TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2253/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 14.11.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 2253/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Angela Vitale e Nadia De Marco, con i quali elettivamente domicilia in
Pontelatone (Ce), alla via Ponte Pellegrino n. 104
OPPONENTE
E
, c.f. Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore, rapp.ta e difesa dal dirigente dott.ssa De P.IVA_1
Feo e domiciliata presso la sede dell'ente in , al corso Garibaldi n. 1 CP_1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. uscita n.
0034111 del 24.04.2024, emessa dalla Controparte_2
e notificata in data 18.06.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento
[...]
- Pagina 2 - della somma di € 10.000,00, poiché, come da verbale elevato in data 3.10.2023 (e notificato in data 4.10.2023) dalla Legione dei Carabinieri Campania, stazione di Dugenta, in data
22.9.2023, alle ore 13:30 circa in Limatola (Bn), alla via Cisterna n. 13 “si rendeva protagonista con dolo in un luogo pubblico di atti osceni che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.) consistenti nell'abbassarsi i pantaloni ed indicando i genitali e mostrandoli a ed al marito della donna e tale CP_3 Parte_2
, in violazione dell'art. 527/1 c.p., depenalizzato dall'art. 2/1 lett. A del D.Lgs. Persona_1
16 gennaio 2016 n. 8.
In particolare, deduceva che la sanzione amministrativa era invalida: per assenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo dell'illecito contestato;
per difetto di istruttoria del verbale presupposto;
per difetto di motivazione.
Si costituiva la , la quale respingeva ogni contraria avversa eccezione Controparte_1
e deduzione, sostenendo, per converso, la legittimità e fondatezza dell'ordinanza opposta, chiedendone la conferma.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
L'art. 527, co. 1, c.p. - il quale, prima dell'intervento depenalizzatore ad opera dell'art. 2,
d.lgs. n. 8/2016, prevedeva la reclusione da tre mesi a tre anni e, in seguito alla modifica normativa suddetta, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 - punisce la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.
Invero, in base alla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. pen. n. 37395/2004), secondo la nozione di cui all'art. 529 cod. pen., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato.
- Pagina 3 - Nello specifico, è stato osservato (cfr. Cass. pen. n. 16477/2018, fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha riqualificato ai sensi dell'art. 726 cod. pen. la condotta consistita nell'orinare in pubblico mostrando i genitali, ritenendola inidonea ad incidere sul pudore sessuale), che la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va, quindi, individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p., che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza (Cass. pen. n. 26388/2004, fattispecie in cui la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
Applicando i superiori princìpi al caso di specie (in cui, peraltro, il verbale dei carabinieri non riveste fede privilegiata, avendo comminato la sanzione solamente dopo avere visionato i fotogrammi acclusi alla querela di sporta in data 25.9.2023: cfr. Cass. n. CP_3
9037/2019, secondo cui il verbale di contestazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti) deve convenirsi per l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 527 c.p..
Invero, dalle immagini - in cui, ad ogni buon conto, non si vede il né abbassarsi i Pt_1 pantaloni né mostrare i genitali ma, al più, lo stesso intento a sbottonarsi la zip - nonché dalla CP_ disamina della querela sporta dalla , si evince che il gesto, motivato da una lite tra vicini per l'utilizzo di una corte comune, è indice, al massimo, di scostumatezza e maleducazione ma non certamente di offesa al pudore sessuale.
Pertanto, tenendo conto del contesto complessivo (lite di vicinato) e delle modalità del fatto
(gesto compiuto da lontano in pochi secondi), il comportamento dell'opponente può, al più, integrare gli estremi degli atti contrati alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p.: fattispecie
- Pagina 4 - per la quale, tuttavia, non vi è stata previa contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981 e, pertanto, non riqualificabile dal giudice.
Conseguentemente, in assenza del fatto per cui è stata comminata la sanzione, la domanda va accolta con annullamento dell'ordinanza impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000, dovendo aversi riguardo alla sanzione irrogata: Cass.
26800/2014) come da dispositivo e senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione prot. uscita n. 0034111, emessa dalla in data 24.04.2024 Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 264,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 14.11.2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; osservato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note depositate dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c..
- Pagina 1 -
n. 2253/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2253 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
TRA
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Angela Vitale e Nadia De Marco, con i quali elettivamente domicilia in
Pontelatone (Ce), alla via Ponte Pellegrino n. 104
OPPONENTE
E
, c.f. Controparte_1
in persona del Prefetto pro tempore, rapp.ta e difesa dal dirigente dott.ssa De P.IVA_1
Feo e domiciliata presso la sede dell'ente in , al corso Garibaldi n. 1 CP_1
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
In sintesi, l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. uscita n.
0034111 del 24.04.2024, emessa dalla Controparte_2
e notificata in data 18.06.2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento
[...]
- Pagina 2 - della somma di € 10.000,00, poiché, come da verbale elevato in data 3.10.2023 (e notificato in data 4.10.2023) dalla Legione dei Carabinieri Campania, stazione di Dugenta, in data
22.9.2023, alle ore 13:30 circa in Limatola (Bn), alla via Cisterna n. 13 “si rendeva protagonista con dolo in un luogo pubblico di atti osceni che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (art. 529 c.p.) consistenti nell'abbassarsi i pantaloni ed indicando i genitali e mostrandoli a ed al marito della donna e tale CP_3 Parte_2
, in violazione dell'art. 527/1 c.p., depenalizzato dall'art. 2/1 lett. A del D.Lgs. Persona_1
16 gennaio 2016 n. 8.
In particolare, deduceva che la sanzione amministrativa era invalida: per assenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo dell'illecito contestato;
per difetto di istruttoria del verbale presupposto;
per difetto di motivazione.
Si costituiva la , la quale respingeva ogni contraria avversa eccezione Controparte_1
e deduzione, sostenendo, per converso, la legittimità e fondatezza dell'ordinanza opposta, chiedendone la conferma.
Sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione.
Il Tribunale osserva.
L'art. 527, co. 1, c.p. - il quale, prima dell'intervento depenalizzatore ad opera dell'art. 2,
d.lgs. n. 8/2016, prevedeva la reclusione da tre mesi a tre anni e, in seguito alla modifica normativa suddetta, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 - punisce la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni.
Invero, in base alla giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. pen. n. 37395/2004), secondo la nozione di cui all'art. 529 cod. pen., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato.
- Pagina 3 - Nello specifico, è stato osservato (cfr. Cass. pen. n. 16477/2018, fattispecie in cui la Corte, accogliendo il ricorso dell'imputato, ha riqualificato ai sensi dell'art. 726 cod. pen. la condotta consistita nell'orinare in pubblico mostrando i genitali, ritenendola inidonea ad incidere sul pudore sessuale), che la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va, quindi, individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p., che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza (Cass. pen. n. 26388/2004, fattispecie in cui la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
Applicando i superiori princìpi al caso di specie (in cui, peraltro, il verbale dei carabinieri non riveste fede privilegiata, avendo comminato la sanzione solamente dopo avere visionato i fotogrammi acclusi alla querela di sporta in data 25.9.2023: cfr. Cass. n. CP_3
9037/2019, secondo cui il verbale di contestazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti) deve convenirsi per l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 527 c.p..
Invero, dalle immagini - in cui, ad ogni buon conto, non si vede il né abbassarsi i Pt_1 pantaloni né mostrare i genitali ma, al più, lo stesso intento a sbottonarsi la zip - nonché dalla CP_ disamina della querela sporta dalla , si evince che il gesto, motivato da una lite tra vicini per l'utilizzo di una corte comune, è indice, al massimo, di scostumatezza e maleducazione ma non certamente di offesa al pudore sessuale.
Pertanto, tenendo conto del contesto complessivo (lite di vicinato) e delle modalità del fatto
(gesto compiuto da lontano in pochi secondi), il comportamento dell'opponente può, al più, integrare gli estremi degli atti contrati alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p.: fattispecie
- Pagina 4 - per la quale, tuttavia, non vi è stata previa contestazione ai sensi dell'art. 14 l. n. 689/1981 e, pertanto, non riqualificabile dal giudice.
Conseguentemente, in assenza del fatto per cui è stata comminata la sanzione, la domanda va accolta con annullamento dell'ordinanza impugnata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese lite seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione € 5.201 - € 26.000, dovendo aversi riguardo alla sanzione irrogata: Cass.
26800/2014) come da dispositivo e senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza-ingiunzione prot. uscita n. 0034111, emessa dalla in data 24.04.2024 Controparte_1
- CONDANNA la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 264,00 per esborsi ed Euro 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14.11.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
- Pagina 5 -