TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/01/2026, n. 1569
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ritiene che l'utilità della notizia annotata, riguardante due provvedimenti di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, sia inconfutabile. La valutazione sulla gravità delle condotte inadempitive è rimessa all'amministrazione o al giudice ordinario, e l'ANAC non deve sostituirsi a essi. Le deduzioni della ricorrente non presentano elementi di manifesta infondatezza, poiché le ragioni addotte per la forza maggiore sono generiche e non idonee a superare le contestazioni specifiche della stazione appaltante. Le problematiche relative all'amianto, alle tubazioni e alla carenza del progetto esecutivo non sono state considerate decisive per escludere la gravità dell'inadempimento. Le difficoltà di approvvigionamento e aumento dei prezzi erano note al momento della stipula del contratto.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione con riferimento alle deduzioni di AG di cui alla memoria del 5.5.2023 in relazione alla deliberazione della SS n. 236/2023

    Tenuto conto della modifica del testo dell'annotazione intervenuta il 30 gennaio 2025, con cui l'Autorità ha integrato il testo inserendo le difese della ricorrente in merito alla risoluzione n. 236/23, l'annotazione non può ritenersi incompleta. Il Tribunale ha già chiarito che l'indicazione del contenzioso instaurato è più efficace per le finalità del casellario rispetto alla sintesi delle ragioni addotte in sede procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa

    La questione dell'archiviazione di un altro procedimento da parte dell'ANAC, relativa a un diverso provvedimento di risoluzione contrattuale, non rientra nell'ambito del presente contenzioso. Inoltre, tale censura è stata introdotta con una memoria non notificata, rendendola inammissibile come motivo nuovo. Il vizio di contraddittorietà si configura tra atti dello stesso procedimento, non tra atti di procedimenti distinti. Anche se le parti e l'accordo quadro sono gli stessi, le vicende contrattuali sono distinte e le ragioni di forza maggiore non sono state adeguatamente provate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/01/2026, n. 1569
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1569
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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