Art. 9.
Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare ((territoriale nonche')) le modifiche o lo spostamento di opere esistenti ((sono soggetti)) alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia ((...)) competente per territorio ((,)) che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all' articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia' esistenti.».
Semplificazioni in materia di opere in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
1. L'articolo 7 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare ((territoriale nonche')) le modifiche o lo spostamento di opere esistenti ((sono soggetti)) alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia ((...)) competente per territorio ((,)) che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all' articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al medesimo comma 1 e non e' necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati gia' esistenti.».