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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/01/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 29-01-
2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G 81/2025 avente ad oggetto: “azione di accertamento”
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume e Giovanni
Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso i seguenti domicili digitali:
Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
- Attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Anno CP_2
Esposito, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecagnano Faiano (SA),
Corso Europa n. 41; - Convenuto–
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il . Controparte_1
La società attrice riferiva: di essere divenuta cessionaria di una serie di crediti vantati dalle società ed Eni Gas e Luce S.p.A. nei confronti del CP_3 [...]
per fornitura di energia elettrica, pertanto, domandava in Controparte_1
via principale nei suoi confronti il pagamento di euro 139.526,89 per sorte capitale,
da maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo;
nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 dello stesso D. Lgs., con decorrenza dal giorno della notifica dell'atto di citazione;
euro 400,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; euro 294,62 a titolo di ulteriori interessi di
mora; oltre agli interessi anatocistici prodotti da questi ultimi interessi di mora e l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle 10 fatture, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Parte attrice avanzava poi, in via subordinata, la richiesta delle stesse voci lasciando al Giudice la determinazione degli importi dovuti;
ed in via ulteriormente subordinata la richiesta di condanna del al Controparte_1
pagamento di ogni diversa somma, per capitale, interessi e rivalutazione monetaria,
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, attesa la grave carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, co. 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lesiva del diritto di difesa del convenuto e del contraddittorio. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
nonché il difetto di legittimazione attiva della Banca attrice, con riferimento
[...]
all'ultima domanda subordinata. Eccepiva l'inefficacia delle cessioni di credito e, nel merito, contestava l'esistenza del rapporto di fornitura sottesa all'esposizione debitoria lamentata con l'atto di citazione.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa subiva una serie di rinvii al fine di tentare il bonario componimento tra le parti,
poiché come eccepito da parte convenuta su istanza dell'Organo Straordinario di
Liquidazione dei debiti dell'Ente in dissesto (OSL) veniva proposta una soluzione transattiva all'odierna attrice dopo aver ammesso la sua richiesta alla massa passiva con prot. n. 1656 dello 07.02.2017 allegata in atti.
Successivamente la causa era rinviata alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, poi sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Sulla legittimazione di Parte_1
In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della
Parte_1
Quest'ultima ha dedotto di essere divenuta titolare dei crediti oggetto di causa in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla parte convenuta e pertanto legittimata ad agire in giudizio nei confronti del debitore inadempiente.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che la più recente giurisprudenza di legittimità distingue a seconda che sia contestata l'esistenza dell'operazione della cessione in se o la riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione. Difatti, la Cassazione
distingue le due ipotesi precisando che: i) quando le contestazioni riguardino unicamente l'inclusione del credito controverso ella singola operazione di cessione,
la parte che agisce in giudizio non è tenuta a provare l'esistenza del contratto di cessione mediante sua produzione in giudizio (su punto, opera infatti il principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.) ma unicamente il suo oggetto (ossia la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione) risultando a tal fine sufficienti le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella AZ LE (ma imponendosi il deposito del contratto di cessione quando manchino indicazioni specifiche e determinate sulle caratteristiche dei crediti ceduti); ii) contrariamente quando oggetto delle contestazioni del debitore ceduto è l'esistenza dell'operazione di cessione in sé, il solo estratto della AZ LE non risulta da sé sufficiente a fornire prova dell'avvenuta cessione;
la funzione della pubblicazione in AZ
LE ex art 58 TUB è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è
di per sé prova della cessione medesima, che deve essere provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto o mediante la combinazione dell'avviso di cessione pubblicato in AZ e di ulteriori elementi (quali ad esempio, la pubblicazione dell'avviso su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione), liberamente valutabili dal giudice di merito secondo il suo libero apprezzamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17944 del 18 Maggio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere
un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del
debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore
cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e,
quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti
individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della
società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella AZ LE, prevista dal
comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione
della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società
cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta
pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé
contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli
individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti
ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella AZ LE potranno essere prese
in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in
tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo ”.
Nel caso di specie, la si è costituita in giudizio senza Parte_1
depositare alcun documento comprovante la cessione dedotta: né il contratto di cessione, né la AZ LE, né da ultimo la prova della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione. Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito vantato da parte attrice, in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della Parte_1
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese di giudizio sono poste a carico di parte attrice, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 4.217,00 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della
[...]
Parte_1
2) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
3) Condanna l pagamento delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 4.217,00 (Fase Studio € 1.276,00, Fase Introduttiva € 814,00,
Fase Decisoria € 2.127,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge in favore dell'avv.to Anna Esposito dichiaratosi anticipatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara In via generale, occorre premettere che la domanda di accertamento negativo del saldo di conto corrente, abitualmente strumentale all'esperimento della connessa azione di ripetizione dell'indebito seppur esperibile anche autonomamente,
persegue lo scopo di pervenire ad un ricalcolo dell'effettivo saldo di conto corrente,
epurando lo stesso da tutte le poste illegittimamente addebitate dall'istituto di credito in virtù di clausole contrattuali affette da nullità. Il correntista può quindi agire per l'esatta determinazione del saldo di conto corrente anche in presenza di un rapporto ancora aperto: la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, rileva la sussistenza di un interesse perdurante del correntista, sia in presenza di un rapporto di conto corrente conclusosi che di uno ancora aperto, che si dirige sul piano pratico in almeno tra direzioni: quella dell'esclusione, per il futuro, dell'annotazione di poste illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). La domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è
volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, sent.
n. 21646 del 5 settembre 2018).
Dunque il correntista che agisce per la declaratoria di nullità delle poste illegittimamente annotate sul conto è tenuto, in conformità al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare il diritto per cui agisce in giudizio – senza che la natura negativa dei fatti oggetto di prova comporti alcuna inversione dell'onere della prova
(cfr. tra le tante Cass. Civ. 23229/04; Cass. Civ. 9099/12) - deducendo ed allegando in via analitica le voci di asserita indebita appostazione in conto corrente, con l'onere di documentare l'andamento completo del rapporto mediante produzione in giudizio sia del contratto di c/c che di tutti estratti conto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 29-01-
2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G 81/2025 avente ad oggetto: “azione di accertamento”
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume e Giovanni
Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e Michele Del Bene giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso i seguenti domicili digitali:
Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
- Attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Anno CP_2
Esposito, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecagnano Faiano (SA),
Corso Europa n. 41; - Convenuto–
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, conveniva Parte_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il . Controparte_1
La società attrice riferiva: di essere divenuta cessionaria di una serie di crediti vantati dalle società ed Eni Gas e Luce S.p.A. nei confronti del CP_3 [...]
per fornitura di energia elettrica, pertanto, domandava in Controparte_1
via principale nei suoi confronti il pagamento di euro 139.526,89 per sorte capitale,
da maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo;
nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 dello stesso D. Lgs., con decorrenza dal giorno della notifica dell'atto di citazione;
euro 400,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; euro 294,62 a titolo di ulteriori interessi di
mora; oltre agli interessi anatocistici prodotti da questi ultimi interessi di mora e l'importo di euro 40,00 per ciascuna delle 10 fatture, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
Parte attrice avanzava poi, in via subordinata, la richiesta delle stesse voci lasciando al Giudice la determinazione degli importi dovuti;
ed in via ulteriormente subordinata la richiesta di condanna del al Controparte_1
pagamento di ogni diversa somma, per capitale, interessi e rivalutazione monetaria,
a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge.
Si costituiva il contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto ed eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda, attesa la grave carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, co. 3, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., lesiva del diritto di difesa del convenuto e del contraddittorio. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
nonché il difetto di legittimazione attiva della Banca attrice, con riferimento
[...]
all'ultima domanda subordinata. Eccepiva l'inefficacia delle cessioni di credito e, nel merito, contestava l'esistenza del rapporto di fornitura sottesa all'esposizione debitoria lamentata con l'atto di citazione.
Istaurato il contraddittorio, concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa subiva una serie di rinvii al fine di tentare il bonario componimento tra le parti,
poiché come eccepito da parte convenuta su istanza dell'Organo Straordinario di
Liquidazione dei debiti dell'Ente in dissesto (OSL) veniva proposta una soluzione transattiva all'odierna attrice dopo aver ammesso la sua richiesta alla massa passiva con prot. n. 1656 dello 07.02.2017 allegata in atti.
Successivamente la causa era rinviata alla odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, poi sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Sulla legittimazione di Parte_1
In via preliminare, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della
Parte_1
Quest'ultima ha dedotto di essere divenuta titolare dei crediti oggetto di causa in virtù di contratti di cessione pro soluto stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla parte convenuta e pertanto legittimata ad agire in giudizio nei confronti del debitore inadempiente.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva;
onere che la più recente giurisprudenza di legittimità distingue a seconda che sia contestata l'esistenza dell'operazione della cessione in se o la riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione. Difatti, la Cassazione
distingue le due ipotesi precisando che: i) quando le contestazioni riguardino unicamente l'inclusione del credito controverso ella singola operazione di cessione,
la parte che agisce in giudizio non è tenuta a provare l'esistenza del contratto di cessione mediante sua produzione in giudizio (su punto, opera infatti il principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.) ma unicamente il suo oggetto (ossia la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione) risultando a tal fine sufficienti le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella AZ LE (ma imponendosi il deposito del contratto di cessione quando manchino indicazioni specifiche e determinate sulle caratteristiche dei crediti ceduti); ii) contrariamente quando oggetto delle contestazioni del debitore ceduto è l'esistenza dell'operazione di cessione in sé, il solo estratto della AZ LE non risulta da sé sufficiente a fornire prova dell'avvenuta cessione;
la funzione della pubblicazione in AZ
LE ex art 58 TUB è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è
di per sé prova della cessione medesima, che deve essere provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto o mediante la combinazione dell'avviso di cessione pubblicato in AZ e di ulteriori elementi (quali ad esempio, la pubblicazione dell'avviso su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione), liberamente valutabili dal giudice di merito secondo il suo libero apprezzamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17944 del 18 Maggio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere
un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre
distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore
ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del
debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore
cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e,
quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti
individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della
società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella AZ LE, prevista dal
comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione
della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società
cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta
pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé
contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli
individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti
ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella AZ LE potranno essere prese
in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in
tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia
riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette
caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova
della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo ”.
Nel caso di specie, la si è costituita in giudizio senza Parte_1
depositare alcun documento comprovante la cessione dedotta: né il contratto di cessione, né la AZ LE, né da ultimo la prova della notifica nei confronti del debitore ceduto dell'intervenuta cessione. Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito vantato da parte attrice, in assenza del deposito del contratto di cessione, ne consegue che va dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della Parte_1
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese di giudizio sono poste a carico di parte attrice, soccombente in giudizio, e sono liquidate in € 4.217,00 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti del , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della
[...]
Parte_1
2) Rigetta la domanda proposta da Parte_1
3) Condanna l pagamento delle spese di Parte_1
lite che liquida in € 4.217,00 (Fase Studio € 1.276,00, Fase Introduttiva € 814,00,
Fase Decisoria € 2.127,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa
come per legge in favore dell'avv.to Anna Esposito dichiaratosi anticipatario.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara In via generale, occorre premettere che la domanda di accertamento negativo del saldo di conto corrente, abitualmente strumentale all'esperimento della connessa azione di ripetizione dell'indebito seppur esperibile anche autonomamente,
persegue lo scopo di pervenire ad un ricalcolo dell'effettivo saldo di conto corrente,
epurando lo stesso da tutte le poste illegittimamente addebitate dall'istituto di credito in virtù di clausole contrattuali affette da nullità. Il correntista può quindi agire per l'esatta determinazione del saldo di conto corrente anche in presenza di un rapporto ancora aperto: la giurisprudenza di legittimità, pacificamente, rileva la sussistenza di un interesse perdurante del correntista, sia in presenza di un rapporto di conto corrente conclusosi che di uno ancora aperto, che si dirige sul piano pratico in almeno tra direzioni: quella dell'esclusione, per il futuro, dell'annotazione di poste illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). La domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è
volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice (cfr. tra le tante, Cass. Civ. sez. VI, sent.
n. 21646 del 5 settembre 2018).
Dunque il correntista che agisce per la declaratoria di nullità delle poste illegittimamente annotate sul conto è tenuto, in conformità al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., a provare il diritto per cui agisce in giudizio – senza che la natura negativa dei fatti oggetto di prova comporti alcuna inversione dell'onere della prova
(cfr. tra le tante Cass. Civ. 23229/04; Cass. Civ. 9099/12) - deducendo ed allegando in via analitica le voci di asserita indebita appostazione in conto corrente, con l'onere di documentare l'andamento completo del rapporto mediante produzione in giudizio sia del contratto di c/c che di tutti estratti conto.