Articolo 3 della Legge 2 agosto 1897, n. 378
Articolo 2Articolo 4
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5 settembre 1897
Art. 3.

Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del Prefetto, del Sottoprefetto, del Sindaco o del Presidente della Camera di Commercio.

I contravventori di questo disposizioni saranno puniti con ammenda da L. 100 a 500.

Entrata in vigore il 5 settembre 1897