Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 14 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/01/2026, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13512/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13512 del 2023, proposto da
Na.Gest Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Valentino Vulpetti, Alessia Narcisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione -, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) EB-CO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fabrizio Maiellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota dell'ANAC del 1° settembre 2023, Prot. n. 0068965, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori economici qualificati e annotazioni, Dott.ssa Anna Tunno Aloisio, avente ad oggetto “ Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 ” (Fasc. ANAC n. 891/2023/sr + 1103/2023/sr), relativo alle Deliberazioni della SS EB CO n. 216 del 7.2.2023 e n. 236 del 10.2.2023;
- della stessa annotazione nell'Area B del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle Deliberazioni della SS EB CO n. 216 del 7.2.2023 e n. 236 del 10.2.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto, ivi inclusa, ove occorra, la nota dell'ANAC del 5.4.2023, Prot. n. 0027085, a firma del Dirigente dell'Ufficio Sanzioni SOA e Operatori economici qualificati e annotazioni, Dott.ssa Anna Tunno Aloisio, recante la comunicazione di avvio del sopradetto procedimento di annotazione.
Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante all'odierna ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione - e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) EB-CO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AT RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente - Na.Gest Global Service s.r.l. – ha impugnato la nota dell’Anac del 1° settembre 2023, Prot. n. 0068965, avente ad oggetto la “ Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 ” (Fasc. ANAC n. 891/2023/sr + 1103/2023/sr), relativo alle Deliberazioni della SS EB CO n. 216 del 7 febbraio 2023 e n. 236 del 10 febbraio 2023, unitamente all’annotazione nell’Area B del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle stesse Deliberazioni.
1.1. Ha premesso che il RTI composto da Italiana Costruzioni S.p.A., la stessa Na.Gest Global Service S.r.l. e Fratelli Navarra S.r.l., all’esito della procedura selettiva indetta dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica covid-19 si è aggiudicato, tra gli altri, il "Lotto Geografico LOMBARDIA - CIG 8444567523 - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Area Territoriale Milano 3", stipulando il relativo Accordo Quadro.
Con successiva nota del 16 maggio 2022, Prot. 0021354, l’SS ha chiesto l’attivazione dell’Accordo Quadro in relazione all’intervento n. 3/15 di riqualificazione e realizzazione box a pressione controllata e corte degenza terapia intensiva presso il P.O. Vittore Buzzi, consegnando i lavori in via d’urgenza il 31 maggio 2022, ai sensi dell’art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5, co. 9, D.M. n. 49/2018. Successivamente l’SS ha contestato al RTI una serie di ritardi nell’adempimento che sono poi sfociati nella risoluzione ai sensi degli artt. 17 e 19 del contratto medesimo e dell’art. 5, commi 4 e 5, d.l. n. 76/2020 con Deliberazione n. 216/2023. L’SS ha segnalato la risoluzione all’Anac che, avviato il procedimento e svolta l’istruttoria, ha annotato la risoluzione quale notizia utile nella sezione B del Casellario.
Nell’ambito dello stesso accordo quadro l’SS ha deliberato un’ulteriore risoluzione contrattuale, in relazione ai lavori per la realizzazione di 12 posti letto degenza subintensiva (n. 8 posti letto degenza sub-intensiva di tipo A e n. 4 letti degenza subintensiva di tipo B) – piano terzo – edificio Specialità – TI_LOM_Milano_700 P.O. EB - SS EB CO (intervento n. 2/15), con Deliberazione n. 216/2023, del pari segnalata all’Anac. Anche in questo caso l’SS aveva consegnato al RTI i lavori in via d’urgenza, con consegna che era stata sottoscritta con riserva. L’SS ha poi rivolto al raggruppamento numerose contestazioni di ritardi ed inadempimenti che sono sfociati nella Deliberazione del Direttore Generale n. 236 del 10 febbraio 2023, segnalata all’Anac che, anche in questo secondo caso, ha avviato e istruito il procedimento, disponendone l’annotazione sul Casellario quale notizia utile.
1.2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto il presente ricorso che ha affidato ai seguenti motivi di illegittimità:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta ”, con cui ha dedotto che l’Anac non avrebbe tenuto conto che la ricorrente è stata destinataria delle risoluzioni contrattuali in questione, nonostante la difficoltà di approvvigionamento e l’incremento dei prezzi delle materie prime dovute all’emergenza sanitaria prima e allo scoppio del conflitto russo-ucraino dopo. Inoltre, con riferimento alla risoluzione adottata con Deliberazione 216/2023, non è stato valutato che la stazione appaltante aveva domandato numerose opere fuori contratto e i ritardi nella fornitura dei materiali dai suoi fornitori, avendo, nonostante questo, quasi completato le opere affidate. Per quanto attiene alla Delibera n. 236/23 non ha considerato che il sito in cui dovevano essere eseguite le opere era presente amianto da smaltire, che rendeva pericoloso eseguire le demolizioni, il cattivo stato delle tubazioni del sistema idrico sanitario e la carenza del progetto esecutivo. In altri termini i ritardi contestati non sarebbero stati addebitabili alla ricorrente che si era prontamente attivata per ottenere la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107, co. 3, d.lgs. n. 50/16 e l’approvazione di una perizia in variante, richieste rimaste prive di riscontro alcuno. A fronte di tali osservazioni l’Anac non solo non avrebbe svolto alcun approfondimento istruttorio, ma non avrebbe adeguatamente motivato sull’utilità delle notizie annotate, con particolare riferimento alla sussistenza dell’esimente della forza maggiore.
“ II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione con riferimento alle deduzioni di AG di cui alla memoria del 5.5.2023 in relazione alla deliberazione della SS n. 236/2023 .”, con cui ha evidenziato che l’Autorità ha completamente omesso di citare le tesi difensive della ricorrente con riferimento ad una delle due risoluzioni annotate (quella del 10 febbraio 2023 n. 236), con conseguente illegittimità ed incompletezza dell’annotazione.
“ III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 213 co. 10 e 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa .”, deducendo la contraddittorietà, la sproporzione e l’irragionevolezza della decisione dell’Anac di procedere all’annotazione delle risoluzioni che, come spiegato, sono state il risultato di accadimenti non imputabili alla ricorrente ed inquadrabili nel concetto di “forza maggiore” come ritenuto dalla stessa Autorità in altre precedenti sue deliberazioni e dal legislatore con alcuni interventi normativi del periodo emergenziale.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso.
1.3. L’Anac e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (SS) EB-CO si sono costituite genericamente e hanno depositato documentazione; la ricorrente ha depositato una memoria non notificata il 1° marzo 2024 in cui ha aggiunto, rispetto a quanto già dedotto, che con nota del 16 febbraio 2024, l’Anac – in riferimento alla segnalazione da parte della SS resistente di altro provvedimento di risoluzione assunto ai danni dell’odierna ricorrente nell’ambito dello stesso accordo quadro – aveva ritenuto che la notizia segnalata non fosse utile, riconoscendo l’invocata esimente della causa di forza maggiore.
1.4. In seguito al deposito di copiosa documentazione, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (SS) EB-CO ha depositato memoria il 23 dicembre 2024 con cui ha contestato la ricostruzione fattuale della ricorrente ed insistito per il rigetto del ricorso. Ha osservato, in particolare, che i procedimenti cautelari instaurati dalla ricorrente dinanzi al Tribunale ordinario di Torino, volti ad ottenere l’inibizione dell’escussione delle polizze fideiussorie prestate per la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, in cui la ricorrente aveva speso le stesse difese della presente sede, hanno avuto esito a lei sfavorevole sia in primo grado che in sede di reclamo. Ha poi precisato che le “ vicende occorse tra AG e SS relative al Contratto Applicativo “A” [risolto con la Deliberazione n. 881/2023] non rientrano nell’oggetto del presente giudizio ” (cfr. pag. 15 della memoria). Ha eccepito l’irricevibilità e/o inammissibilità e infondatezza delle difese prodotte da AG con la memoria in data 1° marzo 2024, non notificata alle controparti, da intendersi quali motivi aggiunti “propri” recanti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e, nel merito, osservato che anche il quel caso la risoluzione era stata dovuta a gravi negligenze e ritardi della ricorrente.
1.5. La ricorrente ha replicato con memoria del 30 dicembre 2024, deducendo che quanto aggiunto con la memoria del 1° marzo 2024 costituiva circostanza sopravvenuta e che andava ad avvalorare le tesi già esposte con il ricorso introduttivo.
1.6. Il Tribunale, all’esito della discussione tenutasi durante l’udienza pubblica del 10 gennaio 2025, ha disposto incombenti istruttori con ordinanza 14 gennaio 2025, n. 485 ordinando all’Anac “ il deposito di una documentata e dettagliata relazione sulla vicenda oggetto del presente contenzioso in cui si prenda posizione su tutto quanto dedotto nel ricorso introduttivo ed, in particolare, su quanto asserito circa all’intervenuta archiviazione del 16 febbraio 2024 di un’analoga segnalazione a danno della ricorrente e sulla completezza espositiva del testo dell’annotazione con riferimento ad entrambe le risoluzioni oggetto di segnalazione ;”.
1.7. L’Anac ha adempiuto il 10 febbraio 2025, depositando una memoria in cui ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando che in data 30 gennaio 2025, l’Autorità ha integrato il testo dell’annotazione, come richiesto dalla società Na.Gest Global Service, inserendo le difese della ricorrente in merito alla risoluzione n. 236/23. Inoltre, quanto all’intervenuta archiviazione del 16 febbraio 2024 di una segnalazione di risoluzione contrattuale nei confronti della società Na.Gest Global Service, pervenuta sempre dalla SS EB CO, ha osservato che si trattava di due procedimenti riferiti a due appalti distinti con C.I.G. differenti e con specificità diverse, anche per quanto riguarda la valutazione della condotta dell’operatore economico e della stazione appaltante, non sussistendo, quindi, la contraddittorietà denunciata.
1.8. Le parti hanno depositato ulteriori memorie conclusive e, all’udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Preliminarmente, prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegio ritiene innanzitutto opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, l’Anac “ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80 ” e stabilisce “ le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 ”.
È noto anche che l’art. 8, co. 2, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico” adottato dall’Autorità ha poi specificato che la sezione B del casellario contiene, tra l’altro, b) “ le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1 % del suo importo; iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali ”.
3.1. La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “ fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di «utilità» della annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, n. 4107/2021, Tar Lazio, sez. I quater, 13 maggio 2022, n. 6032, 1 dicembre 2023, n. 18068, 12 luglio 2024, n. 10205), tra cui rientrano le ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “ nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario, mentre è escluso che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, n. 6032/2022).
Quanto alle informazioni da riportare nell’annotazione questo Tribunale ha più volte sottolineato che, nell’esercizio del potere di annotazione ex art. 213, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sussiste in capo all’Autorità “ un onere di completezza espositiva ” e che quest’ultima “ nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione ” (cfr. Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare “ sinteticamente conto … della diversa ricostruzione dei fatti ” (Tar Lazio, sez. I quater, 24 ottobre 2022, n.13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 23 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, sez. I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).
Di recente è stato ribadito come l’Anac non rivesta “un ruolo arbitrale”, non essendo possibile affidarle “ con la prospettazione di una versione dei fatti - o di un’interpretazione della disciplina normativa e negoziale che regola il rapporto contrattuale - diversa da quella fatta propria dal committente, il compito di accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, nella maggior parte dei casi definibile solo all’esito di complesse indagini istruttorie, dell’analisi di copiose produzioni documentali e di perizie tecniche, di competenza del giudice ordinario, a meno che non dimostri, offrendo nitide prove o argomentazioni in tal senso, che l’amministrazione è incorsa in un utilizzo «abnorme», cioè manifestamente irragionevole o sproporzionato, del potere di risoluzione. D’altra parte, alla luce dei principi ricavabili dall’art. 2, co. 1, seconda parte, della l. 241/1990, un giudizio di «manifesta infondatezza della segnalazione» sembra postulare che le ragioni dell’operatore economico segnalato possano essere apprezzate sulla base di un’unica questione di fatto o di diritto, senza dover risolvere intricate vicende contenziose o effettuare tortuose operazioni ermeneutiche ” (cfr. Tar Lazio, sez. I quater, 10 marzo 2025, n. 1005).
3.2. Con particolare riguardo al concetto di “manifesta infondatezza” di recente la sezione ha avuto modo di specificare come l’unico caso nel quale l’Anac deve archiviare la segnalazione di una risoluzione contrattuale si verifica allorché ricorra “ l’immediata percepibilità, senza approfondimenti istruttori, di una questione di fatto o di diritto dotata di particolare forza persuasiva, che sovrasta sul piano logico e argomentativo tutti gli altri elementi di valutazione, imprimendo una recisa direzione al percorso di formazione della decisione amministrativa. Ciò implica che la questione risolutiva debba emergere necessariamente dalla piana lettura (anche congiunta) degli atti, cioè che il giudizio sull’atto renda contestualmente possibile anche quello sul rapporto. Il che avviene, per le questioni di fatto, quando l’affermazione dell’istante (o del ricorrente) trovi immediata corrispondenza in una prova documentale o nell’incastro generato dal collegamento tra vari documenti e sia, quindi, all’esito del processo inferenziale, la conclusione più probabile; per le questioni di diritto, quando le proprie ragioni convergano inequivocabilmente con il portato di una norma giuridica ovvero di un principio di diritto non suscettibile, nel caso concreto, di alcun bilanciamento .” (T.a.r. Lazio, sez. I quater, 15 novembre 2025, n. 20424).
3.3. Anche il giudice d’appello ha, di recente, ribadito che “ L’autorità di settore, in merito alle suddette segnalazioni, esercita pertanto un potere di accertamento circa l’esistenza di taluni fatti e non di valutazione circa la fondatezza dei fatti stessi; 7.2.4. ANAC non si deve in particolare sostituire alle altre stazioni appaltanti (le quali utilizzano tali segnalazioni onde valutarne la rilevanza, discrezionalmente, ai fini della esclusione dalle gare successive) e neppure all’autorità giurisdizionale che è chiamata a decidere circa la legittimità e la correttezza della disposta risoluzione contrattuale (oggetto di segnalazione ad ANAC); 7.2.5. ANAC, in altri termini, non deve valutare e giudicare i fatti posti a base della segnalazione (qui per risoluzione contrattuale) ma soltanto accertarne l’effettiva esistenza, e ciò senza esprimersi circa la legittimità dell’operato della stazione appaltante segnalante; 7.3. Quel che rileva, ai fini della corretta annotazione nel casellario informatico, è piuttosto la completezza delle informazioni assunte sia dalla stazione appaltante «segnalante», sia dall’operatore economico «segnalato» (informazioni da quest’ultimo ricevute in sede di partecipazione al relativo procedimento di annotazione). Risulta essenziale, in altre parole, una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi manifestati, rispettivamente, da stazione segnalante e operatore segnalato ” (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226).
4. Ciò chiarito in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, le censure articolate dalla ricorrente con il primo e con il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto riproduttive delle stesse argomentazioni, sono destituite di fondamento.
4.1. Il collegio, infatti, ritiene che non possa dubitarsi dell’utilità della notizia annotata, riguardante due provvedimenti di risoluzione contrattuale, rientranti inconfutabilmente tra le fattispecie annotabili, anche nel caso in cui, come quello in esame, siano state giudizialmente contestate.
Non può infatti condividersi la prospettazione di parte ricorrente che sembra pretendere che l’Anac prenda posizione sulle specifiche deduzioni in base alle quali non vi sarebbe stato un grave inadempimento, rimesse, come sopra osservato, alla valutazione del giudice munito di giurisdizione sulla risoluzione contrattuale.
La valutazione circa la gravità delle condotte inadempitive, nel caso di specie, infatti, è rimessa all’amministrazione – stazione appaltante – che ha adottato il provvedimento risolutorio e, in caso di contestazione giudiziale, al giudice ordinario. In altri termini, in tal modo si avallerebbe un’inammissibile - e non voluta dal legislatore - sovrapposizione di ruoli, rimettendo all’Anac di valutare se, in effetti, le condotte attribuite alla ricorrente integrino o meno un grave inadempimento.
4.2. La notizia, per altro verso - sempre tenuto conto delle coordinate giurisprudenziali sopra richiamate - non presenta elementi di manifesta infondatezza, non potendosi desumere altrimenti dalle deduzioni offerte in tal senso in sede procedimentale da parte ricorrente, volte per lo più a contestare la legittimità della decisione della stazione appaltante, riversando su di lei le responsabilità della vicenda risolutoria. Le dedotte condizioni di straordinarietà che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento della c.d. “forza maggiore” sono state genericamente articolate e non sono idonee ad evidenziare elementi di straordinarietà tali da reputare la notizia non utile per le finalità del casellario, a fronte delle puntuali e specifiche contestazioni della stazione appaltante, poste a fondamento dei due provvedimenti risolutori.
4.3. A tal proposito si osserva che, quanto alla risoluzione di cui alla Deliberazione n. 236 del 10 febbraio 2023, il contratto stabiliva che i lavori avrebbero dovuto concludersi in 184 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna: per svolgere i lavori era prevista una forza lavoro di sei maestranze ogni giorno. Si dava conto delle verifiche e delle bonifiche di amianto già eseguite sui luoghi del cantiere ed era previsto l’impiego di ponteggi in facciata. Ciò posto la ricorrente non ha rispettato già da principio i termini per l’invio del cronoprogramma, accumulando un ritardo complessivo che, alla data del 21 dicembre 2022, era di circa 164 giorni. A quel momento, infatti, non erano neppure state completate le opere di demolizione (stato di avanzamento pari a 1,42% dei lavori, per euro 9.300,82 su euro 654.363,80, secondo quando contestato dalla stazione appaltante), mentre nei cantieri è stato verificato l’impiego di personale del tutto insufficiente (1 sola unità).
Non diversamente è accaduto con riferimento all’ulteriore contratto, sfociato nella risoluzione 216 del 21 ottobre 2022. In tal caso il tempo di esecuzione era fissato in 90 giorni; tuttavia, anche in questo caso l’invio del cronoprogramma avveniva in ritardo e, anche in questo caso, l’impresa ha accumulato gravi e persistenti ritardi nelle lavorazioni. Alla scadenza del termine di ultimazione dei lavori, stabilito da ultimo al 19 settembre 2022 (cfr. verbale di constatazione in contraddittorio con l’impresa 10 - doc. 48 della produzione della stazione appaltante) non era iniziata alcuna lavorazione sull’impianto elettrico (inclusi i quadri) e agli impianti speciali e di trasmissione dati, nè alcuna delle opere civili ed impiantistiche relative al rispetto della disciplina alla disciplina antincendio. Il tutto aggravato dal fatto che tali lavorazioni dovevano essere eseguite in un reparto ospedaliero da destinare a terapia intensiva nel noto periodo di emergenza sanitaria.
4.4. Neppure sussiste – in ragione di quanto sopra – la lamentata sottovalutazione da parte dell’Anac di quanto dedotto in sede procedimentale dalla società ricorrente, che non ha offerto elementi sufficienti per comprovare l’inutilità o la manifesta infondatezza della notizia. Per ritenere condivisibile la tesi di parte ricorrente, infatti, sarebbe stato necessario prendere posizione nei termini già sopra meglio precisati, circostanza che, all’evidenza, necessita di un’approfondita e penetrante attività istruttoria tipica del giudizio che si svolge dinanzi al giudice civile.
La tesi della sussistenza della esimente della forza maggiore, infatti, è stata solo genericamente articolata, a fronte dei dettagliati ed articolati addebiti della stazione appaltante, tenuto anche conto che, al momento in cui il contratto è stato stipulato la pandemia era già in pieno svolgimento e la ricorrente era a conoscenza delle problematicità connesse all’aumento dei prezzi e alla difficoltà nel reperimento dei materiali.
A tal proposito è significativo l’intervenuto rigetto di entrambi i ricorsi proposti dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Torino, avvenuto con ordinanze del 17 aprile 2023 (resa nel giudizio r.g.n. 5340/2023) del 21 aprile 2023 (resa nel giudizio r.g.n. 5338/2023), confermate in sede di reclamo, aventi ad oggetto la richiesta di inibizione dell’escussione delle polizze. Seppur all’esito di una valutazione sommaria, infatti, il Tribunale di ordinario, in sede di reclamo ha ritenuto non abusiva la richiesta di escussione delle polizze da parte della SS, osservando, proprio che “ il contratto aveva esecuzione sotto la vigenza della normativa emergenziale di cui al d.l. n. 76/2020 ed i lavori appaltati erano specificamente diretti al contrasto sanitario alla pandemia, con la conseguenza che il rispetto dei termini costituiva aspetto cruciale dell’esecuzione ” e che solo in data 29 luglio 2022 l’impresa aveva comunicato dei condizionamenti nei tempi di esecuzione per la “ nota instabilità del mercato ” (cfr. ordinanza resa nel proc. r.g.n. 8730/23; negli stessi termini anche quella resa nel giudizio r.g.n. 9002/23).
4.5. In altri termini, l’Anac, non essendo tenuta a entrare nel merito della decisione risolutoria assunta dalla stazione appaltante, ha svolto gli accertamenti che le competevano, nel rispetto del contraddittorio procedimentale, ed ha riscontrato la non manifesta infondatezza delle ragioni poste a fondamento della risoluzione, non riscontrando un’abnormità o una palese illegittimità della decisione.
Su tali premesse, l’Autorità non poteva esimersi dall’annotazione, potendo dare evidenza successiva degli eventuali sviluppi del contenzioso civile che, in caso di esito positivo per l’operatore economico- odierno ricorrente -, possono condurre alla cancellazione dell’annotazione.
5. Venendo all’esame del secondo motivo di ricorso, tenuto conto della modifica del testo intervenuta il 30 gennaio 2025- con cui l’Autorità ha integrato il testo dell’annotazione, come richiesto dalla società Na.Gest Global Service nel ricorso - l’annotazione disposta dall’Autorità non può inoltre ritenersi incompleta, dando compiutamente conto delle azioni instaurate dalla ricorrente al fine di contestare il provvedimento di risoluzione, e tenuto conto che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che “l’inserimento nell’annotazione di una stringata sintesi delle ragioni per cui l’operatore economico aveva contestato in sede procedimentale la risoluzione (che non poteva certo consistere nell’integrale riproposizione delle sue posizioni) è evidentemente molto meno efficace (per offrire alle stazioni appaltanti un’informazione completa e coerente con le finalità del casellario) di una specifica indicazione del contenzioso dichiaratamente instaurando avverso il provvedimento di risoluzione ” (Tar Lazio, sez. I quater, 6 marzo 2023, n. 3742).
6. Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto ad altre decisioni assunte dall’Anac in casi analoghi si osserva quanto segue.
La questione dell’archiviazione di un ulteriore procedimento da parte dell’Anac, in relazione ad un ulteriore provvedimento di risoluzione contrattuale segnalato dalla stessa stazione appaltante nell’ambito dello stesso accordo quadro, non rientra nell’ambito del presente contenzioso.
In ogni caso, si osserva che il tema è stato introdotto dalla ricorrente con una memoria, depositata in data 30 marzo 2024, e non notificata. A parere del collegio la censura è inammissibile anzitutto perché nuova ed articolata in una mera memoria non notificata. È pacifico infatti che nuovi motivi o nuove censure possono essere veicolati nel giudizio solo attraverso lo strumento dei motivi aggiunti deduttivi o propri che a mente dell'art. 41 e 43 c.p.a soggiacciono all'onere della previa notifica alle controparti (cfr. Tar Roma, sez. I , 05 marzo 2012, n. 2222).
In ogni caso, è noto che il vizio di contraddittorietà tra provvedimenti può configurarsi in caso di contrasto tra atti di uno stesso procedimento, non tra atti di distinti ed autonomi procedimenti in cui le vicende siano solo in parte sovrapponibili. Nel caso di specie, trattasi di un diverso provvedimento di risoluzione contrattuale, relativo, quindi, ad un diverso contratto rispetto a quelli esaminati con l’annotazione di cui si controverte.
Del resto la stessa ricorrente - oltre all’identità delle parti coinvolte, nell’ambito dello stesso accordo quadro - non ha evidenziato ulteriori elementi di simmetria/identità della vicenda, a parte la generica richiesta di riconoscimento della causa di non imputabilità degli inadempimenti per forza maggiore che, come sopra ben chiarito, non può essere legittimamente invocata.
7. Dalle considerazioni che precedono deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
8. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della circostanza che il testo dell’annotazione è stato integrato il 30 gennaio 2025 in vista della decisione del merito del ricorso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AT RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT RO | OR ER |
IL SEGRETARIO