura e i magistrati del Tribunale e della Corte d'Appello di Trento che hanno disposto il rinvio a giudizio e pronunciato sentenza di condanna nei confronti del signor nel procedimento sub R.g.n.r. 5284/2006 Procura della Repubblica Parte_1
presso il Tribunale di Trento, con conseguente condanna dello Stato -
[...]
in persona del Consiglio pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, di immagine e reputazione, che si quantificano nella misura di euro 300.000,00 e/o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa da quantificarsi anche in via equitativa a favore del signor
Con vittoria di spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA e Parte_1
22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, ridurre in ogni caso le spese legali per il precedente grado di giudizio valutata l'attività prestata da controparte e la complessità della vicenda. Quanto all'appello incidentale promosso dalla parte appellata, si chiede il rigetto dello stesso essendo infondato in fatto ed in diritto per le ragioni già evidenziate all'udienza del 12 febbraio 2025 e qui ribadite.”
Per l'appellato: “Si richiede in via preliminare che il proposto appello incidentale venga accolto da codesta Corte d'Appello, procedendo dunque a riformare la sentenza
2 di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile perché tardiva l'eccezione preliminare di rito riguardante la decadenza dell'azione risarcitoria, riformando la sentenza sul punto accertando e dichiarando la decadenza intervenuta, preclusiva dell'esame nel merito delle avverse domande risarcitorie e, di conseguenza,
pronunciando una sentenza di inammissibilità della domanda avanzata in primo grado.
In via di mero subordine, chiedendo all' Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste di rigettare integralmente l'appello principale proposto dall'appellante, dal momento che il terzo motivo di censura è da considerarsi inammissibile poiché non autonomo e specifico,
mentre gli altri quattro motivi di censura sollevati (il primo, il secondo, il quarto e il quinto) risultano infondati nel merito, conseguentemente confermando la pronuncia impugnata. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2019 aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Trieste la proponendo Controparte_1
azione di responsabilità ex l. 13 aprile 1988 n. 117 nei confronti del Pubblico Ministero,
del Giudice dell'udienza preliminare, dei giudici del dibattimento del Tribunale di
Trento nonché dei consiglieri della Corte d'Appello di Trento, in relazione alle funzioni dagli stessi rispettivamente svolte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
5284/2006 RGNR, culminato con sentenza con la quale era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per avere, quale legale rappresentante della società ”, al fine di evadere le imposte sui redditi Parte_2
della predetta società, avvalendosi di mezzi fraudolenti, inserito nella dichiarazione annuale obbligatoria relativa all'anno 2005/2006, elementi passivi fittizi da cui era derivata un'evasione di imposta pari ad euro 197.325,00.
3 L'attore aveva, in particolare, dedotto che aveva inutilmente lamentato nel corso del procedimento penale la mancata verifica delle dichiarazioni dei redditi, onde verificare l'effettiva consumazione del reato;
che gli stessi agenti del Nucleo di Polizia Tributaria
di Trento avevano riferito nel corso dell'esame testimoniale di non aver esaminato tali dichiarazioni;
che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, ritenendo fondato il motivo di gravame con il quale era stata lamentata la mancata verifica da parte dei giudice di merito della dichiarazione dei redditi 2005 – 2006, non presente nel fascicolo del dibattimento;
che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, dopo aver ordinato all'Agenzia delle Entrate, parte civile costituita, la produzione della dichiarazione redditi in questione, aveva pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, rilevando che “la sola pregressa fittizia movimentazione contabile riportata nelle scritture contabili obbligatorie relativa all'acquisto dell'immobile di cui alla fattura 5018 ed al fittizio giro contabile per l'aumento di valore dell'immobile già posseduto è attività prodromica, che rimane non punibile ove tali elementi fittizi non risultino inseriti ed utilizzati nella dichiarazione dei redditi per il 2006. Ciò in quanto i reati di dichiarazione fraudolenta hanno natura istantanea e si consumano soltanto con la presentazione della dichiarazione annuale;
caratteristica dei delitti in materia di dichiarazione, invero, è lo spostamento del momento consumativo, rispetto ad atti antecedenti di rilevanza penale, all'atto della presentazione della dichiarazione” (doc. 35 fasc. primo grado).
Premesso che il Pubblico Ministero e il Giudice dell'udienza preliminare avevano rispettivamente chiesto il rinvio a giudizio ed emesso il relativo decreto senza avere preventivamente acquisito e verificato le dichiarazioni annuali obbligatorie e che i
4 magistrati di primo e secondo grado avevano ignorato le doglianze svolte e avevano pronunciato una condanna per reati fiscali senza verificare l'acquisizione agli atti del dibattimento del documento nel quale doveva materializzarsi la fattispecie di reato oggetto di imputazione, l'attore rilevava la sussistenza, in relazione a tali condotte, sia di una violazione di legge determinata da colpa grave, sia di una colpa grave nel travisamento delle prove, essendo l'ipotesi di reato esclusa dagli stessi atti del procedimento e non essendo state prese in considerazione le dichiarazioni rese dagli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria di Trento, con conseguente responsabilità ex l.
13 aprile 1988 n. 117.
Quanto ai pregiudizi subiti l'attore lamentava inoltre di essere stato sottoposto ad una
“pressione psicologica – oltre che economica – di un procedimento penale che lo ha portato ad una condanna significativa di ben 2 anni e 6 mesi di reclusione oltre alla condanna al risarcimento a favore della parte civile Agenzia delle Entrate nonché delle spese processuali. Spese processuali che, nel caso di specie sono state quantificate in somme ben considerevoli…” e rilevava che “oltre al dato economico dell'esborso di denaro per pagare i professionisti per la propria difesa, il signor è stato Parte_1
esposto alla “gogna” mediatica con inevitabile ripercussione anche sulla professione di commercialista iscritto all'ordine di Trento! Ciò ha determinato una sensibile riduzione del reddito professionale del signor dovuto a perdita di clienti: da incassi Parte_1
per attività professionali pari a circa € 206.328,00 annui, il signor è Parte_1
passato alla somma sensibilmente inferiore di € 50.360,00. Il danno di reputazione e di immagine è tutt'oggi persistente nel contesto locale stante il clamore mediatico della condanna che, come spesso – meglio sempre – accade è di gran lunga maggiore della notizia dell'assoluzione perché il fatto non sussiste! Il signor peraltro, ha Parte_1
5 dovuto altresì affrontare per tale vicenda anche un procedimento disciplinare aperto dal proprio Ordine di appartenenza per la medesima vicenda processuale conclusasi solo nel 2016 con l'archiviazione” (pag. 16 – 17 cit. primo grado).
Sulla base di tali assunti l'attore aveva concluso chiedendo la condanna della
[...]
al risarcimento “dei danni tutti patrimoniali e non di immagine Controparte_1
e reputazione, che si quantificano nella misura di euro 300.000,00 e/o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa da quantificarsi anche in via equitativa.”
La si era costituita in giudizio oltre il termine di Controparte_1
venti giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all'art. 166 c.p.c., contestando la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed eccependo l'intervenuta decadenza per scadenza del termine triennale di cui all'art 4, comma 2, della l. 13 aprile
1988 n. 117, l'inapplicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge n. 18/2015 che aveva ampliato le ipotesi di responsabilità, essendosi le condotte censurate svolte prima della entrata in vigore della legge di modifica, e l'inammissibilità dell'azione svolta nei confronti dei magistrati che avevano ricoperto l'Ufficio della Procura, del Giudice
dell'udienza preliminare e dei giudici del Tribunale e della Corte d'Appello.
Radicatosi il contraddittorio, previa comunicazione del giudizio ai magistrati coinvolti ai sensi dell'art. 6 della l. 13 aprile 1988 n. 117 e previa acquisizione dei fascicoli del procedimento penale, era stata assunta la prova testimoniale e all'esito il Tribunale di
Trieste, con sentenza pubblicata in data 4 marzo 2024, aveva statuito quanto segue:
“ogni altra istanza ed eccezione disattese … rigetta la domanda;
condanna l'attore a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 15.000, oltre spese generali, iva e c.n.a. se dovuti.”
Con tale decisione, premessa l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza, in quanto
6 proposta con comparsa di risposta tardivamente depositata oltre il termine di venti giorni precedenti l'udienza, e ritenuta la non applicabilità dell'art 2 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, nel testo modificato dall'art 1 della legge n. 18 del 2015, ai fatti illeciti come nella fattispecie risalenti a data anteriore alla sua entrata in vigore, era stato rilevato che i giudici penali avevano ricostruito la fattispecie oggetto di disamina sulla base della documentazione acquisita agli atti, sia in fase di indagine che nella fase processuale, alla cui stregua risultava che le denunce dei redditi erano state già analiticamente esaminate e valutate dal Nucleo di Polizia Tributaria, che del relativo contenuto era stata data effettiva ed esaustiva contezza nel processo verbale di constatazione del 27 marzo 2008
e che i dati riportati nel p.v.c. trovavano altresì obiettiva conferma all'esito della disposta c.t.u.
Con particolare riferimento alla dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi per l'annualità 2005/2006, dai suddetti riscontri emergeva che non vi era stato riportato il dato, emergente dalle scritture contabili, consistente nell'aumento passivo fittizio poggiante sul ridetto anticipo di cui alla fattura 5018/2002, il quale “aveva finito col costituire l'aumento del valore di un immobile (diverso) già posseduto dalla società
[...]
venduto nel 2005 con “il carico” di una plusvalenza ottenuta dall'aumento Parte_2
delle rimanenza (con riferimento al credito di cui al contratto preliminare), così
spiegando proprio l'elemento descritto nel capo d'imputazione. L'elemento passivo fittizio era costituito dal costo “altre voci costituenti rimanenze” fittiziamente incrementato per euro 600.000, considerazioni queste che giammai avrebbe potuto fare in mancanza della relativa documentazione”; “l'imposta evasa era quella che il Pt_1
avrebbe dovuto pagare a seguito della plusvalenza originatasi dalla cessione di un immobile alla Immobiliare Val Rendena per euro 700.000 oltre Iva, bene il cui prezzo
7 era stato postato in bilancio “incrementandolo” con un credito apparente derivante da una operazione inesistente (il contratto preliminare di compravendita con Promolibri),
operazione mai avvenuta ma documentata da una fattura fittizia (la n. 5018/2002 emessa in acconto su preliminare di cessione immobili ed area edificabile) a copertura, appunto,
di una operazione inesistente” (pag. 13 sent. primo grado).
In tal senso era stato inoltre evidenziato che dalla dichiarazione dei redditi dimessa nel giudizio di primo grado, quadro “RF-Determinazione del reddito d'impresa”, mod. SC-
2006 relativo al periodo 22.05.2005 – 21.05.2006, emergeva “che la società NON aveva proceduto ad alcuna variazione in aumento del proprio reddito in relazione all'avvenuta patrimonializzazione dell'acconto di euro 600.000,00 che infatti NON risultava indicato
Co fra le voci di cui ai righi da a 35.” CP_3
Appariva pertanto “francamente arduo”, alla luce di tali considerazioni, anche volendo fermarsi a quella che è stata giudicata una “interpretazione” superata dei giudici di merito, “far rientrare nel perimetro della responsabilità civile dei magistrati di cui all'art. 2, comma 3 L. 117/1988 sotto il profilo invocato dall'attore della negligenza inesplicabile le decisioni via via assunte dal PM, dal GUP, dal Tribunale di Trento e dalla Corte d'Appello di Trento” (pag. 16 sent. primo grado), essendo l'interpretazione ragionevole, anche se isolata, sostanzialmente estranea al perimetro della responsabilità
civile ai sensi della legge 117/1988.
L'attore aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 4.10.2024; la
[...]
si era costituita resistendo all'impugnazione principale e Controparte_1
proponendo a sua volta appello incidentale;
radicatosi il contraddittorio, la causa era quindi stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con
8 concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la propria domanda fondata sull'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2015 n. 18, rilevando che le prospettate ipotesi di colpa grave derivavano sia dalla mancata acquisizione delle dichiarazioni annuali, sia dal travisamento delle prove, essendo state riscontrate ipotesi di reato escluse per tabulas dagli stessi documenti del procedimento penale.
Con il secondo motivo ha lamentato che nella ricostruzione del giudice di prime cure non era stato effettuato alcun cenno all'inserimento in dichiarazione degli elementi fittizi, come richiesto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000, ribadendo che nel processo penale i giudici avevano omesso di controllare la dichiarazione dei redditi del 2006 e in particolare se vi fossero stati inseriti i ridetti elementi passivi fittizi, che neppure la
Guardia di Finanza aveva esaminato le dichiarazioni del redditi ma solo la contabilità
sociale e che nel giudizio di rinvio era stato constatato il mancato inserimento dell'elemento fittizio nella dichiarazione dei redditi per l'annualità 2005.
Andava pertanto rilevata (terzo motivo) una evidente violazione di legge, dovendo in primo luogo essere verificato, quanto alla condotta di cui all'art. 3 del d.lgs. 74/2000, se i dati delle presunte fatture per operazioni ritenute in tutto o in parte inesistenti fossero effettivamente confluiti nelle dichiarazioni presentate, mentre nel caso in esame gli organi inquirenti e giudicanti avevano omesso tale verifica.
9 Riproposta (nel quarto motivo) l'azione risarcitoria sia per i danni patrimoniali che per i danni non patrimoniali, in quanto ritenuta erroneamente non accolta, l'appellante ha lamentato con il quinto motivo l'eccessiva liquidazione delle spese processuali,
deducendo che aveva richiesto in via alternativa, stante la ragionevole incertezza circa l'ammontare del danno, la determinazione del dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa o ritenuta di giustizia e che pertanto, una volta respinta la domanda, le spese dovevano essere liquidate secondo i parametri relativi alle cause di valore indeterminabile.
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta lamentato che, vertendosi nell'ambito delle materie sottratte alla disponibilità delle parti, l'eccezione di decadenza dall'azione,
stante la sua rilevabilità d'ufficio, era stata erroneamente ritenuta inammissibile;
in tal senso ha evidenziato che la legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare un limite temporale entro il quale poteva essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, non intendeva limitarsi ad una mera indicazione dei limiti del suo esercizio, ma stava in realtà
definendo il diritto stesso, specificandone l'effettiva conformazione, soggiungendo che secondo la giurisprudenza di legittimità la rilevanza dell'abrogazione del filtro di ammissibilità costituiva il frutto di una scelta nondimeno limitata al mero piano della tecnica del processo, non potendo dalla stessa inferirsi conseguenze sul piano della decisione.
* * *
Ciò premesso, assume valenza preliminare l'esame del motivo di appello incidentale con il quale è stata denunciata l'erroneità del capo della decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza prevista dall'art 4, comma 2,
10 secondo periodo, della l. 13 aprile 1988 n. 117, secondo il quale “la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione
è esperibile”, in quanto proposta con comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c.
Tale questione preliminare è fondata, dovendo essere ricordato come anche secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sentenza n. 9910 del 05/05/2011) nei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati il giudice è tenuto a verificare che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117
e che anche d'ufficio può essere rilevata l'intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Trattasi di un principio che, benché affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda svoltasi nel vigore del testo legislativo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge
27 febbraio 2015 n. 18, conserva nondimeno pienamente la propria validità ed efficacia.
La novellazione, nell'abrogare la preliminare fase relativa alla delibera sull'ammissibilità della domanda, non ha infatti eliminato la decadenza stessa né il suo regime di rilevabilità, che ha invece mantenuto ferma, essendosi limitata, all'art. 3,
comma 1, lett. a), ad elevare il termine decadenziale da due a tre anni, con la sola conseguenza dello spostamento della verifica relativa alla tempestività dell'azione dalla fase relativa al filtro di ammissibilità a quella ordinaria istruttoria e decisionale.
È del resto indubitabile, sul piano sostanziale, che la decadenza prevista dall'art 4,
comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117 attenga una materia sottratta alla disponibilità
delle parti, trattandosi di una previsione rivolta a stabilire un equo contemperamento tra l'interesse della collettività e dell'ordinamento al corretto funzionamento del sistema giudiziario e la generale esigenza di pervenire ad una rapida ed effettiva stabilizzazione
11 dei rapporti giuridici.
Il principio in oggetto trova dunque nel caso di specie fondamento normativo nella disposizione dettata dall'art. 2969 cod. civ., in base al quale la decadenza può essere rilevata di ufficio quando “trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione.”
La rilevabilità di ufficio va, del resto, affermata anche in relazione al piano strettamente riguardante la disciplina processuale, deponendo in tal senso sia la pacifica natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, comma 2 della l. 13 aprile 1988 n. 117, sia il fatto che la decadenza opera nella fattispecie alla stregua di una causa impeditiva all'ottenimento stesso della tutela giurisdizionale, trattandosi di una questione preliminare sottratta alla libera disponibilità delle parti che, nel condizionare l'ammissibilità della domanda, impedisce alla stessa di pervenire ad una decisione di merito.
Ciò posto, premesso che la preclusione dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c. non opera in relazione alle eccezioni rilevabili di ufficio, va a questo punto doverosamente rilevata l'effettiva decorrenza del termine decadenziale.
Considerato, infatti, che in presenza di una pretesa risarcitoria fondata su un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio l'azione contro lo Stato può
essere esercitata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l. 13 aprile 1988 n. 117, “quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione”, alla data del 7 febbraio 2019 di notifica dell'atto di citazione il termine triennale doveva ritenersi ormai inutilmente decorso avuto riguardo tanto alla data della pronuncia di cassazione con rinvio,
intervenuta il 20 maggio 2014, quanto a quella della sentenza di definitiva assoluzione dal reato ascritto, emessa in sede di rinvio il 9 novembre 2015 e pacificamente non
12 impugnata.
* * *
L'appello incidentale deve pertanto ritenersi fondato, con efficacia preclusiva assorbente alla disamina delle questioni meritali oggetto dell'impugnazione principale.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda avanzata in primo grado dovrà essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dall'art
4, comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117.
Le spese del doppio grado andranno pertanto regolate in modo unitario sulla base del principio della soccombenza e liquidate secondo lo scaglione di valore relativo alla somma specificamente richiesta, dovendo in tal senso essere rilevato che “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (Sez. U, Sentenza n. 20805 del
23/07/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti dello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Trieste n. 223/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
13 dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata in primo grado per intervenuta decadenza ai sensi dall'art 4, comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in complessivi euro
15.000,00 e quanto al secondo in complessivi euro 14.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 326 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 223/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, in punto:
responsabilità civile dei magistrati ex l. n.117/1988; causa vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Vettorazzi per mandato alle liti Parte_1
esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del Presidente del Controparte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
Trieste per legge
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
* * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste adita, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata, in riforma della sentenza del
Tribunale di Trieste, in composizione collegiale, n. 223/2024, pubblicata il 4.03.2024 e non notificata, accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione dd. 7 febbraio
2019, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità civile, per colpa grave ex art. 2 commi 3 e 3-bis l. n. 117 del 1988 e succ. mod., dei magistrati che hanno ricoperto l'ufficio della Procura e i magistrati del Tribunale e della Corte d'Appello di Trento che hanno disposto il rinvio a giudizio e pronunciato sentenza di condanna nei confronti del signor nel procedimento sub R.g.n.r. 5284/2006 Procura della Repubblica Parte_1
presso il Tribunale di Trento, con conseguente condanna dello Stato -
[...]
in persona del Consiglio pro tempore, Controparte_1 CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non, di immagine e reputazione, che si quantificano nella misura di euro 300.000,00 e/o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa da quantificarsi anche in via equitativa a favore del signor
Con vittoria di spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA e Parte_1
22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, ridurre in ogni caso le spese legali per il precedente grado di giudizio valutata l'attività prestata da controparte e la complessità della vicenda. Quanto all'appello incidentale promosso dalla parte appellata, si chiede il rigetto dello stesso essendo infondato in fatto ed in diritto per le ragioni già evidenziate all'udienza del 12 febbraio 2025 e qui ribadite.”
Per l'appellato: “Si richiede in via preliminare che il proposto appello incidentale venga accolto da codesta Corte d'Appello, procedendo dunque a riformare la sentenza
2 di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile perché tardiva l'eccezione preliminare di rito riguardante la decadenza dell'azione risarcitoria, riformando la sentenza sul punto accertando e dichiarando la decadenza intervenuta, preclusiva dell'esame nel merito delle avverse domande risarcitorie e, di conseguenza,
pronunciando una sentenza di inammissibilità della domanda avanzata in primo grado.
In via di mero subordine, chiedendo all' Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste di rigettare integralmente l'appello principale proposto dall'appellante, dal momento che il terzo motivo di censura è da considerarsi inammissibile poiché non autonomo e specifico,
mentre gli altri quattro motivi di censura sollevati (il primo, il secondo, il quarto e il quinto) risultano infondati nel merito, conseguentemente confermando la pronuncia impugnata. Con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2019 aveva convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Trieste la proponendo Controparte_1
azione di responsabilità ex l. 13 aprile 1988 n. 117 nei confronti del Pubblico Ministero,
del Giudice dell'udienza preliminare, dei giudici del dibattimento del Tribunale di
Trento nonché dei consiglieri della Corte d'Appello di Trento, in relazione alle funzioni dagli stessi rispettivamente svolte nell'ambito del procedimento penale iscritto al n.
5284/2006 RGNR, culminato con sentenza con la quale era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 per avere, quale legale rappresentante della società ”, al fine di evadere le imposte sui redditi Parte_2
della predetta società, avvalendosi di mezzi fraudolenti, inserito nella dichiarazione annuale obbligatoria relativa all'anno 2005/2006, elementi passivi fittizi da cui era derivata un'evasione di imposta pari ad euro 197.325,00.
3 L'attore aveva, in particolare, dedotto che aveva inutilmente lamentato nel corso del procedimento penale la mancata verifica delle dichiarazioni dei redditi, onde verificare l'effettiva consumazione del reato;
che gli stessi agenti del Nucleo di Polizia Tributaria
di Trento avevano riferito nel corso dell'esame testimoniale di non aver esaminato tali dichiarazioni;
che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza di condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento, ritenendo fondato il motivo di gravame con il quale era stata lamentata la mancata verifica da parte dei giudice di merito della dichiarazione dei redditi 2005 – 2006, non presente nel fascicolo del dibattimento;
che in sede di rinvio la Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
Bolzano, dopo aver ordinato all'Agenzia delle Entrate, parte civile costituita, la produzione della dichiarazione redditi in questione, aveva pronunciato sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, rilevando che “la sola pregressa fittizia movimentazione contabile riportata nelle scritture contabili obbligatorie relativa all'acquisto dell'immobile di cui alla fattura 5018 ed al fittizio giro contabile per l'aumento di valore dell'immobile già posseduto è attività prodromica, che rimane non punibile ove tali elementi fittizi non risultino inseriti ed utilizzati nella dichiarazione dei redditi per il 2006. Ciò in quanto i reati di dichiarazione fraudolenta hanno natura istantanea e si consumano soltanto con la presentazione della dichiarazione annuale;
caratteristica dei delitti in materia di dichiarazione, invero, è lo spostamento del momento consumativo, rispetto ad atti antecedenti di rilevanza penale, all'atto della presentazione della dichiarazione” (doc. 35 fasc. primo grado).
Premesso che il Pubblico Ministero e il Giudice dell'udienza preliminare avevano rispettivamente chiesto il rinvio a giudizio ed emesso il relativo decreto senza avere preventivamente acquisito e verificato le dichiarazioni annuali obbligatorie e che i
4 magistrati di primo e secondo grado avevano ignorato le doglianze svolte e avevano pronunciato una condanna per reati fiscali senza verificare l'acquisizione agli atti del dibattimento del documento nel quale doveva materializzarsi la fattispecie di reato oggetto di imputazione, l'attore rilevava la sussistenza, in relazione a tali condotte, sia di una violazione di legge determinata da colpa grave, sia di una colpa grave nel travisamento delle prove, essendo l'ipotesi di reato esclusa dagli stessi atti del procedimento e non essendo state prese in considerazione le dichiarazioni rese dagli agenti del Nucleo di Polizia Tributaria di Trento, con conseguente responsabilità ex l.
13 aprile 1988 n. 117.
Quanto ai pregiudizi subiti l'attore lamentava inoltre di essere stato sottoposto ad una
“pressione psicologica – oltre che economica – di un procedimento penale che lo ha portato ad una condanna significativa di ben 2 anni e 6 mesi di reclusione oltre alla condanna al risarcimento a favore della parte civile Agenzia delle Entrate nonché delle spese processuali. Spese processuali che, nel caso di specie sono state quantificate in somme ben considerevoli…” e rilevava che “oltre al dato economico dell'esborso di denaro per pagare i professionisti per la propria difesa, il signor è stato Parte_1
esposto alla “gogna” mediatica con inevitabile ripercussione anche sulla professione di commercialista iscritto all'ordine di Trento! Ciò ha determinato una sensibile riduzione del reddito professionale del signor dovuto a perdita di clienti: da incassi Parte_1
per attività professionali pari a circa € 206.328,00 annui, il signor è Parte_1
passato alla somma sensibilmente inferiore di € 50.360,00. Il danno di reputazione e di immagine è tutt'oggi persistente nel contesto locale stante il clamore mediatico della condanna che, come spesso – meglio sempre – accade è di gran lunga maggiore della notizia dell'assoluzione perché il fatto non sussiste! Il signor peraltro, ha Parte_1
5 dovuto altresì affrontare per tale vicenda anche un procedimento disciplinare aperto dal proprio Ordine di appartenenza per la medesima vicenda processuale conclusasi solo nel 2016 con l'archiviazione” (pag. 16 – 17 cit. primo grado).
Sulla base di tali assunti l'attore aveva concluso chiedendo la condanna della
[...]
al risarcimento “dei danni tutti patrimoniali e non di immagine Controparte_1
e reputazione, che si quantificano nella misura di euro 300.000,00 e/o la diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa da quantificarsi anche in via equitativa.”
La si era costituita in giudizio oltre il termine di Controparte_1
venti giorni prima dell'udienza di comparizione di cui all'art. 166 c.p.c., contestando la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed eccependo l'intervenuta decadenza per scadenza del termine triennale di cui all'art 4, comma 2, della l. 13 aprile
1988 n. 117, l'inapplicabilità delle disposizioni introdotte dalla legge n. 18/2015 che aveva ampliato le ipotesi di responsabilità, essendosi le condotte censurate svolte prima della entrata in vigore della legge di modifica, e l'inammissibilità dell'azione svolta nei confronti dei magistrati che avevano ricoperto l'Ufficio della Procura, del Giudice
dell'udienza preliminare e dei giudici del Tribunale e della Corte d'Appello.
Radicatosi il contraddittorio, previa comunicazione del giudizio ai magistrati coinvolti ai sensi dell'art. 6 della l. 13 aprile 1988 n. 117 e previa acquisizione dei fascicoli del procedimento penale, era stata assunta la prova testimoniale e all'esito il Tribunale di
Trieste, con sentenza pubblicata in data 4 marzo 2024, aveva statuito quanto segue:
“ogni altra istanza ed eccezione disattese … rigetta la domanda;
condanna l'attore a rifondere le spese del giudizio che liquida in euro 15.000, oltre spese generali, iva e c.n.a. se dovuti.”
Con tale decisione, premessa l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza, in quanto
6 proposta con comparsa di risposta tardivamente depositata oltre il termine di venti giorni precedenti l'udienza, e ritenuta la non applicabilità dell'art 2 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, nel testo modificato dall'art 1 della legge n. 18 del 2015, ai fatti illeciti come nella fattispecie risalenti a data anteriore alla sua entrata in vigore, era stato rilevato che i giudici penali avevano ricostruito la fattispecie oggetto di disamina sulla base della documentazione acquisita agli atti, sia in fase di indagine che nella fase processuale, alla cui stregua risultava che le denunce dei redditi erano state già analiticamente esaminate e valutate dal Nucleo di Polizia Tributaria, che del relativo contenuto era stata data effettiva ed esaustiva contezza nel processo verbale di constatazione del 27 marzo 2008
e che i dati riportati nel p.v.c. trovavano altresì obiettiva conferma all'esito della disposta c.t.u.
Con particolare riferimento alla dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi per l'annualità 2005/2006, dai suddetti riscontri emergeva che non vi era stato riportato il dato, emergente dalle scritture contabili, consistente nell'aumento passivo fittizio poggiante sul ridetto anticipo di cui alla fattura 5018/2002, il quale “aveva finito col costituire l'aumento del valore di un immobile (diverso) già posseduto dalla società
[...]
venduto nel 2005 con “il carico” di una plusvalenza ottenuta dall'aumento Parte_2
delle rimanenza (con riferimento al credito di cui al contratto preliminare), così
spiegando proprio l'elemento descritto nel capo d'imputazione. L'elemento passivo fittizio era costituito dal costo “altre voci costituenti rimanenze” fittiziamente incrementato per euro 600.000, considerazioni queste che giammai avrebbe potuto fare in mancanza della relativa documentazione”; “l'imposta evasa era quella che il Pt_1
avrebbe dovuto pagare a seguito della plusvalenza originatasi dalla cessione di un immobile alla Immobiliare Val Rendena per euro 700.000 oltre Iva, bene il cui prezzo
7 era stato postato in bilancio “incrementandolo” con un credito apparente derivante da una operazione inesistente (il contratto preliminare di compravendita con Promolibri),
operazione mai avvenuta ma documentata da una fattura fittizia (la n. 5018/2002 emessa in acconto su preliminare di cessione immobili ed area edificabile) a copertura, appunto,
di una operazione inesistente” (pag. 13 sent. primo grado).
In tal senso era stato inoltre evidenziato che dalla dichiarazione dei redditi dimessa nel giudizio di primo grado, quadro “RF-Determinazione del reddito d'impresa”, mod. SC-
2006 relativo al periodo 22.05.2005 – 21.05.2006, emergeva “che la società NON aveva proceduto ad alcuna variazione in aumento del proprio reddito in relazione all'avvenuta patrimonializzazione dell'acconto di euro 600.000,00 che infatti NON risultava indicato
Co fra le voci di cui ai righi da a 35.” CP_3
Appariva pertanto “francamente arduo”, alla luce di tali considerazioni, anche volendo fermarsi a quella che è stata giudicata una “interpretazione” superata dei giudici di merito, “far rientrare nel perimetro della responsabilità civile dei magistrati di cui all'art. 2, comma 3 L. 117/1988 sotto il profilo invocato dall'attore della negligenza inesplicabile le decisioni via via assunte dal PM, dal GUP, dal Tribunale di Trento e dalla Corte d'Appello di Trento” (pag. 16 sent. primo grado), essendo l'interpretazione ragionevole, anche se isolata, sostanzialmente estranea al perimetro della responsabilità
civile ai sensi della legge 117/1988.
L'attore aveva gravato tale decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del 1994 in data 4.10.2024; la
[...]
si era costituita resistendo all'impugnazione principale e Controparte_1
proponendo a sua volta appello incidentale;
radicatosi il contraddittorio, la causa era quindi stata trattenuta in decisione previo deposito telematico di note scritte, con
8 concessione dei termini di cui agli artt. 352, comma 1, e 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e successivamente era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto la propria domanda fondata sull'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2015 n. 18, rilevando che le prospettate ipotesi di colpa grave derivavano sia dalla mancata acquisizione delle dichiarazioni annuali, sia dal travisamento delle prove, essendo state riscontrate ipotesi di reato escluse per tabulas dagli stessi documenti del procedimento penale.
Con il secondo motivo ha lamentato che nella ricostruzione del giudice di prime cure non era stato effettuato alcun cenno all'inserimento in dichiarazione degli elementi fittizi, come richiesto dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000, ribadendo che nel processo penale i giudici avevano omesso di controllare la dichiarazione dei redditi del 2006 e in particolare se vi fossero stati inseriti i ridetti elementi passivi fittizi, che neppure la
Guardia di Finanza aveva esaminato le dichiarazioni del redditi ma solo la contabilità
sociale e che nel giudizio di rinvio era stato constatato il mancato inserimento dell'elemento fittizio nella dichiarazione dei redditi per l'annualità 2005.
Andava pertanto rilevata (terzo motivo) una evidente violazione di legge, dovendo in primo luogo essere verificato, quanto alla condotta di cui all'art. 3 del d.lgs. 74/2000, se i dati delle presunte fatture per operazioni ritenute in tutto o in parte inesistenti fossero effettivamente confluiti nelle dichiarazioni presentate, mentre nel caso in esame gli organi inquirenti e giudicanti avevano omesso tale verifica.
9 Riproposta (nel quarto motivo) l'azione risarcitoria sia per i danni patrimoniali che per i danni non patrimoniali, in quanto ritenuta erroneamente non accolta, l'appellante ha lamentato con il quinto motivo l'eccessiva liquidazione delle spese processuali,
deducendo che aveva richiesto in via alternativa, stante la ragionevole incertezza circa l'ammontare del danno, la determinazione del dovuto in quella somma maggiore o minore da determinare in corso di causa o ritenuta di giustizia e che pertanto, una volta respinta la domanda, le spese dovevano essere liquidate secondo i parametri relativi alle cause di valore indeterminabile.
* * *
L'appellante incidentale ha a sua volta lamentato che, vertendosi nell'ambito delle materie sottratte alla disponibilità delle parti, l'eccezione di decadenza dall'azione,
stante la sua rilevabilità d'ufficio, era stata erroneamente ritenuta inammissibile;
in tal senso ha evidenziato che la legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare un limite temporale entro il quale poteva essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, non intendeva limitarsi ad una mera indicazione dei limiti del suo esercizio, ma stava in realtà
definendo il diritto stesso, specificandone l'effettiva conformazione, soggiungendo che secondo la giurisprudenza di legittimità la rilevanza dell'abrogazione del filtro di ammissibilità costituiva il frutto di una scelta nondimeno limitata al mero piano della tecnica del processo, non potendo dalla stessa inferirsi conseguenze sul piano della decisione.
* * *
Ciò premesso, assume valenza preliminare l'esame del motivo di appello incidentale con il quale è stata denunciata l'erroneità del capo della decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile l'eccezione di decadenza prevista dall'art 4, comma 2,
10 secondo periodo, della l. 13 aprile 1988 n. 117, secondo il quale “la domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro tre anni che decorrono dal momento in cui l'azione
è esperibile”, in quanto proposta con comparsa di risposta depositata oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c.
Tale questione preliminare è fondata, dovendo essere ricordato come anche secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sentenza n. 9910 del 05/05/2011) nei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati il giudice è tenuto a verificare che la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'art. 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117
e che anche d'ufficio può essere rilevata l'intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Trattasi di un principio che, benché affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda svoltasi nel vigore del testo legislativo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge
27 febbraio 2015 n. 18, conserva nondimeno pienamente la propria validità ed efficacia.
La novellazione, nell'abrogare la preliminare fase relativa alla delibera sull'ammissibilità della domanda, non ha infatti eliminato la decadenza stessa né il suo regime di rilevabilità, che ha invece mantenuto ferma, essendosi limitata, all'art. 3,
comma 1, lett. a), ad elevare il termine decadenziale da due a tre anni, con la sola conseguenza dello spostamento della verifica relativa alla tempestività dell'azione dalla fase relativa al filtro di ammissibilità a quella ordinaria istruttoria e decisionale.
È del resto indubitabile, sul piano sostanziale, che la decadenza prevista dall'art 4,
comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117 attenga una materia sottratta alla disponibilità
delle parti, trattandosi di una previsione rivolta a stabilire un equo contemperamento tra l'interesse della collettività e dell'ordinamento al corretto funzionamento del sistema giudiziario e la generale esigenza di pervenire ad una rapida ed effettiva stabilizzazione
11 dei rapporti giuridici.
Il principio in oggetto trova dunque nel caso di specie fondamento normativo nella disposizione dettata dall'art. 2969 cod. civ., in base al quale la decadenza può essere rilevata di ufficio quando “trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause di improponibilità dell'azione.”
La rilevabilità di ufficio va, del resto, affermata anche in relazione al piano strettamente riguardante la disciplina processuale, deponendo in tal senso sia la pacifica natura perentoria del termine stabilito dall'art. 4, comma 2 della l. 13 aprile 1988 n. 117, sia il fatto che la decadenza opera nella fattispecie alla stregua di una causa impeditiva all'ottenimento stesso della tutela giurisdizionale, trattandosi di una questione preliminare sottratta alla libera disponibilità delle parti che, nel condizionare l'ammissibilità della domanda, impedisce alla stessa di pervenire ad una decisione di merito.
Ciò posto, premesso che la preclusione dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c. non opera in relazione alle eccezioni rilevabili di ufficio, va a questo punto doverosamente rilevata l'effettiva decorrenza del termine decadenziale.
Considerato, infatti, che in presenza di una pretesa risarcitoria fondata su un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio l'azione contro lo Stato può
essere esercitata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l. 13 aprile 1988 n. 117, “quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione”, alla data del 7 febbraio 2019 di notifica dell'atto di citazione il termine triennale doveva ritenersi ormai inutilmente decorso avuto riguardo tanto alla data della pronuncia di cassazione con rinvio,
intervenuta il 20 maggio 2014, quanto a quella della sentenza di definitiva assoluzione dal reato ascritto, emessa in sede di rinvio il 9 novembre 2015 e pacificamente non
12 impugnata.
* * *
L'appello incidentale deve pertanto ritenersi fondato, con efficacia preclusiva assorbente alla disamina delle questioni meritali oggetto dell'impugnazione principale.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda avanzata in primo grado dovrà essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dall'art
4, comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117.
Le spese del doppio grado andranno pertanto regolate in modo unitario sulla base del principio della soccombenza e liquidate secondo lo scaglione di valore relativo alla somma specificamente richiesta, dovendo in tal senso essere rilevato che “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile” (Sez. U, Sentenza n. 20805 del
23/07/2025).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti dello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1
di Trieste n. 223/2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
13 dichiara l'inammissibilità della domanda avanzata in primo grado per intervenuta decadenza ai sensi dall'art 4, comma 2, della l. 13 aprile 1988 n. 117;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, a titolo di compensi professionali, quanto al primo grado in complessivi euro
15.000,00 e quanto al secondo in complessivi euro 14.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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