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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3244/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3244 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di Nola di apertura della liquidazione giudiziale, n.
106/2024, pubblicata il 14.10.2024, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II., pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via
[...] C.F._1
Giulio Cesare n. 11 (c.f. e p.iva: ), rappresentata e difesa, giusta mandato P.IVA_1
allegato al reclamo, dagli avv.ti Fabio Caiazzo (c.f.: ) e Nicola C.F._2
Di Palma (c.f.:. ). C.F._3
[...]
[...
[...]
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n.174, (c.f. e p.iva: Controparte_1
n. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_2 CP_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem
[...] C.F._4
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 1 conferita su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Adiutrice
Barretta (c.f.: . C.F._5
Reclamata
NONCHE'
Liquidazione giudiziale di “ in persona del curatore dott. Parte_1
(c.f.: ). Persona_1 C.F._6
Reclamata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Nola, depositato il 17.06.2024, la ha Controparte_1
chiesto la declaratoria di insolvenza di e l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della stessa, deducendo di essere creditrice della società dell'importo di € 9.752,20, in virtù di omesso pagamento del prezzo della somministrazione di gas, energia elettrica ed altre utenze.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza oggetto di reclamo, pubblicata il 14 ottobre 2024, svolta d'ufficio l'istruttoria, ritenendo provati tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 12.11.2024, la società ha Parte_1
promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica a cura della reclamante ai controinteressati, si è costituita con memoria in data 23.12.2024 la
[...]
, opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
All'udienza di comparizione dell'8 gennaio 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, depositate rispettivamente il 7.01.2025 dalla reclamante ed il 2.1.2025 della reclamata, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. Il reclamo è infondato. La reclamante deduce i seguenti motivi di doglianza.
Con il primo motivo contesta che sia sua creditrice, attesa l'irrilevanza CP_1
probatorie delle fatture commerciali, soprattutto se si considera la mancata produzione del contratto giustificativo delle stesse nonché delle ricevute di trasmissione allo SDI.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 2 Con il secondo motivo contesta lo stato di insolvenza, critica la decisione impugnata perchè avrebbe fatto catttivo governo della regola dell'onere della prova che, sul punto,
a suo dire, graverebbe sul creditore e non sul debitore.
In ogni caso per confutare di essere in stato di decozione, argomenta che “la significativa esposizione debitoria [non] potrebbe essere considerata come sinonimo di insolvenza in quanto la reclamante possiede delle liquidità a breve per fronteggiare debiti d'importo basso, come quelli asseritamente portati da ” (così il reclamo, CP_1
pagina 5).
Deduce con un terzo motivo il difetto dei requisiti dimensionali perché l'importo complessivo dei debiti non è superiore ad euro cinquecentomila;
nel contestare la veridicità dei dati emersi dall'istruttoria, allega che le risultanze relative a debiti di €
163.188,23 in favore dell'INPS e di € 432.814,96 in favore dell'Agenzia delle Entrate, non rispecchiano la reale consistenza debitoria, che è invece ben al di sotto del parametro di legge.
Dopo aver ripercorso i problemi personali e familiari del legale rappresentante la reclamante preannuncia la volontà, “non appena ritornerà in bonis, di verificare la correttezza delle notifiche e, di seguito, di invocare uno strumento di regolazione della crisi migliorativa all'ipotesi disgregativa, eliminando definitivamente l'esposizione debitoria, che – si ripete – è al di sotto di € 500.000,00”.
§§§
3.1. Esame dei motivi
Il primo motivo è infondato.
Non è contestata la fornitura e l'esistenza del contratto intercorso con CP_1
di contro è oggetto di eccezione della reclamante soltanto il mancato
[...] assolvimento dell'onere probatorio, a suo dire gravante sulla creditrice , CP_1
cioè la circostanza che non sia stato prodotto in giudizio, nel corso della procedura volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il documento comprovante la pattuizione per la fornitura delle utenze documentate dalle fatture (gas energia elettrica e altro).
Inoltre, non sono contestati gli importi richiesti, né i periodi a cui mediante le fatture stesse si riferiscono.
Infine, osserva il Collegio, non è dedotto in reclamo chi sia - eventualmente - il diverso fornitore delle utenze di energia elettrica e gas, essenziali per svolgere qualunque attività d'impresa.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 3 Per tutto quanto illustrato finora, in questa sede, che richiede una delibazione meramente incidentale sull'esistenza del credito, il credito di è Controparte_1 senz'altro provato.
§§§
E' parimenti infondato il secondo motivo, destituito di pregio già per come formulato.
E' una non difesa argomentare di avere delle liquidità a breve per fronteggiare debiti d'importo basso, come quelli asseritamente portati da l'affermazione contiene CP_1 in sé l'ammissione di non aver avuto, e di non aver oggi, liquidità sufficiente a pagare
(nemmeno) il creditore procedente.
Completamente generica è poi la contestazione che gli ingentissimi debiti verso l'INPS
e verso Agenzia delle Entrate non siano veritieri.
I soli bilanci disponibili, depositati nel 2016 e 2017, acquisiti dal tribunale mediante istruttoria officiosa, attestano crediti di importo superiore ad euro 500.000,00 già verso banche e fornitori, che diventano di poco inferiori nel bilancio 2018 (ultimo depositato), ma comunque pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
Senza contare che la totale assenza di bilanci depositati fin dal 2018, peraltro evidenziata nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, consacra lo stato di decozione fin qui descritto.
Nulla deduce a riguardo la reclamante, se non che “nel corso del giudizio” “si impegna a depositare documenti rappresentativi della vera situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda”.
§§§
Il deficit di documentazione è sufficiente per lo scrutinio negativo della questione dei requisiti soggettivi, posta in reclamo in modo generico.
Pare appena il caso di evidenziare che gli ulteriori due requisiti dell'impresa minore – attivo patrimoniale e ricavi - non sono oggetto nemmeno di un accenno in reclamo.
Il CC.II., senza innovare sul punto dei requisiti quantitativi, ha affidato la nozione di impresa minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, ma anche il regime dell'onere della prova della non “fallibilità” ai medesimi presupposti che si rinvenivano nel combinato disposto degli artt. 1 e 15 l.f., (come risultanti all'esito delle modifiche inetrvenute con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n.
80, poi con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; infine con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169), cioè a dati oggettivi da trarre dalle scritture contabili dell'impresa.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 4 Oggi la regola di giudizio del caso che occupa va tratta, in primis, dal combinato disposto degli art. 2 e 121 CC.II..
L'art. 121, intitolato “Presupposti della liquidazione giudiziale”, statuisce: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A sua volta l'art. 2 comma 1 lett. d) definisce l'“impresa minore”: l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
L'onere probatorio a carico dell'impresa è specificato nella disciplina del
“procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale”, art. 41, comma 4, CC.II.
(nella versione introdotta dal d. lgs 147/2020), che impone al debitore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
la norma - seppur con confini più precisi - riproduce l'assetto probatorio dell'art. 15 l.f. in tema di
“procedimento per la dichiarazione di fallimento” che si limitava a richiedere il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Dunque, atteso l'omologo assetto normativo, ancor valida nel vigore del Codice della
Crisi d'Impresa è l'interpretazione della Suprema Corte formatasi sotto il vigore della l.f., secondo cui “la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari. Se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 5 medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018,
n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)
(così ex multis, da ultimo, Cass Sez. 1, ord. n. 25025 del /2020 est. Pres. Per_2 [...]
; in senso conforme ancora Cass Sez. 1, ord. n. 21188 del 23/07/2021 est. Per_3
Pres. ). Per_2 Persona_3
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni citate – immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della l.f. previgente - la Corte si limita a rilevare, nella fattispecie in esame, che la debitrice non ha né allegato né provato, né dinanzi al tribunale (rimanendo contumace), né in fase di reclamo, il difetto dei requisiti dimensionali.
§§§
In conclusione nessun argomento del reclamo scalfisce la correttezza della decisione del giudice di prime cure, che, in contumacia della società, ha svolto d'ufficio una completa istruttoria, da cui è risultato che la stessa società ha un'esposizione debitoria ingente e che non deposita i bilanci dal 2018.
§§§
Infine, la conclamata insolvenza e il difetto assoluto di prova dei caratteri di impresa minore inducono la Corte a non disporre l'acquisizione della prova della notifica verso la curatela non costituita, oppure il suo rinnovo, trattandosi di attività superflua, inutilmente dispendiosa, che allungherebbe senza motivo alcuno i tempi della decisione
(tanto, anche sulla scorta di non poche decisioni della Suprema Corte, tra le quali si segnala, proprio in tema di notifica, Cass. ord. 16141/2019, est. Scrima).
***
4. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di
Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 6 16300 est. Morelli;
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità, tenendo conto delle sole attività svolte, dunque con l'esclusione in grado di appello degli onorari per la fase istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Emerge con evidenza, dal tenore delle difese – generiche, incomplete e non documentate, sia per la qualità di impresa minore sia per l'insolvenza – quantomeno la colpa grave del legale rappresentante, per aver conferito mandato per il reclamo;
ai sensi del comma 15 dell'art. 51 CC.II. il legale rappresentante va pertanto Parte_2 condannato in solido con la società reclamante al pagamento delle spese “dell'intero processo, oltre al pagamento di somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Nessuna statuizione va assunta per spese nella presente fase verso la curatela non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di
Nola n. 106/2024, pubblicata il 14.10.2024, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice “ ; Parte_1
--condanna la reclamante società ed il suo legale rappresentante in solido al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1
onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela non costituita;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante e di in Parte_2
solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella seguente composizione: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3244 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avverso la sentenza del tribunale di Nola di apertura della liquidazione giudiziale, n.
106/2024, pubblicata il 14.10.2024, con oggetto: reclamo ex art. 51 CC.II., pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
(c.f.: ), con sede in Somma Vesuviana (NA) alla via
[...] C.F._1
Giulio Cesare n. 11 (c.f. e p.iva: ), rappresentata e difesa, giusta mandato P.IVA_1
allegato al reclamo, dagli avv.ti Fabio Caiazzo (c.f.: ) e Nicola C.F._2
Di Palma (c.f.:. ). C.F._3
[...]
[...
[...]
con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n.174, (c.f. e p.iva: Controparte_1
n. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, P.IVA_2 CP_2
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta procura ad litem
[...] C.F._4
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 1 conferita su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avv. Adiutrice
Barretta (c.f.: . C.F._5
Reclamata
NONCHE'
Liquidazione giudiziale di “ in persona del curatore dott. Parte_1
(c.f.: ). Persona_1 C.F._6
Reclamata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale di Nola, depositato il 17.06.2024, la ha Controparte_1
chiesto la declaratoria di insolvenza di e l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale della stessa, deducendo di essere creditrice della società dell'importo di € 9.752,20, in virtù di omesso pagamento del prezzo della somministrazione di gas, energia elettrica ed altre utenze.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza oggetto di reclamo, pubblicata il 14 ottobre 2024, svolta d'ufficio l'istruttoria, ritenendo provati tutti i presupposti, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Avverso la predetta decisione, in data 12.11.2024, la società ha Parte_1
promosso reclamo ex art. 51 CC.II., con cui ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente e l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Fissata la comparizione, disposta con decreto presidenziale la notifica a cura della reclamante ai controinteressati, si è costituita con memoria in data 23.12.2024 la
[...]
, opponendosi al reclamo e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
All'udienza di comparizione dell'8 gennaio 2025, svolta in trattazione scritta, acquisite le note sostitutive della presenza in udienza, depositate rispettivamente il 7.01.2025 dalla reclamante ed il 2.1.2025 della reclamata, la Corte, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
***
3. Il reclamo è infondato. La reclamante deduce i seguenti motivi di doglianza.
Con il primo motivo contesta che sia sua creditrice, attesa l'irrilevanza CP_1
probatorie delle fatture commerciali, soprattutto se si considera la mancata produzione del contratto giustificativo delle stesse nonché delle ricevute di trasmissione allo SDI.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 2 Con il secondo motivo contesta lo stato di insolvenza, critica la decisione impugnata perchè avrebbe fatto catttivo governo della regola dell'onere della prova che, sul punto,
a suo dire, graverebbe sul creditore e non sul debitore.
In ogni caso per confutare di essere in stato di decozione, argomenta che “la significativa esposizione debitoria [non] potrebbe essere considerata come sinonimo di insolvenza in quanto la reclamante possiede delle liquidità a breve per fronteggiare debiti d'importo basso, come quelli asseritamente portati da ” (così il reclamo, CP_1
pagina 5).
Deduce con un terzo motivo il difetto dei requisiti dimensionali perché l'importo complessivo dei debiti non è superiore ad euro cinquecentomila;
nel contestare la veridicità dei dati emersi dall'istruttoria, allega che le risultanze relative a debiti di €
163.188,23 in favore dell'INPS e di € 432.814,96 in favore dell'Agenzia delle Entrate, non rispecchiano la reale consistenza debitoria, che è invece ben al di sotto del parametro di legge.
Dopo aver ripercorso i problemi personali e familiari del legale rappresentante la reclamante preannuncia la volontà, “non appena ritornerà in bonis, di verificare la correttezza delle notifiche e, di seguito, di invocare uno strumento di regolazione della crisi migliorativa all'ipotesi disgregativa, eliminando definitivamente l'esposizione debitoria, che – si ripete – è al di sotto di € 500.000,00”.
§§§
3.1. Esame dei motivi
Il primo motivo è infondato.
Non è contestata la fornitura e l'esistenza del contratto intercorso con CP_1
di contro è oggetto di eccezione della reclamante soltanto il mancato
[...] assolvimento dell'onere probatorio, a suo dire gravante sulla creditrice , CP_1
cioè la circostanza che non sia stato prodotto in giudizio, nel corso della procedura volta alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il documento comprovante la pattuizione per la fornitura delle utenze documentate dalle fatture (gas energia elettrica e altro).
Inoltre, non sono contestati gli importi richiesti, né i periodi a cui mediante le fatture stesse si riferiscono.
Infine, osserva il Collegio, non è dedotto in reclamo chi sia - eventualmente - il diverso fornitore delle utenze di energia elettrica e gas, essenziali per svolgere qualunque attività d'impresa.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 3 Per tutto quanto illustrato finora, in questa sede, che richiede una delibazione meramente incidentale sull'esistenza del credito, il credito di è Controparte_1 senz'altro provato.
§§§
E' parimenti infondato il secondo motivo, destituito di pregio già per come formulato.
E' una non difesa argomentare di avere delle liquidità a breve per fronteggiare debiti d'importo basso, come quelli asseritamente portati da l'affermazione contiene CP_1 in sé l'ammissione di non aver avuto, e di non aver oggi, liquidità sufficiente a pagare
(nemmeno) il creditore procedente.
Completamente generica è poi la contestazione che gli ingentissimi debiti verso l'INPS
e verso Agenzia delle Entrate non siano veritieri.
I soli bilanci disponibili, depositati nel 2016 e 2017, acquisiti dal tribunale mediante istruttoria officiosa, attestano crediti di importo superiore ad euro 500.000,00 già verso banche e fornitori, che diventano di poco inferiori nel bilancio 2018 (ultimo depositato), ma comunque pari a diverse centinaia di migliaia di euro.
Senza contare che la totale assenza di bilanci depositati fin dal 2018, peraltro evidenziata nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, consacra lo stato di decozione fin qui descritto.
Nulla deduce a riguardo la reclamante, se non che “nel corso del giudizio” “si impegna a depositare documenti rappresentativi della vera situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda”.
§§§
Il deficit di documentazione è sufficiente per lo scrutinio negativo della questione dei requisiti soggettivi, posta in reclamo in modo generico.
Pare appena il caso di evidenziare che gli ulteriori due requisiti dell'impresa minore – attivo patrimoniale e ricavi - non sono oggetto nemmeno di un accenno in reclamo.
Il CC.II., senza innovare sul punto dei requisiti quantitativi, ha affidato la nozione di impresa minore, in quanto tale non sottoponibile a liquidazione giudiziale, ma anche il regime dell'onere della prova della non “fallibilità” ai medesimi presupposti che si rinvenivano nel combinato disposto degli artt. 1 e 15 l.f., (come risultanti all'esito delle modifiche inetrvenute con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n.
80, poi con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5; infine con il D.Lgs. 12 settembre 2007, n.
169), cioè a dati oggettivi da trarre dalle scritture contabili dell'impresa.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 4 Oggi la regola di giudizio del caso che occupa va tratta, in primis, dal combinato disposto degli art. 2 e 121 CC.II..
L'art. 121, intitolato “Presupposti della liquidazione giudiziale”, statuisce: “
1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
A sua volta l'art. 2 comma 1 lett. d) definisce l'“impresa minore”: l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti;
c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila”.
L'onere probatorio a carico dell'impresa è specificato nella disciplina del
“procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale”, art. 41, comma 4, CC.II.
(nella versione introdotta dal d. lgs 147/2020), che impone al debitore di depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
la norma - seppur con confini più precisi - riproduce l'assetto probatorio dell'art. 15 l.f. in tema di
“procedimento per la dichiarazione di fallimento” che si limitava a richiedere il deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
Dunque, atteso l'omologo assetto normativo, ancor valida nel vigore del Codice della
Crisi d'Impresa è l'interpretazione della Suprema Corte formatasi sotto il vigore della l.f., secondo cui “la dimostrazione della non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 comma 2 legge fall. non venga a soffrire preclusioni o limitazioni particolari. Se il bilancio di esercizio rimane il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all'art. 1 comma 2, ciò è solo nel senso che la sua funzione specifica è proprio quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423 comma 2 cod. civ. La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile. A contare in proposito non è, dunque, l'effettiva sussistenza di un dato, particolare documento. A contare è, piuttosto, la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 5 medesima, comunque questa sia raggiungibile. Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (per questi profili, tra le altre si possono consultare le decisioni di Cass., 23 novembre 2018, n. 30516; di Cass, 11 marzo 2019, n. 6991; di Cass., 18 giugno 2018,
n. 16067; di Cass., 26 novembre 2018, n. 30541; di Cass., 27 settembre 2019, n. 24138)
(così ex multis, da ultimo, Cass Sez. 1, ord. n. 25025 del /2020 est. Pres. Per_2 [...]
; in senso conforme ancora Cass Sez. 1, ord. n. 21188 del 23/07/2021 est. Per_3
Pres. ). Per_2 Persona_3
Atteso l'inequivoco tenore letterale delle disposizioni citate – immutate, nella sostanza, rispetto alle corrispondenti norme della l.f. previgente - la Corte si limita a rilevare, nella fattispecie in esame, che la debitrice non ha né allegato né provato, né dinanzi al tribunale (rimanendo contumace), né in fase di reclamo, il difetto dei requisiti dimensionali.
§§§
In conclusione nessun argomento del reclamo scalfisce la correttezza della decisione del giudice di prime cure, che, in contumacia della società, ha svolto d'ufficio una completa istruttoria, da cui è risultato che la stessa società ha un'esposizione debitoria ingente e che non deposita i bilanci dal 2018.
§§§
Infine, la conclamata insolvenza e il difetto assoluto di prova dei caratteri di impresa minore inducono la Corte a non disporre l'acquisizione della prova della notifica verso la curatela non costituita, oppure il suo rinnovo, trattandosi di attività superflua, inutilmente dispendiosa, che allungherebbe senza motivo alcuno i tempi della decisione
(tanto, anche sulla scorta di non poche decisioni della Suprema Corte, tra le quali si segnala, proprio in tema di notifica, Cass. ord. 16141/2019, est. Scrima).
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4. Il governo delle spese segue la soccombenza, come da liquidazione contenuta in dispositivo, secondo i parametri indicati nella tabella 12 del contenzioso in grado di
Appello, allegata al d.m. Giustizia 147/2022, come espressamente previsto dall'art. 4 co. 10 sexies del d.m. 147/2022; si considera, per il valore della controversia lo scaglione delle cause di valore indeterminato (in termini Cass. S.U. 24 luglio 2007 n.
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 6 16300 est. Morelli;
Cass. 10277/2014, Cass. 1346/2013) di media complessità, tenendo conto delle sole attività svolte, dunque con l'esclusione in grado di appello degli onorari per la fase istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto del reclamo.
Emerge con evidenza, dal tenore delle difese – generiche, incomplete e non documentate, sia per la qualità di impresa minore sia per l'insolvenza – quantomeno la colpa grave del legale rappresentante, per aver conferito mandato per il reclamo;
ai sensi del comma 15 dell'art. 51 CC.II. il legale rappresentante va pertanto Parte_2 condannato in solido con la società reclamante al pagamento delle spese “dell'intero processo, oltre al pagamento di somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Nessuna statuizione va assunta per spese nella presente fase verso la curatela non costituita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
--respinge il reclamo, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza del tribunale di
Nola n. 106/2024, pubblicata il 14.10.2024, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice “ ; Parte_1
--condanna la reclamante società ed il suo legale rappresentante in solido al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_1
onorario, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
nulla per spese verso la curatela non costituita;
--ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante e di in Parte_2
solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. 3244/2024 Sentenza Pagina 7