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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1899/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1899 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
con sede in Calvi (BN) alla via SS Appia 7 Parte_1
snc, in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Nazzaro e
Umberto Volpicelli ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
Salvator Rosa n.18, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del Legale rapp.te p.t., Dott. Controparte_1 CP_2
corrente in 80121 - Napoli, al Vico S. Maria a Cappella Vecchia
[...]
n. 11 rapp.ta e difesa dall'avv. Tammaro Soprano presso lo stesso elett.te dom.ta in 80028 - Grumo NE (NA), alla Via F. Turati n. 4, giusta procura ed autentica in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.
364/2023 pagina 1 di 10 Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo con ricorso monitorio, otteneva l'emissione del Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 364/2023, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di € 7.015,00, oltre Parte_1
interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, relative ai richiesti servizi pubblicitari erogati dalla società opposta.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma riteneva che le prestazioni di cui l'opposta società chiedeva il pagamento non fossero state svolte secondo le modalità pattuite.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettare la Controparte_1
proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3.11.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti nonché
l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione, all'udienza del 4.12.2024.
Motivi della decisione pagina 2 di 10 Ain sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nel giudizio di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983
n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella specie, risulta pacifico che tra le parti sono intercorsi rapporti aventi ad oggetto l'erogazione di servizi pubblicitari (richiesti dalla ditta opponente).
Dall'esame degli atti di causa emerge, in particolare, che tra le parti veniva sottoscritto, in data 27.10.2020, un contratto di pubblicità in ambito sportivo, avente ad oggetto la concessione -da parte di
[...]
di spazi pubblicitari presso lo stadio Ciro Vigorito, per CP_1
pubblicizzare la (precisamente n. 6 passaggi Parte_1
della durata di dieci secondi ciascuno su pannelli pubblicitari per tutte le gare di campionato, nonché l'affissione del logo aziendale su backled
Area Interviste, per tutta la durata del campionato di calcio di serie A stagione calcistica 2020/2021 del Benevento Calcio).
pagina 3 di 10 Per tale prestazione pubblicitaria veniva pattuito un compenso pari ad €
5.000,00 (oltre iva), da corrispondere in 8 rate mensili pari ad € 625,00
(oltre iva) caduna, tramite assegno bancario.
Veniva inoltre sottoscritto, tramite firma e timbro della società opponente, il preventivo n. 316 del 27.10.2020, per l'acquisto di spazi pubblicitari, precisamente n. 4 banner a rotazione da pubblicare sul portale regionale ottopagine.it., per un importo comprensivo di iva, pari ad € 2.440,00, da versare tramite assegno bancario in 8 rate mensili.
La società sosteneva che le prime due rate previste dal Controparte_1
contratto di pubblicità in ambito sportivo, pari ad € 762,50 caduna, inerenti le fatture n. 645/2020 e n. 774/2020, non oggetto di decreto ingiuntivo, venivano regolarmente versate dalla società opponente, come da bonifici depositati.
Di contro, non venivano pagate le restanti rate di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo (precisamente la n. 65 del 12.01.2021 per l'importo di € 762,50; la n. 170 del 09.02.2021 per l'importo di € 762,50; la n.
295 del 08.03.2021 per l'importo di € 762,50; la n. 427 del 08.04.2021 per l'importo di € 762,50 e la n. 542 dell'11.05.2021 per l'importo di €
1.525,00 corrispondenti alla restante somma di € 4.575,00 di cui al summenzionato contratto di pubblicità sportiva;
nonché la fattura n.
704 del 30.11.2020 per l'importo di € 2.440,00 relativa alla proposta contrattuale n. 316 accettata dalla in data Parte_1
27.10.2020).
Secondo l'opponente, la proposta contrattuale n. 316 era subordinata all'adesione da parte della con cui si Parte_1
sarebbe dovuto confermare l'ordine e -a seguire- vi sarebbe dovuta essere l'indicazione dei mezzi, del periodo, della durata e delle fasce pagina 4 di 10 orarie di diffusione dei messaggi pubblicitari, circostanze che secondo la non si sarebbero verificate. Parte_1
L'argomentazione è priva di pregio, risultando l'accettazione de facto da parte della , che ha eseguito la prestazione. CP_1
Tanto appare dimostrato (e difatti mai alcuna contestazione circa lo svolgimento della prestazione ricevuta risulta agli atti, neanche a seguito della pec del 1.07.2021 con la quale intimava il Controparte_1
pagamento di quanto ancora dovuto, sollecito che rimaneva privo di riscontro) sia mediante prova testimoniale che mediante documentazione fotografica e screenshot relativi al sito internet dove veniva eseguita la pubblicità relativa alla società opponente.
Invero, all'udienza del 16.09.2024, il teste in qualità Testimone_1
di dipendente della società opposta dal 2014, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, occupandosi dell'area commerciale e gestendo tecnicamente la pubblicità.
Il teste confermava il capo 3 della II memoria 183 VI comma c.p.c. di parte opponente inerente il regolare adempimento delle prestazioni da parte della mediante passaggi led a bordo campo e Controparte_1
banner sul quotidiano online www.ottopagine.it, così come da contratti, non contestati e parzialmente pagati dall'opponente attraverso il versamento dell'acconto.
Ha confermato altresì il capo 5 della predetta memoria, inerente le trattative intercorse tra l'agente della e Controparte_1 Parte_3
legale rapp.te dell'epoca della
[...] Parte_1
nonché il capo 6 riguardo la modalità di pubblicità resa su pannelli sistema a LED, 2° FILA a bordo campo, come visibile durante tutte le partite di calcio, confermando le foto che gli venivano esibite.
pagina 5 di 10 Il teste ha infine confermato i capi di prova 8 e 9, sulle modalità con cui avvenivano i passaggi pubblicitari, nonché il capo 14 sulla circostanza che mai venivano contestate le fatture inviate dall'opposta società.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 8 del contratto di pubblicità in ambito sportivo, sottoscritto tra le parti in data 27.10.2020 e rubricato:
“esclusione causa di forza maggiore da Covid- 19”, l'opponente ha sostenuto che l'emergenza covid non potesse essere inclusa tra le cause di forza maggiore perché vessatoria e in palese violazione dell'art. 1418
c.c.; chiedeva quindi l'applicazione dell'art. 1460 c.c., o comunque la riduzione della prestazione pattuita, precisando che in ogni caso era già stata corrisposta la somma di € 1.525,00.
Le argomentazioni suesposte appaiono prive di pregio.
Invero, l'articolo 8 impugnato statuisce che: “Le parti dichiarano espressamente e riconoscono reciprocamente che l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sancita dallo Stato italiano…non può intendersi 'causa di forza maggiore' in quanto è una circostanza sin d'ora a conoscenza delle parti medesime come esistente e/o comunque verificabile, a differenza di ulteriori e diversi eventi (quali guerre…). Le parti dichiarano espressamente e riconoscono reciprocamente di essere a conoscenza dell'eventualità che le partite (una sola, più di una o tutte) del citato Campionato di Serie A” (anche a causa della predetta emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti emanati di volta in volta dalle Autorità competenti) potrebbero essere disputate a porte chiuse. nel prendere atto di quanto contenuto Parte_1
nei due capi del presente articolo 8) che precedono rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione, eccezione e quant'altro nei confronti di otto Media e, pertanto, si impegna al pagamento delle somme maturate in ordine alla pubblicità eseguita durante tutte le partite disputate dalla squadra del pagina 6 di 10 Benevento Calcio, anche senza la presenza del pubblico e/o visibili solo per televisione , ecc… e finanche nell'ipotesi della sospensione definitiva del Campionato di Serie A”.
Dunque, le parti sottoscrivevano un contratto dove veniva chiaramente prevista all'art. 8 l'eventualità della disputa delle partite di campionato a porte chiuse e l'opponente accettava e conosceva tale probabilità, tanto che, con doppia sottoscrizione, veniva approvato, con firma e timbro della società il contratto e tutte le clausole Parte_1
in esso contenuto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ad ogni modo, il Campionato di Serie A 2020-2021 è stato regolarmente disputato e tutte le gare si sono regolarmente tenute allo stadio “Ciro
Vigorito” e dunque la disputa a porte chiuse non ha leso parte opponente, in quanto lo scopo pubblicitario è far conoscere e sponsorizzare la società al pubblico e tale obiettivo veniva in ogni caso raggiunto, considerato che le tv locali e nazionali, trasmettevano comunque le partite. Dunque, al di là del fatto che non vi fossero spettatori presenti, la prestazione veniva comunque resa dall'opposta società con le riprese televisive che mostravano i passaggi led a bordo campo e l'affissione del logo aziendale su Back led nell'area interviste, che tra l'altro non è visibile né accessibile ai tifosi in campo sugli spalti ma viene visto solo attraverso le emittenti televisive che intervistano i vari protagonisti del mondo calcistico.
Pertanto, non assume rilevanza l'aver svolto le competizioni calcistiche alla presenza o meno del pubblico sugli spalti ai fini della corretta esecuzione della prestazione pubblicitaria richiesta.
Tanto veniva provato anche mediante prova testi.
Invero, sul punto, il teste confermava il capo 16 della II Tes_1
memoria 183 VI comma c.p.c., in riferimento alla circostanza che le pagina 7 di 10 partite di campionato (di serie A) disputate allo stadio “Ciro Vigorito” del
Benevento Calcio nella stagione calcistica 2020/2021 venivano regolarmente riprese da varie telecamere durante tutto lo svolgimento della competizione e trasmesse da network nazionali ed internazionali come SKY, DAZN, RAI, HELBIZ, NETFLIX ed altre TV, che a loro volta riprendevano i passaggi pubblicitari sui led luminosi 2° FILA a bordo campo, durante le partite, facendo in modo che i vari loghi trasmessi sui led, tra cui quello della venissero ripresi e Parte_1
guardati in tutta Italia ed oltre, con grande visibilità sia nazionale che internazionale.
Inoltre, la prova delle rese prestazioni pubblicitarie da parte della società si evince anche dalla prodotta documentazione Controparte_1
fotografica attestante i passaggi pubblicitari su pannelli a Led a bordo campo durante le dispute sportive del campionato di serie 2020/2021 del Benevento Calcio, con scritta;
dall'affissione Parte_1
del logo aziendale sul backled nell'area interviste nonché dagli screenshot del sito www.ottopagine.it che evidenziano la presenza dei banner con la scritta . Parte_1
Provato il titolo alla base della richiesta e l'adempimento della prestazione da parte della parte che si assume creditrice nel contratto sinallagmatico in oggetto, era onere dell'opponente dare prova dell'adempimento, ma a tanto non ha provveduto.
Deve infine evidenziarsi che l'eccezione di invalidità della procura avanzata da parte opposta (per illeggibilità della firma del legale rappresentante della società opponente nonché per mancanza del timbro della società) può ritenersi superata atteso il rigetto dell'opposizione nel merito (considerato che comunque il nome del legale pagina 8 di 10 rappresentante della si evince chiaramente Parte_4
dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In conclusione, la prova testimoniale espletata, nonché i documenti prodotti in giudizio dall'opposta, permettono il riconoscimento della sussistenza del rapporto giuridico dedotto dalla società opposta (non contestato dall'opponente) e delle ragioni sottese alla conseguente pretesa creditoria azionata.
L'opposta ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni di cui alle fatture allegate alla richiesta per decreto ingiuntivo e relativo all'espletamento del servizio pubblicitario richiesto, regolarmente ricevuto e non contestato, mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta, dunque, pienamente provata l'esistenza del rapporto contrattuale esistente tra le due società e l'esecuzione delle relative prestazioni pubblicitarie richieste.
Superfluo appare l'esame della eccezione di invalidità della procura avanzata da parte opposta, atteso che, per il principio della ragione più liquida, l'opposizione viene rigettata nel merito (il nome del legale rappresentante della si evince peraltro Parte_4
chiaramente dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Infine, non risultano ricorrenti le condizioni per la richiesta condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023, proposta dalla Parte_1
pagina 9 di 10 con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della Pt_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1899 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.12.2024 e vertente
TRA
con sede in Calvi (BN) alla via SS Appia 7 Parte_1
snc, in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa, Parte_2
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Nazzaro e
Umberto Volpicelli ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
Salvator Rosa n.18, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
in persona del Legale rapp.te p.t., Dott. Controparte_1 CP_2
corrente in 80121 - Napoli, al Vico S. Maria a Cappella Vecchia
[...]
n. 11 rapp.ta e difesa dall'avv. Tammaro Soprano presso lo stesso elett.te dom.ta in 80028 - Grumo NE (NA), alla Via F. Turati n. 4, giusta procura ed autentica in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.
364/2023 pagina 1 di 10 Opposta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.12.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
Svolgimento del processo con ricorso monitorio, otteneva l'emissione del Controparte_3
decreto ingiuntivo n. 364/2023, con il quale veniva ingiunto alla
[...]
il pagamento della somma di € 7.015,00, oltre Parte_1
interessi e spese, per il mancato pagamento delle fatture di cui al decreto ingiuntivo, relative ai richiesti servizi pubblicitari erogati dalla società opposta.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa creditoria dell'ingiungente e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca con vittoria di spese e competenze di giudizio.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto intercorso tra le parti, ma riteneva che le prestazioni di cui l'opposta società chiedeva il pagamento non fossero state svolte secondo le modalità pattuite.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva rigettare la Controparte_1
proposta opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 3.11.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto, ritenendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti nonché
l'acquisizione delle prove testimoniali e successivamente veniva assegnata in decisione, all'udienza del 4.12.2024.
Motivi della decisione pagina 2 di 10 Ain sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore al quale compete la posizione sostanziale di attore (per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nel giudizio di opposizione, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito,
Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983
n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Nella specie, risulta pacifico che tra le parti sono intercorsi rapporti aventi ad oggetto l'erogazione di servizi pubblicitari (richiesti dalla ditta opponente).
Dall'esame degli atti di causa emerge, in particolare, che tra le parti veniva sottoscritto, in data 27.10.2020, un contratto di pubblicità in ambito sportivo, avente ad oggetto la concessione -da parte di
[...]
di spazi pubblicitari presso lo stadio Ciro Vigorito, per CP_1
pubblicizzare la (precisamente n. 6 passaggi Parte_1
della durata di dieci secondi ciascuno su pannelli pubblicitari per tutte le gare di campionato, nonché l'affissione del logo aziendale su backled
Area Interviste, per tutta la durata del campionato di calcio di serie A stagione calcistica 2020/2021 del Benevento Calcio).
pagina 3 di 10 Per tale prestazione pubblicitaria veniva pattuito un compenso pari ad €
5.000,00 (oltre iva), da corrispondere in 8 rate mensili pari ad € 625,00
(oltre iva) caduna, tramite assegno bancario.
Veniva inoltre sottoscritto, tramite firma e timbro della società opponente, il preventivo n. 316 del 27.10.2020, per l'acquisto di spazi pubblicitari, precisamente n. 4 banner a rotazione da pubblicare sul portale regionale ottopagine.it., per un importo comprensivo di iva, pari ad € 2.440,00, da versare tramite assegno bancario in 8 rate mensili.
La società sosteneva che le prime due rate previste dal Controparte_1
contratto di pubblicità in ambito sportivo, pari ad € 762,50 caduna, inerenti le fatture n. 645/2020 e n. 774/2020, non oggetto di decreto ingiuntivo, venivano regolarmente versate dalla società opponente, come da bonifici depositati.
Di contro, non venivano pagate le restanti rate di cui alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo (precisamente la n. 65 del 12.01.2021 per l'importo di € 762,50; la n. 170 del 09.02.2021 per l'importo di € 762,50; la n.
295 del 08.03.2021 per l'importo di € 762,50; la n. 427 del 08.04.2021 per l'importo di € 762,50 e la n. 542 dell'11.05.2021 per l'importo di €
1.525,00 corrispondenti alla restante somma di € 4.575,00 di cui al summenzionato contratto di pubblicità sportiva;
nonché la fattura n.
704 del 30.11.2020 per l'importo di € 2.440,00 relativa alla proposta contrattuale n. 316 accettata dalla in data Parte_1
27.10.2020).
Secondo l'opponente, la proposta contrattuale n. 316 era subordinata all'adesione da parte della con cui si Parte_1
sarebbe dovuto confermare l'ordine e -a seguire- vi sarebbe dovuta essere l'indicazione dei mezzi, del periodo, della durata e delle fasce pagina 4 di 10 orarie di diffusione dei messaggi pubblicitari, circostanze che secondo la non si sarebbero verificate. Parte_1
L'argomentazione è priva di pregio, risultando l'accettazione de facto da parte della , che ha eseguito la prestazione. CP_1
Tanto appare dimostrato (e difatti mai alcuna contestazione circa lo svolgimento della prestazione ricevuta risulta agli atti, neanche a seguito della pec del 1.07.2021 con la quale intimava il Controparte_1
pagamento di quanto ancora dovuto, sollecito che rimaneva privo di riscontro) sia mediante prova testimoniale che mediante documentazione fotografica e screenshot relativi al sito internet dove veniva eseguita la pubblicità relativa alla società opponente.
Invero, all'udienza del 16.09.2024, il teste in qualità Testimone_1
di dipendente della società opposta dal 2014, ha dichiarato di essere a conoscenza dei fatti di causa, occupandosi dell'area commerciale e gestendo tecnicamente la pubblicità.
Il teste confermava il capo 3 della II memoria 183 VI comma c.p.c. di parte opponente inerente il regolare adempimento delle prestazioni da parte della mediante passaggi led a bordo campo e Controparte_1
banner sul quotidiano online www.ottopagine.it, così come da contratti, non contestati e parzialmente pagati dall'opponente attraverso il versamento dell'acconto.
Ha confermato altresì il capo 5 della predetta memoria, inerente le trattative intercorse tra l'agente della e Controparte_1 Parte_3
legale rapp.te dell'epoca della
[...] Parte_1
nonché il capo 6 riguardo la modalità di pubblicità resa su pannelli sistema a LED, 2° FILA a bordo campo, come visibile durante tutte le partite di calcio, confermando le foto che gli venivano esibite.
pagina 5 di 10 Il teste ha infine confermato i capi di prova 8 e 9, sulle modalità con cui avvenivano i passaggi pubblicitari, nonché il capo 14 sulla circostanza che mai venivano contestate le fatture inviate dall'opposta società.
Quanto alla eccepita nullità dell'art. 8 del contratto di pubblicità in ambito sportivo, sottoscritto tra le parti in data 27.10.2020 e rubricato:
“esclusione causa di forza maggiore da Covid- 19”, l'opponente ha sostenuto che l'emergenza covid non potesse essere inclusa tra le cause di forza maggiore perché vessatoria e in palese violazione dell'art. 1418
c.c.; chiedeva quindi l'applicazione dell'art. 1460 c.c., o comunque la riduzione della prestazione pattuita, precisando che in ogni caso era già stata corrisposta la somma di € 1.525,00.
Le argomentazioni suesposte appaiono prive di pregio.
Invero, l'articolo 8 impugnato statuisce che: “Le parti dichiarano espressamente e riconoscono reciprocamente che l'emergenza epidemiologica da Covid 19 sancita dallo Stato italiano…non può intendersi 'causa di forza maggiore' in quanto è una circostanza sin d'ora a conoscenza delle parti medesime come esistente e/o comunque verificabile, a differenza di ulteriori e diversi eventi (quali guerre…). Le parti dichiarano espressamente e riconoscono reciprocamente di essere a conoscenza dell'eventualità che le partite (una sola, più di una o tutte) del citato Campionato di Serie A” (anche a causa della predetta emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti emanati di volta in volta dalle Autorità competenti) potrebbero essere disputate a porte chiuse. nel prendere atto di quanto contenuto Parte_1
nei due capi del presente articolo 8) che precedono rinuncia sin d'ora a qualsiasi azione, eccezione e quant'altro nei confronti di otto Media e, pertanto, si impegna al pagamento delle somme maturate in ordine alla pubblicità eseguita durante tutte le partite disputate dalla squadra del pagina 6 di 10 Benevento Calcio, anche senza la presenza del pubblico e/o visibili solo per televisione , ecc… e finanche nell'ipotesi della sospensione definitiva del Campionato di Serie A”.
Dunque, le parti sottoscrivevano un contratto dove veniva chiaramente prevista all'art. 8 l'eventualità della disputa delle partite di campionato a porte chiuse e l'opponente accettava e conosceva tale probabilità, tanto che, con doppia sottoscrizione, veniva approvato, con firma e timbro della società il contratto e tutte le clausole Parte_1
in esso contenuto ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Ad ogni modo, il Campionato di Serie A 2020-2021 è stato regolarmente disputato e tutte le gare si sono regolarmente tenute allo stadio “Ciro
Vigorito” e dunque la disputa a porte chiuse non ha leso parte opponente, in quanto lo scopo pubblicitario è far conoscere e sponsorizzare la società al pubblico e tale obiettivo veniva in ogni caso raggiunto, considerato che le tv locali e nazionali, trasmettevano comunque le partite. Dunque, al di là del fatto che non vi fossero spettatori presenti, la prestazione veniva comunque resa dall'opposta società con le riprese televisive che mostravano i passaggi led a bordo campo e l'affissione del logo aziendale su Back led nell'area interviste, che tra l'altro non è visibile né accessibile ai tifosi in campo sugli spalti ma viene visto solo attraverso le emittenti televisive che intervistano i vari protagonisti del mondo calcistico.
Pertanto, non assume rilevanza l'aver svolto le competizioni calcistiche alla presenza o meno del pubblico sugli spalti ai fini della corretta esecuzione della prestazione pubblicitaria richiesta.
Tanto veniva provato anche mediante prova testi.
Invero, sul punto, il teste confermava il capo 16 della II Tes_1
memoria 183 VI comma c.p.c., in riferimento alla circostanza che le pagina 7 di 10 partite di campionato (di serie A) disputate allo stadio “Ciro Vigorito” del
Benevento Calcio nella stagione calcistica 2020/2021 venivano regolarmente riprese da varie telecamere durante tutto lo svolgimento della competizione e trasmesse da network nazionali ed internazionali come SKY, DAZN, RAI, HELBIZ, NETFLIX ed altre TV, che a loro volta riprendevano i passaggi pubblicitari sui led luminosi 2° FILA a bordo campo, durante le partite, facendo in modo che i vari loghi trasmessi sui led, tra cui quello della venissero ripresi e Parte_1
guardati in tutta Italia ed oltre, con grande visibilità sia nazionale che internazionale.
Inoltre, la prova delle rese prestazioni pubblicitarie da parte della società si evince anche dalla prodotta documentazione Controparte_1
fotografica attestante i passaggi pubblicitari su pannelli a Led a bordo campo durante le dispute sportive del campionato di serie 2020/2021 del Benevento Calcio, con scritta;
dall'affissione Parte_1
del logo aziendale sul backled nell'area interviste nonché dagli screenshot del sito www.ottopagine.it che evidenziano la presenza dei banner con la scritta . Parte_1
Provato il titolo alla base della richiesta e l'adempimento della prestazione da parte della parte che si assume creditrice nel contratto sinallagmatico in oggetto, era onere dell'opponente dare prova dell'adempimento, ma a tanto non ha provveduto.
Deve infine evidenziarsi che l'eccezione di invalidità della procura avanzata da parte opposta (per illeggibilità della firma del legale rappresentante della società opponente nonché per mancanza del timbro della società) può ritenersi superata atteso il rigetto dell'opposizione nel merito (considerato che comunque il nome del legale pagina 8 di 10 rappresentante della si evince chiaramente Parte_4
dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
In conclusione, la prova testimoniale espletata, nonché i documenti prodotti in giudizio dall'opposta, permettono il riconoscimento della sussistenza del rapporto giuridico dedotto dalla società opposta (non contestato dall'opponente) e delle ragioni sottese alla conseguente pretesa creditoria azionata.
L'opposta ha dimostrato di aver regolarmente adempiuto a tutte le prestazioni di cui alle fatture allegate alla richiesta per decreto ingiuntivo e relativo all'espletamento del servizio pubblicitario richiesto, regolarmente ricevuto e non contestato, mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante.
Risulta, dunque, pienamente provata l'esistenza del rapporto contrattuale esistente tra le due società e l'esecuzione delle relative prestazioni pubblicitarie richieste.
Superfluo appare l'esame della eccezione di invalidità della procura avanzata da parte opposta, atteso che, per il principio della ragione più liquida, l'opposizione viene rigettata nel merito (il nome del legale rappresentante della si evince peraltro Parte_4
chiaramente dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).
Infine, non risultano ricorrenti le condizioni per la richiesta condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione è infondata e va dunque rigettata e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2023, proposta dalla Parte_1
pagina 9 di 10 con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti della Pt_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 per la fase di studio, €
600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e €
1.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge.
Benevento, 18/03/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa funzionario addetto all'Ufficio per il Processo. Persona_1
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