Sentenza 23 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/09/2004, n. 19130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19130 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL EA, ES GI, domiciliati in ROMA, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato LINEO ZANGROSSI con studio In 48100 MANTOVA VIA BONOMI 6, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SE EP;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 12932/01 proposto da:
SE EP, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITTORIO BONORA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AL EA, BI GI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 89/00 del Tribunale di MANTOVA, Sezione 1^ Civile, emessa il 01/12/99 e depositata il 18/02/00 (R.G. 605/99);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/04/04 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha concluso, previa riunione dei ricorsi, per il rigetto di entrambi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BA EA e ES IN convenivano, con separati atti di citazione del 22 ottobre 1996, dinanzi al giudice di pace del Tribunale di Mantova, la signora BE PP, che li aveva pubblicamente ingiuriati il giorno 14 luglio 1991, sporgendosi dalla finestra che si affacciava sulla strada. Ciascuno degli attori agiva per il risarcimento dei danni morali in relazione a specifiche ingiurie, quantificati in lire cinque milioni in relazione alla gravità delle offese.
La RS si costituiva contestando il fondamento delle pretese, anche se era intervenuta una sentenza di condanna penale ai sensi degli artt. 444 e 445 del nuovo codice di rito.
Istruita la lite, il giudice di pace, decidendo secondo diritto sulle liti riunite, al fine di mitigare la situazione conflittuale tra le parti, accoglieva la domanda ma nei limiti della minor somma di lire 500.000 per ciascuna parte offesa, compensando le spese di lite. Contro la decisione proponevano appello le parti offese, chiedendone la riforma, ed insistendo sulla gravità' delle offese;
resisteva la controparte e proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma della pronuncia di condanna e la vittoria delle spese dei due gradi. Con sentenza del 7 aprile 2001 il tribunale di Mantova quale giudice dell'appello, così decideva:
in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara compensate per la metà le spese di primo grado del giudizio, ponendo il resto a carico della RS (v. amplius in dispositivo); conferma nel resto l'appellata sentenza e compensa per 3/4 le spese di secondo grado, ponendo il resto a carico della RS.
Contro la decisione hanno proposto: ricorso principale le parti offese, affidato a due motivi, e ricorso incidentale la RS. Le parti hanno prodotto memorie, i ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi non meritano accoglimento in ordine ai motivi dedotti, per le seguenti considerazioni: precede l'esame del ricorso principale. A. Esame del ricorso AL e ES.
Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione su un punto decisivo consistente nella quantificazione del danno morale. La tesi dei ricorrenti è che il tribunale mantovano, quale giudice dello appello, nel riesaminare fatti e testimonianze, ha sostanzialmente ritenuto vere le ingiurie "personalizzate" come percepite dalle parti lese, e pertanto avrebbe dovuto anche riesaminare la gravità' delle offese, aumentando l'entità del danno morale risarcibile.
In senso contrario si osserva come il giudice dell'appello, dopo aver minuziosamente ricostruito il fatto storico, ha provveduto alla valutazione, necessariamente equitativa (artt. 2056 e 2059 c.c.. tra di loro correlati), dei fatti offensivi, tenendo conto e della gravità obbiettiva degli stessi e della qualità delle parti. Ha quindi ritenuto congrua la misura di lire 500 mila per ciascuna parte offesa, con una valutazione discrezionale e logica che si sottrae alla censura di legittimità. (Cfr: Cass. 6 ottobre 1994 n. 8177, 11 giugno 1998 n. 5795, Cass. 14 maggio 2003 n. 7379). Nel secondo motivo si deduce l'error in iudicando sul punto della compensazione delle spese: in senso contrario si osserva come anche tale compensazione esprima un prudente apprezzamento delle giuste cause compensative in relazione alla natura della lite ed alle contrapposte pretese.
Il ricorso dev'essere pertanto rigettato.
B. ESAME DEL CONTRORICORSO SE.
Lamenta la controricorrente una omessa pronuncia sul proprio appello incidentale in cui deduceva la non punibilità per la reciprocità delle offese.
In senso contrario si osserva che pur non contenendo il dispositivo della decisione di appello una specifica indicazione di rigetto, la contiene come implicita, in relazione alla parziale riforma ed alla conferma nel resto e cioè nel merito. In sede di motivazione (vedi ff:8 a 10) appare evidente che la pretesa di impunità da parte della RS non ha trovato possibilità di accoglimento proprio per la diversa e più analitica ricostruzione della lite.
Anche il ricorso incidentale è infondato e nessuna omessa pronuncia è dato rilevare.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura della lite e delle questioni in esame, per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004