Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 0/04/2025 N. 481/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MESIANO PAOLA ed elett.te dom.to Parte_1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to CP_1 presso lo studio in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto chiedeva di CP_1
compensare le spese tra le parti.
1/2 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 14.1.25 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
CP_ opponendosi all'avviso di addebito emesso dall' numero 368 2024 00154785 19 000 dell'importo di euro 4.776,71, per contributi fissi e a percentuale e somme aggiuntive, gestione commercianti, relativi agli anni 2022 e 2023, notificato alla parte ricorrente il 6.12.24; concludeva chiedendo di annullare l'avviso; con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente dando atto che l'ufficio amministrativo aveva provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito in oggetto in data 6.2.25; concludeva pertanto chiedendo al
Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su le spese di giudizio essendo lo CP_1
sgravio intervenuto dopo la notifica del ricorso.
Sicchè va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano in € CP_1
700,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 43,00 per contributo unificato
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare all'Avv.to PAOLA CP_1
MESIANO, distrattaria, le spese del giudizio che liquida in € 700,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 43,00 per contributo unificato
Milano, 08/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio