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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. FA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 80 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2020
promossa da
(c.f. ), con sede in Terralba ed ivi Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Ilaria Orrù, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
con sede in Torino ed elettivamente domiciliata in Oristano presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Marco Sechi, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della si insite sull'istanza di esibizione già formulata Parte_1
nelle note del 11/11/2022; si confermano le conclusioni in atti salvo il capo VII in quanto l'importo della condanna va corretto nella somma di € 26.649,69 oltre interessi (L'Ecc.ma Corte
adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni rese in
espositiva ed in riforma della sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Oristano,
preliminarmente
I) accertato che nel corso del primo grado di giudizio, ha omesso di Parte_2
sollevare eccezioni in merito alle rimesse di versamento effettuate nel corso della durata del
rapporto complesso (conto corrente n. 0834167301-32 e conti anticipi collegati), da
[...]
accertato che altresì, ha omesso di Parte_1 Parte_2
sollevare eccezione di prescrizione in merito alle cd. rimesse solutorie voglia
conseguentemente dichiarare nulla la sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Oristano per
violazione del principio di dispositività della domanda e dell'eccezione sancito dall'art. 112
c.p.c.;
II) per l'effetto, voglia dichiarare la sussistenza di un vizio in ultrapetita nella sentenza;
III) voglia accertare e dichiarare che la CTU datata 03.11.2017 è affetta da medesimo vizio in
ultrapetita; ciò in ordine alla parte in cui a) qualifica le rimesse di versamento dell'attrice
come solutorie, senza eccezione di parte convenuta, b) rileva la prescrizione senza eccezione
di parte convenuta, c) qualifica come sopravvenuta l'usura rilevata;
conseguentemente, voglia
riformare il capo 9 a pag.12 della sentenza;
nel merito
Pagina 2 IV) accertato che ha ottemperato all'onere della Parte_1
prova imposto dall'art. 2697 c.c.; accertato e dichiarato inesistente/invalido/nullo il contratto
di apertura di credito collegato al rapporto contrattuale n. 0834167301-32 per violazione delle
norme bancarie, voglia riformare il capo 3 da pag.5 della sentenza impugnata;
V) previa declaratoria di nullità/illegittimità/illegalità delle clausole sugli interessi, anche
anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e similari, della postergazione e
antergarzione delle valute, del cumulo usurario realizzatosi in superamento del tasso soglia ex
lege 108/96, in accoglimento delle ragioni illustrate in parte-motiva, voglia dichiarare che il
rapporto contrattuale n. 0834167301-32 e collegati si è svolto in violazione della normativa di
forma e di sostanza prescritta dalle leggi bancarie;
conseguentemente, voglia riformare i capi
4, 5, 6, 7, 8 da pag. 7 della sentenza impugnata;
VI) declarato e riformato quanto al superiore capo V), rilevata l'erroneità del computo
econometrico dell'ufficio agli atti in accoglimento delle ragioni illustrate in parte-motiva, in
riforma dei capi 9 e 10 da pag. 11 della sentenza impugnata, voglia disporre
rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, relativamente al rapporto n.
0834167301-32 e collegati, col mandato al consulente di ricalcolare il saldo corretto di conto
considerando l'usura già accertata nella tabella alle pagg. 14 e ss. della CTU datata
03.11.2017, o, in subordine, quella accertata nella tabella alle pagg. 16 e ss., tale ultima
integrata delle voci di commissione disponibilità fondi erroneamente non contemplate;
VII) rideterminato il saldo come richiesto nel superiore capo, in riforma della sentenza quanto
al suo capo 10 con accoglimento delle domande promosse dall'attrice nel primo grado del
giudizio, voglia condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice CP_2
dell'eventuale saldo attivo, con interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
Pagina 3 VIII) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 25/2020 quanto ai capi 11 e 12 a pag. 12, voglia
dichiarare soccombente la Banca convenuta, porre le spese per CTU (del primo e del secondo
grado) definitivamente a carico della convenuta, con rifusione all'attrice di quanto per esse
anticipato. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio,
inclusa la maggiorazione a titolo di spese generali se dovuta, l'I.V.A., la C.P.A. e gli altri
accessori come per legge);
nell'interesse di si insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in Controparte_1
atti (Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
in via principale
a) respingere tutte le avverse domande, confermando integralmente la sentenza di primo
grado
appellata;
in via subordinata
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda e quindi
della
rimessione in trattazione della causa, con successiva nomina di CTU, si confermano e
richiamano
integralmente le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio;
in ogni caso
c) con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i
gradi del giudizio). Si richiamano le osservazioni del CTP e si oppone all'avversa istanza per le ragioni già esposte nelle difese.
Pagina 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spedito il 2 novembre 2015, la Parte_1
(di seguito “ ”) aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Oristano la al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto Controparte_1
corrente n. 0834167301 32, al quale erano collegati il conto anticipi generici n. 6152833133 -
53 ed il conto anticipi generici n. 6152938006 -71, e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in acceso.
La società correntista, in estrema sintesi, aveva, innanzi tutto, sostenuto che non tutti i contratti erano stati conclusi per iscritto, lamentando poi che la banca, nel corso del complesso rapporto, aveva illegittimamente proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,
aveva applicato tassi superiori al tasso soglia ed aveva ingiustificatamente addebitato la commissione di massimo scoperto, ritenuta priva di causa.
La , tramite la mandataria si era costituita in giudizio ed Controparte_1 Parte_2
aveva resistito.
Il Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 16 gennaio 2017, aveva ordinato alla
Intesa San Paolo di esibire la documentazione indicata specificamente dalla società attrice
nell'istanza di esibizione di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., depositata il
6.4.2016 e, quindi, le lettere di concessione delle aperture di credito sul conto corrente n.
0834167301-32 per gli anni 2003-2004-2005-2006. La banca aveva ottemperato a tale ordine producendo copia del contratto di finanziamento di euro 20.000,00 del 12.12.2006, concesso
sotto forma di apertura di credito semplice e precisando che non vi è nella disponibilità della
banca altra documentazione da esibire.
Espletata, quindi, una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con la sentenza n. 25/2020,
Pagina 5 pubblicata il 20 gennaio 2020, aveva rigettato le domande attrici e condannato la Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
1.2 Avverso tale pronuncia la ha fatto appello con il quale ha riproposto le Parte_1
doglianze relative ai rapporti di credito intrattenuti con la già introdotte nel Controparte_1
giudizio di primo grado ed ha criticato la decisione assunta dal Tribunale richiamando innumerevoli precedenti giurisprudenziali.
La appellante, in particolare, ha ribadito che i contratti di apertura di credito sul conto corrente relativi agli anni compresi tra il 2003 ed il 2006 non erano stati conclusi in forma scritta e dovevano, pertanto, essere dichiarati nulli ed inefficaci.
La stessa ha poi lamentato l'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius Parte_1
variandi ed ha eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il superamento del tasso soglia e l'ingiustificato addebito della commissione di massimo scoperto,
criticando, quindi, la sentenza impugnata.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito. Controparte_1
Questa Corte, con ordinanza 29 aprile 2024, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale ha affidato il compito di rideterminare, sulla base della documentazione in atti, il saldo del rapporto di conto corrente n. 0834167301-32, epurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dall'addebito della commissione di massimo scoperto, nonché di verificare se i tassi di interesse previsti per il conto corrente o per i due conti anticipi, al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi, avessero superato il tasso soglia.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che il rapporto contrattuale tra le parti
Pagina 6 aveva avuto inizio il 28 agosto 2003 con la sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente, al quale era stato assegnato il numero identificativo 0834167301-32.
Tra le clausole negoziali volte a regolare il rapporto di conto corrente, vi era anche quella riportata all'articolo 6 (rubricato “Pagamento degli interessi creditori e debitori”) e specificamente approvata, con la quale le parti avevano convenuto che gli interessi creditori e debitori sarebbero stati conteggiati e capitalizzati con la stessa periodicità alla fine del periodo di capitalizzazione indicato nella parte iniziale del contratto (nella specie, trimestrale).
Il Tribunale, dopo avere ricordato che, in seguito all'emanazione della Delibera CICR
09.02.2000, conseguente al mutamento del quadro normativo intervenuto con l'emanazione del
D. Lgs. n. 342/1999, la pratica anatocistica è, in ambito bancario, divenuta legittima, a
condizione che fosse pattuita per iscritto, e approvata specificamente, una clausola che
prevedesse l'identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ha affermato che la predetta clausola è valida ed è legittima la capitalizzazione degli interessi
conseguita alla sua applicazione, ma tale conclusione non può essere condivisa.
Nell'allegato 2 al contratto, contenente le condizioni economiche del conto corrente, infatti,
era stato indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (0,050 %) coincidente con quello effettivo e tale circostanza non consente di ritenere che la capitalizzazione degli interessi infrannuale fosse stata legittimamente pattuita. La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà
ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del
Pagina 7 tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. 19
marzo 2025, n. 7359 e Cass. 10 febbraio 2022, n. 4321).
2.2 Nel medesimo allegato 2, inoltre, era stata indicata anche la misura (0,750 %) della
commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente, entro e oltre il limite di fido.
Il Tribunale, a questo proposito, ha ricordato che la commissione di massimo scoperto …
oltre ad essere legislativamente contemplata e ad aver costituito fino all'anno 2009 oggetto di
rilevazione trimestrale, rappresenta – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, anche di
legittimità, che ne ha posto in rilievo l'autonomia funzionale rispetto ai tassi di interesse
passivo –, “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata
“per riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a CP_2
disposizione del cliente” e, sulla base di tale osservazione, ha dichiarato infondate le doglianze di parte attrici in ordine all'addebito di tale commissione. Anche tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa.
Come si è detto, infatti, nel caso in esame l'applicazione della commissione era stata prevista
“entro e oltre il limite del fido” e, quindi, a prescindere dall'esistenza e dai limiti di un'apertura di credito (che alla data di apertura del conto non era stata neppure pattuita) e dalla conseguente necessità della banca di mettere a disposizione del cliente dei fondi, stravolgendo così la funzione causale dalla commissione di massimo scoperto individuata dalla giurisprudenza.
2.3 A tali considerazioni, deve poi aggiungersi la constatazione, chiaramente desumibile dagli estratti scalari, che, nel corso del rapporto contrattuale, fin dai primi mesi, la banca aveva concesso alla cliente un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00.
La ha sostenuto che tale affidamento era frutto di una intesa verbale, ma il Parte_1
Pagina 8 Tribunale, dopo avere premesso che è onere del correntista, che, previa declaratoria di nullità
delle clausole invalide, chieda la rideterminazione del saldo e la restituzione dell'indebito,
produrre il documento in giudizio, ha affermato che i principi suddetti devono trovare
operatività con specifico riferimento ai contratti – segnatamente di apertura di credito
riguardanti gli anni dal 2003 al 2006 – che l'attrice ha sostenuto essere stati conclusi in forma
orale (o, comunque, in difetto di forma scritta … Per quel che attiene a detti contratti,
applicando i summenzionati criteri di riparto dell'onere della prova in materia di controversie
bancarie, deve ritenersi che competesse all'attrice dimostrarne l'esistenza, producendoli in
giudizio. In assenza di prova, le relative doglianze devono essere rigettate.
Tale argomentazione, tuttavia, non appare convincente.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte sottolineato che il principio di carattere generale sull'onere della prova, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento laddove l'attore in ripetizione alleghi, come nel caso in esame, la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. In tale ipotesi, infatti, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. 14 marzo 2025, n. 12953 e Cass. 9 marzo 2021, n. 6480).
2.4 In questo quadro, dunque, appare evidente che il saldo del contratto di conto corrente,
pari, alla data del 30.09.2014, ad euro 16.378,24 a debito della correntista, era, in realtà frutto anche di addebiti illegittimi e che sia necessario procedere alla sua rettifica, epurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dall'addebito della commissione di massimo scoperto.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dopo avere verificato che i tassi di interesse previsti per il
Pagina 9 conto corrente o per i due conti anticipi, al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi, non avevano superato il tasso soglia, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente in euro 9.871,45 a credito della correntista ed il risultato delle operazioni aritmetiche compiute dall'ausiliare non è stato contestato dalle parti.
Il consulente tecnico della banca, infatti, nelle sue osservazioni alla bozza di relazione ricevuta dall'ausiliare della Corte (osservazioni poi richiamate anche nella comparsa conclusionale), ha dato atto che il CTU ha osservato scrupolosamente il quesito ed ha, quindi,
diretto le sue critiche nei confronti di quest'ultimo, sostenendo, con riferimento alla necessità
di procedere alla eliminazione della capitalizzazione degli interessi, di non condividere tale
criterio poiché, a suo giudizio, il contratto di conto corrente stipulato il 28.08.2003 prevede la
capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori nel rispetto del regime di
reciprocità prescritto dalla Deliberazione CICR 09.02.2000 medio tempore vigente, che il
contratto di conto corrente stipulato il 28.08.2003 prevede la capitalizzazione trimestrale degli
interessi creditori e debitori nel rispetto del regime di reciprocità prescritto dalla
Deliberazione CICR 09.02.2000 medio tempore vigente e, con riferimento alla eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, che la giurisprudenza di legittimità ha riesaminato
anche tale aspetto.
La società appellante, dal canto suo, nella comparsa conclusionale ha esplicitamente affermato che il rapporto bancario in lite è stato finalmente ricostruito in maniera corretta e
condivisibile.
2.5 In base alle considerazioni che precedono, dunque, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di euro 9.871,45, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Pagina 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 in considerazione della differenza tra il saldo contabile e quello rettificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 25/2020, pubblicata il 20 gennaio 2020, del Tribunale di Oristano e, per l'effetto,
condanna la al pagamento, in favore della società appellante, della Controparte_1
somma di euro 9.871,45, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano per il primo grado in complessivi
[...]
euro 8.161,00, di cui euro 7.616,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi euro
10.795,00, di cui euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) pone definitivamente a carico della le spese relative alle consulenze Controparte_1
tecniche espletate in primo ed in secondo grado.
Così deciso in Cagliari in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA CO
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. FA CO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 80 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2020
promossa da
(c.f. ), con sede in Terralba ed ivi Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Ilaria Orrù, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
con sede in Torino ed elettivamente domiciliata in Oristano presso lo Controparte_1
studio dell'avv. Marco Sechi, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse della si insite sull'istanza di esibizione già formulata Parte_1
nelle note del 11/11/2022; si confermano le conclusioni in atti salvo il capo VII in quanto l'importo della condanna va corretto nella somma di € 26.649,69 oltre interessi (L'Ecc.ma Corte
adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni rese in
espositiva ed in riforma della sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Oristano,
preliminarmente
I) accertato che nel corso del primo grado di giudizio, ha omesso di Parte_2
sollevare eccezioni in merito alle rimesse di versamento effettuate nel corso della durata del
rapporto complesso (conto corrente n. 0834167301-32 e conti anticipi collegati), da
[...]
accertato che altresì, ha omesso di Parte_1 Parte_2
sollevare eccezione di prescrizione in merito alle cd. rimesse solutorie voglia
conseguentemente dichiarare nulla la sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Oristano per
violazione del principio di dispositività della domanda e dell'eccezione sancito dall'art. 112
c.p.c.;
II) per l'effetto, voglia dichiarare la sussistenza di un vizio in ultrapetita nella sentenza;
III) voglia accertare e dichiarare che la CTU datata 03.11.2017 è affetta da medesimo vizio in
ultrapetita; ciò in ordine alla parte in cui a) qualifica le rimesse di versamento dell'attrice
come solutorie, senza eccezione di parte convenuta, b) rileva la prescrizione senza eccezione
di parte convenuta, c) qualifica come sopravvenuta l'usura rilevata;
conseguentemente, voglia
riformare il capo 9 a pag.12 della sentenza;
nel merito
Pagina 2 IV) accertato che ha ottemperato all'onere della Parte_1
prova imposto dall'art. 2697 c.c.; accertato e dichiarato inesistente/invalido/nullo il contratto
di apertura di credito collegato al rapporto contrattuale n. 0834167301-32 per violazione delle
norme bancarie, voglia riformare il capo 3 da pag.5 della sentenza impugnata;
V) previa declaratoria di nullità/illegittimità/illegalità delle clausole sugli interessi, anche
anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto e similari, della postergazione e
antergarzione delle valute, del cumulo usurario realizzatosi in superamento del tasso soglia ex
lege 108/96, in accoglimento delle ragioni illustrate in parte-motiva, voglia dichiarare che il
rapporto contrattuale n. 0834167301-32 e collegati si è svolto in violazione della normativa di
forma e di sostanza prescritta dalle leggi bancarie;
conseguentemente, voglia riformare i capi
4, 5, 6, 7, 8 da pag. 7 della sentenza impugnata;
VI) declarato e riformato quanto al superiore capo V), rilevata l'erroneità del computo
econometrico dell'ufficio agli atti in accoglimento delle ragioni illustrate in parte-motiva, in
riforma dei capi 9 e 10 da pag. 11 della sentenza impugnata, voglia disporre
rinnovazione/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, relativamente al rapporto n.
0834167301-32 e collegati, col mandato al consulente di ricalcolare il saldo corretto di conto
considerando l'usura già accertata nella tabella alle pagg. 14 e ss. della CTU datata
03.11.2017, o, in subordine, quella accertata nella tabella alle pagg. 16 e ss., tale ultima
integrata delle voci di commissione disponibilità fondi erroneamente non contemplate;
VII) rideterminato il saldo come richiesto nel superiore capo, in riforma della sentenza quanto
al suo capo 10 con accoglimento delle domande promosse dall'attrice nel primo grado del
giudizio, voglia condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice CP_2
dell'eventuale saldo attivo, con interessi legali maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;
Pagina 3 VIII) per l'effetto, in riforma della sentenza n. 25/2020 quanto ai capi 11 e 12 a pag. 12, voglia
dichiarare soccombente la Banca convenuta, porre le spese per CTU (del primo e del secondo
grado) definitivamente a carico della convenuta, con rifusione all'attrice di quanto per esse
anticipato. Il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio,
inclusa la maggiorazione a titolo di spese generali se dovuta, l'I.V.A., la C.P.A. e gli altri
accessori come per legge);
nell'interesse di si insiste nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in Controparte_1
atti (Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,
in via principale
a) respingere tutte le avverse domande, confermando integralmente la sentenza di primo
grado
appellata;
in via subordinata
b) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della avversa domanda e quindi
della
rimessione in trattazione della causa, con successiva nomina di CTU, si confermano e
richiamano
integralmente le conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio;
in ogni caso
c) con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di lite di entrambi i
gradi del giudizio). Si richiamano le osservazioni del CTP e si oppone all'avversa istanza per le ragioni già esposte nelle difese.
Pagina 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione spedito il 2 novembre 2015, la Parte_1
(di seguito “ ”) aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Oristano la al fine di ottenere la rideterminazione del saldo del conto Controparte_1
corrente n. 0834167301 32, al quale erano collegati il conto anticipi generici n. 6152833133 -
53 ed il conto anticipi generici n. 6152938006 -71, e la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in acceso.
La società correntista, in estrema sintesi, aveva, innanzi tutto, sostenuto che non tutti i contratti erano stati conclusi per iscritto, lamentando poi che la banca, nel corso del complesso rapporto, aveva illegittimamente proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi,
aveva applicato tassi superiori al tasso soglia ed aveva ingiustificatamente addebitato la commissione di massimo scoperto, ritenuta priva di causa.
La , tramite la mandataria si era costituita in giudizio ed Controparte_1 Parte_2
aveva resistito.
Il Tribunale di Oristano, con ordinanza depositata il 16 gennaio 2017, aveva ordinato alla
Intesa San Paolo di esibire la documentazione indicata specificamente dalla società attrice
nell'istanza di esibizione di cui alla memoria ex art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., depositata il
6.4.2016 e, quindi, le lettere di concessione delle aperture di credito sul conto corrente n.
0834167301-32 per gli anni 2003-2004-2005-2006. La banca aveva ottemperato a tale ordine producendo copia del contratto di finanziamento di euro 20.000,00 del 12.12.2006, concesso
sotto forma di apertura di credito semplice e precisando che non vi è nella disponibilità della
banca altra documentazione da esibire.
Espletata, quindi, una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con la sentenza n. 25/2020,
Pagina 5 pubblicata il 20 gennaio 2020, aveva rigettato le domande attrici e condannato la Parte_1
alla rifusione delle spese di lite.
[...]
1.2 Avverso tale pronuncia la ha fatto appello con il quale ha riproposto le Parte_1
doglianze relative ai rapporti di credito intrattenuti con la già introdotte nel Controparte_1
giudizio di primo grado ed ha criticato la decisione assunta dal Tribunale richiamando innumerevoli precedenti giurisprudenziali.
La appellante, in particolare, ha ribadito che i contratti di apertura di credito sul conto corrente relativi agli anni compresi tra il 2003 ed il 2006 non erano stati conclusi in forma scritta e dovevano, pertanto, essere dichiarati nulli ed inefficaci.
La stessa ha poi lamentato l'illegittimo esercizio da parte della banca dello ius Parte_1
variandi ed ha eccepito l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, il superamento del tasso soglia e l'ingiustificato addebito della commissione di massimo scoperto,
criticando, quindi, la sentenza impugnata.
La si è costituita in giudizio ed ha resistito. Controparte_1
Questa Corte, con ordinanza 29 aprile 2024, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio al quale ha affidato il compito di rideterminare, sulla base della documentazione in atti, il saldo del rapporto di conto corrente n. 0834167301-32, epurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dall'addebito della commissione di massimo scoperto, nonché di verificare se i tassi di interesse previsti per il conto corrente o per i due conti anticipi, al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi, avessero superato il tasso soglia.
Dopo il deposito dell'elaborato peritale, la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che il rapporto contrattuale tra le parti
Pagina 6 aveva avuto inizio il 28 agosto 2003 con la sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente, al quale era stato assegnato il numero identificativo 0834167301-32.
Tra le clausole negoziali volte a regolare il rapporto di conto corrente, vi era anche quella riportata all'articolo 6 (rubricato “Pagamento degli interessi creditori e debitori”) e specificamente approvata, con la quale le parti avevano convenuto che gli interessi creditori e debitori sarebbero stati conteggiati e capitalizzati con la stessa periodicità alla fine del periodo di capitalizzazione indicato nella parte iniziale del contratto (nella specie, trimestrale).
Il Tribunale, dopo avere ricordato che, in seguito all'emanazione della Delibera CICR
09.02.2000, conseguente al mutamento del quadro normativo intervenuto con l'emanazione del
D. Lgs. n. 342/1999, la pratica anatocistica è, in ambito bancario, divenuta legittima, a
condizione che fosse pattuita per iscritto, e approvata specificamente, una clausola che
prevedesse l'identica periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ha affermato che la predetta clausola è valida ed è legittima la capitalizzazione degli interessi
conseguita alla sua applicazione, ma tale conclusione non può essere condivisa.
Nell'allegato 2 al contratto, contenente le condizioni economiche del conto corrente, infatti,
era stato indicato un tasso di interesse creditore annuo nominale (0,050 %) coincidente con quello effettivo e tale circostanza non consente di ritenere che la capitalizzazione degli interessi infrannuale fosse stata legittimamente pattuita. La Suprema Corte, infatti, ha sottolineato che la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio
2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà
ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del
Pagina 7 tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (Cass. 19
marzo 2025, n. 7359 e Cass. 10 febbraio 2022, n. 4321).
2.2 Nel medesimo allegato 2, inoltre, era stata indicata anche la misura (0,750 %) della
commissione trimestrale sul massimo scoperto di conto corrente, entro e oltre il limite di fido.
Il Tribunale, a questo proposito, ha ricordato che la commissione di massimo scoperto …
oltre ad essere legislativamente contemplata e ad aver costituito fino all'anno 2009 oggetto di
rilevazione trimestrale, rappresenta – come da tempo chiarito dalla giurisprudenza, anche di
legittimità, che ne ha posto in rilievo l'autonomia funzionale rispetto ai tassi di interesse
passivo –, “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a
favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”, impiegata
“per riequilibrare i costi sostenuti dalla per approvvigionarsi del denaro da mettere a CP_2
disposizione del cliente” e, sulla base di tale osservazione, ha dichiarato infondate le doglianze di parte attrici in ordine all'addebito di tale commissione. Anche tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa.
Come si è detto, infatti, nel caso in esame l'applicazione della commissione era stata prevista
“entro e oltre il limite del fido” e, quindi, a prescindere dall'esistenza e dai limiti di un'apertura di credito (che alla data di apertura del conto non era stata neppure pattuita) e dalla conseguente necessità della banca di mettere a disposizione del cliente dei fondi, stravolgendo così la funzione causale dalla commissione di massimo scoperto individuata dalla giurisprudenza.
2.3 A tali considerazioni, deve poi aggiungersi la constatazione, chiaramente desumibile dagli estratti scalari, che, nel corso del rapporto contrattuale, fin dai primi mesi, la banca aveva concesso alla cliente un affidamento fino all'importo di euro 20.000,00.
La ha sostenuto che tale affidamento era frutto di una intesa verbale, ma il Parte_1
Pagina 8 Tribunale, dopo avere premesso che è onere del correntista, che, previa declaratoria di nullità
delle clausole invalide, chieda la rideterminazione del saldo e la restituzione dell'indebito,
produrre il documento in giudizio, ha affermato che i principi suddetti devono trovare
operatività con specifico riferimento ai contratti – segnatamente di apertura di credito
riguardanti gli anni dal 2003 al 2006 – che l'attrice ha sostenuto essere stati conclusi in forma
orale (o, comunque, in difetto di forma scritta … Per quel che attiene a detti contratti,
applicando i summenzionati criteri di riparto dell'onere della prova in materia di controversie
bancarie, deve ritenersi che competesse all'attrice dimostrarne l'esistenza, producendoli in
giudizio. In assenza di prova, le relative doglianze devono essere rigettate.
Tale argomentazione, tuttavia, non appare convincente.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte sottolineato che il principio di carattere generale sull'onere della prova, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento laddove l'attore in ripetizione alleghi, come nel caso in esame, la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. In tale ipotesi, infatti, non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. 14 marzo 2025, n. 12953 e Cass. 9 marzo 2021, n. 6480).
2.4 In questo quadro, dunque, appare evidente che il saldo del contratto di conto corrente,
pari, alla data del 30.09.2014, ad euro 16.378,24 a debito della correntista, era, in realtà frutto anche di addebiti illegittimi e che sia necessario procedere alla sua rettifica, epurandolo dagli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi e dall'addebito della commissione di massimo scoperto.
Il Consulente tecnico d'ufficio, dopo avere verificato che i tassi di interesse previsti per il
Pagina 9 conto corrente o per i due conti anticipi, al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi, non avevano superato il tasso soglia, ha rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente in euro 9.871,45 a credito della correntista ed il risultato delle operazioni aritmetiche compiute dall'ausiliare non è stato contestato dalle parti.
Il consulente tecnico della banca, infatti, nelle sue osservazioni alla bozza di relazione ricevuta dall'ausiliare della Corte (osservazioni poi richiamate anche nella comparsa conclusionale), ha dato atto che il CTU ha osservato scrupolosamente il quesito ed ha, quindi,
diretto le sue critiche nei confronti di quest'ultimo, sostenendo, con riferimento alla necessità
di procedere alla eliminazione della capitalizzazione degli interessi, di non condividere tale
criterio poiché, a suo giudizio, il contratto di conto corrente stipulato il 28.08.2003 prevede la
capitalizzazione trimestrale degli interessi creditori e debitori nel rispetto del regime di
reciprocità prescritto dalla Deliberazione CICR 09.02.2000 medio tempore vigente, che il
contratto di conto corrente stipulato il 28.08.2003 prevede la capitalizzazione trimestrale degli
interessi creditori e debitori nel rispetto del regime di reciprocità prescritto dalla
Deliberazione CICR 09.02.2000 medio tempore vigente e, con riferimento alla eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, che la giurisprudenza di legittimità ha riesaminato
anche tale aspetto.
La società appellante, dal canto suo, nella comparsa conclusionale ha esplicitamente affermato che il rapporto bancario in lite è stato finalmente ricostruito in maniera corretta e
condivisibile.
2.5 In base alle considerazioni che precedono, dunque, l'appello è fondato e, in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al pagamento, in favore della Controparte_1
, della somma di euro 9.871,45, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Parte_1
Pagina 10 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 in considerazione della differenza tra il saldo contabile e quello rettificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza n. 25/2020, pubblicata il 20 gennaio 2020, del Tribunale di Oristano e, per l'effetto,
condanna la al pagamento, in favore della società appellante, della Controparte_1
somma di euro 9.871,45, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la alla rifusione, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese del giudizio, che si liquidano per il primo grado in complessivi
[...]
euro 8.161,00, di cui euro 7.616,00 per compensi, e per il secondo grado in complessivi euro
10.795,00, di cui euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) pone definitivamente a carico della le spese relative alle consulenze Controparte_1
tecniche espletate in primo ed in secondo grado.
Così deciso in Cagliari in data 20 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. FA CO
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