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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 19.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 483/2021 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], c.f. rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 roduttivo, dagli avv.ti Giuseppe Fina e elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, CP_1 P.IVA_1 cura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato i RIA 263 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , ritenendo di averne i presupposti, in data 11.06.2017 ha presentato domanda Parte_1 pe diritto alla pensione di inabilità ex legge 30 marzo 1971 n. 118 artt. 2 e 12 o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della predetta normativa. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica, nella seduta del 30.11.2018, ha riconosciuto l'istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa al 55%, non ritenendo sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali alternativamente richieste. Quindi, la parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1441/2019); all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata il 07.02.2021, ha ritenuto l'istante invalida al 86%, con decorrenza Persona_1 dalla da amministrativa e revisione a due anni. 1.1. La parte ricorrente depositava espresso atto di dissenso e proponeva tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non corretto il calcolo riduzionistico effettuato alla luce delle patologie accertate, restituente un valore compatibile con il riconoscimento di una inabilità totale e non solo parziale, come erroneamente concluso dal CTU. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro di , previa rinnovazione Parte_2 dell'indagine medica effettuata, l'accertamento dell'invalidità “al 100% con totale e permanente inabilità lavorativa”, con condanna dell al pagamento delle spese di lite per entrambi i giudizi. CP_1 1.2. In data 2 21 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto per la CP_1 genericità delle contestazioni mosse e chiedendo idersi il giudizio medico legale espresso in fase di Atpo, ritenuto motivato ed esaustivo. 1.3. All'udienza del 11.01.2023 la dott.ssa invitava il CTU a depositare breve relazione integrativa, tenendo Per_2 conto delle controdeduzioni contenute ne o introduttivo con particolare riferimento alle patologie accertate e al calcolo riduzionistico applicato. 1.4. Esaminata la relazione integrativa depositata e all'esito del raffronto tra le mutate conclusioni e la documentazione medica allegata, il GdL disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali già svolte, nominando CTU la dott.ssa , la quale, con relazione depositata il 02.12.2024, riconosceva una percentuale Persona_3 invalidante del 74 % dalla data della visita presso il CML (30.11.2018) e del 92% con decorrenza dal settembre CP_1 2020, a seguito dell'intervenuto aggravamento.
1.5. Disposta la sostituzione della scrivente sul ruolo assegnato alla dott.ssa assente dal servizio, giusta Per_2 decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, e ritenuta completa l'i e peritale condotta, la causa veniva definita con sentenza depositata ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. 2.1. L'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa. Il beneficio economico è, altresì, subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso un assegno mensile. 3. In via preliminare, occorre precisare che, sebbene parte ricorrente abbia ottenuto in fase di Atpo il riconoscimento della percentuale utile al godimento dell'assegno mensile di assistenza, come richiesto in via subordinata, ha proposto il presente giudizio al fine dell'ottenimento della sola pensione di inabilità, non ritenendosi soddisfatta da quanto accertato nella precedente fase. 3.1. Nel merito, occorre ribadire che il consulente medico di ufficio, Dott. , nominato nel corso Persona_1 del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, con relazione 02.2021, ha ritenuto integrato un grado di invalidità pari all'86%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha fornito le seguenti motivazioni: “La SI , di anni 65, già riconosciuta invalida con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella percentuale del e di rilevanza tale da renderla invalida in misura superiore ai 2/3. Nella fattispecie, le patologie più rilevanti della ricorrente sono presenti a carico del sistema osteo-articolare, in cui sono presenti rarefazione ossea, artrosi polidistrettuale, spondiloartrosi al rachide cervicale e dorso-lombare con deficit funzionale, inversione cifosica della fisiologica lordosi cervicale, segni di degenerazione artrosica disco-somatica al rachide in toto, scoliosi dorso-lombare, accentuazione della cifosi dorsale e lombare. A livello del rachide cervicale, altresì la TC ha evidenziato piccola ernia discale a sede mediana e paramediana bilaterale a livello di C3-C4, mentre sempre a sede mediana e paramediana bilaterale ha evidenziato protrusione discale a livello di C4-C5, C5-C6 e C6-C7. Tutto ciò causa difficoltà nei movimenti di flesso-estensione, di rotazione e di inclinazione dei movimenti del rachide cervicale e del capo con limitazione antalgica di tali movimenti ai gradi estremi. La TC ha riscontrato, altresì, a livello del rachide dorsale e lombo-sacrale, cioè da D12-L1 ad L5-S1 multiple ernie disco-artrosiche che sono causa di rachialgia che si accentua nei movimenti di flesso-estensione, di rotazione e di inclinazione del rachide a tali livelli. Tali movimenti sono ulteriormente ostacolati da una concomitante sindrome miofasciale cioè ad uno spasmo muscolare a livello dei muscoli paravertebrali che è responsabile della sintomatologia algica e del deficit funzionale a tali livelli. Anche la deambulazione, sebbene autonoma, presenta delle difficoltà a causa della presenza di segni gonartrosi bilaterale e di segni di artrosi tibio-tarsica. Si tenga presente che in anamnesi, è presente una pregressa frattura trimalleolare al malleolo tibiale, alla fibula ed alla caviglia destre trattata con sintesi metallica. Inoltre, la presenza di varici venose agli arti inferiori determinanti una insufficienza venosa cronica (IVC) di classe III causa facile stancabilità e ulteriore difficoltà deambulatoria per ostacolato ritorno di sangue venoso al cuore soprattutto nella stazione eretta prolungata e soprattutto nei mesi caldi. Alla vista presenta cataratta in OO che causa, al momento, modica riduzione dell'acuità visiva e che, eventualmente, può essere trattata chirurgicamente. La tiroide si presenta aumentata di volume in modo notevole e a densità disomogenea, ma, al momento, non sembrano esserci fenomeni compressivi sulla trachea, né segni di distiroidismo. Il tono dell'umore è deflesso per presenza di depressione endogena grave. Nella fattispecie, appare utile applicare la formula riduzionistica, nota, anche, come formula a scalare di BAd prevista dal D.M. 05/02/1992, in quanto questa formula è applicabile in caso di patologie interessanti organi ed apparati funzionali distinti. Per quanto riguarda le descritte patologie del rachide si fa riferimento, per analogia, all'anchilosi del rachide totale, il cui codice tabellare è il numero 7001 e la cui percentuale di invalidità è del 75%. In riferimento alla patologia delle ginocchia bilateralmente si fa capo, per analogia, all'anchilosi di ginocchio rettilinea, il cui codice tabellare è il numero 7205 e la cui percentuale di invalidità è del 30%. Per quanto riguarda la cataratta in OO si fa riferimento alla cataratta in OO (congenita – traumatica – senile) senza riduzione del visus intervento chirurgico possibile, il cui codice tabellare è il numero 5003 e la cui percentuale di invalidità è del 5% fisso. Alla insufficienza venosa cronica agli arti inferiori (IVC) si assegna un 10% di invalidità. Alla Sindrome depressiva endogena grave, il cui codice tabellare è il numero 2210, si assegna un 80% di invalidità. Dal calcolo riduzionistico a scalare di quanto sopra si evince una invalidità dell'OTTANTASEI PER CENTO (86%). Le patologie descritte riducono in misura rilevante l'efficienza fisica e la qualità della vita della Ricorrente. Per ciò che concerne l'epoca d'insorgenza del complesso morboso di natura osteo-articolare, visiva, circolatoria e psichica da cui l'Istante è affetta, questa può farsi risalire, presumibilmente, al GIUGNO DEL 2017, epoca in cui Ella ha presentato la domanda amministrativa, in quanto, a quell'epoca, le sue patologie erano già presenti. Tali patologie, essendo costituite, in gran parte, da alterazioni a carattere cronico-progressivo, si sono, ulteriormente, aggravate dopo quell'epoca anche per l'incedere dell'età”. 3.2. Con l'introduzione del presente giudizio, parte ricorrente ha ritenuto non correttamente valutato il quadro clinico esistente, insistendo per il riconoscimento di una percentuale invalidante del 97%, elevabile al 100% per l'incidenza sulla capacità lavorativa semi-specifica o specifica. 3.3. Ritenuti non esaustivi i chiarimenti resi dal dott. che mutava il proprio giudizio senza il riscontro di Per_1 concreti criteri scientifici, e disposta la rinnovazione perazioni peritali, con affidamento dell'incarico alla dott.ssa , con relazione depositata il 02.12.2024 il nuovo CTU formulava le seguenti conclusioni: Persona_3
“La prin sig.ra è la patologia OSTEOARTICOLARE già riconosciuta in sede di Parte_1 visita Successivamente alla va ce dalla documentazione esibita depressione maggiore endogena grave. Si CP_1 CP_1 riport uito quanto valutato attraverso l' same della CTU e del Verbale Si conferma il giudizio già espresso in CP_1 sede di ANCHILOSI DI GINOCCHIO IN FLESSIONE TRA 35° E 40° codice D.M. 7204 tasso di invalidità CP_1 55 RO (riguardante rachide e mani) è stata riportata nella DIAGNOSI del verbale ed inquadrabile come CP_1 RT codice ICD 9 CM 715 (score funzionale 4-7) classe funzionale 2 tasso invalidante 21-50 ndo le TABELLE INDICATIVE DELLE PERCENTUALI DI INVALIDITA PER LE MENOMAZIONI E LE MALATTIE INVALIDANTI AGGIORNATA AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N° 102”CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO –LEGGE 1° LUGLIO 2009, N.7). La depressione maggiore subentrata successivamente, e nomenclata alla certificazione come va valutata Parte_3 come SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GR 71%-80%. Tanto premesso si precisa quanto segue: Al momento della visita (30/11/2018) valutata la patologia artrosica a carico del CP_1 ginocchio e del rachide la sig.ra realizzava più correttamente una p ale di invalidità del 74% (arrotondata per eccesso) derivante dall'applicazione corretta della formula Salomonica prevista anch'essa dal D.M. 05/02/92 in quanto patologie interessanti lo stesso organo o apparato Visto il quadro psichiatrico evidenziato alla certificazione, tale condizione può essere ritenuta aggravata al settembre 2020 (momento in cui viene evidenziato lo stato depressivo) al 92%. In merito alla valutazione della depressione si fa presente che al momento della visita medica del Dr. lo stesso più che evidenziare uno stato depressivo evidenzia un “soggetto scarsamente vigile Per_1 (non se ne comprende il senso, visto riportato successivamente rispetto all'osservazione neurologica), scarsamente orientato in senso temporo-spaziale. Non segni meningei. Non rigidità nucale. Non segni di lato. Oscillazioni del capo nella norma. Pupille isocicliche, eucoriche (?), normalmente reagenti alla luce e alla accomodazione” Visto l'unico certificato psichiatrico esibito ed il quadro clinico osservato dal CTU precedente, nonché l'assenza di un diario clinico che evidenzia una storia clinica di depressione, non è proprio compatibile la valutazione massima della percentuale, pertanto si ritiene congrua la valutazione del 71% Tanto premesso, nello specifico, considerate le patologie già riconosciute dalla Commissione e applicata correttamente la formula di BA e , la CP_1 Parte_4 sig.ra a momento della visita ngeva una percentuale invalidante del 74%, aggrav al Parte_1 CP_1 mome ”. Concludeva rico do una riduzione della capacità lavorativa del 74% dalla visita (30.11.2018) e riteneva tale condizione aggravata al 92% dal settembre 2020, momento a partire dal quale si CP_1
l'insorgenza della depressione endogena grave.
3.4. A fronte di tale giudizio, parte ricorrente chiedeva la decisione della causa con accoglimento delle conclusioni CP_ rassegnate nel giudizio di .
4. Sulla base dei risultat consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo nonché della rinnovazione disposta in fase di opposizione non può essere riconosciuta alla parte ricorrente la pensione di inabilità, non integrandosi la percentuale utile al riconoscimento della prestazione ambita. La relazione a firma della dott.ssa depositata in fase di opposizione, è condivisibile dal Tribunale perché correttamente motivata. Per_3 Il raffro documentazione agli atti e l'esame obiettivo condotto ha consentito al consulente incaricato di effettuare una valutazione più dettagliata, consentendogli di verificare l'esatta incidenza delle patologie riscontrate sulla capacità lavorativa dell'istante. Viceversa, non possono essere ritenute corrette le considerazioni del dott. rese all'esito dei richiesti chiarimenti, il quale, a modifica del precedente giudizio, ha ritenuto sussistente Per_1 alidità totale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa valutando come pregressa una sindrome depressiva endogena grave refertata, per la prima volta, solo a settembre 2020. Come correttamente precisato dalla dott.ssa sul punto, non vi è una storia clinica di depressione ma un unico certificato Per_3 attestante l'insorgenza atologia nel settembre 2020, elemento che non giustifica l'applicazione della percentuale massima del 80%. A conferma di ciò, si rileva che la commissione medica visitata l'istante il CP_1 30.11.2018, ha descritto un soggetto lucido, collaborante ed orientato. Il raffronto valutazione e la certificazione in atti conferma la correttezza della valutazione resa dalla dott.ssa Per_3 4.1. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le deduzioni articolate dal difensore della parte, avendo la dott.ssa non solo nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur Per_3 non concordando con essi, i rilievi soll avendo anche ulteriormente chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). Pertanto, la domanda deve essere respinta. Le conclusioni del medico incaricato in fase di opposizione sono ritenute complessivamente esaurienti dal giudice, adeguatamente argomentate, immuni da vizi logici quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo giudice e delle osservazioni svolte nel ricorso in opposizione. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
4.2. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo e della relazione depositata nel presente giudizio a seguito della disposta rinnovazione, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente la pensione di inabilità in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
5. Il rigetto del presente ricorso in opposizione, unitamente all'accoglimento solo parziale del ricorso per AT (rigetto della domanda proposta in via principale ed accoglimento parziale – stante lo spostamento di decorrenza
-di quella proposta in via subordinata), giustificano la integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo una chiara ipotesi di reciproca soccombenza. Le spese della consulenza tecnica, esperita in entrambe le fasi del giudizio, già provvisoriamente liquidate con CP_ separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che Parte_1 possiede il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato decreto. CP_1 Lagonegro, 17.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP