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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/10/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, in qualità di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 781 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n. 215, presso lo Studio dell'Avv. Adriana ALABACE, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola ROMANO giusta procura alle liti in atti
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme (CZ) via Sele, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni BARDARI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
-PARTE APPELLATA- NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25,
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- E
(P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Lamezia Terme (CZ)Via Timavo snc,
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 2151/2021, depositata in data 6.12.2021 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 25.07.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore e la di AR AR Ginevra al fine di vedere accertata la Controparte_3 responsabilità in solido per i danni subiti alla propria vettura Fiat Punto Evo, tg. EH571VP, in conseguenza di un rifornimento di carburante impuro con condanna delle società convenute al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 1.833,44 di cui 1.803,44 per le spese di riparazione sostenute, € 30,00 per il carburante acquistato, oltre interessi e rivalutazione 2
monetaria. Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che in data 12.09.2018, ore 17:21, effettuato CP_ rifornimento di carburante (gasolio) presso la Stazione di Servizio di AR AR Ginevra, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Timavo, avvertiva bruschi strappi provenienti dal motore, dopo avere percorso pochi chilometri e subiva l'arresto del veicolo;
che si vedeva costretto a contattare il soccorso stradale e trasportare l'autovettura presso l' dove veniva Controparte_5 riscontrata la presenza di gasolio contaminato, tanto che si rendeva necessaria la revisione degli iniettori, della pompa alta pressione carburante e del filtro gasolio con pulizia del serbatoio e del circuito carburante;
che le spese affrontate per la riparazione dell'autovettura, complessivamente, ammontavano ad euro 1.803,44, come da preventivo allegato agli atti di causa;
che le formali diffide inoltrate per ottenere il risarcimento dei danni non sortivano effetti, per cui si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. 1.2 Interveniva ex art. 105 c.p.c., nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la la quale Parte_1 faceva valere la qualità di cessionaria dell'impianto di distribuzione di carburante coinvolto ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4 confermando il contratto di cessione intervenuto tra essa e la convenuta avente Controparte_4 ad oggetto anche l'impianto di vendita carburanti sito in via Timavo di Lamezia Terme;
eccepiva, ancora, che stante il difetto di legittimazione passiva della convenuta il Controparte_4 CP_1 poteva azionare la pretesa risarcitoria, secondo le regole del Codice del Consumo, unicamente nei confronti del rivenditore finale, quindi del gestore del punto vendita di carburante;
rilevava, inoltre, l'infondatezza - nel merito - dell'azione esperita per avere l'attrice disatteso agli oneri probatori;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari. Pur ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano né la e neppure la Controparte_4
, che rimanevano invece contumaci. Controparte_6
La controversia veniva – quindi - istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (escussione di testimoni). 2. Con sentenza n. 2151/2021, resa il 30.11.2021 e depositata in data 6.12.2021, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e - per l'effetto - condannava la convenuta
[...]
la di Servizio di AR AR Ginevra e la terza intervenuta Controparte_4 CP_3 CP_4 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.850,00, Parte_1 oltre all'importo di euro 1.235,00 per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando l'illegittimità della Parte_1 pronuncia e l'erronea valutazione da parte del giudice a quo delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure, in particolare, della documentazione dalla quale, a dire del giudicante, non era chiara la cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la e la Controparte_4 [...]
mentre riteneva assolti gli oneri probatori incombenti sul Procopio. Parte_1
Contestava, quindi, l'intervenuto addebito a suo carico, essendo essa subentrata nei contratti di cessione d'uso e fornitura già in essere tra la società produttrice del carburante, Controparte_4
e il gestore dell'impianto di rifornimento, Stazione di Servizio ESSO di AR AR Ginevra, unico soggetto – quest'ultimo – con il quale l'attrice aveva intrattenuto un rapporto contrattuale. Infine, si opponeva al quantum del risarcimento, giudicato oltre che indimostrato anche sproporzionato rispetto ai danni asseritamente occorsi al veicolo. La parte appellante concludeva – pertanto - per la riforma integrale della sentenza impugnata, 3
chiedendo parimenti il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal , con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 3.1 Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta il Sig. il quale - Controparte_1 in via del tutto preliminare - eccepiva la nullità ed inesistenza della procura alle liti, non avendo il
, quale procuratore della società fino al 30.6.2021, legittimità alla sottoscrizione Controparte_7 della procura;
l'inammissibilità-improcedibilità dell'appello non notificato a tutte le parti convenute nel processo di primo grado;
nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto;
in particolare, con riguardo alla eccezione sulla responsabilità esclusiva del venditore per mancata manutenzione delle cisterne in quanto motivo nuovo, per cui chiedeva la conferma integrale della sentenza del Giudice di Lamezia Terme, che reputava correttamente motivata ed argomentata, con condanna alle spese del doppio grado del giudizio. All'udienza del 22.3.2023 veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti della
[...]
e della , le quale parti - sebbene Controparte_4 Controparte_6 ritualmente citate in giudizio - ne rimanevano contumaci. La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle parti e Controparte_4 [...]
ritualmente convenute in giudizio e non costituitesi. Controparte_6
2) Va poi esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta costituita sull'invalidità inesistenza della procura alle liti sottoscritta dal . Controparte_7
La rilasciava al Dott. in data 25.6.2021 la procura di cui al Prot. 37212 – Parte_1 Per_1
Racc. 13307 notaio , valida fino al 30.6.2022, e, successivamente, il 30.6.2022 Persona_2 quella di cui al Rep. 24854 – Racc. 12543 notaio , in atti. Persona_3
In base alla nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. la procura alle liti è sempre sanabile, perfino quando è assente e quando viene rilevato un difetto di rappresentanza in giudizio il giudice è obbligato a concedere un termine per il rilascio o la rinnovazione della stessa.
Nel caso specie, eventuali vizi, se esistenti, sono stati comunque sanati, con effetti della domanda, sia processuali che sostanziali, sin dalla prima notificazione per cui l'eccezione sollevata dal CP_1
è infondata.
[...]
3) Nel merito, la presente impugnazione è fondata e, pertanto, deve trovare pieno accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado appellata.
3.1 Il giudice di primo grado, sul difetto di legittimazione passiva della ha Controparte_4 erroneamente rilevato la mancata prova della cessione del ramo d'azienda in quanto è stato prodotto in copia l'attestazione notarile del trasferimento del ramo d'azienda da a senza CP_4 Parte_1 che venisse specificato “che cosa significhi esattamente e quali rapporti commerciali riguardi detta cessione posto che il carburante venduto nella stazione di servizio è pur sempre di produzione della CP_ società ”. Dal documento n. 3, pag. 15 è emerso, in modo incontrovertibile, che la ha ceduto Controparte_4 alla mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, la titolarità di una serie di Parte_1 impianti di vendita, compreso quello sito in Lamezia, Via Timavo, in gestione alla Sig.ra AR Ginevra AR. 4
Il terzo è intervenuto nel giudizio perché, con la cessione del ramo d'azienda è subentrato automaticamente nei rapporti contrattuali e negli obblighi derivanti dal trasferimento. Se, dunque, la è subentrata alla nel contratto di cessione d'uso del punto Parte_1 CP_4 vendita carburanti di cui è causa di AR AR Ginevra, appare accoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della rispetto ai fatti di cui è causa. Controparte_4
Ne segue la riforma della sentenza impugnata con riguardo alla condanna della che Controparte_4 invece deve essere estromessa dal giudizio. 3.2 Si ritiene - inoltre - di accogliere l'eccezione proposta dalla sul mancato Parte_1 assolvimento dell'onere probatorio a supporto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal
. CP_1
Il agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della e, per essa, la CP_1 Controparte_2 [...]
e il di AR al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di Parte_1 Controparte_8 un rifornimento di gasolio difettoso. Occorre premettere che il titolo di responsabilità azionato da parte attrice è di natura contrattuale, in quanto conseguente al rapporto instauratosi in virtù dell'acquisto di gasolio da parte del CP_1 presso la stazione di rifornimento di AR. Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1281 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, ragion per cui spetta a chi agisce in giudizio per il risarcimento allegare e provare la fonte dell'obbligazione totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno, mentre – al contrario - incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sè non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, tra tutte, Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326). A fronte di una domanda risarcitoria promossa dal consumatore che ha subito un guasto al proprio veicolo per immissione di carburante impuro, all'attore non basta solo provare di aver acquistato gasolio presso la stazione di servizio convenuta e che tale gasolio era stato immesso nell'automezzo, perché – appunto - per il principio della “vicinanza della prova”, l'onere probatorio va ripartito in considerazione della possibilità concreta per ognuna delle parti processuali di provare fatti e circostanze che attengono rispettivamente alla propria sfera d'azione. Nella fattispecie in esame, compete dunque all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua o altri elementi contaminanti e che questi, trovati nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore, provenissero proprio dal rifornimento di carburante effettuati presso la convenuta. Il Tribunale ritiene - contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure - che detta prova non sia stata affatto fornita. Il , in data 12.09.2018, eseguiva un rifornimento di gasolio, presso la Stazione di Servizio CP_1
Esso di AR AR Ginevra sita in Lamezia Terme alla via Timavo, al veicolo di proprietà Fiat Punto Evo. Dalla ricevuta di pagamento, scontrino n. 1882666 prodotto, emerge il pagamento in data del 12.9.2018 ore 17:21:56, della somma di € 30,00 per rifornimento di carburante diesel presso la 5
stazione di servizio in questione (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, documentalmente, può ritenersi pacifico che il rifornimento di € 30,00 sia stato CP_ effettivamente eseguito proprio presso la stazione di servizio di AR AR Ginevra in Lamezia Terme. Anche in sede di prova testimoniale, all'udienza del 14.9.2021 è stato confermato dal Sig.
[...]
(che si trovava in macchina con il ), che quest'ultimo aveva eseguito Tes_1 CP_1 CP_ il rifornimento in questione presso la stazione di rifornimento . Pertanto, si ritengono provati il rifornimento eseguito dall'attore e – conseguentemente - il rapporto contrattuale instauratosi. L'attore, oltre ad avere provato di avere effettuato il rifornimento, ha, altresì, provato che l'automobile, dopo pochi chilometri, andava in avaria. Il teste difatti, confermava la circostanza dichiarando - di fatto - che l'autovettura Testimone_1
“effettuato un breve tragitto, cominciò a procedere a strappi e ad arrestare la marcia” per cui la macchina veniva ricoverata presso un vicino meccanico di Filadelfia. Il testimone , titolare dell'Autofficina Fruci Motors, riferiva di avere preso in carico la Testimone_2 vettura, di averla sottoposta ad analisi diagnostiche e dichiarava “che il blocco dell'autovettura poteva attribuirsi alla presenza di gasolio inquinato nei circuiti”. Tuttavia, l'acquirente non ha dimostrato che il gasolio acquistato fosse frammisto ad acqua o ad altro materiale e che i danni subiti all'autoveicolo fossero diretta conseguenza del carburante effettuato CP_ presso la della convenuta contumace. Nella vicenda in esame sarebbe stato più agevole per l'appellato dimostrare di aver subito il danno, compiendo attività che nella realtà dei fatti non sono state realizzate, come un accertamento tecnico preventivo, prelevando campioni di gasolio inquinati, o come la richiesta dei filmati di videosorveglianza. Né i testimoni di parte attrice, oggi appellata, escussi in giudizio, di fatto, sono riusciti a far emergere in modo chiaro ed incontrovertibile la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'avvenuto rifornimento. La prova testimoniale che si limiti a confermare l'avvenuto rifornimento e il successivo arresto del veicolo - senza specificare le modalità tecniche di accertamento della contaminazione del carburante
- non appare idonea a dimostrare il nesso eziologico tra la fornitura e l'evento dannoso;
risulta allora insufficiente la deposizione del meccanico il quale - pur dichiarando di aver riscontrato gasolio sporco nel serbatoio attraverso un mero esame visivo - non abbia proceduto al campionamento del carburante per analisi chimico-fisiche presso laboratori specialistici. L'accertamento della contaminazione del carburante e della conseguente avaria del veicolo deve essere suffragato con certezza dall'esito di analisi chimico-fisiche effettuate su campioni di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo al momento del ricovero presso l'officina, costituendo tale accertamento un elemento di alto e spesso inequivoco valore indiziario, in quanto fondato su indagini di laboratorio basate su criteri scientifici (tra tutte, vedi – nella giurisprudenza di merito - Trib. Paola sent. n. 615 del 14/8/2024). Né risulta sufficiente la mera allegazione che l'autovettura abbia manifestato malfunzionamenti successivamente al rifornimento, essendo necessario fornire prova positiva dello stato del veicolo antecedentemente al rifornimento stesso e della specifica contaminazione del carburante erogato. Le testimonianze che si limitano a riferire genericamente la presenza di materiale contaminante, senza al contempo anche precisare l'origine della contaminazione e senza escludere cause alternative del danno non sono idonee a suffragare un giudizio di responsabilità. 6
L'impossibilità di escludere che la contaminazione del carburante fosse preesistente al rifornimento contaminato ovvero che altri difetti abbiano allo stesso modo causato l'arresto del veicolo, determina l'interruzione del nesso causale necessario per l'affermazione della responsabilità. La produzione da parte della fornisce elementi probatori utili a dare atto dell'esecuzione Parte_1 di effettivi controlli circa lo stato del carburante nella giornata del 12.9.2021 in quanto ha allegato documenti o registri di carico e scarico dai quali erano evincibili riferimenti idonei a fornire la prova del buon esito dei controlli di qualità del carburante immesso nelle cisterne e - in particolare - dell'assenza di acqua. Anche dalle analisi campionate il 4 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) giammai risultava una qualsivoglia alterazione del gasolio erogato e tali elementi costituiscono fatti probatoriamente contrari alla dimostrazione del fatto fondante una pretesa responsabilità risarcitoria. In presenza di lacune probatorie – come quelle appena evidenziate - il giudice è tenuto a rigettare la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso di causalità, non potendo la responsabilità civile fondarsi su mere congetture o presunzioni non suffragate da elementi probatori certi e specifici che dimostrino inequivocabilmente la correlazione tra l'erogazione del carburante ed i danni subiti al veicolo. Concludendo, nell'odierno grado di giudizio non può ritenersi raggiunta la prova relativa al difetto di conformità proprio del prodotto acquistato, al danno e al nesso di causalità tra difetto e danno, come richiesto sia dall'art. 120 del codice del consumo e, più in generale, dal principio cardine del sistema processuale civilistico di cui all'art. 2697 c.c. Devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni, difese ed eccezioni rassegnate dalle parti, essendo all'evidenza superfluo ogni loro scrutinio da parte del Tribunale. Per le considerazioni che precedono, deve essere accolto l'appello proposto da e va Parte_1
– pertanto - riformata la sentenza gravata emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 30.11.2021 e depositata in data 6.12.2021 n. 2151/2021 e, per l'effetto, rigettata la domanda risarcitoria per come avanzata già in primo grado da . Controparte_1
Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Tanto chiarito, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa, in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale, delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, della mancata tempestiva costituzione di tutte le parti appellate nel presente giudizio di appello e delle decisioni contrastanti nelle due fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel 7
contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) in via preliminare, DICHIARA l'estromissione dal giudizio la Controparte_4
2) DICHIARA la contumacia della;
Controparte_6
3) nel merito, accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma integrale della sentenza n. 2151/2021 emessa Giudice di Pace di Lamezia Terme il 30.11.2021 e depositata il 6.12.2021, respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado da;
Controparte_1
4) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del doppio grado.
Lamezia Terme, 7 ottobre 2025.
Il Presidente-Giudice Monocratico Dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, in qualità di Giudice Monocratico, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 781 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Corso Giovanni Nicotera n. 215, presso lo Studio dell'Avv. Adriana ALABACE, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola ROMANO giusta procura alle liti in atti
-PARTE APPELLANTE- CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme (CZ) via Sele, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Giovanni BARDARI che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in primo grado;
-PARTE APPELLATA- NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore con Controparte_2 P.IVA_2 sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana n. 25,
-PARTE APPELLATA CONTUMACE- E
(P.IVA ), con sede in Controparte_3 P.IVA_3
Lamezia Terme (CZ)Via Timavo snc,
-PARTE APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 2151/2021, depositata in data 6.12.2021 e non notificata. CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 25.07.2025 in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 tempore e la di AR AR Ginevra al fine di vedere accertata la Controparte_3 responsabilità in solido per i danni subiti alla propria vettura Fiat Punto Evo, tg. EH571VP, in conseguenza di un rifornimento di carburante impuro con condanna delle società convenute al risarcimento dei danni medesimi, quantificati in complessivi euro 1.833,44 di cui 1.803,44 per le spese di riparazione sostenute, € 30,00 per il carburante acquistato, oltre interessi e rivalutazione 2
monetaria. Nel libello introduttivo della lite, l'attore esponeva: che in data 12.09.2018, ore 17:21, effettuato CP_ rifornimento di carburante (gasolio) presso la Stazione di Servizio di AR AR Ginevra, sita in Lamezia Terme (CZ), Via Timavo, avvertiva bruschi strappi provenienti dal motore, dopo avere percorso pochi chilometri e subiva l'arresto del veicolo;
che si vedeva costretto a contattare il soccorso stradale e trasportare l'autovettura presso l' dove veniva Controparte_5 riscontrata la presenza di gasolio contaminato, tanto che si rendeva necessaria la revisione degli iniettori, della pompa alta pressione carburante e del filtro gasolio con pulizia del serbatoio e del circuito carburante;
che le spese affrontate per la riparazione dell'autovettura, complessivamente, ammontavano ad euro 1.803,44, come da preventivo allegato agli atti di causa;
che le formali diffide inoltrate per ottenere il risarcimento dei danni non sortivano effetti, per cui si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei suoi diritti. 1.2 Interveniva ex art. 105 c.p.c., nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, la la quale Parte_1 faceva valere la qualità di cessionaria dell'impianto di distribuzione di carburante coinvolto ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della Controparte_4 confermando il contratto di cessione intervenuto tra essa e la convenuta avente Controparte_4 ad oggetto anche l'impianto di vendita carburanti sito in via Timavo di Lamezia Terme;
eccepiva, ancora, che stante il difetto di legittimazione passiva della convenuta il Controparte_4 CP_1 poteva azionare la pretesa risarcitoria, secondo le regole del Codice del Consumo, unicamente nei confronti del rivenditore finale, quindi del gestore del punto vendita di carburante;
rilevava, inoltre, l'infondatezza - nel merito - dell'azione esperita per avere l'attrice disatteso agli oneri probatori;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari. Pur ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano né la e neppure la Controparte_4
, che rimanevano invece contumaci. Controparte_6
La controversia veniva – quindi - istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento della prova costituenda orale autorizzata (escussione di testimoni). 2. Con sentenza n. 2151/2021, resa il 30.11.2021 e depositata in data 6.12.2021, il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e - per l'effetto - condannava la convenuta
[...]
la di Servizio di AR AR Ginevra e la terza intervenuta Controparte_4 CP_3 CP_4 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 1.850,00, Parte_1 oltre all'importo di euro 1.235,00 per le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando l'illegittimità della Parte_1 pronuncia e l'erronea valutazione da parte del giudice a quo delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio di prime cure, in particolare, della documentazione dalla quale, a dire del giudicante, non era chiara la cessione di ramo d'azienda intervenuta tra la e la Controparte_4 [...]
mentre riteneva assolti gli oneri probatori incombenti sul Procopio. Parte_1
Contestava, quindi, l'intervenuto addebito a suo carico, essendo essa subentrata nei contratti di cessione d'uso e fornitura già in essere tra la società produttrice del carburante, Controparte_4
e il gestore dell'impianto di rifornimento, Stazione di Servizio ESSO di AR AR Ginevra, unico soggetto – quest'ultimo – con il quale l'attrice aveva intrattenuto un rapporto contrattuale. Infine, si opponeva al quantum del risarcimento, giudicato oltre che indimostrato anche sproporzionato rispetto ai danni asseritamente occorsi al veicolo. La parte appellante concludeva – pertanto - per la riforma integrale della sentenza impugnata, 3
chiedendo parimenti il rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal , con CP_1 vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio. 3.1 Resisteva al gravame con comparsa di costituzione e risposta il Sig. il quale - Controparte_1 in via del tutto preliminare - eccepiva la nullità ed inesistenza della procura alle liti, non avendo il
, quale procuratore della società fino al 30.6.2021, legittimità alla sottoscrizione Controparte_7 della procura;
l'inammissibilità-improcedibilità dell'appello non notificato a tutte le parti convenute nel processo di primo grado;
nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto;
in particolare, con riguardo alla eccezione sulla responsabilità esclusiva del venditore per mancata manutenzione delle cisterne in quanto motivo nuovo, per cui chiedeva la conferma integrale della sentenza del Giudice di Lamezia Terme, che reputava correttamente motivata ed argomentata, con condanna alle spese del doppio grado del giudizio. All'udienza del 22.3.2023 veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti della
[...]
e della , le quale parti - sebbene Controparte_4 Controparte_6 ritualmente citate in giudizio - ne rimanevano contumaci. La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle parti e Controparte_4 [...]
ritualmente convenute in giudizio e non costituitesi. Controparte_6
2) Va poi esaminata l'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta costituita sull'invalidità inesistenza della procura alle liti sottoscritta dal . Controparte_7
La rilasciava al Dott. in data 25.6.2021 la procura di cui al Prot. 37212 – Parte_1 Per_1
Racc. 13307 notaio , valida fino al 30.6.2022, e, successivamente, il 30.6.2022 Persona_2 quella di cui al Rep. 24854 – Racc. 12543 notaio , in atti. Persona_3
In base alla nuova formulazione dell'art. 182 c.p.c. la procura alle liti è sempre sanabile, perfino quando è assente e quando viene rilevato un difetto di rappresentanza in giudizio il giudice è obbligato a concedere un termine per il rilascio o la rinnovazione della stessa.
Nel caso specie, eventuali vizi, se esistenti, sono stati comunque sanati, con effetti della domanda, sia processuali che sostanziali, sin dalla prima notificazione per cui l'eccezione sollevata dal CP_1
è infondata.
[...]
3) Nel merito, la presente impugnazione è fondata e, pertanto, deve trovare pieno accoglimento con riforma integrale della sentenza di primo grado appellata.
3.1 Il giudice di primo grado, sul difetto di legittimazione passiva della ha Controparte_4 erroneamente rilevato la mancata prova della cessione del ramo d'azienda in quanto è stato prodotto in copia l'attestazione notarile del trasferimento del ramo d'azienda da a senza CP_4 Parte_1 che venisse specificato “che cosa significhi esattamente e quali rapporti commerciali riguardi detta cessione posto che il carburante venduto nella stazione di servizio è pur sempre di produzione della CP_ società ”. Dal documento n. 3, pag. 15 è emerso, in modo incontrovertibile, che la ha ceduto Controparte_4 alla mediante contratto di cessione di ramo d'azienda, la titolarità di una serie di Parte_1 impianti di vendita, compreso quello sito in Lamezia, Via Timavo, in gestione alla Sig.ra AR Ginevra AR. 4
Il terzo è intervenuto nel giudizio perché, con la cessione del ramo d'azienda è subentrato automaticamente nei rapporti contrattuali e negli obblighi derivanti dal trasferimento. Se, dunque, la è subentrata alla nel contratto di cessione d'uso del punto Parte_1 CP_4 vendita carburanti di cui è causa di AR AR Ginevra, appare accoglibile l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della rispetto ai fatti di cui è causa. Controparte_4
Ne segue la riforma della sentenza impugnata con riguardo alla condanna della che Controparte_4 invece deve essere estromessa dal giudizio. 3.2 Si ritiene - inoltre - di accogliere l'eccezione proposta dalla sul mancato Parte_1 assolvimento dell'onere probatorio a supporto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal
. CP_1
Il agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della e, per essa, la CP_1 Controparte_2 [...]
e il di AR al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di Parte_1 Controparte_8 un rifornimento di gasolio difettoso. Occorre premettere che il titolo di responsabilità azionato da parte attrice è di natura contrattuale, in quanto conseguente al rapporto instauratosi in virtù dell'acquisto di gasolio da parte del CP_1 presso la stazione di rifornimento di AR. Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt. 1281 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, ragion per cui spetta a chi agisce in giudizio per il risarcimento allegare e provare la fonte dell'obbligazione totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno, mentre – al contrario - incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sè non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, tra tutte, Cass. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533; Cass. 27.9.2007, n. 20326). A fronte di una domanda risarcitoria promossa dal consumatore che ha subito un guasto al proprio veicolo per immissione di carburante impuro, all'attore non basta solo provare di aver acquistato gasolio presso la stazione di servizio convenuta e che tale gasolio era stato immesso nell'automezzo, perché – appunto - per il principio della “vicinanza della prova”, l'onere probatorio va ripartito in considerazione della possibilità concreta per ognuna delle parti processuali di provare fatti e circostanze che attengono rispettivamente alla propria sfera d'azione. Nella fattispecie in esame, compete dunque all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua o altri elementi contaminanti e che questi, trovati nel serbatoio dell'autoveicolo di esso attore, provenissero proprio dal rifornimento di carburante effettuati presso la convenuta. Il Tribunale ritiene - contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure - che detta prova non sia stata affatto fornita. Il , in data 12.09.2018, eseguiva un rifornimento di gasolio, presso la Stazione di Servizio CP_1
Esso di AR AR Ginevra sita in Lamezia Terme alla via Timavo, al veicolo di proprietà Fiat Punto Evo. Dalla ricevuta di pagamento, scontrino n. 1882666 prodotto, emerge il pagamento in data del 12.9.2018 ore 17:21:56, della somma di € 30,00 per rifornimento di carburante diesel presso la 5
stazione di servizio in questione (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice). Pertanto, documentalmente, può ritenersi pacifico che il rifornimento di € 30,00 sia stato CP_ effettivamente eseguito proprio presso la stazione di servizio di AR AR Ginevra in Lamezia Terme. Anche in sede di prova testimoniale, all'udienza del 14.9.2021 è stato confermato dal Sig.
[...]
(che si trovava in macchina con il ), che quest'ultimo aveva eseguito Tes_1 CP_1 CP_ il rifornimento in questione presso la stazione di rifornimento . Pertanto, si ritengono provati il rifornimento eseguito dall'attore e – conseguentemente - il rapporto contrattuale instauratosi. L'attore, oltre ad avere provato di avere effettuato il rifornimento, ha, altresì, provato che l'automobile, dopo pochi chilometri, andava in avaria. Il teste difatti, confermava la circostanza dichiarando - di fatto - che l'autovettura Testimone_1
“effettuato un breve tragitto, cominciò a procedere a strappi e ad arrestare la marcia” per cui la macchina veniva ricoverata presso un vicino meccanico di Filadelfia. Il testimone , titolare dell'Autofficina Fruci Motors, riferiva di avere preso in carico la Testimone_2 vettura, di averla sottoposta ad analisi diagnostiche e dichiarava “che il blocco dell'autovettura poteva attribuirsi alla presenza di gasolio inquinato nei circuiti”. Tuttavia, l'acquirente non ha dimostrato che il gasolio acquistato fosse frammisto ad acqua o ad altro materiale e che i danni subiti all'autoveicolo fossero diretta conseguenza del carburante effettuato CP_ presso la della convenuta contumace. Nella vicenda in esame sarebbe stato più agevole per l'appellato dimostrare di aver subito il danno, compiendo attività che nella realtà dei fatti non sono state realizzate, come un accertamento tecnico preventivo, prelevando campioni di gasolio inquinati, o come la richiesta dei filmati di videosorveglianza. Né i testimoni di parte attrice, oggi appellata, escussi in giudizio, di fatto, sono riusciti a far emergere in modo chiaro ed incontrovertibile la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'avvenuto rifornimento. La prova testimoniale che si limiti a confermare l'avvenuto rifornimento e il successivo arresto del veicolo - senza specificare le modalità tecniche di accertamento della contaminazione del carburante
- non appare idonea a dimostrare il nesso eziologico tra la fornitura e l'evento dannoso;
risulta allora insufficiente la deposizione del meccanico il quale - pur dichiarando di aver riscontrato gasolio sporco nel serbatoio attraverso un mero esame visivo - non abbia proceduto al campionamento del carburante per analisi chimico-fisiche presso laboratori specialistici. L'accertamento della contaminazione del carburante e della conseguente avaria del veicolo deve essere suffragato con certezza dall'esito di analisi chimico-fisiche effettuate su campioni di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo al momento del ricovero presso l'officina, costituendo tale accertamento un elemento di alto e spesso inequivoco valore indiziario, in quanto fondato su indagini di laboratorio basate su criteri scientifici (tra tutte, vedi – nella giurisprudenza di merito - Trib. Paola sent. n. 615 del 14/8/2024). Né risulta sufficiente la mera allegazione che l'autovettura abbia manifestato malfunzionamenti successivamente al rifornimento, essendo necessario fornire prova positiva dello stato del veicolo antecedentemente al rifornimento stesso e della specifica contaminazione del carburante erogato. Le testimonianze che si limitano a riferire genericamente la presenza di materiale contaminante, senza al contempo anche precisare l'origine della contaminazione e senza escludere cause alternative del danno non sono idonee a suffragare un giudizio di responsabilità. 6
L'impossibilità di escludere che la contaminazione del carburante fosse preesistente al rifornimento contaminato ovvero che altri difetti abbiano allo stesso modo causato l'arresto del veicolo, determina l'interruzione del nesso causale necessario per l'affermazione della responsabilità. La produzione da parte della fornisce elementi probatori utili a dare atto dell'esecuzione Parte_1 di effettivi controlli circa lo stato del carburante nella giornata del 12.9.2021 in quanto ha allegato documenti o registri di carico e scarico dai quali erano evincibili riferimenti idonei a fornire la prova del buon esito dei controlli di qualità del carburante immesso nelle cisterne e - in particolare - dell'assenza di acqua. Anche dalle analisi campionate il 4 ottobre 2018 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) giammai risultava una qualsivoglia alterazione del gasolio erogato e tali elementi costituiscono fatti probatoriamente contrari alla dimostrazione del fatto fondante una pretesa responsabilità risarcitoria. In presenza di lacune probatorie – come quelle appena evidenziate - il giudice è tenuto a rigettare la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso di causalità, non potendo la responsabilità civile fondarsi su mere congetture o presunzioni non suffragate da elementi probatori certi e specifici che dimostrino inequivocabilmente la correlazione tra l'erogazione del carburante ed i danni subiti al veicolo. Concludendo, nell'odierno grado di giudizio non può ritenersi raggiunta la prova relativa al difetto di conformità proprio del prodotto acquistato, al danno e al nesso di causalità tra difetto e danno, come richiesto sia dall'art. 120 del codice del consumo e, più in generale, dal principio cardine del sistema processuale civilistico di cui all'art. 2697 c.c. Devono ritenersi assorbite tutte le altre questioni, difese ed eccezioni rassegnate dalle parti, essendo all'evidenza superfluo ogni loro scrutinio da parte del Tribunale. Per le considerazioni che precedono, deve essere accolto l'appello proposto da e va Parte_1
– pertanto - riformata la sentenza gravata emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lamezia Terme il 30.11.2021 e depositata in data 6.12.2021 n. 2151/2021 e, per l'effetto, rigettata la domanda risarcitoria per come avanzata già in primo grado da . Controparte_1
Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello presente. Quanto alla disciplina delle spese in sede d'impugnazione va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405). Tanto chiarito, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa, in ragione della particolarità della vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale, delle motivazioni poste a fondamento della presente decisione, della mancata tempestiva costituzione di tutte le parti appellate nel presente giudizio di appello e delle decisioni contrastanti nelle due fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel 7
contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) in via preliminare, DICHIARA l'estromissione dal giudizio la Controparte_4
2) DICHIARA la contumacia della;
Controparte_6
3) nel merito, accoglie l'appello e - per l'effetto - in riforma integrale della sentenza n. 2151/2021 emessa Giudice di Pace di Lamezia Terme il 30.11.2021 e depositata il 6.12.2021, respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado da;
Controparte_1
4) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del doppio grado.
Lamezia Terme, 7 ottobre 2025.
Il Presidente-Giudice Monocratico Dott. Giovanni GAROFALO