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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 1941 / 2013 promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giuliano Cardellini - attrice contro
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
David Giuseppe Apolloni - convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16/1/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa. La (in seguito anche soltanto , per brevità) Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio nnanzi il Tribunale di Rimini asserendo, Controparte_1
sulla scorta dei risultati delle analisi contabili svolte dal proprio perito, che la CP_1
avrebbe addebitato dal I trimestre del 2001 fino al III trimestre dell'anno 2014, nell'ambito dei quattro rapporti bancari aperti dalla presso l'istituto di credito – il conto corrente Pt_1
n. 888212 ed i conti anticipi n. 888214, n. 888215 e n. 1281299 – ingenti somme non dovute perché riferibili ad interessi usurari, in senso oggettivo o soggettivo, o anatocistici, per complessivi euro 141.432,48, importo di cui ha chiesto la restituzione.
La si è costituita rilevando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per CP_1
indeterminatezza, eccependo la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dei versamenti solutori registrati in conto corrente e comunque contestando tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande spiegate da Pt_1
Con la prima memoria parte attrice ha integrato le proprie deduzioni aggiungendo che sarebbero stati addebitati interessi ultralegali nonché spese ed oneri collegati al credito non determinati per iscritto in quanto frutto di un esercizio illegittimo dello jus variandi, ha dedotto la vessatorietà di una clausola del contratto di apertura di conto corrente del 23 ottobre 1998 (prevedente l'applicazione di una maggiorazione a titolo di interessi debitori per sconfinamento nella misura del 2% del tasso nominale annuo sull'intero fido utilizzato nel trimestre), nonché l'illegittimità delle CMS in quanto applicate anziché sul massimo saldo debitore sull'intero fido utilizzato trimestrale, nella misura maggiorata dello 0,750% rispetto allo 0,125% entro fido.
La causa è stata istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione con decreto ex art. 17 ter c.p.c. del 17/6/2024.
*****
2. Emendatio e mutatio libelli.
Preliminarmente, in riferimento all'ampliamento dei motivi a sostegno della domanda operato con la prima memoria attorea, va detto che si ritiene, in adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si tratti di modifiche ammissibili e tempestive della domanda iniziale, ricadenti nella fattispecie della emendatio libelli, che può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi) a condizione che siano connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr.
Cass. S.U. sentenza n. 12310/2015), circostanza che ricorre senz'altro nel caso concreto.
Non rileva poi che le conclusioni della prima memoria non fossero state dall'attore modificate in conseguenza dei motivi aggiunti, perché la quantificazione – operata in citazione e mantenuta in prima memoria - delle somme illegittimamente addebitate in
“complessivi € 141.432,48, o altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”, lungi dal rappresentare una clausola di mero stile era giustificata dalla ragionevole incertezza sugli addebiti ingiustificati (cfr. Cass. Ordinanza n. 29537/2024).
Costituisce invece una inammissibile mutatio libelli la richiesta formulata da parte attrice con la seconda memoria di provvedere al ricalcolo dei saldi fino alla data di chiusura, avvenuta nel 2018, perché in atto di citazione ed in prima memoria la richiesta era espressamente limitata al periodo 2001-2014, pur essendo parte attrice in possesso, già alla data della citazione, degli estratti conto successivi, fino alla chiusura del rapporto, estratti che infatti produceva in allegato all'atto introduttivo. Né è possibile ritenere che il ricalcolo fino alla data della chiusura costituisca passaggio obbligato della decisione;
sussiste infatti l'interesse ad agire del correntista anche per l'accertamento di un saldo intermedio del conto chiuso e l'ottenimento di una pronuncia che obblighi la alla sua rettifica contabile, CP_1
trattandosi operazione che si riflette automaticamente sul saldo finale (cfr. sul punto
Tribunale di Padova, sentenza n. 73/2024).
3. L'eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, in conformità allo stabile orientamento della Corte di legittimità, anche di recente confermato (cfr. Cass. Ordinanza
n. 7721/2023), deve ritenersi che la ricerca dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo;
il CTU ha precisato di aver applicato questo sistema di ricalcolo – in adempimento peraltro al preciso incarico ricevuto - anche nella prima relazione di consulenza tecnica, che dunque individuava le rimesse prescritte all'interno della serie dei “saldi rettificati” (contrapposti ai “saldi banca”). Non si ritiene di poter aderire al diverso indirizzo interpretativo sostenuto da parte attrice e da una parte della giurisprudenza di merito – e segnatamente da Tribunale di Milano, sentenza n. 5472/2021, citata dalla difesa di – secondo cui la rimessa effettuata dal correntista in presenza CP_2
di uno scoperto di conto corrente configura una mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto, mentre, nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, “non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intrafido e ultra-fido”. Si condividono invece le osservazioni critiche nei confronti di tale orientamento espresse in
Tribunale di Torino, sentenza n. 3902/2024: “In disparte la considerazione che tale principio entra in radicale contrasto con Cass. sez. un. 24418/2010 e ripropone la giur. che quest'ultima sentenza aveva motivatamente superato, deve osservarsi che il pagamento in generale di un debito non richiede l'esigibilità del credito (cfr. art. 1185 c.c.) e che uno spostamento patrimoniale indebito si verifica, ed è definitivo salvo azione di ripetizione, per il solo fatto che il cliente non ha facoltà di nuovamente prelevare le somme versate su un conto debitore non affidato o con saldo oltre il limite del fido (rimesse solutorie), diversamente da ciò che accade, quando al conto corrente accede un'apertura di credito con margine inutilizzato (rimessa ripristinatoria); la linea di confine tra rimesse solutorie e ripristinatorie, per quanto attiene alla decorrenza della prescrizione, deve quindi tenersi ferma”.
4. Addebiti illegittimi oggetto di espunzione da parte del CTU.
L'oggetto dell'accertamento tecnico demandato al consulente è stato limitato alla verifica della corretta applicazione dell'anatocismo, del legittimo esercizio dello jus variandi e della commissione disponibilità fondi (CDF), che secondo parte attrice era stata applicata in misura maggiore di quella legale in assenza di una specifica pattuizione scritta. Le restanti doglianze sono state escluse dall'accertamento in quanto generiche (come l'usura soggettiva, per cui non si fa preciso riferimento a elementi di prova della conoscenza da parte della banca dell'allegato stato di difficoltà economico finanziaria di , o Pt_1
manifestamente infondate (è il caso dell'usura, individuata da parte attrice nel superamento in corso di rapporto del tasso soglia per effetto delle fluttuazioni di questo e non in forza della pattuizione di un tasso ab origine usurario – cfr. l'ormai nota pronuncia n. 24675/2017 della Suprema Corte a Sezioni Unite in tema di usura c.d. sopravvenuta). Quei motivi posti a sostegno della domanda ed esclusi dall'accertamento tecnico devono in ogni caso ritenersi abbandonati, atteso in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha fatto esclusivo riferimento ai costi ed alle spese illegittimamente addebitate e chiesto la condanna della banca al pagamento della somma di “complessivi € 75.516,82”, che corrisponde, tra le varie delle ipotesi di calcolo effettuate dal CTU, a quella più favorevole per parte attrice.
In risposta ai quesiti il Ctu ha dunque rideterminato il saldo del conto corrente epurandolo dalla capitalizzazione trimestrale, per l'assenza di un valido patto scritto che la prevedesse, dalle spese e commissioni non pattuite e dagli interessi debitori applicati in misura superiore a quanto convenuto tra banca e cliente.
5. Il saldo vero alla data del 30/9/2014.
L'analisi svolta dal CTU è consistita nell'individuare gli interessi e le spese da ricalcolare o stornare sia sul conto corrente n. 888212, che era un contro transitorio su cui venivano gestite le anticipazioni di effetti salvo buon fine concesse dalla al Cliente, sia sui CP_1
conti anticipi, il cui andamento si riflette sul conto corrente ordinario (infatti ogni addebito di oneri e spese sul conto anticipi viene sistematicamente girocontato sul conto corrente ordinario, per consentire all'istituto di credito di ottenere la remunerazione pattuita). Non sono stati segnalati dalle parti errori di calcolo, essendo attinenti le osservazioni formulate alla questione di metodo che si è già affrontata nel precedente paragrafo ed alla periodicità trimestrale o annuale del ricalcolo;
con riferimento a questo secondo profilo si ritiene più corretta l'analisi trimestrale, essendo tale la periodicità di rendicontazione osservata dalla nei confronti della cliente nel corso del rapporto. CP_1
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi che il reale saldo alla chiusura del terzo trimestre del 2014, al netto degli importi corrispondenti a rimesse solutorie prescritte perché effettuate anteriormente al 10/2/2010 (decennio anteriore alla data della notifica dell'atto di citazione), del conto corrente n. 888212 (su cui sono stati fatti confluire i saldi dei conti anticipi) era pari ad euro 55.569,33 a debito per il correntista, ipotesi di calcolo da ritenersi la più corretta alla luce degli argomenti sopra esposti nei precedenti paragrafi e riportata a pag. 47 della relazione integrativa di CTU depositata il 30 settembre 2022.
6. Esito del giudizio e regolamento delle spese di lite.
Visto l'accoglimento parziale della domanda attorea, in misura assai inferiore al petitum, e peraltro limitato all'accertamento del saldo intermedio, cui non può conseguire la pronuncia restitutoria richiesta, si ritiene equo compensare interamente le spese per onorari di avvocato. Quanto alle spese di Ctu, esse vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: - accerta e dichiara che il reale saldo alla chiusura del terzo trimestre del 2014 del conto corrente n. 888212 era pari ad euro 55.569,33 (importo risultante dalla Controparte_3
confluenza dei saldi dei conti anticipi n. 888214, n. 888215 e n. 1281299) a debito per la correntista Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di Ctu, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
Così deciso in Rimini, il 1/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice dott.ssa Maria Saieva
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 1941 / 2013 promossa da:
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Giuliano Cardellini - attrice contro
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
David Giuseppe Apolloni - convenuta
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 16/1/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa. La (in seguito anche soltanto , per brevità) Parte_1 Pt_1
ha convenuto in giudizio nnanzi il Tribunale di Rimini asserendo, Controparte_1
sulla scorta dei risultati delle analisi contabili svolte dal proprio perito, che la CP_1
avrebbe addebitato dal I trimestre del 2001 fino al III trimestre dell'anno 2014, nell'ambito dei quattro rapporti bancari aperti dalla presso l'istituto di credito – il conto corrente Pt_1
n. 888212 ed i conti anticipi n. 888214, n. 888215 e n. 1281299 – ingenti somme non dovute perché riferibili ad interessi usurari, in senso oggettivo o soggettivo, o anatocistici, per complessivi euro 141.432,48, importo di cui ha chiesto la restituzione.
La si è costituita rilevando in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per CP_1
indeterminatezza, eccependo la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. dei versamenti solutori registrati in conto corrente e comunque contestando tutti i presupposti per l'accoglimento delle domande spiegate da Pt_1
Con la prima memoria parte attrice ha integrato le proprie deduzioni aggiungendo che sarebbero stati addebitati interessi ultralegali nonché spese ed oneri collegati al credito non determinati per iscritto in quanto frutto di un esercizio illegittimo dello jus variandi, ha dedotto la vessatorietà di una clausola del contratto di apertura di conto corrente del 23 ottobre 1998 (prevedente l'applicazione di una maggiorazione a titolo di interessi debitori per sconfinamento nella misura del 2% del tasso nominale annuo sull'intero fido utilizzato nel trimestre), nonché l'illegittimità delle CMS in quanto applicate anziché sul massimo saldo debitore sull'intero fido utilizzato trimestrale, nella misura maggiorata dello 0,750% rispetto allo 0,125% entro fido.
La causa è stata istruita mediante documenti e consulenza tecnica d'ufficio e trattenuta in decisione con decreto ex art. 17 ter c.p.c. del 17/6/2024.
*****
2. Emendatio e mutatio libelli.
Preliminarmente, in riferimento all'ampliamento dei motivi a sostegno della domanda operato con la prima memoria attorea, va detto che si ritiene, in adesione al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si tratti di modifiche ammissibili e tempestive della domanda iniziale, ricadenti nella fattispecie della emendatio libelli, che può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi) a condizione che siano connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr.
Cass. S.U. sentenza n. 12310/2015), circostanza che ricorre senz'altro nel caso concreto.
Non rileva poi che le conclusioni della prima memoria non fossero state dall'attore modificate in conseguenza dei motivi aggiunti, perché la quantificazione – operata in citazione e mantenuta in prima memoria - delle somme illegittimamente addebitate in
“complessivi € 141.432,48, o altra maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”, lungi dal rappresentare una clausola di mero stile era giustificata dalla ragionevole incertezza sugli addebiti ingiustificati (cfr. Cass. Ordinanza n. 29537/2024).
Costituisce invece una inammissibile mutatio libelli la richiesta formulata da parte attrice con la seconda memoria di provvedere al ricalcolo dei saldi fino alla data di chiusura, avvenuta nel 2018, perché in atto di citazione ed in prima memoria la richiesta era espressamente limitata al periodo 2001-2014, pur essendo parte attrice in possesso, già alla data della citazione, degli estratti conto successivi, fino alla chiusura del rapporto, estratti che infatti produceva in allegato all'atto introduttivo. Né è possibile ritenere che il ricalcolo fino alla data della chiusura costituisca passaggio obbligato della decisione;
sussiste infatti l'interesse ad agire del correntista anche per l'accertamento di un saldo intermedio del conto chiuso e l'ottenimento di una pronuncia che obblighi la alla sua rettifica contabile, CP_1
trattandosi operazione che si riflette automaticamente sul saldo finale (cfr. sul punto
Tribunale di Padova, sentenza n. 73/2024).
3. L'eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, in conformità allo stabile orientamento della Corte di legittimità, anche di recente confermato (cfr. Cass. Ordinanza
n. 7721/2023), deve ritenersi che la ricerca dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo;
il CTU ha precisato di aver applicato questo sistema di ricalcolo – in adempimento peraltro al preciso incarico ricevuto - anche nella prima relazione di consulenza tecnica, che dunque individuava le rimesse prescritte all'interno della serie dei “saldi rettificati” (contrapposti ai “saldi banca”). Non si ritiene di poter aderire al diverso indirizzo interpretativo sostenuto da parte attrice e da una parte della giurisprudenza di merito – e segnatamente da Tribunale di Milano, sentenza n. 5472/2021, citata dalla difesa di – secondo cui la rimessa effettuata dal correntista in presenza CP_2
di uno scoperto di conto corrente configura una mera annotazione in conto, destinata a concorrere alla formazione del saldo finale alla data di chiusura del rapporto, mentre, nel frattempo, essa non può implicare alcun pagamento, “non essendo esigibile da parte della banca il saldo provvisorio del conto, a prescindere da qualsiasi distinzione tra addebiti intrafido e ultra-fido”. Si condividono invece le osservazioni critiche nei confronti di tale orientamento espresse in
Tribunale di Torino, sentenza n. 3902/2024: “In disparte la considerazione che tale principio entra in radicale contrasto con Cass. sez. un. 24418/2010 e ripropone la giur. che quest'ultima sentenza aveva motivatamente superato, deve osservarsi che il pagamento in generale di un debito non richiede l'esigibilità del credito (cfr. art. 1185 c.c.) e che uno spostamento patrimoniale indebito si verifica, ed è definitivo salvo azione di ripetizione, per il solo fatto che il cliente non ha facoltà di nuovamente prelevare le somme versate su un conto debitore non affidato o con saldo oltre il limite del fido (rimesse solutorie), diversamente da ciò che accade, quando al conto corrente accede un'apertura di credito con margine inutilizzato (rimessa ripristinatoria); la linea di confine tra rimesse solutorie e ripristinatorie, per quanto attiene alla decorrenza della prescrizione, deve quindi tenersi ferma”.
4. Addebiti illegittimi oggetto di espunzione da parte del CTU.
L'oggetto dell'accertamento tecnico demandato al consulente è stato limitato alla verifica della corretta applicazione dell'anatocismo, del legittimo esercizio dello jus variandi e della commissione disponibilità fondi (CDF), che secondo parte attrice era stata applicata in misura maggiore di quella legale in assenza di una specifica pattuizione scritta. Le restanti doglianze sono state escluse dall'accertamento in quanto generiche (come l'usura soggettiva, per cui non si fa preciso riferimento a elementi di prova della conoscenza da parte della banca dell'allegato stato di difficoltà economico finanziaria di , o Pt_1
manifestamente infondate (è il caso dell'usura, individuata da parte attrice nel superamento in corso di rapporto del tasso soglia per effetto delle fluttuazioni di questo e non in forza della pattuizione di un tasso ab origine usurario – cfr. l'ormai nota pronuncia n. 24675/2017 della Suprema Corte a Sezioni Unite in tema di usura c.d. sopravvenuta). Quei motivi posti a sostegno della domanda ed esclusi dall'accertamento tecnico devono in ogni caso ritenersi abbandonati, atteso in sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha fatto esclusivo riferimento ai costi ed alle spese illegittimamente addebitate e chiesto la condanna della banca al pagamento della somma di “complessivi € 75.516,82”, che corrisponde, tra le varie delle ipotesi di calcolo effettuate dal CTU, a quella più favorevole per parte attrice.
In risposta ai quesiti il Ctu ha dunque rideterminato il saldo del conto corrente epurandolo dalla capitalizzazione trimestrale, per l'assenza di un valido patto scritto che la prevedesse, dalle spese e commissioni non pattuite e dagli interessi debitori applicati in misura superiore a quanto convenuto tra banca e cliente.
5. Il saldo vero alla data del 30/9/2014.
L'analisi svolta dal CTU è consistita nell'individuare gli interessi e le spese da ricalcolare o stornare sia sul conto corrente n. 888212, che era un contro transitorio su cui venivano gestite le anticipazioni di effetti salvo buon fine concesse dalla al Cliente, sia sui CP_1
conti anticipi, il cui andamento si riflette sul conto corrente ordinario (infatti ogni addebito di oneri e spese sul conto anticipi viene sistematicamente girocontato sul conto corrente ordinario, per consentire all'istituto di credito di ottenere la remunerazione pattuita). Non sono stati segnalati dalle parti errori di calcolo, essendo attinenti le osservazioni formulate alla questione di metodo che si è già affrontata nel precedente paragrafo ed alla periodicità trimestrale o annuale del ricalcolo;
con riferimento a questo secondo profilo si ritiene più corretta l'analisi trimestrale, essendo tale la periodicità di rendicontazione osservata dalla nei confronti della cliente nel corso del rapporto. CP_1
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea deve dichiararsi che il reale saldo alla chiusura del terzo trimestre del 2014, al netto degli importi corrispondenti a rimesse solutorie prescritte perché effettuate anteriormente al 10/2/2010 (decennio anteriore alla data della notifica dell'atto di citazione), del conto corrente n. 888212 (su cui sono stati fatti confluire i saldi dei conti anticipi) era pari ad euro 55.569,33 a debito per il correntista, ipotesi di calcolo da ritenersi la più corretta alla luce degli argomenti sopra esposti nei precedenti paragrafi e riportata a pag. 47 della relazione integrativa di CTU depositata il 30 settembre 2022.
6. Esito del giudizio e regolamento delle spese di lite.
Visto l'accoglimento parziale della domanda attorea, in misura assai inferiore al petitum, e peraltro limitato all'accertamento del saldo intermedio, cui non può conseguire la pronuncia restitutoria richiesta, si ritiene equo compensare interamente le spese per onorari di avvocato. Quanto alle spese di Ctu, esse vanno poste definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: - accerta e dichiara che il reale saldo alla chiusura del terzo trimestre del 2014 del conto corrente n. 888212 era pari ad euro 55.569,33 (importo risultante dalla Controparte_3
confluenza dei saldi dei conti anticipi n. 888214, n. 888215 e n. 1281299) a debito per la correntista Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di Ctu, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico di ciascuna parte per il 50%.
Così deciso in Rimini, il 1/1/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Saieva