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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/09/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Pakistan) il 14/08/1997, con il proc. dom. avv. MAZZOLENI SUSANNA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1997 con il proc. dom. avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA,
l'avv. VERONICA MEZZASALMA e l'avv. SARA BASSANI, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a DI GA (BG) in data 26/03/2021, in regime di separazione dei beni,
1 dalla cui unione è nato il figlio (n. a Bergamo il 25/11/2022). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
04/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 15/07/2025 e il 23/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., anche in ragione della tenera età del minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_2
e , alle condizioni enunciate in ricorso,
[...] Parte_1 che si trascrivono di seguito:
1. Separazione personale e obbligo di comunicazione della residenza. I coniugi stabiliscono di vivere separatamente, impegnandosi al reciproco rispetto.
2 Ciascuna parte si impegna a comunicare formalmente all'altra la propria residenza attuale e ogni eventuale variazione futura. I coniugi si impegnano a informare preventivamente l'altro genitore circa il luogo in cui il figlio minore,
, soggiornerà durante i periodi di permanenza con l'altro Persona_1 genitore, specificando se il minore sarà condotto presso l'abitazione di altri familiari o in un diverso indirizzo.
2. Affido del minore. Le parti dichiarano di optare per il regime di affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna. Il signor dovrà disporre di un Parte_1 ambiente idoneo e adeguato alle esigenze del minore per poterlo ospitare durante i periodi di visita e di pernottamento. Tale sistemazione dovrà garantire condizioni di sicurezza, igiene e comfort adeguate all'età del bambino. Inoltre, il padre dovrà provvedere a dotare la propria abitazione di un corredo personale per il minore, comprensivo di un adeguato numero di capi di abbigliamento, in modo che il bambino possa disporre di un proprio guardaroba presso l'abitazione paterna. I genitori si impegnano a garantire che il minore sia sempre adeguatamente curato, pulito e in ordine sia al momento del rientro presso l'abitazione della madre sia in occasione dell'ingresso a scuola.
3. Diritto di visita del padre. Il signor terrà con sè il Parte_1 figlio minore a settimane alternate dal venerdì all'uscita da Persona_1 scuola (ovvero ore 9 del mattino), sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà presso la madre. La settimana in cui il sig. non Per_1 trascorrerà il fine settimana con il figlio, potrà tenerlo con sé un giorno la settimana (secondo i propri turni di lavoro che comunicherà con almeno una settimana di anticipo) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9) e sino alle ore
20,30 del giorno stesso. Nel periodo estivo e a decorrere dal compimento del terzo anno di età del minore, il signor continuerà a vedere il figlio a settimane Per_1 alternate nelle modalità descritte sopra con la differenza che la settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con il figlio potrà tenere il minore (secondo i propri turni di lavoro che comunicherà con almeno una settimana di anticipo) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9) sino alle ore 9,00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o a scuola. Il sig. Per_1 si impegna a recuperare il materiale scolastico ed eventualmente la borsa sportiva
3 necessari per i giorni in cui il minore starà con il padre. L'incontro e il riaccompagnamento del bambino, qualora il sig. non abbia la possibilità Per_1 di provvedere personalmente potrà essere delegato ad un familiare del sig.
stesso. Nel caso il sig. , a richiesta della signora tenga Per_1 Per_1 Pt_2 il figlio oltre gli orari indicati, tali maggiori periodi non saranno compensati con i periodi di visita riconosciuti a favore del padre;
i giorni che il sig. non Per_1 potesse fare visita al figlio per motivi a lui non imputabili, potranno essere recuperati di comune accordo fra le parti. Resta inteso che il sig. , o Per_1 tramite i propri familiari, provvederà ad incontrare il figlio presso la scuola o la casa materna e provvederà a riaccompagnare il minore presso la scuola o l'abitazione materna. Il signor si impegna a comunicare Parte_1 alla signora entro la settimana precedente, la programmazione dei Pt_2 propri turni di lavoro per consentire la pianificazione delle visite della settimana successiva.
4. Vacanze estive e festività. Con riguardo alle vacanze estive, fino al compimento del terzo anno di età del minore, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 2 (due) settimane suddivise eventualmente in due periodi di 7 giorni ciascuna, previo accordo da definire entro il 31 maggio di ogni anno. Al compimento del sesto anno di età del minore, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo continuativo di due settimane, da stabilire entro il 31 maggio. Le festività diverse dalle vacanze natalizie e pasquali, previste dal calendario italiano, saranno alternate tra le parti dalle ore 9:00 alle ore 20:30 del giorno stesso. Inoltre il bambino resterà per anni alternati, per la metà del periodo di vacanza scolastica di Natale, a partire dal primo giorno di vacanza con il padre, e uguale periodo di vacanza con la madre. Trascorrerà i giorni di vacanza di Pasqua per uguale periodo con i genitori, nel primo periodo di vacanza con la madre ed il successivo uguale periodo di vacanza pasquale con il padre. Gli anni Per successivi i periodi saranno alternati. trascorrerà le festività di Per_1 grande e piccola in maniera alternata tra i genitori dalle ore 20:30 del giorno antecedente alla festività alle ore 20:30 della festività alternando la rotazione in ogni anno. Le parti stabiliscono che a decorrere dal corrente anno, Per_1 trascorrerà con il padre la festività dell'Eid piccola.
4 5. Telefonata serale. I si impegnano ad assicurare al genitore con cui non Per_3 si trova il figlio, una videochiamata o chiamata telefonica ogni sera della settimana verso le ore 21:00, agevolandone la esecuzione stante la tenera età del bambino. La chiamata sarà attivata dal genitore con cui il figlio si trova, collaborando secondo buona fede.
6. Viaggi all'estero. Le parti concordano che il minore non farà viaggi all'estero per raggiungere i Paesi di origine di entrambi i genitori, sino al compimento del sesto anno di età, salvo diverso accordo. Al compimento del sesto anno di età,
potrà recarsi con il padre, ogni due anni, nel periodo di sospensione delle Per_1 attività didattiche per le festività natalizie o pasquali nel paese di origine del padre, eventualmente prorogando tale periodo fino a 5 giorni scolastici. In alternativa il signor potrà recarsi con il minore nel periodo di Per_1 sospensione delle attività didattiche previsto per il periodo estivo per la durata di
20 giorni consecutivi. Il periodo sarà comunicato dal sig. entro il 31 Per_1 gennaio dell'anno precedente e le relative spese saranno a carico esclusivo del sig. . Per_1
7. Documenti per l'espatrio. Le parti si accordano per concedere reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio esclusivamente per sè stessi. Per il minore , il documento valido per Per_1
l'espatrio potrà essere utilizzato unicamente dal compimento dei 6 anni di
. Il consenso sarà prestato dai genitori con largo anticipo (almeno 6 mesi Per_1 prima del compimento dei 6 anni), per consentire a di disporre del Per_1 documento al compimento dei 6 anni.
8. Contributo al mantenimento del minore. Il signor Parte_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata anticipatamente alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni Parte_2 mese, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. Foi).
9. spese straordinarie. Le spese straordinarie verranno regolate secondo il protocollo invalso presso il Tribunale di Bergamo che si trascrivono di seguito:
5 a. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza
6 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti
7 attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Utilizzo di sussidi pubblici. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, andranno a beneficio della signora I coniugi dichiarano di avere Parte_2 definito ogni pendenza economica fra loro e di non avere altro da concordare o richiedere;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DI GA (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 04/04/2025, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Pakistan) il 14/08/1997, con il proc. dom. avv. MAZZOLENI SUSANNA, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/12/1997 con il proc. dom. avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA,
l'avv. VERONICA MEZZASALMA e l'avv. SARA BASSANI, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile a DI GA (BG) in data 26/03/2021, in regime di separazione dei beni,
1 dalla cui unione è nato il figlio (n. a Bergamo il 25/11/2022). Persona_1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
04/09/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 15/07/2025 e il 23/07/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., anche in ragione della tenera età del minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_2
e , alle condizioni enunciate in ricorso,
[...] Parte_1 che si trascrivono di seguito:
1. Separazione personale e obbligo di comunicazione della residenza. I coniugi stabiliscono di vivere separatamente, impegnandosi al reciproco rispetto.
2 Ciascuna parte si impegna a comunicare formalmente all'altra la propria residenza attuale e ogni eventuale variazione futura. I coniugi si impegnano a informare preventivamente l'altro genitore circa il luogo in cui il figlio minore,
, soggiornerà durante i periodi di permanenza con l'altro Persona_1 genitore, specificando se il minore sarà condotto presso l'abitazione di altri familiari o in un diverso indirizzo.
2. Affido del minore. Le parti dichiarano di optare per il regime di affido condiviso del figlio minore, , con collocazione prevalente presso Persona_1
l'abitazione materna. Il signor dovrà disporre di un Parte_1 ambiente idoneo e adeguato alle esigenze del minore per poterlo ospitare durante i periodi di visita e di pernottamento. Tale sistemazione dovrà garantire condizioni di sicurezza, igiene e comfort adeguate all'età del bambino. Inoltre, il padre dovrà provvedere a dotare la propria abitazione di un corredo personale per il minore, comprensivo di un adeguato numero di capi di abbigliamento, in modo che il bambino possa disporre di un proprio guardaroba presso l'abitazione paterna. I genitori si impegnano a garantire che il minore sia sempre adeguatamente curato, pulito e in ordine sia al momento del rientro presso l'abitazione della madre sia in occasione dell'ingresso a scuola.
3. Diritto di visita del padre. Il signor terrà con sè il Parte_1 figlio minore a settimane alternate dal venerdì all'uscita da Persona_1 scuola (ovvero ore 9 del mattino), sino alle 20,30 della domenica quando lo riaccompagnerà presso la madre. La settimana in cui il sig. non Per_1 trascorrerà il fine settimana con il figlio, potrà tenerlo con sé un giorno la settimana (secondo i propri turni di lavoro che comunicherà con almeno una settimana di anticipo) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9) e sino alle ore
20,30 del giorno stesso. Nel periodo estivo e a decorrere dal compimento del terzo anno di età del minore, il signor continuerà a vedere il figlio a settimane Per_1 alternate nelle modalità descritte sopra con la differenza che la settimana in cui non trascorrerà il fine settimana con il figlio potrà tenere il minore (secondo i propri turni di lavoro che comunicherà con almeno una settimana di anticipo) dall'uscita da scuola (ovvero dalle ore 9) sino alle ore 9,00 del giorno successivo quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna o a scuola. Il sig. Per_1 si impegna a recuperare il materiale scolastico ed eventualmente la borsa sportiva
3 necessari per i giorni in cui il minore starà con il padre. L'incontro e il riaccompagnamento del bambino, qualora il sig. non abbia la possibilità Per_1 di provvedere personalmente potrà essere delegato ad un familiare del sig.
stesso. Nel caso il sig. , a richiesta della signora tenga Per_1 Per_1 Pt_2 il figlio oltre gli orari indicati, tali maggiori periodi non saranno compensati con i periodi di visita riconosciuti a favore del padre;
i giorni che il sig. non Per_1 potesse fare visita al figlio per motivi a lui non imputabili, potranno essere recuperati di comune accordo fra le parti. Resta inteso che il sig. , o Per_1 tramite i propri familiari, provvederà ad incontrare il figlio presso la scuola o la casa materna e provvederà a riaccompagnare il minore presso la scuola o l'abitazione materna. Il signor si impegna a comunicare Parte_1 alla signora entro la settimana precedente, la programmazione dei Pt_2 propri turni di lavoro per consentire la pianificazione delle visite della settimana successiva.
4. Vacanze estive e festività. Con riguardo alle vacanze estive, fino al compimento del terzo anno di età del minore, ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 2 (due) settimane suddivise eventualmente in due periodi di 7 giorni ciascuna, previo accordo da definire entro il 31 maggio di ogni anno. Al compimento del sesto anno di età del minore, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo continuativo di due settimane, da stabilire entro il 31 maggio. Le festività diverse dalle vacanze natalizie e pasquali, previste dal calendario italiano, saranno alternate tra le parti dalle ore 9:00 alle ore 20:30 del giorno stesso. Inoltre il bambino resterà per anni alternati, per la metà del periodo di vacanza scolastica di Natale, a partire dal primo giorno di vacanza con il padre, e uguale periodo di vacanza con la madre. Trascorrerà i giorni di vacanza di Pasqua per uguale periodo con i genitori, nel primo periodo di vacanza con la madre ed il successivo uguale periodo di vacanza pasquale con il padre. Gli anni Per successivi i periodi saranno alternati. trascorrerà le festività di Per_1 grande e piccola in maniera alternata tra i genitori dalle ore 20:30 del giorno antecedente alla festività alle ore 20:30 della festività alternando la rotazione in ogni anno. Le parti stabiliscono che a decorrere dal corrente anno, Per_1 trascorrerà con il padre la festività dell'Eid piccola.
4 5. Telefonata serale. I si impegnano ad assicurare al genitore con cui non Per_3 si trova il figlio, una videochiamata o chiamata telefonica ogni sera della settimana verso le ore 21:00, agevolandone la esecuzione stante la tenera età del bambino. La chiamata sarà attivata dal genitore con cui il figlio si trova, collaborando secondo buona fede.
6. Viaggi all'estero. Le parti concordano che il minore non farà viaggi all'estero per raggiungere i Paesi di origine di entrambi i genitori, sino al compimento del sesto anno di età, salvo diverso accordo. Al compimento del sesto anno di età,
potrà recarsi con il padre, ogni due anni, nel periodo di sospensione delle Per_1 attività didattiche per le festività natalizie o pasquali nel paese di origine del padre, eventualmente prorogando tale periodo fino a 5 giorni scolastici. In alternativa il signor potrà recarsi con il minore nel periodo di Per_1 sospensione delle attività didattiche previsto per il periodo estivo per la durata di
20 giorni consecutivi. Il periodo sarà comunicato dal sig. entro il 31 Per_1 gennaio dell'anno precedente e le relative spese saranno a carico esclusivo del sig. . Per_1
7. Documenti per l'espatrio. Le parti si accordano per concedere reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di documenti validi per l'espatrio esclusivamente per sè stessi. Per il minore , il documento valido per Per_1
l'espatrio potrà essere utilizzato unicamente dal compimento dei 6 anni di
. Il consenso sarà prestato dai genitori con largo anticipo (almeno 6 mesi Per_1 prima del compimento dei 6 anni), per consentire a di disporre del Per_1 documento al compimento dei 6 anni.
8. Contributo al mantenimento del minore. Il signor Parte_1 verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Per_1
250,00 (duecentocinquanta/00), somma che sarà versata anticipatamente alla sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni Parte_2 mese, a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (cd. Foi).
9. spese straordinarie. Le spese straordinarie verranno regolate secondo il protocollo invalso presso il Tribunale di Bergamo che si trascrivono di seguito:
5 a. premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
b. si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza
6 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti
7 attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Utilizzo di sussidi pubblici. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, andranno a beneficio della signora I coniugi dichiarano di avere Parte_2 definito ogni pendenza economica fra loro e di non avere altro da concordare o richiedere;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
DI GA (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2021, atto n.2, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/09/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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