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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5237 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11913/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. CUOCO MARZIA CARMINA e con gli avv. SAURO Parte_1
MI ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
ER RA VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
OGGETTO: Carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2025, ha chiesto di accertare il Parte_1
proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15, con condanna per l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo. Secondo la prospettazione attorea, gli insegnanti assunti a tempo determinato dovrebbero ritersi, infatti, in tutto e per tutto equiparati alla figura dei docenti di ruolo alla luce delle mansioni svolte, della regolamentazione normativa in materia e in particolare, della clausola 4 della direttiva 99/70/CE.
Si è costituita la parte convenuta, con articolata memoria difensiva, nella quale ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata.
Con vittoria di spese.
In particolare, ha negato che la legge n. 107/2015 avrebbe creato una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio cd.
“Carta Elettronica del Docente”, di cui all'art. 1, co. 121.
Ha, poi, argomentato come non vi sarebbe violazione dei principi costituzionali, in quanto il legislatore sarebbe legittimato a operare distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti, ove tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive.
Inoltre, i docenti a tempo determinato sarebbero, alla stregua di quelli a tempo indeterminato, destinatari della necessaria formazione prevista nel Piano
Triennale di Offerta Formativa, ex art. 1, co. 124, l. 107/2015.
Ha sostenuto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha accolto le ragioni dei docenti precari, nello specifico la sentenza n. 1842/2022, avrebbe efficacia inter partes, e non potrebbe tale provvedimento giudiziario avere dei riverberi nella attuale controversia.
Ha esposto come la doglianza di parte ricorrente in merito alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva
1999/70/CE, volta alla disapplicazione della legge n. 107/2015 nella parte di interesse, sarebbe infondata, in quanto tale casistica rientrerebbe nella clausola
6.
Ha, inoltre, sostenuto come dovrebbe, piuttosto, essere sostenuta un'interpretazione, per cui, per i docenti a tempo determinato, l'eventuale riconoscimento di tale beneficio dovrebbe avere tassativamente data di inizio con la stipula del contratto di supplenza e termine e fine al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre non sussisterebbe alcuna possibilità di slittamento negli anni successivi del medesimo, perché tale provvedimento determinerebbe il fenomeno della “discriminazione a contrario” rispetto ai docenti a tempo indeterminato che non godrebbero di tale facoltà.
Ha, ancora, affermato la stessa parte come, non essendo possibile il cumulo delle somme in parola, il diritto alla pretesa delle annualità pregresse sarebbe da dichiararsi inesistente.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate fondate.
È pacifico in causa che rientra nell'ambito del Parte_1
personale docente e risulta che è stato assunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dal 15/09/2025 al 30/06/2026 presso la Scuola Primo Levi di Milano
(doc. 10 res.), dopo la stipula di diversi negozi a tempo determinato, come descritti nell'atto introduttivo del giudizio.
Giova, poi, ricordare come l'art. 1, ai commi 121 e ss. della legge n. 107 del 13.07.15 disponga che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Ciò posto, con il ricorso si è sostenuto, per gli anni di precariato suddetti, il diritto all'attribuzione della Carta docenti, concessa dal convenuto solo CP_1
al personale insegnante a tempo indeterminato.
Per quanto qui rileva, poi, si osservi che, nella memoria, peraltro, è rilevato che il DPCM 28/11/2016 ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.
Nel caso, tuttavia, viene a rilevare, innanzitutto, la clausola 4 della direttiva
70/99/CE che stabilisce che
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Viceversa, non sembra avere alcuna attinenza la clausola 6 della stessa direttiva, menzionata dalla convenuta, e pur richiamata dallo Stato italiano nelle proprie difese nella causa C-450/21 davanti alla Corte di giustizia (e dunque considerata da parte della stessa).
Così è possibile rammentare che, con riguardo alla clausola 4 e all'art. 1, comma 121 e ss. della legge n. 107/15, secondo i seguenti passaggi, si è espressa la Corte giustizia sez. VI, 18/05/2022, nella causa C-450/21, nei paragrafi 32 e ss., nel senso che:
Pa
“32 Nel caso di specie, occorre rilevare che , dal momento che è stata assunta dal in qualità di docente mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di CP_1
«lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di
tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_1
e , C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18
[...] Persona_2 marzo 2011, , C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di
[...] valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
(ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché Persona_5 la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i
Pa fatti, stabilire se , allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”. Ciò posto, occorre, allora, in primo luogo, evidenziare come la difesa della resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato
(cfr., in senso similare , Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ad ogni modo, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Quanto finora argomentato, risulta, peraltro, ulteriormente confermato quantomeno per l'anno 2023 (derivando il diritto attoreo, per gli anni precedenti, dalle argomentazioni sovraesposte), dalla recente introduzione dell'articolo 15 del
DL n. 69/23 per cui “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tale norma, peraltro, deve essere disapplicata ai sensi della clausola 4 menzionata nella parte in cui limita il diritto alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile, considerato come le motivazioni della Corte di giustizia per cui tale indennità deve essere considerata condizione di impiego ai sensi di tale previsione sono da applicarsi a tutte le tipologie di contratto a termine e anche part time, non potendosi trovare differenziazioni nell'esigenza di attribuire una parità retributiva anche agli assunti a tempo determinato su posto non vacante o part time, purchè con prestazione ovviamente non di minimo rilievo (considerata anche la ratio legis dell'accrescimento delle competenze del singolo docente e dell'incremento della qualità del servizio scolastico).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, avendo chiarito la Suprema Corte che
“nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Nemmeno, poi, potrebbe trovare ostacolo per tale attribuzione la clausola del DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto
e non, dunque, per chi come parte ricorrente ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Neppure, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex articolo
100 cpc o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nella accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso, ma occorre rilevare che nel caso sussistono tali condizioni.
In questo senso, è risultato che ha ottenuto un Parte_1
ulteriore contratto a tempo determinato dal 15/09/2025 al 30/06/2026, con piena possibilità di godere del beneficio richiesto, secondo l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione nella sentenza RG n. 29961/2023, a cui si fa rinvio ex art. 118 disp att. cpc.
Cosicché, nei limiti della prescrizione quinquennale, si deve accertare
(prendendo atto della rinuncia attorea per l'annualità 2025/26 agli atti del giudizio ex articolo 306 cpc) che la stessa parte deve beneficiare della attribuzione della
Carta docenti per gli anni scolastici 2020/2021; 2022/2023 e 2023/2024, con diritto di attribuzione della medesima quale risarcimento in forma specifica, non essendo ammissibile una corresponsione in denaro.
Infatti, il bene della vita ottenibile con parità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo è la stessa Carta docenti che può essere reintegrata in forma specifica per gli anni in cui è stata omessa, restando, poi, al singolo insegnante farne utilizzo, in tutto o in parte, nei limiti temporali sopra esposti di cui al DPCM
28/11/2016, cosicché, ad oggi, ancorché si volesse qualificare la domanda come risarcitoria non sarebbe dimostrabile l'effettivo danno subito dalla parte interessata, non essendo concedibile un risarcimento per equivalente.
Ugualmente, trattandosi dell'attribuzione di un beneficio ai fini della formazione da poter usufruire integralmente in forma specifica in futuro, non è ammissibile alcun incremento per interessi, non essendo, peraltro, dimostrato alcun danno per perdita di valore collegato allo stesso.
Si aggiunga, solo, da ultimo, come anche in ragione dell'efficacia diretta della clausola 4 della direttiva 70/90/CE, nonché dell'interpretazione offerta dello stesso art. 1, comma 121 cit., debbono essere disapplicate tutte le norme, anche regolamentari o contrattuali che si pongano in senso contrario alla stessa, rigettandosi ogni eccezione della convenuta rapportata alle stesse, che non possono giovare per una diversa soluzione ermeneutica.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti suddetti e le spese di lite sono regolate, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura, della serialità, del valore e della breve durata della causa.
P.Q.M.
prendendo atto della rinuncia attorea agli atti del giudizio ex articolo 306 cpc per l'annualità
2025/26, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2020/2021; 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del convenuto all'attribuzione del beneficio richiesto. CP_1
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che CP_1
liquida in euro 1030, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a. e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 26/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11913/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. CUOCO MARZIA CARMINA e con gli avv. SAURO Parte_1
MI ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. ROVELLI STEFANO e gli avv. Controparte_1
ER RA VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
e C.F._2
OGGETTO: Carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2025, ha chiesto di accertare il Parte_1
proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15, con condanna per l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo, con maggiorazione di interessi legali dal dovuto al saldo. Secondo la prospettazione attorea, gli insegnanti assunti a tempo determinato dovrebbero ritersi, infatti, in tutto e per tutto equiparati alla figura dei docenti di ruolo alla luce delle mansioni svolte, della regolamentazione normativa in materia e in particolare, della clausola 4 della direttiva 99/70/CE.
Si è costituita la parte convenuta, con articolata memoria difensiva, nella quale ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata.
Con vittoria di spese.
In particolare, ha negato che la legge n. 107/2015 avrebbe creato una disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio cd.
“Carta Elettronica del Docente”, di cui all'art. 1, co. 121.
Ha, poi, argomentato come non vi sarebbe violazione dei principi costituzionali, in quanto il legislatore sarebbe legittimato a operare distinzioni all'interno della medesima categoria di soggetti, ove tale differenziazione sia giustificata da ragioni oggettive.
Inoltre, i docenti a tempo determinato sarebbero, alla stregua di quelli a tempo indeterminato, destinatari della necessaria formazione prevista nel Piano
Triennale di Offerta Formativa, ex art. 1, co. 124, l. 107/2015.
Ha sostenuto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha accolto le ragioni dei docenti precari, nello specifico la sentenza n. 1842/2022, avrebbe efficacia inter partes, e non potrebbe tale provvedimento giudiziario avere dei riverberi nella attuale controversia.
Ha esposto come la doglianza di parte ricorrente in merito alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva
1999/70/CE, volta alla disapplicazione della legge n. 107/2015 nella parte di interesse, sarebbe infondata, in quanto tale casistica rientrerebbe nella clausola
6.
Ha, inoltre, sostenuto come dovrebbe, piuttosto, essere sostenuta un'interpretazione, per cui, per i docenti a tempo determinato, l'eventuale riconoscimento di tale beneficio dovrebbe avere tassativamente data di inizio con la stipula del contratto di supplenza e termine e fine al momento della cessazione del rapporto di lavoro, mentre non sussisterebbe alcuna possibilità di slittamento negli anni successivi del medesimo, perché tale provvedimento determinerebbe il fenomeno della “discriminazione a contrario” rispetto ai docenti a tempo indeterminato che non godrebbero di tale facoltà.
Ha, ancora, affermato la stessa parte come, non essendo possibile il cumulo delle somme in parola, il diritto alla pretesa delle annualità pregresse sarebbe da dichiararsi inesistente.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attrici sono risultate fondate.
È pacifico in causa che rientra nell'ambito del Parte_1
personale docente e risulta che è stato assunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dal 15/09/2025 al 30/06/2026 presso la Scuola Primo Levi di Milano
(doc. 10 res.), dopo la stipula di diversi negozi a tempo determinato, come descritti nell'atto introduttivo del giudizio.
Giova, poi, ricordare come l'art. 1, ai commi 121 e ss. della legge n. 107 del 13.07.15 disponga che
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_2
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita' formative di cui ai commi da 121 a 124 e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
Ciò posto, con il ricorso si è sostenuto, per gli anni di precariato suddetti, il diritto all'attribuzione della Carta docenti, concessa dal convenuto solo CP_1
al personale insegnante a tempo indeterminato.
Per quanto qui rileva, poi, si osservi che, nella memoria, peraltro, è rilevato che il DPCM 28/11/2016 ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza.
Nel caso, tuttavia, viene a rilevare, innanzitutto, la clausola 4 della direttiva
70/99/CE che stabilisce che
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri,
previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Viceversa, non sembra avere alcuna attinenza la clausola 6 della stessa direttiva, menzionata dalla convenuta, e pur richiamata dallo Stato italiano nelle proprie difese nella causa C-450/21 davanti alla Corte di giustizia (e dunque considerata da parte della stessa).
Così è possibile rammentare che, con riguardo alla clausola 4 e all'art. 1, comma 121 e ss. della legge n. 107/15, secondo i seguenti passaggi, si è espressa la Corte giustizia sez. VI, 18/05/2022, nella causa C-450/21, nei paragrafi 32 e ss., nel senso che:
Pa
“32 Nel caso di specie, occorre rilevare che , dal momento che è stata assunta dal in qualità di docente mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di CP_1
«lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
33 In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di
tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, Per_1
e , C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18
[...] Persona_2 marzo 2011, , C-273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità Persona_3 sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a un piano di
[...] valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva
(ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché Persona_5 la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_6 punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza.
38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).
41 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).
42 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i
Pa fatti, stabilire se , allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)”. Ciò posto, occorre, allora, in primo luogo, evidenziare come la difesa della resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato
(cfr., in senso similare , Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018;
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
Ad ogni modo, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Quanto finora argomentato, risulta, peraltro, ulteriormente confermato quantomeno per l'anno 2023 (derivando il diritto attoreo, per gli anni precedenti, dalle argomentazioni sovraesposte), dalla recente introduzione dell'articolo 15 del
DL n. 69/23 per cui “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Tale norma, peraltro, deve essere disapplicata ai sensi della clausola 4 menzionata nella parte in cui limita il diritto alle supplenze annuali su posto vacante e disponibile, considerato come le motivazioni della Corte di giustizia per cui tale indennità deve essere considerata condizione di impiego ai sensi di tale previsione sono da applicarsi a tutte le tipologie di contratto a termine e anche part time, non potendosi trovare differenziazioni nell'esigenza di attribuire una parità retributiva anche agli assunti a tempo determinato su posto non vacante o part time, purchè con prestazione ovviamente non di minimo rilievo (considerata anche la ratio legis dell'accrescimento delle competenze del singolo docente e dell'incremento della qualità del servizio scolastico).
Pertanto, occorre riconoscere alla parte attorea il beneficio richiesto, per le annualità riferite ai contratti a termine stipulati, avendo chiarito la Suprema Corte che
“nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (cfr. Cass. sentenza n. 11379/2020).
Nemmeno, poi, potrebbe trovare ostacolo per tale attribuzione la clausola del DPCM 28/11/2016 che ha previsto la possibilità di riportare al 31 agosto del secondo anno le somme residue e non spese nell'anno di competenza, poiché è ovvio che tale limite temporale può decorrere solo per chi possa godere del diritto
e non, dunque, per chi come parte ricorrente ne sia stata privata, valendo per la stessa solo dalla data del suo riconoscimento in avanti in virtù della presente sentenza. Neppure, poi, si può ritenere una carenza di interesse al ricorso ex articolo
100 cpc o ostacoli al riconoscimento suddetto per il fatto che sono ormai cessati i contratti a termine.
Infatti, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nella accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza quindi che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso, ma occorre rilevare che nel caso sussistono tali condizioni.
In questo senso, è risultato che ha ottenuto un Parte_1
ulteriore contratto a tempo determinato dal 15/09/2025 al 30/06/2026, con piena possibilità di godere del beneficio richiesto, secondo l'interpretazione proposta dalla Corte di cassazione nella sentenza RG n. 29961/2023, a cui si fa rinvio ex art. 118 disp att. cpc.
Cosicché, nei limiti della prescrizione quinquennale, si deve accertare
(prendendo atto della rinuncia attorea per l'annualità 2025/26 agli atti del giudizio ex articolo 306 cpc) che la stessa parte deve beneficiare della attribuzione della
Carta docenti per gli anni scolastici 2020/2021; 2022/2023 e 2023/2024, con diritto di attribuzione della medesima quale risarcimento in forma specifica, non essendo ammissibile una corresponsione in denaro.
Infatti, il bene della vita ottenibile con parità di condizioni rispetto ai docenti di ruolo è la stessa Carta docenti che può essere reintegrata in forma specifica per gli anni in cui è stata omessa, restando, poi, al singolo insegnante farne utilizzo, in tutto o in parte, nei limiti temporali sopra esposti di cui al DPCM
28/11/2016, cosicché, ad oggi, ancorché si volesse qualificare la domanda come risarcitoria non sarebbe dimostrabile l'effettivo danno subito dalla parte interessata, non essendo concedibile un risarcimento per equivalente.
Ugualmente, trattandosi dell'attribuzione di un beneficio ai fini della formazione da poter usufruire integralmente in forma specifica in futuro, non è ammissibile alcun incremento per interessi, non essendo, peraltro, dimostrato alcun danno per perdita di valore collegato allo stesso.
Si aggiunga, solo, da ultimo, come anche in ragione dell'efficacia diretta della clausola 4 della direttiva 70/90/CE, nonché dell'interpretazione offerta dello stesso art. 1, comma 121 cit., debbono essere disapplicate tutte le norme, anche regolamentari o contrattuali che si pongano in senso contrario alla stessa, rigettandosi ogni eccezione della convenuta rapportata alle stesse, che non possono giovare per una diversa soluzione ermeneutica.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti suddetti e le spese di lite sono regolate, secondo il principio della soccombenza, tenendo conto della natura, della serialità, del valore e della breve durata della causa.
P.Q.M.
prendendo atto della rinuncia attorea agli atti del giudizio ex articolo 306 cpc per l'annualità
2025/26, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico “Carta docenti” di cui all'articolo 1, co. 121 della legge n. 107/15 per gli anni 2020/2021; 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del convenuto all'attribuzione del beneficio richiesto. CP_1
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte attorea che CP_1
liquida in euro 1030, oltre il 15% per spese forfettarie e oltre Iva e c.p.a. e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 26/11/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo