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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/07/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2023 e segnata al n. R.G. 581/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PORTAS DANILO, elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI N. 15,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DE AMBROSIS FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N.
14, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
E
(C.F. , in qualità di curatrice speciale CP_2 C.F._3
e difensore del minore , elettivamente domiciliata in VIA Persona_1
SASSARI N. 64, SINISCOLA, presso il proprio studio;
INTERVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Galtellì il 2.9.1989 con trascritto Controparte_1 nel registro del Comune di Galtellì al n. 8, Parte 2, Serie B, dell'anno 1989; che dall'unione coniugale sono nati a Nuoro i figli (nata il [...]), Persona_2 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]); che i figli Persona_3 Persona_1
e sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_2 Persona_3 mentre è ancora minorenne;
che la vita coniugale si è deteriorata per fatto Per_1 addebitabile a che in data 5.1.2022 il coniuge ha percosso la moglie Controparte_1 spingendola verso il muro, tirandole i capelli e buttandola nel letto;
che la signora Pt_1 lavora stagionalmente nei mesi di maggio-settembre; che la medesima si occupa in via esclusiva del minore. Ciò premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione con addebito al l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo in CP_1 capo al coniuge di versare in proprio favore e in favore del minore la somma Per_1 mensile di € 400,00 per ciascuno a titolo di assegno di mantenimento, con previsione dell'aumento nella misura di € 150,00 nei mesi in cui il percepisce la tredicesima CP_1
e la quattordicesima mensilità; la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% tra i coniugi;
l'autorizzazione all'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio da parte della;
con vittoria delle spese di lite. Pt_1
Con comparsa depositata l'1.9.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha esposto che la separazione dei coniugi è addebitabile a;
che la Parte_1 ricorrente ha assunto atteggiamenti violenti nei confronti del coniuge e del figlio
; che il 5 gennaio 2022 il sig. è stato aggredito dalla moglie con graffi Per_1 CP_1 sul viso e con una lametta per le unghie;
che la ricorrente si è strappata da sola i capelli urlando “Non toccarmi, non toccarmi”; che la ricorrente ha percosso il figlio minore con graffi sul viso ed al collo e schiaffi;
che il sig. provvede in via Per_1 CP_1 esclusiva con l'aiuto dell'altro figlio alle esigenze economiche del Persona_3 minore e alla cura dell'abitazione familiare.
Ciò premesso il convenuto ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
l'affidamento condiviso di con collocazione presso il Per_1 padre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo in capo alla madre di
Pag. 2 di 8 corrispondere in favore del minore la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento;
l'assegnazione in proprio favore dell'intero importo erogato a titolo di assegno unico per il figlio;
con vittoria delle spese.
Sentite le parti e il minore e acquisita la relazione dei Servizi Sociali, Per_1 con ordinanza del 6.12.2023 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata nominata la curatrice speciale del minore.
Con comparsa depositata l'11.3.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, chiedendo la conferma dell'ordinanza del 6.12.2023.
Svolta la ctu, all'udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 6.12.2023. Parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore;
il diritto di visita da parte della madre solo se corrispondente alla volontà del figlio;
l'aumento dell'assegno di mantenimento in capo alla madre nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma dell'assegnazione della casa coniugale a Il curatore speciale del minore Controparte_1 ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari per tutelare il minore anche dal punto di vista economico. Le parti hanno rinunciato al termine per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni stabilite dal Tribunale con ordinanza del 6.12.2023 e ha domandato che le parti seguano un percorso di sostegno alla genitorialità con il supporto dei servizi sociali e di psicologi, nonché la previsione di un percorso di sostegno e di supporto per il minore.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente e dal convenuto volta a dichiarare l'addebito della separazione all'altro coniuge va evidenziato che nessuna delle parti ha riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, né ha insistito
Pag. 3 di 8 su eventuali istanze istruttorie dirette a dimostrare le circostanze poste a fondamento dell'addebito. Di conseguenza – considerato l'atteggiamento assunto dalle parti – deve ritenersi che la ricorrente e il convenuto abbiano inteso rinunciare a tale domanda.
Va comunque evidenziato che, anche là dove voglia ritenersi che le parti non abbiano rinunciato a tale domanda, la stessa non potrebbe trovare accoglimento. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, gli stessi coniugi hanno dichiarato che i medesimi vivono
“separati in casa” da diversi anni. Tuttavia non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che i comportamenti addebitati siano stati la causa dell'intollerabilità della convivenza.
3) Per quanto concerne le modalità di affidamento del minore, va rilevato che, secondo quanto emerge dalla ctu e dalle dichiarazioni del ragazzo, mostra Per_1 un atteggiamento di netta chiusura nei confronti della madre, con attribuzione ad essa della responsabilità della dissoluzione del nucleo familiare. Ha fornito invece una rappresentazione positiva del padre e dei fratelli, ma è forte la sensazione che vi sia anche una componente di protezione nei suoi confronti.
Tale posizione è stata manifestata chiaramente anche in sede di audizione.
ha dichiarato che la madre lo tratta male: “mi dà sempre fastidio, mi fa fare Per_1 brutte figure quando chiamo un compagno a casa, mi fa pulire se c'è disordine anche se non sono stato io (…) Una volta mia madre mi ha messo le mani addosso, ero in seconda media e mi avevano messo una nota”.
La signora non ha mostrato alcun atteggiamento collaborativo al fine di Pt_1 superare il rapporto conflittuale con il figlio: ha manifestato al ctu “con una vivace telefonata” la sua indisponibilità a partecipare al percorso peritale e non si è presentata nella sede e negli orari indicati dal consulente;
si è mostrata indisponibile a qualsiasi percorso proposto dai Servizi Sociali, “apparendo scontrosa, arrabbiata e in forte disaccordo” con le proposte dell'assistente sociale e della curatrice speciale. In particolare, all'incontro del 21.12.2023 la signora si è presentata “aggressiva e Pt_1 paranoica, sostenendo che all'interno dell'ufficio ci fossero delle cimici con cui i
Pag. 4 di 8 Carabinieri stessero ascoltando dal piano superiore”. La ricorrente ha accusato il Servizio
Sociale di essere in accordo con i figli maggiori e con il sig. ha denunciato i figli CP_1
e il marito di furti, di danni ad oggetti di sua proprietà e alla sua persona. Il servizio ha invitato più volte la signora all'ascolto e all'importanza dei percorsi proposti, ma la stessa ha abbandonato il colloquio, urlando e minacciando l'ufficio. I contatti successivi sono stati solo telefonici, ma mai funzionali: la signora ha sempre rimarcato “in malo Pt_1 modo” le sue ragioni. Anche il percorso di sostegno alla genitorialità, allo stato degli atti, non ha avuto esiti positivi.
L'atteggiamento della signora è emerso anche nel corso del giudizio: in Pt_1 occasione della sua audizione la ricorrente ha ammesso di aver “messo le mani addosso” al minore tre anni prima, giustificandosi affermando che il figlio (all'epoca dodicenne) avrebbe fatto altrettanto nei suoi confronti. La signora , inoltre, non ha mai prestato Pt_1 il consenso all'inizio del percorso psicologico a favore del minore e ciò ha reso necessario un apposito provvedimento da parte di questo Tribunale affinché si procedesse anche senza il consenso della ricorrente. La stessa non ha manifestato disponibilità neppure per il rilascio della carta d'identità di e, anche in questo caso, il Tribunale ha Per_1 dovuto autorizzare il signor alla richiesta del documento in assenza del consenso CP_1 della madre. appare maggiormente motivato nel supporto al figlio. Il ctu ha Controparte_1 evidenziato che il padre presenta alcuni elementi di criticità, “soprattutto per quando riguarda un assetto neuropsicologico non totalmente adeguato, che potrebbero comportare difficoltà a seguire con sufficiente competenza e rigore un figlio che fosse connotato da criticità, anche per un profilo di personalità (ricavato però solo dai colloqui) piuttosto arrendevole”. Anche i Servizi Sociali hanno evidenziato che la figura paterna si è mostrata collaborativa, se pur fragile e instabile, probabilmente con problemi legati all'abuso di sostanze alcoliche.
Nonostante tali criticità, il ctu ha ritenuto che la posizione del padre, di disponibilità nei confronti del figlio, e la posizione e la personalità di , “costituiscano un Per_1 contesto che può garantire gli elementi essenziali per la crescita di . Non si Per_1 riscontrano espliciti tentativi di alienazione parentale da parte del padre. Non appare auspicabile una collocazione presso la madre e soluzioni di collocazione al di fuori del nucleo parentale rischiano di attivare elementi di disequilibrio in ”. Per_1
Pag. 5 di 8 Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre. L'atteggiamento di non collaborazione della madre, le accuse rivolte dalla stessa ai propri familiari, compreso il figlio minore, la decisione di non presentarsi alle operazioni peritali del ctu, nonché il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio disposto con ordinanza del 6.12.2023, nonostante la signora sia consapevole delle difficoltà economiche del sig. Pt_1 CP_1 costituiscono elementi sufficienti per ritenere che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sia pregiudizievole per . Per_1
La figura paterna, se pur fragile, appare allo stato degli atti quella più idonea a garantire al minore una crescita serena ed equilibrata, considerato che ha Per_1 ottimi rapporti con il padre e che quest'ultimo si è mostrato totalmente collaborativo con i
Servizi Sociali. La madre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà. Per_1
Considerata la situazione di disagio di che, come evidenziato dai Servizi Per_1
Sociali, è apparso carico di responsabilità che non sono parte della sua età e per cui soffre moltissimo, l'inidoneità della madre a garantire al minore una crescita serena ed equilibrata e la fragilità del padre, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e del percorso di sostegno educativo e piscologico a favore del minore ad opera dei Servizi Sociali del comune di Irgoli, che continueranno a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità competenti eventuali criticità.
4) Considerata la collocazione del minore presso il padre, dev'essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
5) Con riferimento alle questioni economiche, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cameriera ai piani stagionalmente con contratti a tempo determinato e di ricevere lo stipendio mensile di € 1.400,00 al mese. Dalla documentazione prodotta risulta che nel 2019 ha percepito un reddito complessivo di €
7.739,00, nell'anno 2021 un reddito di € 3.914,69; nell'anno 2022 ha dichiarato di aver percepito il reddito di € 6.110,51. ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare ogni tanto come Controparte_1 muratore. Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo di € 2.879,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità
Pag. 6 di 8 di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, l'attività lavorativa svolta dalla madre e le prestazioni lavorative precarie del padre, nonché l'assegnazione della casa coniugale al sig. tenuto conto che, stante l'affidamento esclusivo, CP_1
l'assegno unico per dovrà essere interamente percepito dal sig. – si Per_1 CP_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere al sig. entro il Parte_1 CP_1 giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di a decorrere dall'ordinanza del 6.12.2023, da rivalutarsi Per_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
6) Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il convenuto.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affidamento esclusivo di al padre Persona_1 CP_1
[...]
3) dispone che il figlio viva con il padre il cui Per_1 Controparte_1 domicilio costituirà anche la residenza anagrafica del minore;
4) dispone che possa vedere il minore quando quest'ultimo lo Parte_1 vorrà;
5) dispone la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e del percorso di sostegno educativo e piscologico a favore del minore ad opera dei
Servizi Sociali del comune di Irgoli, che continueranno a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità competenti eventuali criticità;
6) assegna la casa coniugale sita in Irgoli, via Giovanni Santo Monte n. 7, a
Controparte_1
7) pone a carico di la somma di € 200,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita e oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), a decorrere dall'ordinanza del 6.12.2023;
8) condanna la parte ricorrente a corrispondere a favore del convenuto le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
9) pone le spese di ctu a carico della parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione ai
Servizi Sociali del Comune di Irgoli.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 6.6.2023 e segnata al n. R.G. 581/2023, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PORTAS DANILO, elettivamente domiciliata in VIA MATTEOTTI N. 15,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DE AMBROSIS FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE N.
14, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
E
(C.F. , in qualità di curatrice speciale CP_2 C.F._3
e difensore del minore , elettivamente domiciliata in VIA Persona_1
SASSARI N. 64, SINISCOLA, presso il proprio studio;
INTERVENUTA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 8
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2023 ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Galtellì il 2.9.1989 con trascritto Controparte_1 nel registro del Comune di Galtellì al n. 8, Parte 2, Serie B, dell'anno 1989; che dall'unione coniugale sono nati a Nuoro i figli (nata il [...]), Persona_2 [...]
(nato il [...]) e (nato il [...]); che i figli Persona_3 Persona_1
e sono maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_2 Persona_3 mentre è ancora minorenne;
che la vita coniugale si è deteriorata per fatto Per_1 addebitabile a che in data 5.1.2022 il coniuge ha percosso la moglie Controparte_1 spingendola verso il muro, tirandole i capelli e buttandola nel letto;
che la signora Pt_1 lavora stagionalmente nei mesi di maggio-settembre; che la medesima si occupa in via esclusiva del minore. Ciò premesso, la ricorrente ha domandato la pronuncia della separazione con addebito al l'assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo in CP_1 capo al coniuge di versare in proprio favore e in favore del minore la somma Per_1 mensile di € 400,00 per ciascuno a titolo di assegno di mantenimento, con previsione dell'aumento nella misura di € 150,00 nei mesi in cui il percepisce la tredicesima CP_1
e la quattordicesima mensilità; la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del
50% tra i coniugi;
l'autorizzazione all'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio da parte della;
con vittoria delle spese di lite. Pt_1
Con comparsa depositata l'1.9.2023 si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha esposto che la separazione dei coniugi è addebitabile a;
che la Parte_1 ricorrente ha assunto atteggiamenti violenti nei confronti del coniuge e del figlio
; che il 5 gennaio 2022 il sig. è stato aggredito dalla moglie con graffi Per_1 CP_1 sul viso e con una lametta per le unghie;
che la ricorrente si è strappata da sola i capelli urlando “Non toccarmi, non toccarmi”; che la ricorrente ha percosso il figlio minore con graffi sul viso ed al collo e schiaffi;
che il sig. provvede in via Per_1 CP_1 esclusiva con l'aiuto dell'altro figlio alle esigenze economiche del Persona_3 minore e alla cura dell'abitazione familiare.
Ciò premesso il convenuto ha chiesto disporsi la separazione dei coniugi con addebito alla ricorrente;
l'affidamento condiviso di con collocazione presso il Per_1 padre e conseguente assegnazione della casa coniugale;
l'obbligo in capo alla madre di
Pag. 2 di 8 corrispondere in favore del minore la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento;
l'assegnazione in proprio favore dell'intero importo erogato a titolo di assegno unico per il figlio;
con vittoria delle spese.
Sentite le parti e il minore e acquisita la relazione dei Servizi Sociali, Per_1 con ordinanza del 6.12.2023 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ed è stata nominata la curatrice speciale del minore.
Con comparsa depositata l'11.3.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, chiedendo la conferma dell'ordinanza del 6.12.2023.
Svolta la ctu, all'udienza del 27.3.2025 parte ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni di cui all'ordinanza del 6.12.2023. Parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore;
il diritto di visita da parte della madre solo se corrispondente alla volontà del figlio;
l'aumento dell'assegno di mantenimento in capo alla madre nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma dell'assegnazione della casa coniugale a Il curatore speciale del minore Controparte_1 ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari per tutelare il minore anche dal punto di vista economico. Le parti hanno rinunciato al termine per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla separazione tra i coniugi alle condizioni stabilite dal Tribunale con ordinanza del 6.12.2023 e ha domandato che le parti seguano un percorso di sostegno alla genitorialità con il supporto dei servizi sociali e di psicologi, nonché la previsione di un percorso di sostegno e di supporto per il minore.
1) La domanda avanzata dalle parti volta a dichiarare la separazione dei coniugi è fondata e va accolta.
Dalle dichiarazioni rese dalle parti e dall'istruttoria svolta è emersa una situazione familiare particolarmente critica e risulta che i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
2) Per quanto concerne la domanda avanzata dalla ricorrente e dal convenuto volta a dichiarare l'addebito della separazione all'altro coniuge va evidenziato che nessuna delle parti ha riproposto tale domanda in sede di precisazione delle conclusioni, né ha insistito
Pag. 3 di 8 su eventuali istanze istruttorie dirette a dimostrare le circostanze poste a fondamento dell'addebito. Di conseguenza – considerato l'atteggiamento assunto dalle parti – deve ritenersi che la ricorrente e il convenuto abbiano inteso rinunciare a tale domanda.
Va comunque evidenziato che, anche là dove voglia ritenersi che le parti non abbiano rinunciato a tale domanda, la stessa non potrebbe trovare accoglimento. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, gli stessi coniugi hanno dichiarato che i medesimi vivono
“separati in casa” da diversi anni. Tuttavia non è stato fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che i comportamenti addebitati siano stati la causa dell'intollerabilità della convivenza.
3) Per quanto concerne le modalità di affidamento del minore, va rilevato che, secondo quanto emerge dalla ctu e dalle dichiarazioni del ragazzo, mostra Per_1 un atteggiamento di netta chiusura nei confronti della madre, con attribuzione ad essa della responsabilità della dissoluzione del nucleo familiare. Ha fornito invece una rappresentazione positiva del padre e dei fratelli, ma è forte la sensazione che vi sia anche una componente di protezione nei suoi confronti.
Tale posizione è stata manifestata chiaramente anche in sede di audizione.
ha dichiarato che la madre lo tratta male: “mi dà sempre fastidio, mi fa fare Per_1 brutte figure quando chiamo un compagno a casa, mi fa pulire se c'è disordine anche se non sono stato io (…) Una volta mia madre mi ha messo le mani addosso, ero in seconda media e mi avevano messo una nota”.
La signora non ha mostrato alcun atteggiamento collaborativo al fine di Pt_1 superare il rapporto conflittuale con il figlio: ha manifestato al ctu “con una vivace telefonata” la sua indisponibilità a partecipare al percorso peritale e non si è presentata nella sede e negli orari indicati dal consulente;
si è mostrata indisponibile a qualsiasi percorso proposto dai Servizi Sociali, “apparendo scontrosa, arrabbiata e in forte disaccordo” con le proposte dell'assistente sociale e della curatrice speciale. In particolare, all'incontro del 21.12.2023 la signora si è presentata “aggressiva e Pt_1 paranoica, sostenendo che all'interno dell'ufficio ci fossero delle cimici con cui i
Pag. 4 di 8 Carabinieri stessero ascoltando dal piano superiore”. La ricorrente ha accusato il Servizio
Sociale di essere in accordo con i figli maggiori e con il sig. ha denunciato i figli CP_1
e il marito di furti, di danni ad oggetti di sua proprietà e alla sua persona. Il servizio ha invitato più volte la signora all'ascolto e all'importanza dei percorsi proposti, ma la stessa ha abbandonato il colloquio, urlando e minacciando l'ufficio. I contatti successivi sono stati solo telefonici, ma mai funzionali: la signora ha sempre rimarcato “in malo Pt_1 modo” le sue ragioni. Anche il percorso di sostegno alla genitorialità, allo stato degli atti, non ha avuto esiti positivi.
L'atteggiamento della signora è emerso anche nel corso del giudizio: in Pt_1 occasione della sua audizione la ricorrente ha ammesso di aver “messo le mani addosso” al minore tre anni prima, giustificandosi affermando che il figlio (all'epoca dodicenne) avrebbe fatto altrettanto nei suoi confronti. La signora , inoltre, non ha mai prestato Pt_1 il consenso all'inizio del percorso psicologico a favore del minore e ciò ha reso necessario un apposito provvedimento da parte di questo Tribunale affinché si procedesse anche senza il consenso della ricorrente. La stessa non ha manifestato disponibilità neppure per il rilascio della carta d'identità di e, anche in questo caso, il Tribunale ha Per_1 dovuto autorizzare il signor alla richiesta del documento in assenza del consenso CP_1 della madre. appare maggiormente motivato nel supporto al figlio. Il ctu ha Controparte_1 evidenziato che il padre presenta alcuni elementi di criticità, “soprattutto per quando riguarda un assetto neuropsicologico non totalmente adeguato, che potrebbero comportare difficoltà a seguire con sufficiente competenza e rigore un figlio che fosse connotato da criticità, anche per un profilo di personalità (ricavato però solo dai colloqui) piuttosto arrendevole”. Anche i Servizi Sociali hanno evidenziato che la figura paterna si è mostrata collaborativa, se pur fragile e instabile, probabilmente con problemi legati all'abuso di sostanze alcoliche.
Nonostante tali criticità, il ctu ha ritenuto che la posizione del padre, di disponibilità nei confronti del figlio, e la posizione e la personalità di , “costituiscano un Per_1 contesto che può garantire gli elementi essenziali per la crescita di . Non si Per_1 riscontrano espliciti tentativi di alienazione parentale da parte del padre. Non appare auspicabile una collocazione presso la madre e soluzioni di collocazione al di fuori del nucleo parentale rischiano di attivare elementi di disequilibrio in ”. Per_1
Pag. 5 di 8 Sulla base di tali considerazioni il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affidamento esclusivo del minore al padre. L'atteggiamento di non collaborazione della madre, le accuse rivolte dalla stessa ai propri familiari, compreso il figlio minore, la decisione di non presentarsi alle operazioni peritali del ctu, nonché il mancato versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio disposto con ordinanza del 6.12.2023, nonostante la signora sia consapevole delle difficoltà economiche del sig. Pt_1 CP_1 costituiscono elementi sufficienti per ritenere che l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sia pregiudizievole per . Per_1
La figura paterna, se pur fragile, appare allo stato degli atti quella più idonea a garantire al minore una crescita serena ed equilibrata, considerato che ha Per_1 ottimi rapporti con il padre e che quest'ultimo si è mostrato totalmente collaborativo con i
Servizi Sociali. La madre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà. Per_1
Considerata la situazione di disagio di che, come evidenziato dai Servizi Per_1
Sociali, è apparso carico di responsabilità che non sono parte della sua età e per cui soffre moltissimo, l'inidoneità della madre a garantire al minore una crescita serena ed equilibrata e la fragilità del padre, si ritiene necessaria la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e del percorso di sostegno educativo e piscologico a favore del minore ad opera dei Servizi Sociali del comune di Irgoli, che continueranno a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità competenti eventuali criticità.
4) Considerata la collocazione del minore presso il padre, dev'essere disposta l'assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
5) Con riferimento alle questioni economiche, va rilevato che la ricorrente ha dichiarato di lavorare come cameriera ai piani stagionalmente con contratti a tempo determinato e di ricevere lo stipendio mensile di € 1.400,00 al mese. Dalla documentazione prodotta risulta che nel 2019 ha percepito un reddito complessivo di €
7.739,00, nell'anno 2021 un reddito di € 3.914,69; nell'anno 2022 ha dichiarato di aver percepito il reddito di € 6.110,51. ha dichiarato di essere disoccupato e di lavorare ogni tanto come Controparte_1 muratore. Dalla documentazione prodotta risulta che nell'anno 2019 ha dichiarato un reddito complessivo di € 2.879,00.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità
Pag. 6 di 8 di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nell'art. 337 ter, c.c., il quale - nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito - individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10 luglio 2013, n. 17089), in modo da realizzare il principio generale di cui all'art. 316 bis, c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. In particolare nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018).
Alla luce dei principi giuridici sopra esposti – considerate le potenzialità reddituali e la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, l'attività lavorativa svolta dalla madre e le prestazioni lavorative precarie del padre, nonché l'assegnazione della casa coniugale al sig. tenuto conto che, stante l'affidamento esclusivo, CP_1
l'assegno unico per dovrà essere interamente percepito dal sig. – si Per_1 CP_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere al sig. entro il Parte_1 CP_1 giorno 15 di ogni mese la somma di euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di a decorrere dall'ordinanza del 6.12.2023, da rivalutarsi Per_1 annualmente sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
6) Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il criterio della soccombenza nel rapporto tra la ricorrente e il convenuto.
Le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affidamento esclusivo di al padre Persona_1 CP_1
[...]
3) dispone che il figlio viva con il padre il cui Per_1 Controparte_1 domicilio costituirà anche la residenza anagrafica del minore;
4) dispone che possa vedere il minore quando quest'ultimo lo Parte_1 vorrà;
5) dispone la prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti e del percorso di sostegno educativo e piscologico a favore del minore ad opera dei
Servizi Sociali del comune di Irgoli, che continueranno a monitorare la situazione e a segnalare alle autorità competenti eventuali criticità;
6) assegna la casa coniugale sita in Irgoli, via Giovanni Santo Monte n. 7, a
Controparte_1
7) pone a carico di la somma di € 200,00 mensili a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita e oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio (scolastiche, mediche non coperte dal SSN, ludiche, sportive, ecc.), a decorrere dall'ordinanza del 6.12.2023;
8) condanna la parte ricorrente a corrispondere a favore del convenuto le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali;
9) pone le spese di ctu a carico della parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti e per la comunicazione ai
Servizi Sociali del Comune di Irgoli.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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