Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5018 del 2022, proposto da IR IR, rappresentata e difesa dagli avvocati Edgardo Silvestro e Giuseppe Velotti, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, in via Diaz n. 11;
per l’annullamento
- del provvedimento dell’11.07.2002 con il quale è stato assegnato all’esame di maturità 2022 il punteggio finale di 93/100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , del cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 il dott. AS GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 5018 del 2022 di cui all’epigrafe, notificato il 07.10.2022 e depositato il 28.10.2022, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento A) del provvedimento 11.07.2022 con il quale le è stato assegnato all’esame di maturità del 2022, il punteggio finale di 93/100; B) di tutti gli atti e provvedimenti a quello di assegnazione del punteggio preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali: b.1.- il verbale n.4 del 21.06.2022 della sottocommissione d’esame NALI02093); b.2.- il verbale della sottocommissione 23.06.2022 n.9; b.3.- il verbale 24.06.2022 n.10; b.4.- il verbale 29.06.2022 n.13; b.5.- il verbale 11.07.2022 n.24; b.6.- la griglia di valutazione della prova scritta di italiano; b.7.- la griglia di valutazione della prova di matematica; - la griglia di valutazione del colloquio ”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente propone quattro doglianze: con la prima censura la stessa – in sostanza – si duole del difetto di motivazione con riguardo al punteggio integrativo attribuitole posto che – a suo dire – le sarebbe spettato il massimo ( rectius , cinque punti); con la seconda censura, la parte ricorrente contesta la griglia dei criteri stabilita con il verbale n. 4 per l’attribuzione del predetto punteggio integrativo (c.d. bonus ), in quanto non consentirebbe di fondare la determinazione finale su di una motivazione sufficiente; con la terza censura, la parte ricorrente lamenta, pur sempre, il difetto di motivazione della determinazione in ordine al punteggio integrativo, anche in relazione al fatto che ignora il punteggio attribuito agli altri studenti aventi un credito formativo pari o inferiore a quello della stessa ricorrente; da ultimo, con la quarta censura la parte ricorrente contesta il difetto di motivazione con riguardo alla prova scritta di italiano, non essendo presente alcun segno grafico, né correzione sull’elaborato della studentessa.
2. In data 31.10.2022, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione statale intimata.
2.1. In vista dell’udienza la parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Le quattro doglianze possono essere analizzate congiuntamente – stante la loro stretta connessione – risolvendosi le stesse – in sintesi – nella contestazione del difetto di motivazione con riguardo all’attribuzione del c.d. bonus nonché con riguardo alla valutazione della prova scritta di italiano.
4.2. Le censure, per come prospettate, sono infondate.
4.3. Orbene, il Collegio ritiene che, nella specie, non vi sia alcun difetto di motivazione, né con riguardo all’attribuzione del predetto bonus , né con riguardo alla valutazione della prova scritta di italiano.
4.4. Preliminarmente, va evidenziato come questo Giudice aderisca alla consolidata giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte e orali di esami e concorsi esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, sentenza n. 12565/2023, che richiama le pronunce del C.d.S. n. 2719/2015; id., n. 4529/2005 ; id. n. 2269/2005 ; id. n. 900/2005 ; id. n. 7332/2004). E questo “in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (così, ex multis, C.d.S., IV, sentenza n. 4457/2013; sentenza n. 102/2013; sentenza n. 913/2011; sentenza n. 2543/2010; sentenza n. 2293/2008; sentenza n. 1553/2008; sentenza n. 4529/2005; sentenza n. 2269/2005; sentenza n. 7332/2004), senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (C.d.S., sentenza n. 2166/2012; id. sentenza n. 1612/2011). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).
4.5. Peraltro “ la motivazione espressa numericamente assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato specie quando la Commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sentenza n. 385/2013; T.A.R. Campania, sentenza n. 16249/2007) .
4.6. Ebbene, calando i predetti principi nel caso di specie, con riguardo al punteggio integrativo ( rectius il c.d. bonus di cui all’art. 16, comma 3, dell’o.m. recante le misure relative allo svolgimento dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2011/2022), dalla disamina del verbale n. 4 (cfr. doc. 3 della parte ricorrente), emerge come la Commissione giudicatrice abbia predisposto una specifica griglia di criteri analitici mediante la quale il bonus complessivo conseguibile (pari 5 punti ciascuna) è stato scomposto in relazione a molteplici elementi oggetto di contestuale considerazione, suddivisi in tre gruppi di macro-obiettivi, ove in relazione al raggiungimento del primo gruppo di marco-obiettivi viene attribuito un punto mentre in relazione al conseguimento degli altri due gruppi di macro-obiettivi è stato attribuito un intervallo di punti minimi e massimi conseguibili (doc. 3 della parte ricorrente). E la Commissione ha indicato quali gruppi di macro-obiettivi sono stati raggiunti dal candidato, specificando altresì il punteggio “relativo” ottenuto dallo stesso (cfr. doc. 7 della parte resistente).
4.7. Analogamente è avvenuto per la prova scritta di italiano (cit. doc. 11 della parte resistente) ove la Commissione giudicatrice ha predisposto una specifica griglia di criteri analitici mediante la quale il punteggio complessivo conseguibile (pari a 20 punti) è stato scomposto in relazione a molteplici elementi oggetto di contestuale considerazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito un intervallo di punti minimi e massimi conseguibili. E anche in questo caso accanto ad ogni elemento la Commissione ha segnato il punteggio “relativo” conseguito dal candidato.
4.8. La predisposizione di tali griglie valutative, puntuali e pertinenti, ben consente la ricostruzione dell’ iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio “relativo” alla parte ricorrente.
4.9. In tale contesto, in presenza di griglie valutative stringenti e dettagliate predisposte dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento delle prove d’esame, ritiene il Collegio che tutti i punteggi in contestazione conseguiti dalla parte ricorrente (in fase d’esame), sintetizzino in modo sufficientemente chiaro, adeguato e comprensibile le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione esaminatrice.
5. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni esposte, ritiene di dover respingere il ricorso in esame.
6. Attesa la particolare natura della presente controversia, si ritiene di dover disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, ex art. 87 comma 4- bis c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
NG NT, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
AS GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS GI | NG NT |
IL SEGRETARIO