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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17449 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo VITIELLO per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio GARGIULO per procura in CP_1
atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio il 7.8.1998 in Roma con Parte_1 CP_1
e che dall'unione coniugale era nato il figlio (il 15/08/2001), ha chiesto
[...] Per_1
all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti, stabilendo a proprio carico un assegno dell'importo di 300,00 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, non prevedendo alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ha dedotto all'uopo: che da tempo i coniugi, per incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, non avevano più una vita affettiva e sentimentale comune;
che la casa coniugale era di proprietà della moglie unitamente alla madre e al fratello, con i quali era comproprietaria di un altro immobile in Roma e di uno in Anticoli Corrado;
che lavorava stabilmente presso la presso la sede aziendale di Colleferro, effettuando trasferte CP_2
presso altre sedi, secondo richieste di produzione e /o commerciali, percependo uno stipendio netto mensile oscillante tra 1.600 e 1800 euro, comprensivo di trasferte e straordinari;
che era onerato di una rata mensile di 310 euro per il pagamento della vettura in uso alla moglie ed intestata alla stessa .
Costituitasi in giudizio, ha chiesto di stabilire che: “
1. I coniugi vivranno CP_1
separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. In considerazione dell'attuale consistenza dei rispettivi redditi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento, l'importo mensile Pt_1 CP_1 di € 800,00, mediante assegno da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio € 700,00 Pt_1 Per_1 mensili con corresponsione delle spese straordinarie come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, nella misura del 50%. Con riguardo all'autovettura
Yunday, il sig. continuerà a versare le somme inerenti alla rata del finanziamento sino Pt_1 all'estinzione dello stesso.
8. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. ”.
Ha dedotto all'uopo: che la rottura dell'unione coniugale era dovuta al tradimento del marito, il quale aveva allacciato una relazione extraconiugale con un'altra donna, scoperta dal figlio all'esito della visione di alcune fotografie;
che il marito si era allontanato dalla casa familiare già da due anni, senza fornire spiegazione. Con memoria integrativa anche il ha chiesto l'addebito della separazione, Pt_1
ascrivendo alla moglie la mancata volontà della stessa di trasferirsi, dopo un iniziale periodo di permanenza della famiglia in Roma, in Colleferro, ove avevano deciso di comune accordo sin da prima del matrimonio di trasferirsi in ragione delle esigenze lavorative del marito, tanto che, dopo anni di pendolarismo e litigi con la moglie, era stato costretto nel 2014 ad accettare, per comodità, la proposta di trasferte lavorative sempre più frequenti. Nella memoria ex art 183 co VI n 1 cpc ha inoltre dedotto che da anni la moglie si rifiutava di condividere il letto coniugale, preferendo dormire con il figlio nella camera matrimoniale.
Con ordinanza in data 14.3.2022, il Presidente f.f. ha assunto i seguenti provvedimenti necessari ed urgenti: “dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente è rimasto a vivere con la madre nella ex casa familiare, nella disponibilità della stessa, che ne è proprietaria per la quota di 1/3; rilevato che il trasfertista Pt_1 per ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2019 e 2018 redditi rispettivamente pari CP_2
a 24.000,00 euro circa, a 21.000,00 euro circa e a 22.000,00 euro circa, incrementati da rimborsi spese variabili in ragione delle trasferte effettuate, è gravato da un canone di locazione di 435,00 euro per la casa di abitazione e da una rata di 165,00 euro mensili per il rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto in uso alla moglie;
rilevato che la è comproprietaria per la quota di 1/3 CP_1 di un immobile in Corrado Anticoli, per la quota di 1/6 di altri due immobili in Corrado Anticoli, per la quota di 1/3 della ex casa familiare, per la quota di 1/6 della casa in Roma gravata da diritto di abitazione in favore della madre e che non v'è prova che attualmente svolga attività lavorativa, sebbene dotata di capacità lavorativa specifica (in quanto segretaria d'azienda); rilevato che, considerata la capacità contributiva del ricorrente quale allo stato emersa e salvi i successivi approfondimenti istruttori, considerato che il padre ha dichiarato di non frequentare il figlio, non provvedendo pertanto direttamente al suo mantenimento nemmeno saltuariamente, tenuto conto delle esigenze del figlio correlate all'età, va posto a carico del un assegno dell'importo di Pt_1
350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo, e un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie, da corrispondere entrambi a quest'ultima entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense, ed un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondere CP_1 entrambi a quest'ultima entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione fiscale e reddituale delle parti, la decisione è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art 151 cc… 2) Pt_1
Confermare la determinazione Presidenziale a carico del ricorrente di un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio di Euro 350 mensili 3) Non disporre a carico del alcun Per_1 Pt_1 assegno di mantenimento per la moglie stante la comprovata capacità lavorativa specifica della stessa
e le proprietà immobiliari confermate dalla . 4) Dichiarare l'addebito della separazione in capo CP_1 alla Sig.ra per le motivazioni dedotte in memoria”. CP_1
La resistente ha invece così concluso: “
1. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunciare la separazione dei coniugi con dichiarazione di addebito di responsabilità a carico del Sig.
per violazione da parte dello stesso dei doveri nascenti dal matrimonio e, in Parte_1 particolare, di quello della fedeltà coniugale di cui all'art. 143 c.c.
2. In considerazione dell'attuale consistenza dei rispettivi redditi e dell'impossibilità attuale, per la Sig.ra di reperire CP_1 un'attività lavorativa, disporre in favore di quest'ultima e a carico del sig. l'assegno a titolo Pt_1 di mantenimento per l'importo mensile di € 800,00, mediante assegno da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
3. Disporre in favore del figlio Per_1
l'assegno a titolo di mantenimento mensile di € 700,00, con corresponsione delle spese straordinarie come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, nella misura del 50%.
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le reciproche domande di addebito, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alle reciproche domande di addebito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(Cass. civ. 16691/20).
Orbene, premesso che non è stata fornita alcuna prova idonea né in merito all'asserito accordo, violato dalla moglie, circa l'indirizzo della vita familiare, né in merito alla dedotta relazione extraconiugale del ricorrente, essendo state disattese, con ordinanza in data
11.4.2023 a cui si rimanda, le prove orali richieste (peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni) ed essendo le foto depositate in atti dalla resistente inidone a dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale tra il e la donna ivi ritratta, Pt_1
entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Quanto alle statuizioni economiche, il , manutentore meccanico, ha attestato con Pt_1
dichiarazione sostitutiva in data 4.11.2022 di non avere proprietà immobiliari. Ha inoltre documentato di essere gravato dell'esborso mensile di 450 euro a titolo di canone di locazione dell'attuale casa di abitazione e di aver percepito negli anni di imposta 2022 e 2023 redditi netti pari a circa 24.000 euro.
La invece non risulta svolgere alcuna attività lavorativa ed ha dedotto e CP_1 documentato di essere stata riconosciuta invalida al 100%; è inoltre comproprietaria per la quota di 1/3 di un immobile in Corrado Anticoli, per la quota di 1/6 di altri due immobili in Corrado Anticoli, per la quota di 1/3 della ex casa familiare, per la quota di 1/6 della casa in Roma gravata da diritto di abitazione in favore della madre.
Considerato che la (verosimilmente allo stato percettrice degli emolumenti CP_1 assistenziali dovuti in ragione della sua condizione di invalidità) è priva di occupazione
(non risultando peraltro provato il contrario) e che sulla stessa ricadono pressoché integralmente gli oneri accuditivi del figlio maggiorenne, studente universitario ed incontestatamente non economicamente autonomo, con la stessa convivente, considerato che il patrimonio immobiliare di cui è titolare non appare di rilevante valore, atteso che è costituito solo da quote e che i due immobili in Roma sono utilizzati dalla stessa e dalla madre quale abitazione, valutato il reddito del al netto degli oneri locativi da cui è Pt_1
gravato, va confermato a carico di quest'ultimo, a decorrere dal dicembre 2022 (mensilità immediatamente successiva alla domanda della , un assegno, quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio, dell'importo di 350 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito (esclusa nel caso di specie), sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Pertanto, considerate la assenza di redditi da lavoro in capo alla pur verosimilmente percettrice degli CP_1
emolumenti assistenziali dovuti in ragione della sua condizione di totale invalidità lavorativa, nonchè la capacità contributiva del valutati gli oneri sullo stesso Pt_1
gravanti per il mantenimento del figlio e per la locazione della casa di abitazione, considerato il non rilevante valore del patrimonio immobiliare della moglie (per le ragioni sopra evidenziate), va confermato, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla a decorrere dal dicembre 2022 (ossia dalla domanda), un assegno, quale contributo CP_1 al suo mantenimento, dell'importo di 250 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Roma il 7.8.1998;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1998, atto n. 00932 , parte 2, serie AO2) ;
pone a carico di a decorrere dal dicembre 2022, un assegno, quale Parte_1
contributo al mantenimento del figlio dell'importo di 350 euro mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense;
pone a carico di a decorrere dal dicembre 2022, un assegno, quale Parte_1
contributo al mantenimento della moglie, dell'importo di 250 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore la Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41768 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Paolo VITIELLO per procura Parte_1 in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio GARGIULO per procura in CP_1
atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio il 7.8.1998 in Roma con Parte_1 CP_1
e che dall'unione coniugale era nato il figlio (il 15/08/2001), ha chiesto
[...] Per_1
all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti, stabilendo a proprio carico un assegno dell'importo di 300,00 euro mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, non prevedendo alcun assegno di mantenimento in favore della moglie.
Ha dedotto all'uopo: che da tempo i coniugi, per incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, non avevano più una vita affettiva e sentimentale comune;
che la casa coniugale era di proprietà della moglie unitamente alla madre e al fratello, con i quali era comproprietaria di un altro immobile in Roma e di uno in Anticoli Corrado;
che lavorava stabilmente presso la presso la sede aziendale di Colleferro, effettuando trasferte CP_2
presso altre sedi, secondo richieste di produzione e /o commerciali, percependo uno stipendio netto mensile oscillante tra 1.600 e 1800 euro, comprensivo di trasferte e straordinari;
che era onerato di una rata mensile di 310 euro per il pagamento della vettura in uso alla moglie ed intestata alla stessa .
Costituitasi in giudizio, ha chiesto di stabilire che: “
1. I coniugi vivranno CP_1
separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. In considerazione dell'attuale consistenza dei rispettivi redditi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di mantenimento, l'importo mensile Pt_1 CP_1 di € 800,00, mediante assegno da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
6. Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento del figlio € 700,00 Pt_1 Per_1 mensili con corresponsione delle spese straordinarie come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, nella misura del 50%. Con riguardo all'autovettura
Yunday, il sig. continuerà a versare le somme inerenti alla rata del finanziamento sino Pt_1 all'estinzione dello stesso.
8. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. ”.
Ha dedotto all'uopo: che la rottura dell'unione coniugale era dovuta al tradimento del marito, il quale aveva allacciato una relazione extraconiugale con un'altra donna, scoperta dal figlio all'esito della visione di alcune fotografie;
che il marito si era allontanato dalla casa familiare già da due anni, senza fornire spiegazione. Con memoria integrativa anche il ha chiesto l'addebito della separazione, Pt_1
ascrivendo alla moglie la mancata volontà della stessa di trasferirsi, dopo un iniziale periodo di permanenza della famiglia in Roma, in Colleferro, ove avevano deciso di comune accordo sin da prima del matrimonio di trasferirsi in ragione delle esigenze lavorative del marito, tanto che, dopo anni di pendolarismo e litigi con la moglie, era stato costretto nel 2014 ad accettare, per comodità, la proposta di trasferte lavorative sempre più frequenti. Nella memoria ex art 183 co VI n 1 cpc ha inoltre dedotto che da anni la moglie si rifiutava di condividere il letto coniugale, preferendo dormire con il figlio nella camera matrimoniale.
Con ordinanza in data 14.3.2022, il Presidente f.f. ha assunto i seguenti provvedimenti necessari ed urgenti: “dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente è rimasto a vivere con la madre nella ex casa familiare, nella disponibilità della stessa, che ne è proprietaria per la quota di 1/3; rilevato che il trasfertista Pt_1 per ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2019 e 2018 redditi rispettivamente pari CP_2
a 24.000,00 euro circa, a 21.000,00 euro circa e a 22.000,00 euro circa, incrementati da rimborsi spese variabili in ragione delle trasferte effettuate, è gravato da un canone di locazione di 435,00 euro per la casa di abitazione e da una rata di 165,00 euro mensili per il rimborso del finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto in uso alla moglie;
rilevato che la è comproprietaria per la quota di 1/3 CP_1 di un immobile in Corrado Anticoli, per la quota di 1/6 di altri due immobili in Corrado Anticoli, per la quota di 1/3 della ex casa familiare, per la quota di 1/6 della casa in Roma gravata da diritto di abitazione in favore della madre e che non v'è prova che attualmente svolga attività lavorativa, sebbene dotata di capacità lavorativa specifica (in quanto segretaria d'azienda); rilevato che, considerata la capacità contributiva del ricorrente quale allo stato emersa e salvi i successivi approfondimenti istruttori, considerato che il padre ha dichiarato di non frequentare il figlio, non provvedendo pertanto direttamente al suo mantenimento nemmeno saltuariamente, tenuto conto delle esigenze del figlio correlate all'età, va posto a carico del un assegno dell'importo di Pt_1
350,00 euro mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo, e un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie, da corrispondere entrambi a quest'ultima entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro Parte_1 quale contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1 vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense, ed un assegno dell'importo di 250,00 euro mensili quale contributo al mantenimento della moglie da corrispondere CP_1 entrambi a quest'ultima entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione fiscale e reddituale delle parti, la decisione è stata rimessa al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto di: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ex art 151 cc… 2) Pt_1
Confermare la determinazione Presidenziale a carico del ricorrente di un assegno di Parte_1 mantenimento per il figlio di Euro 350 mensili 3) Non disporre a carico del alcun Per_1 Pt_1 assegno di mantenimento per la moglie stante la comprovata capacità lavorativa specifica della stessa
e le proprietà immobiliari confermate dalla . 4) Dichiarare l'addebito della separazione in capo CP_1 alla Sig.ra per le motivazioni dedotte in memoria”. CP_1
La resistente ha invece così concluso: “
1. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, pronunciare la separazione dei coniugi con dichiarazione di addebito di responsabilità a carico del Sig.
per violazione da parte dello stesso dei doveri nascenti dal matrimonio e, in Parte_1 particolare, di quello della fedeltà coniugale di cui all'art. 143 c.c.
2. In considerazione dell'attuale consistenza dei rispettivi redditi e dell'impossibilità attuale, per la Sig.ra di reperire CP_1 un'attività lavorativa, disporre in favore di quest'ultima e a carico del sig. l'assegno a titolo Pt_1 di mantenimento per l'importo mensile di € 800,00, mediante assegno da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
3. Disporre in favore del figlio Per_1
l'assegno a titolo di mantenimento mensile di € 700,00, con corresponsione delle spese straordinarie come indicate e disciplinate dal protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Roma, nella misura del 50%.
4. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Tanto premesso, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto, le reciproche domande di addebito, convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alle reciproche domande di addebito, va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza
(Cass. civ. 16691/20).
Orbene, premesso che non è stata fornita alcuna prova idonea né in merito all'asserito accordo, violato dalla moglie, circa l'indirizzo della vita familiare, né in merito alla dedotta relazione extraconiugale del ricorrente, essendo state disattese, con ordinanza in data
11.4.2023 a cui si rimanda, le prove orali richieste (peraltro non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni) ed essendo le foto depositate in atti dalla resistente inidone a dimostrare l'esistenza di una relazione extraconiugale tra il e la donna ivi ritratta, Pt_1
entrambe le domande di addebito vanno rigettate.
Quanto alle statuizioni economiche, il , manutentore meccanico, ha attestato con Pt_1
dichiarazione sostitutiva in data 4.11.2022 di non avere proprietà immobiliari. Ha inoltre documentato di essere gravato dell'esborso mensile di 450 euro a titolo di canone di locazione dell'attuale casa di abitazione e di aver percepito negli anni di imposta 2022 e 2023 redditi netti pari a circa 24.000 euro.
La invece non risulta svolgere alcuna attività lavorativa ed ha dedotto e CP_1 documentato di essere stata riconosciuta invalida al 100%; è inoltre comproprietaria per la quota di 1/3 di un immobile in Corrado Anticoli, per la quota di 1/6 di altri due immobili in Corrado Anticoli, per la quota di 1/3 della ex casa familiare, per la quota di 1/6 della casa in Roma gravata da diritto di abitazione in favore della madre.
Considerato che la (verosimilmente allo stato percettrice degli emolumenti CP_1 assistenziali dovuti in ragione della sua condizione di invalidità) è priva di occupazione
(non risultando peraltro provato il contrario) e che sulla stessa ricadono pressoché integralmente gli oneri accuditivi del figlio maggiorenne, studente universitario ed incontestatamente non economicamente autonomo, con la stessa convivente, considerato che il patrimonio immobiliare di cui è titolare non appare di rilevante valore, atteso che è costituito solo da quote e che i due immobili in Roma sono utilizzati dalla stessa e dalla madre quale abitazione, valutato il reddito del al netto degli oneri locativi da cui è Pt_1
gravato, va confermato a carico di quest'ultimo, a decorrere dal dicembre 2022 (mensilità immediatamente successiva alla domanda della , un assegno, quale contributo al CP_1
mantenimento del figlio, dell'importo di 350 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense.
Quanto alla domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie, va premesso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito (esclusa nel caso di specie), sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Pertanto, considerate la assenza di redditi da lavoro in capo alla pur verosimilmente percettrice degli CP_1
emolumenti assistenziali dovuti in ragione della sua condizione di totale invalidità lavorativa, nonchè la capacità contributiva del valutati gli oneri sullo stesso Pt_1
gravanti per il mantenimento del figlio e per la locazione della casa di abitazione, considerato il non rilevante valore del patrimonio immobiliare della moglie (per le ragioni sopra evidenziate), va confermato, a carico del ricorrente, l'obbligo di corrispondere alla a decorrere dal dicembre 2022 (ossia dalla domanda), un assegno, quale contributo CP_1 al suo mantenimento, dell'importo di 250 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Roma il 7.8.1998;
[...]
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1998, atto n. 00932 , parte 2, serie AO2) ;
pone a carico di a decorrere dal dicembre 2022, un assegno, quale Parte_1
contributo al mantenimento del figlio dell'importo di 350 euro mensili, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il vigente Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine forense;
pone a carico di a decorrere dal dicembre 2022, un assegno, quale Parte_1
contributo al mantenimento della moglie, dell'importo di 250 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla stessa entro il giorno cinque di ogni mese;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice relatore la Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi