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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6011/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6011/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI MATTEO GIULIO. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20100
MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), personalmente e in qualità di socio Controparte_1 C.F._1 accomandatario,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito ed in via principale: a) accertare e dichiarare l'inadempimento di con sede in Capurso (BA), Via Controparte_2
Votano n.c., P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, e del IG. P.IVA_2 CP_1
, personalmente e in qualità di socio accomandatario della
[...] Controparte_2
C.F. , residente in [...], nei
[...] CodiceFiscale_2 confronti di consistente nel mancato pagamento del dovuto pari Controparte_3 all'importo di complessivi € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti;
b) condannare per l'effetto
[...]
con sede in Capurso (BA), Via Votano n.c., P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e il IG. , personalmente e in qualità Controparte_1 di socio accomandatario della C.F. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 7 , residente in [...], al pagamento in favore di C.F._4 Controparte_3 dell'importo complessivo € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al
[...] saldo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge..
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2
personalmente il socio accomandatario sig. al fine di ottenere la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 89.419,90, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, quale naturale prosecuzione dell'azione cautelare ex art. 671 c.p.c. promossa innanzi al Tribunale di Milano (r.g.n. 41224/2021), all'esito della quale aveva ottenuto il sequestro conservativo sui beni del debitore.
Ha chiesto in via preliminare l'emissione di ingiunzione di pagamento immediato, provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., per l'importo portato dagli effetti cambiari depositati e sottoscritti dalla convenuta per complessivi di € 59.933,08, comprese le spese di protesto, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002; nel merito, l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti, consistente nel mancato pagamento del dovuto pari ad € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, con conseguente condanna al pagamento del credito de quo.
ed il socio accomandatario Parte_2 Controparte_1
benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Alla prima udienza è stata concessa l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, in forza della quale parte debitrice è stata condannata a pagare in favore di Controparte_3 la somma di € 59.933,08, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, tempo per tempo
[...]
vigenti dalla scadenza del dovuto sino al pagamento effettivo, ed oltre spese del sub procedimento.
All'udienza del 26 ottobre 2022 venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art.183, sesto comma c.p.c. e la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante l'ammissione della prova testimoniale ( svoltasi all'udienza del 18 settembre 2023 con il solo teste
[...]
) e, su richiesta della parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Tes_1 conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024.
L'udienza è stata celebrata mediante trattazione scritta ed il g.i. – nuovo assegnatario del ruolo – ha poi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine per il deposito della comparsa conclusionale, sulla scorta delle conclusioni precisate da parte attrice ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.
In primo luogo, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 3 di 7 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Solo a seguito della comprovata esistenza di un pagamento con effetto estintivo, ossia eseguito in modo puntuale in relazione al credito oggetto di causa, l'onere della prova incombe sul creditore che sostenga che il pagamento deve essere imputato a un credito diverso (Cass. civ., Sez. II, Sent., 9 novembre 2012,
n. 19527).
L'onere per il convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, pertanto, un presupposto logico rispetto all'onere del creditore di dimostrare una diversa imputazione del pagamento. Tale prova da parte del creditore diventa rilevante solo dopo che il debitore abbia dato la dimostrazione completa dell'effetto estintivo (Cass. civ., Sez. II., Sent., 3 febbraio 1998, n. 1041; Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2007, n. 205), in difetto del quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. civ., Sez. II., Sent., 12 febbraio 2000, n. 1571; Cass. civ. Sez. II, Sent.,
26 giugno 2006, n. 14741).
Per giunta, quando il pagamento è effettuato mediante assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare e l'astrattezza della causa, il creditore non è tenuto a fornire alcuna prova;
mentre è compito del debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati (Cass. civ., Sez. II, Ord., 25 settembre 2023, n. 27247). La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità in merito a tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass. civ., Sez.
II, Ord., 20 giugno 2024, n. 17005).
Nel caso di specie, parte attrice assume di essere creditrice di nei confronti della società
[...]
e personalmente nei confronti di socio Controparte_2 Controparte_1 accomandatario, della somma di euro di € 89.419,90, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2012, a fronte di una “fornitura di caffè in sacchi (dai 6 ai 24 sacchi da 60 kg a tipologia di caffè)” (cfr. pag. 3 atto di citazione), non pagata da parte convenuta. Ne consegue pertanto la richiesta di condanna all'adempimento della prestazione in capo all'acquirente, consistente nel pagamento del prezzo della merce acquistata.
La società attrice allega e produce a prova del proprio credito documentazione (all. 2 Controparte_3
consistente in:
[...]
pagina 4 di 7 - complessivi nove effetti cambiari emessi dalla società convenuta in favore di Controparte_3
tutti protestati – dell'importo di € 5.600,00 ciascuno, quanto alle cambiali emesse il
[...]
30.11.2016, 31.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 30.04.2017, 31.05.2017 e dell'importo di € 9.000,00 ciascuno, quanto a quelle emesse il 30.03.2017 e 30.04.2017;
- spese di protesto per l'importo complessivo di € 2.733,08;
- nota di debito n. FC/2016000491 del 4.08.2016 avente ad oggetto il pagamento di interessi per il ritardato pagamento per gli anni 2016/2017 per l'importo di € 4.754,63;
- tre fatture (fattura 2016301629 del 30.06.2016 di € 9.525,03; fattura n. 2016302122 del
08/09/2016 di € 13.245,77; fattura n. 2016303043 del 20.12.2016 di € 1.961,39).
Tanto premesso, per la verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice circa l'esistenza del credito è necessario distinguere l'analisi con riferimento alle diverse produzioni documentali.
Come noto, la cambiale è un titolo di credito grazie alla quale il portatore può ottenere il pagamento dell'importo per cui è emessa nei confronti di qualsiasi sottoscrittore.
Nel presente giudizio deve ritenersi che parte attrice abbia agito in via causale e non in via cambiaria, utilizzando le cambiali non quale titolo esecutivo ma come documento finalizzato a provare il rapporto in qualità della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
A riguardo occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia,
l'efficacia della cambiale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., comporta che colui a favore del quale è emessa sia esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria. In tal senso la Suprema Corte, infatti, chiarisce che "l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ. Sez. VI-3, ordinanza, 28 settembre 2022, n. 19860). Pertanto, quando la cambiale
è utilizzata come promessa di pagamento (come nel caso di specie), l'onere della prova anche in relazione alla fonte del diritto si trasferisce, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sul debitore, il quale è tenuto a provare l'inesistenza del rapporto causale o l'estinzione delle obbligazioni da esso derivanti.
In ossequio a tale principio sarebbe, quindi, spettato ai convenuti fornire la prova dell'insussistenza del rapporto sottostante al titolo cartolare che, tuttavia, non è stata fornita, essendo rimasti contumaci.
pagina 5 di 7 È, invece, la società creditrice che ha comunque dimostrato che le nove cambiali (per un totale di €
57.200,00) risultano impagate, producendo le spese accessorie notarili di protesto pari a € 2.733,08.
(all.2 Controparte_3
Ne segue la certezza della sussistenza del credito pari a € 59.933,08.
A contrario, alla luce di quanto allegato e prodotto, non può dirsi provata l'esistenza della parte residua dell'asserito credito. si è infatti limita a produrre solo una nota di debito n. Controparte_3
FC/2016000491 del 4.08.2016 avente ad oggetto il pagamento di interessi per il ritardato pagamento per gli anni 2016/2017 per l'importo di € 4.754,63 e tre fatture (fattura 2016301629 del 30.06.2016 di €
9.525,03; fattura n. 2016302122 del 08/09/2016 di € 13.245,77; fattura n. 2016303043 del 20.12.2016 di € 1.961,39) nelle quali sono descritti degli ordini in favore di parte convenuta riferiti, tra l'altro, ad un periodo parzialmente coincidente a quello delle cambiali ( all. 2 Controparte_3
Orbene, come noto, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali, ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono, in virtù della loro natura unilaterale, costituire prova del contratto ma, al più, possono rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata.
Ciò posto, nel caso di specie parte attrice ha supportato la produzione documentale solo con una testimonianza dalla quale, però, nulla emerge riguardo alla consegna dei beni oggetto dell'ordine descritto nelle fatture. Ed invero la prova testimoniale espletata sul punto non è dirimente, atteso che il testimone escusso (dipendente della parte attrice) ha rilasciato dichiarazioni generiche, inidonee a provare la pretesa fatta valere in giudizio riportando una presunta conoscenza in ordine alla consegna della merce venduta priva di riferimenti specifici.
Altresì, considerando la parziale coincidenza temporale tra le fatture e le cambiali, persiste il dubbio, non chiarito dalla società che i titoli prodotti attengano proprio alle Controparte_3
forniture oggetto delle fatture oggetto del giudizio o, invece, si riferiscano ad ulteriori ordini di caffè effettuati dalla convenuta di modo che non possono costituire indizio in ordine alla fornitura delle ulteriori partite di caffè.
Per tali ragioni, non essendo stata fornita una prova sufficiente circa l'esistenza del residuo credito, consegue l'accoglimento parziale della domanda di condanna al pagamento di CP_2 [...]
e del socio accomandatario sig. , limitatamente all'importo Controparte_2 Controparte_1 di € 59.933,08 ( importo già oggetto della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), oltre interessi moratori ex
D.lgs 231/2002 dal dovuto al pagamento effettivo. pagina 6 di 7 Va al riguardo precisato che l'ordinanza interlocutoria emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. deve intendersi assorbita dall'odierna sentenza, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a S.U. n.
1820/2007, secondo la quale “la disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, per l'intera fase processuale essendo assorbita l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sulla scorta del D.M. 147/2022, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, come da accoglimento parziale rispetto alla domanda attorea. Nella determinazione del compenso si è tenuto conto dei valori minimi delle quattro fasi tenuto conto della assenza di questioni di particolari complessità e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, assorbita l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., così provvede:
- accerta l'inadempimento della convenuta alla prestazione di pagamento assunta e condanna
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e IG. personalmente e in qualità di socio accomandatario al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 59.933,08, oltre interessi Controparte_3 moratori ex D.lgs 231/2002 dal dovuto al pagamento effettivo (assorbita l'ingiunzione ex art. 186 ter cpc nella presente statuizione);
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e IG. , personalmente e in qualità di socio accomandatario alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_3
786,00 per anticipazioni non imponibili, € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Boroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6011/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
DI MATTEO GIULIO. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MODRONE, 3 20100
MILANO presso il difensore
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), personalmente e in qualità di socio Controparte_1 C.F._1 accomandatario,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione o deduzione disattesa, così giudicare: Nel merito ed in via principale: a) accertare e dichiarare l'inadempimento di con sede in Capurso (BA), Via Controparte_2
Votano n.c., P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, e del IG. P.IVA_2 CP_1
, personalmente e in qualità di socio accomandatario della
[...] Controparte_2
C.F. , residente in [...], nei
[...] CodiceFiscale_2 confronti di consistente nel mancato pagamento del dovuto pari Controparte_3 all'importo di complessivi € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti;
b) condannare per l'effetto
[...]
con sede in Capurso (BA), Via Votano n.c., P.I. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, e il IG. , personalmente e in qualità Controparte_1 di socio accomandatario della C.F. Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 7 , residente in [...], al pagamento in favore di C.F._4 Controparte_3 dell'importo complessivo € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al
[...] saldo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge..
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Controparte_3 Controparte_2
personalmente il socio accomandatario sig. al fine di ottenere la condanna al Controparte_1 pagamento della somma di € 89.419,90, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, quale naturale prosecuzione dell'azione cautelare ex art. 671 c.p.c. promossa innanzi al Tribunale di Milano (r.g.n. 41224/2021), all'esito della quale aveva ottenuto il sequestro conservativo sui beni del debitore.
Ha chiesto in via preliminare l'emissione di ingiunzione di pagamento immediato, provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., per l'importo portato dagli effetti cambiari depositati e sottoscritti dalla convenuta per complessivi di € 59.933,08, comprese le spese di protesto, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002; nel merito, l'accertamento dell'inadempimento dei convenuti, consistente nel mancato pagamento del dovuto pari ad € 89.419,90, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, con conseguente condanna al pagamento del credito de quo.
ed il socio accomandatario Parte_2 Controparte_1
benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
Alla prima udienza è stata concessa l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., provvisoriamente esecutiva, in forza della quale parte debitrice è stata condannata a pagare in favore di Controparte_3 la somma di € 59.933,08, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, tempo per tempo
[...]
vigenti dalla scadenza del dovuto sino al pagamento effettivo, ed oltre spese del sub procedimento.
All'udienza del 26 ottobre 2022 venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art.183, sesto comma c.p.c. e la causa veniva istruita, oltre che documentalmente, anche mediante l'ammissione della prova testimoniale ( svoltasi all'udienza del 18 settembre 2023 con il solo teste
[...]
) e, su richiesta della parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle Tes_1 conclusioni all'udienza del 20 novembre 2024.
L'udienza è stata celebrata mediante trattazione scritta ed il g.i. – nuovo assegnatario del ruolo – ha poi trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine per il deposito della comparsa conclusionale, sulla scorta delle conclusioni precisate da parte attrice ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di quanto segue.
In primo luogo, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 3 di 7 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Solo a seguito della comprovata esistenza di un pagamento con effetto estintivo, ossia eseguito in modo puntuale in relazione al credito oggetto di causa, l'onere della prova incombe sul creditore che sostenga che il pagamento deve essere imputato a un credito diverso (Cass. civ., Sez. II, Sent., 9 novembre 2012,
n. 19527).
L'onere per il convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, pertanto, un presupposto logico rispetto all'onere del creditore di dimostrare una diversa imputazione del pagamento. Tale prova da parte del creditore diventa rilevante solo dopo che il debitore abbia dato la dimostrazione completa dell'effetto estintivo (Cass. civ., Sez. II., Sent., 3 febbraio 1998, n. 1041; Cass. civ., Sez. III, Sent. 4 ottobre 2011, n. 20288; Cass. civ., Sez. III, 9 gennaio 2007, n. 205), in difetto del quale il debito deve considerarsi inadempiuto (Cass. civ., Sez. II., Sent., 12 febbraio 2000, n. 1571; Cass. civ. Sez. II, Sent.,
26 giugno 2006, n. 14741).
Per giunta, quando il pagamento è effettuato mediante assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare e l'astrattezza della causa, il creditore non è tenuto a fornire alcuna prova;
mentre è compito del debitore dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati (Cass. civ., Sez. II, Ord., 25 settembre 2023, n. 27247). La prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe, infatti, sul debitore e ogni incertezza o ambiguità in merito a tale prova deve risolversi contro il debitore e non già a danno del creditore o dei terzi (Cass. civ., Sez.
II, Ord., 20 giugno 2024, n. 17005).
Nel caso di specie, parte attrice assume di essere creditrice di nei confronti della società
[...]
e personalmente nei confronti di socio Controparte_2 Controparte_1 accomandatario, della somma di euro di € 89.419,90, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2012, a fronte di una “fornitura di caffè in sacchi (dai 6 ai 24 sacchi da 60 kg a tipologia di caffè)” (cfr. pag. 3 atto di citazione), non pagata da parte convenuta. Ne consegue pertanto la richiesta di condanna all'adempimento della prestazione in capo all'acquirente, consistente nel pagamento del prezzo della merce acquistata.
La società attrice allega e produce a prova del proprio credito documentazione (all. 2 Controparte_3
consistente in:
[...]
pagina 4 di 7 - complessivi nove effetti cambiari emessi dalla società convenuta in favore di Controparte_3
tutti protestati – dell'importo di € 5.600,00 ciascuno, quanto alle cambiali emesse il
[...]
30.11.2016, 31.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 30.04.2017, 31.05.2017 e dell'importo di € 9.000,00 ciascuno, quanto a quelle emesse il 30.03.2017 e 30.04.2017;
- spese di protesto per l'importo complessivo di € 2.733,08;
- nota di debito n. FC/2016000491 del 4.08.2016 avente ad oggetto il pagamento di interessi per il ritardato pagamento per gli anni 2016/2017 per l'importo di € 4.754,63;
- tre fatture (fattura 2016301629 del 30.06.2016 di € 9.525,03; fattura n. 2016302122 del
08/09/2016 di € 13.245,77; fattura n. 2016303043 del 20.12.2016 di € 1.961,39).
Tanto premesso, per la verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio di parte attrice circa l'esistenza del credito è necessario distinguere l'analisi con riferimento alle diverse produzioni documentali.
Come noto, la cambiale è un titolo di credito grazie alla quale il portatore può ottenere il pagamento dell'importo per cui è emessa nei confronti di qualsiasi sottoscrittore.
Nel presente giudizio deve ritenersi che parte attrice abbia agito in via causale e non in via cambiaria, utilizzando le cambiali non quale titolo esecutivo ma come documento finalizzato a provare il rapporto in qualità della promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.
A riguardo occorre rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia,
l'efficacia della cambiale come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., comporta che colui a favore del quale è emessa sia esonerato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria. In tal senso la Suprema Corte, infatti, chiarisce che "l'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.c., grava il debitore dell'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti” (Cass. civ. Sez. VI-3, ordinanza, 28 settembre 2022, n. 19860). Pertanto, quando la cambiale
è utilizzata come promessa di pagamento (come nel caso di specie), l'onere della prova anche in relazione alla fonte del diritto si trasferisce, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sul debitore, il quale è tenuto a provare l'inesistenza del rapporto causale o l'estinzione delle obbligazioni da esso derivanti.
In ossequio a tale principio sarebbe, quindi, spettato ai convenuti fornire la prova dell'insussistenza del rapporto sottostante al titolo cartolare che, tuttavia, non è stata fornita, essendo rimasti contumaci.
pagina 5 di 7 È, invece, la società creditrice che ha comunque dimostrato che le nove cambiali (per un totale di €
57.200,00) risultano impagate, producendo le spese accessorie notarili di protesto pari a € 2.733,08.
(all.2 Controparte_3
Ne segue la certezza della sussistenza del credito pari a € 59.933,08.
A contrario, alla luce di quanto allegato e prodotto, non può dirsi provata l'esistenza della parte residua dell'asserito credito. si è infatti limita a produrre solo una nota di debito n. Controparte_3
FC/2016000491 del 4.08.2016 avente ad oggetto il pagamento di interessi per il ritardato pagamento per gli anni 2016/2017 per l'importo di € 4.754,63 e tre fatture (fattura 2016301629 del 30.06.2016 di €
9.525,03; fattura n. 2016302122 del 08/09/2016 di € 13.245,77; fattura n. 2016303043 del 20.12.2016 di € 1.961,39) nelle quali sono descritti degli ordini in favore di parte convenuta riferiti, tra l'altro, ad un periodo parzialmente coincidente a quello delle cambiali ( all. 2 Controparte_3
Orbene, come noto, secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità, le fatture commerciali, ancorché annotate nei libri obbligatori, non possono, in virtù della loro natura unilaterale, costituire prova del contratto ma, al più, possono rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata.
Ciò posto, nel caso di specie parte attrice ha supportato la produzione documentale solo con una testimonianza dalla quale, però, nulla emerge riguardo alla consegna dei beni oggetto dell'ordine descritto nelle fatture. Ed invero la prova testimoniale espletata sul punto non è dirimente, atteso che il testimone escusso (dipendente della parte attrice) ha rilasciato dichiarazioni generiche, inidonee a provare la pretesa fatta valere in giudizio riportando una presunta conoscenza in ordine alla consegna della merce venduta priva di riferimenti specifici.
Altresì, considerando la parziale coincidenza temporale tra le fatture e le cambiali, persiste il dubbio, non chiarito dalla società che i titoli prodotti attengano proprio alle Controparte_3
forniture oggetto delle fatture oggetto del giudizio o, invece, si riferiscano ad ulteriori ordini di caffè effettuati dalla convenuta di modo che non possono costituire indizio in ordine alla fornitura delle ulteriori partite di caffè.
Per tali ragioni, non essendo stata fornita una prova sufficiente circa l'esistenza del residuo credito, consegue l'accoglimento parziale della domanda di condanna al pagamento di CP_2 [...]
e del socio accomandatario sig. , limitatamente all'importo Controparte_2 Controparte_1 di € 59.933,08 ( importo già oggetto della ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.), oltre interessi moratori ex
D.lgs 231/2002 dal dovuto al pagamento effettivo. pagina 6 di 7 Va al riguardo precisato che l'ordinanza interlocutoria emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c. deve intendersi assorbita dall'odierna sentenza, come affermato dalla Suprema Corte con sentenza a S.U. n.
1820/2007, secondo la quale “la disciplina contenuta nell'art. 186 ter cod. proc. civ., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita”.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, per l'intera fase processuale essendo assorbita l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., sulla scorta del D.M. 147/2022, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, come da accoglimento parziale rispetto alla domanda attorea. Nella determinazione del compenso si è tenuto conto dei valori minimi delle quattro fasi tenuto conto della assenza di questioni di particolari complessità e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, assorbita l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., così provvede:
- accerta l'inadempimento della convenuta alla prestazione di pagamento assunta e condanna
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, e IG. personalmente e in qualità di socio accomandatario al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 59.933,08, oltre interessi Controparte_3 moratori ex D.lgs 231/2002 dal dovuto al pagamento effettivo (assorbita l'ingiunzione ex art. 186 ter cpc nella presente statuizione);
- condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, e IG. , personalmente e in qualità di socio accomandatario alla Controparte_1 rifusione delle spese di lite in favore di che si liquidano in € Controparte_3
786,00 per anticipazioni non imponibili, € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Milano, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Valentina Boroni
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