Art. 3.
Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del Prefetto, del Sottoprefetto, del Sindaco o del Presidente della Camera di Commercio.
I contravventori di questo disposizioni saranno puniti con ammenda da L. 100 a 500.
Chiunque commercia sommacchi o essenze di agrumi e' tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del Prefetto, del Sottoprefetto, del Sindaco o del Presidente della Camera di Commercio.
I contravventori di questo disposizioni saranno puniti con ammenda da L. 100 a 500.