Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Lucca e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Lucca (N. -OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data al sig. -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 6 (SEI) “di accedere…all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1° 2° e 3° Categoria) nonché giovanile, anche amichevole e/o per finalità benefiche (con arbitri di qualsivoglia federazione), nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate nel territorio nazionale e all'estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato il DASPO del Questore della Provincia di Lucca (N. -OMISSIS-), adottato il -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 6 (SEI) “ di accedere…all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1° 2° e 3° Categoria.. ”.
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi nel pomeriggio del 23 febbraio 2025 sulla carreggiata dell’Autostrada A12, direzione nord, nei pressi dell’area di servizio “Versilia Est” in occasione della trasferta della squadra LU a Sestri Levante, dove si sarebbe disputato l’incontro di calcio Sestri Levante - LU, trasferta alla quale il ricorrente ha partecipato quale sostenitore della LU.
La condotta contestata al -OMISSIS-, costituente presupposto per l’emissione del provvedimento impugnato, consisterebbe nell’aver partecipato ad una rissa scoppiata tra i tifosi della LU e quelli del Perugia.
Dal provvedimento impugnato si desume che “ -OMISSIS--OMISSIS-… faceva parte di un nutrito gruppo di tifosi lucchesi… che viaggiava su diversi minivan che, compatti, qualche chilometro prima dell'Area di Servizio "Versilia Est" dell'Autostrada A12 direzione Nord, sono stati notati accostati in corsia di emergenza intenti a travisarsi e che, di lì a poco …, in corrispondenza della corsia di accelerazione che dall'area di servizio immette sulle corsie autostradali, hanno pericolosamente arrestato la marcia e ingaggiato violenti scontri con la tifoseria avversaria del Perugia Calcio, i cui ultras … li attendevano nel piazzale dell'area di servizio; il -OMISSIS- avrebbe “noleggiato e condotto uno dei mezzi presenti durante gli scontri e, come da lui stesso confermato, fatto parte dei tifosi presenti sul luogo seppur, con malcelata reticenza, escludere la propria partecipazione attiva ai disordini, in realtà posta in essere dall'intero gruppo ”.
A fondamento del ricorso si è sostenuta l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 6 comma 1 della l. 401/89, stante l’asserita mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva; secondo la ricostruzione del ricorrente non sarebbe dimostrata la sua partecipazione agli scontri e, ciò, anche considerando che il GIP presso il Tribunale di Lucca nel non convalidare la misura adottata ha affermato che “..non si comprende come gli investigatori siano riusciti a collocare il -OMISSIS- sulla scena degli scontri e quale sia stata la sua partecipazione alle aggressioni ”;
2. il difetto di motivazione in riferimento alla pericolosità sociale e alla graduazione della misura;
Si è costituita l’amministrazione resistente producendo una relazione con allegata documentazione.
All’udienza del 12 febbraio 2026, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Come è possibile desumere dalla ricostruzione della Questura il ricorrente guidava il primo, di una colonna di 7 minivan di tifosi lucchesi che, a sua volta, era stato notato da una pattuglia della Polizia Stradale fermo in corsia di emergenza, circa 3 km prima dell’ Autogrill Versilia Est, intento a travisarsi, mentre più avanti e nei pressi dell’Autogrill il gruppo di perugini (secondo la ricostruzione della Polizia) “ attendeva gli avversari perché i loro veicoli erano tutti compatti fermi sul retro del fabbricato ”.
1.2 Quando i lucchesi sono sopraggiunti si sono diretti, compatti, verso la corsia di accelerazione che, dall’area Autogrill, immette sulle corsie di marcia, superando l’area di servizio.
1.3 Gli occupanti dei minivan sono scesi dalle vetture, travisati e armati con oggetti atti ad offendere, ed hanno iniziato un violento scontro con i tifosi del Perugia, proseguito in piena autostrada, dopo che le pattuglie della Polizia stradale, a tutela della pubblica incolumità, avevano bloccato temporaneamente l’intera corsia in direzione nord.
1.4 Il ricorrente non contesta lo svolgimento dell’episodio e degli scontri, ma sostiene di non aver partecipato a questi ultimi, essendo rimasto nel minivan, come dimostrato da un fotogramma che riprenderebbe una sagoma (non meglio definita) al suo interno.
1.5 Lo stesso ricorrente conferma di aver noleggiato il furgone, di cui era alla guida, domenica 23 febbraio dall'autonoleggio della sorella al fine di andare allo stadio con un gruppetto di amici, ma sostiene che poi lo stesso gruppo non si era recato ad assistere all’incontro di calcio poiché, dopo l’aggressione subita da parte dei tifosi perugini, avevano deviato alla prima uscita utile poiché un tifoso era rimasto gravemente ferito.
1.6 In primo luogo è necessario chiarire che, se non sussiste un’effettiva dimostrazione della partecipazione agli scontri, nemmeno è possibile collocare con certezza il ricorrente all’interno del minivan (così come da lui sostenuto), in quanto il fotogramma depositato non consente alcuna identificazione, risultando visibile una sagoma nera del tutto indefinita.
1.7 Occorre poi ricordare che, in base all’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 “ il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive .. nei confronti di:.. b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a); (….) ”.
1.8 Nel caso di specie, non solo il ricorrente non contesta la dinamica generale dei fatti (peraltro tutta documentata da riprese video e dai relativi fotogrammi depositati in atti), né di essere stato presente sul luogo degli scontri fra le due opposte tifoserie, ma sussistono elementi che invece fanno presumere l’esistenza di una strategia di gruppo finalizzata alla partecipazione collettiva agli scontri.
1.9 In primo luogo, il ricorrente, in sede di sommarie informazioni, si è dimostrato reticente nel narrare i fatti, non avendo saputo fornire alcuna giustificazione credibile dell’arresto dei minivan sulla corsia di accelerazione in uscita dall’autogrill ed essendosi rifiutato di fornire i nomi dei tifosi che facevano parte del gruppo che ha preso parte agli scontri.
2. La descrizione dei fatti consente di ritenere, invece, che lo scontro fra le due opposte tifoserie fosse stato preordinato dalle stesse e che il ricorrente (in quanto conducente del primo della colonna di minivan) ne fosse a conoscenza, avendo la Questura accertato che i tifosi lucchesi, circa tre km prima della stazione di servizio si erano accostati sulla corsia di emergenza per prepararsi agli scontri, e altrettanto avevano fatto i perugini che invece si erano, già da prima fermati, nel parcheggio dell’area di servizio.
2.1 Ne consegue che anche ove si dovesse per ipotesi ritenere non dimostrata la partecipazione diretta del ricorrente alla rissa è invece indubitabile che lo stesso ricorrente, proprio in quanto conducente del minivan con a bordo i tifosi lucchesi, ha posto in essere “ sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza ” (v. art. 6, comma 1, lett. b, citato) ovvero, nella fattispecie, evidentemente finalizzata ad apprestare e realizzare lo scontro fra i due gruppi di tifosi presenti nei pressi della stazione di servizio autostradale.
2.2 Precedenti pronunce hanno chiarito che “ l'art. 6 della L. n. 401 del 1989 permette al Questore di adottare un D.a.Spo. nei confronti di individui che abbiano tenuto condotte finalizzate alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico. È sufficiente la presenza fisica nel gruppo e l'accertamento della partecipazione indiretta alle attività violente (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sentenza, 05/11/2025, n. 979; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 10/09/2024, n. 2114).
2.3 Quanto alla proporzionalità della misura, è evidente come la durata del divieto stabilita in sei anni sia stata commisurata ai numerosi precedenti di polizia che riguardano il ricorrente e che, ancora, sia adeguata rispetto alla gravità del fatto, che riguarda uno scontro preorganizzato dalle opposte tifoserie, svoltasi su di una corsia autostradale, con conseguente interruzione della circolazione e pericolo per gli automobilisti.
2.4 Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’amministrazione resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD AN, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
GI RI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RI | RD AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.