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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore- Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice- Dr. Matteo del Vesco -Giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2967/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 28.11.2024, celebrata dinanzi al Giudice, il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 30.06.2018 contratto matrimonio concordatario in Fiesso d'Artico (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 16.11.2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 2445/2023 pubbl. il 21.12.2023. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 in data 30.06.2018, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II CP_2 serie A n. 5 anno 2018 Comune di Fiesso d'Artico (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza del 28.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e in data 30/06/2018 in Fiesso d'Artico (VE), trascritto CP_1 CP_2 nei registri dello stato civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) dell'anno 2018, all'Atto n. 5 Parte II Serie A.
2) In punto situazione economica.
I coniugi sono indipendenti sotto l'aspetto economico in quanto entrambi percepiscono un reddito da lavoratore dipendente (doc. 05 – 06).
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) In punto situazione patrimoniale. Il Sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale sulla vendita/cessione della CP_2 quota dell'immobile acquistato in comproprietà dai coniugi in data 29/10/2014 e nello specifico della porzione di fabbricato, ad uso abitazione e garage, con scoperto di pertinenza esclusivo sito in COMUNE DI FIESSO D'ARTICO;
Catasto Fabbricati - Foglio 5- mapp. 1165 sub. 6 – Via Pampagnina (civ. 40/D) – p. T-1 – A/2 – cl. 3 – vani 4 – RC euro 289,22; mapp. 1165 sub. 12 – Via Pampagnina – p. T – C/6 – cl. 8 – mq. 15 – RC 37,18; mapp. 1165 sub. 7 – Via Pampagnina – p. T (scoperto – b.c.n.c. ai sub. 6 e 12). Detta cessione di quota è avvenuta nell'ambito del procedimento di separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 2445/2023 pubblicata il 21/12/2023. La proprietà dell'autovettura marca Audi, modello A4 Avant, targata FS550DY (doc. 07), ad oggi in comproprietà dei Sig. e , viene attribuita in via esclusiva CP_2 CP_1 al Sig. il quale si onera di sostenere ogni spesa pregressa, presente e futura CP_2 connessa alla proprietà del citato autoveicolo ed in particolar modo il pagamento di eventuali bolli auto scaduti. Il Sig. si onera altresì di sostenere il costo del passaggio di CP_2 proprietà a proprio nome della citata automobile.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla spartizione e/o definizione di ogni altro rapporto patrimoniale e che le condizioni concordate in sede di separazione consensuale dei coniugi sono state rispettate.
I coniugi dichiarano quindi di aver definito ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale.
4) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) di procedere alla trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Spese legali compensate”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2024. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore- Dr.ssa Federica Benvenuti -Giudice- Dr. Matteo del Vesco -Giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2967/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 28.11.2024, celebrata dinanzi al Giudice, il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 30.06.2018 contratto matrimonio concordatario in Fiesso d'Artico (VE), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 16.11.2023 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con sentenza di separazione n. 2445/2023 pubbl. il 21.12.2023. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 in data 30.06.2018, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II CP_2 serie A n. 5 anno 2018 Comune di Fiesso d'Artico (VE);
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza del 28.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sig.ri e in data 30/06/2018 in Fiesso d'Artico (VE), trascritto CP_1 CP_2 nei registri dello stato civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) dell'anno 2018, all'Atto n. 5 Parte II Serie A.
2) In punto situazione economica.
I coniugi sono indipendenti sotto l'aspetto economico in quanto entrambi percepiscono un reddito da lavoratore dipendente (doc. 05 – 06).
I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3) In punto situazione patrimoniale. Il Sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale sulla vendita/cessione della CP_2 quota dell'immobile acquistato in comproprietà dai coniugi in data 29/10/2014 e nello specifico della porzione di fabbricato, ad uso abitazione e garage, con scoperto di pertinenza esclusivo sito in COMUNE DI FIESSO D'ARTICO;
Catasto Fabbricati - Foglio 5- mapp. 1165 sub. 6 – Via Pampagnina (civ. 40/D) – p. T-1 – A/2 – cl. 3 – vani 4 – RC euro 289,22; mapp. 1165 sub. 12 – Via Pampagnina – p. T – C/6 – cl. 8 – mq. 15 – RC 37,18; mapp. 1165 sub. 7 – Via Pampagnina – p. T (scoperto – b.c.n.c. ai sub. 6 e 12). Detta cessione di quota è avvenuta nell'ambito del procedimento di separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 2445/2023 pubblicata il 21/12/2023. La proprietà dell'autovettura marca Audi, modello A4 Avant, targata FS550DY (doc. 07), ad oggi in comproprietà dei Sig. e , viene attribuita in via esclusiva CP_2 CP_1 al Sig. il quale si onera di sostenere ogni spesa pregressa, presente e futura CP_2 connessa alla proprietà del citato autoveicolo ed in particolar modo il pagamento di eventuali bolli auto scaduti. Il Sig. si onera altresì di sostenere il costo del passaggio di CP_2 proprietà a proprio nome della citata automobile.
I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla spartizione e/o definizione di ogni altro rapporto patrimoniale e che le condizioni concordate in sede di separazione consensuale dei coniugi sono state rispettate.
I coniugi dichiarano quindi di aver definito ogni ulteriore aspetto economico e patrimoniale.
4) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fiesso d'Artico (VE) di procedere alla trascrizione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Spese legali compensate”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 28.11.2024. Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -