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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
RA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4211/2024, vertente
T R A (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
PA e presso il suo studio elett.te dom.to in Velletri, via Colle Ionci n.40 come da delega su foglio separato allegato all'atto di opposizione opponente e
Controparte_1 opposto contumace
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI : parte opponente concludeva come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinari ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato impugnava Parte_1
l'ordinanza ingiuntiva n. 397 del 12.09.2024 emessa dall'
[...]
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale Controparte_2
n.10/193 del 24.04.2024 notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di
Latina, avente ad oggetto la “…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447,
“per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' Latina”, per un importo complessivo di €12.000,00, pari al doppio Parte_2 del minimo della sanzione edittale prevista.
A fondamento dell'opposizione il esponeva, tra l'altro: che nel verbale Parte_1 oggetto della presente opposizione gli operanti di P.G. ritenevano di aver accertato, presso lo studio fisioterapico della dott.ssa , sito in Aprilia (LT) via Persona_1
A. Moro n.45 a carico del sig. , la violazione di cui all'art. 4 comma 2 Parte_1 bis e 12 comma 2 della legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio
09.09.2015 n.447, “per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' ”; che, con riferimento ai presunti illeciti Parte_3 accertati, nessuna violazione di legge era stata commessa;
che la sanzione irrogata era ingiusta, illegittima e destituita di ogni fondamento e pertanto andava annullata;
di essere qualificato come osteopata per aver conseguito “Attestato di Formazione” presso la scuola di osteopatia di Roma il 30.10.2015; di non essere dunque un sanitario o un medico;
di essere qualificato alla stessa stregua di un operatore olistico;
di non essere soggetto, per tale ragione, da nessuna normativa vigente agli obblighi gravanti sui sanitari e ben che meno alla comunicazione di inizio attività presso nessuna ASL;
che ai sensi del D.P.R. 131 del 7 luglio 2021 l'osteopata era il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale;
che al 14 ottobre 2021, giorno dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R.: a. nessuno era in possesso di laurea triennale universitaria abilitante (il percorso di studi universitario non era ancora stato scritto); b. nessuno era in possesso di titolo equipollente (i decreti relativi all'equipollenza dei titoli non erano ancora stati scritti); c. nessuno era in possesso dell'iscrizione all'albo professionale (non era ancora stato realizzato nessun albo professionale); che, ad oggi, tutto questo mancava perché non era stato pagina 2 di 6 rispettato il dispositivo dell'art. 7 della legge 3 del 2018 sulla scorta del quale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere pubblicati i decreti relativi a: • L'ambito di attività dell'osteopata; • Le funzioni caratterizzanti dell'osteopata; • I criteri di valutazione dell'esperienza professionale;
• I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
che dunque, ad oggi: la professione dell'osteopata era stata individuata dalla legge 3 del 2018 e istituita dal D.P.R. 131 del 7 luglio 2021, ma l'attuale quadro normativo non permetteva certezze relativamente ai titoli da considerarsi equivalenti/equipollenti; che per rendere equipollente il rilasciato titolo avrebbe potuto essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non era, al momento, determinabile;
che, alla luce di quanto sopra, tutte le contestazioni mosse nei confronti di esso opponente erano frutto di valutazioni personali non suffragate da alcun riscontro probatorio;
che anche dal verbale di ispezione allegato in copia emergeva chiaramente la qualifica ed il titolo di studio di esso opponente;
di esercitare la funzione di osteopata nello studio della dott.ssa a titolo occasionale, previo Persona_1 appuntamento, in orari in cui l'attività di fisioterapia non veniva esercitata proprio per non lasciar adito a fraintendimenti di funzioni;
che la propria principale attività
e fonte di reddito consisteva nel far eseguire ginnastica dolce presso il “
[...]
come da dichiarazioni fiscali allegate alla presente;
che tale Controparte_3 attività rappresentava la sua fonte di reddito principale, mentre presso lo studio medico della dott.ssa esso ricorrente svolgeva funzioni di osteopata- Persona_1 operatore olistico, in forza del titolo conseguito presso la scuola di formazione;
di non essere laureato;
di avere solo un attestato di formazione che non gli consentiva di spendere il titolo di dottore;
di non essere un sanitario e di non essere soggetto agli obblighi di legge previsti per i sanitari;
che il fatto che la propria presenza nello studio fisioterapico al momento dell'ispezione, per il semplice fatto di essersi qualificato come osteopata, fosse da considerare alla stessa stregua di un medico sanitario, era una presunzione degli operanti destituita di ogni fondamento e priva di riscontro probatorio;
che non sussisteva nessun obbligo di comunicazione alla
ASL dell'inizio attività.
Tanto premesso, parte opponente concludeva come di seguito: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, disposta in ogni caso in via preliminare
pagina 3 di 6 l'immediata sospensione della Ordinanza n.397 del 12.09.2024 notificata il
23.09.2024 relativa al verbale n.10/193 del 24.04.2024, 1. in via principale, accertato che il credito vantato dal , risulta non dovuto per i motivi di cui Controparte_1 sopra, per l'effetto si chiede di annullare il verbale di violazione amministrativa n.
10/193 di protocollo emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Latina e con esso la sanzione irrogata di Euro 12.000,00 perché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto e per infondatezza dell'accertamento e la ordinanza
n.397 del 12.09.2024 notificata il 23.09.2024. 2. condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. anche Parte_1 in riferimento allo stress psicofisico accertato come da documentazione medica che si allega che, si quantifica nella misura equa di Euro 2.500,00, oltre gli interessi dal fatto al saldo o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta più adeguata secondo giustizia”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il , ritualmente citato a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 13.05.2025, sede in cui il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e rinviava per discussione all'udienza del 24.02.2026.
L'udienza veniva, peraltro, anticipata dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 al 05.12.2025 e si svolgeva con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
All'esito, il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in sede di note di trattazione scritta dal solo difensore di parte opponente.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Con l'ordinanza n. 397 del 12.09.2024 emessa dall'
[...]
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale Controparte_2
n.10/193 del 24.04.2024 notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di
Latina, avente ad oggetto la “…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447,
“per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' ”, è stato ingiunto al sig. il pagamento Parte_3 Parte_1
pagina 4 di 6 dell'importo complessivo di €12.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.
Già a monte, tuttavia, la circostanza della asseritamente riscontrata
“attivazione di uno studio di osteopatia” da parte del appare sfornita di Parte_1 riscontro.
Nello specifico, l'opponente ha allegato di esercitare la funzione di osteopata nello studio della dott.ssa a titolo occasionale e previo appuntamento e Persona_1 che la propria principale attività e fonte di reddito consiste nel far eseguire ginnastica dolce presso il “ , producendo Controparte_3 dichiarazioni fiscali.
L'essere stato, quindi, l'opponente rinvenuto all'interno di uno studio medico non comporta certo la prova che lo stesso operasse quale sanitario all'interno di detto studio.
Ma, a ben vedere, questa non è la premessa sulla base della quale il
[...]
ha adottato l'ordinanza ingiuntiva, che risulta essere stata emessa in CP_1 ragione dell'asserito esercizio, da parte del dell'attività di osteopata non Parte_1 preceduta dalla “comunicazione alla ”. Parte_3
E tuttavia, come correttamente evidenziato dall'opponente, detto obbligo non è imposto da alcuna normativa, né dall'esame dell'ordinanza è dato individuare il referente normativo sulla base del quale l'amministrazione avrebbe ingiunto il pagamento della somma di cui sopra.
Oltre tutto, il sig. ha documentato di avere conseguito un attestato Parte_1 di osteopata all'esito della frequenza del relativo corso di formazione.
In ogni caso, lo si ribadisce, la sanzione è stata emessa non in ragione del ritenuto esercizio di detta attività in assenza di titolo, bensì in virtù Parte dell'asseritamente omessa comunicazione alla di Latina: comunicazione che, lo si ripete, nessuna norma prevede.
Stante – alla luce delle osservazioni di cui sopra - l'illegittimità dell'irrogata sanzione, in accoglimento della proposta opposizione, l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione dovrà essere necessariamente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiuntiva n. Parte_1
397 del 12.09.2024 emessa dall' Controparte_2
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale n.10/193 del 24.04.2024
[...] notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di Latina, avente ad oggetto la
“…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale
03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447, “per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' Parte_3
”, per l'effetto annullando l'ordinanza medesima;
[...] condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €2.811,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 05.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Gianluca RA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Gianluca
RA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4211/2024, vertente
T R A (C.F. ), rapp.to e difeso dall'avv. Sonia Parte_1 C.F._1
PA e presso il suo studio elett.te dom.to in Velletri, via Colle Ionci n.40 come da delega su foglio separato allegato all'atto di opposizione opponente e
Controparte_1 opposto contumace
OGGETTO: ricorso avverso ordinanza ingiuntiva con istanza di sospensione
CONCLUSIONI : parte opponente concludeva come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa era, all'esito, discussa e decisa dal sottoscritto – in applicazione straordinari ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
05.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso ritualmente depositato e notificato impugnava Parte_1
l'ordinanza ingiuntiva n. 397 del 12.09.2024 emessa dall'
[...]
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale Controparte_2
n.10/193 del 24.04.2024 notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di
Latina, avente ad oggetto la “…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447,
“per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' Latina”, per un importo complessivo di €12.000,00, pari al doppio Parte_2 del minimo della sanzione edittale prevista.
A fondamento dell'opposizione il esponeva, tra l'altro: che nel verbale Parte_1 oggetto della presente opposizione gli operanti di P.G. ritenevano di aver accertato, presso lo studio fisioterapico della dott.ssa , sito in Aprilia (LT) via Persona_1
A. Moro n.45 a carico del sig. , la violazione di cui all'art. 4 comma 2 Parte_1 bis e 12 comma 2 della legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio
09.09.2015 n.447, “per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' ”; che, con riferimento ai presunti illeciti Parte_3 accertati, nessuna violazione di legge era stata commessa;
che la sanzione irrogata era ingiusta, illegittima e destituita di ogni fondamento e pertanto andava annullata;
di essere qualificato come osteopata per aver conseguito “Attestato di Formazione” presso la scuola di osteopatia di Roma il 30.10.2015; di non essere dunque un sanitario o un medico;
di essere qualificato alla stessa stregua di un operatore olistico;
di non essere soggetto, per tale ragione, da nessuna normativa vigente agli obblighi gravanti sui sanitari e ben che meno alla comunicazione di inizio attività presso nessuna ASL;
che ai sensi del D.P.R. 131 del 7 luglio 2021 l'osteopata era il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale;
che al 14 ottobre 2021, giorno dell'entrata in vigore del suddetto D.P.R.: a. nessuno era in possesso di laurea triennale universitaria abilitante (il percorso di studi universitario non era ancora stato scritto); b. nessuno era in possesso di titolo equipollente (i decreti relativi all'equipollenza dei titoli non erano ancora stati scritti); c. nessuno era in possesso dell'iscrizione all'albo professionale (non era ancora stato realizzato nessun albo professionale); che, ad oggi, tutto questo mancava perché non era stato pagina 2 di 6 rispettato il dispositivo dell'art. 7 della legge 3 del 2018 sulla scorta del quale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge avrebbero dovuto essere pubblicati i decreti relativi a: • L'ambito di attività dell'osteopata; • Le funzioni caratterizzanti dell'osteopata; • I criteri di valutazione dell'esperienza professionale;
• I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
che dunque, ad oggi: la professione dell'osteopata era stata individuata dalla legge 3 del 2018 e istituita dal D.P.R. 131 del 7 luglio 2021, ma l'attuale quadro normativo non permetteva certezze relativamente ai titoli da considerarsi equivalenti/equipollenti; che per rendere equipollente il rilasciato titolo avrebbe potuto essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non era, al momento, determinabile;
che, alla luce di quanto sopra, tutte le contestazioni mosse nei confronti di esso opponente erano frutto di valutazioni personali non suffragate da alcun riscontro probatorio;
che anche dal verbale di ispezione allegato in copia emergeva chiaramente la qualifica ed il titolo di studio di esso opponente;
di esercitare la funzione di osteopata nello studio della dott.ssa a titolo occasionale, previo Persona_1 appuntamento, in orari in cui l'attività di fisioterapia non veniva esercitata proprio per non lasciar adito a fraintendimenti di funzioni;
che la propria principale attività
e fonte di reddito consisteva nel far eseguire ginnastica dolce presso il “
[...]
come da dichiarazioni fiscali allegate alla presente;
che tale Controparte_3 attività rappresentava la sua fonte di reddito principale, mentre presso lo studio medico della dott.ssa esso ricorrente svolgeva funzioni di osteopata- Persona_1 operatore olistico, in forza del titolo conseguito presso la scuola di formazione;
di non essere laureato;
di avere solo un attestato di formazione che non gli consentiva di spendere il titolo di dottore;
di non essere un sanitario e di non essere soggetto agli obblighi di legge previsti per i sanitari;
che il fatto che la propria presenza nello studio fisioterapico al momento dell'ispezione, per il semplice fatto di essersi qualificato come osteopata, fosse da considerare alla stessa stregua di un medico sanitario, era una presunzione degli operanti destituita di ogni fondamento e priva di riscontro probatorio;
che non sussisteva nessun obbligo di comunicazione alla
ASL dell'inizio attività.
Tanto premesso, parte opponente concludeva come di seguito: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Latina adito, contrariis reiectis, disposta in ogni caso in via preliminare
pagina 3 di 6 l'immediata sospensione della Ordinanza n.397 del 12.09.2024 notificata il
23.09.2024 relativa al verbale n.10/193 del 24.04.2024, 1. in via principale, accertato che il credito vantato dal , risulta non dovuto per i motivi di cui Controparte_1 sopra, per l'effetto si chiede di annullare il verbale di violazione amministrativa n.
10/193 di protocollo emesso dal Comando Carabinieri per la Tutela della salute N.A.S. di Latina e con esso la sanzione irrogata di Euro 12.000,00 perché non sussistono i presupposti di fatto e di diritto e per infondatezza dell'accertamento e la ordinanza
n.397 del 12.09.2024 notificata il 23.09.2024. 2. condannare il , in Controparte_1 persona del Sindaco p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. anche Parte_1 in riferimento allo stress psicofisico accertato come da documentazione medica che si allega che, si quantifica nella misura equa di Euro 2.500,00, oltre gli interessi dal fatto al saldo o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta più adeguata secondo giustizia”. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il , ritualmente citato a comparire, non si costituiva ed era, Controparte_1 pertanto, dichiarato contumace all'udienza del 13.05.2025, sede in cui il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata e rinviava per discussione all'udienza del 24.02.2026.
L'udienza veniva, peraltro, anticipata dal sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 al 05.12.2025 e si svolgeva con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
All'esito, il Tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in sede di note di trattazione scritta dal solo difensore di parte opponente.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e come tale deve essere accolta.
Con l'ordinanza n. 397 del 12.09.2024 emessa dall'
[...]
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale Controparte_2
n.10/193 del 24.04.2024 notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di
Latina, avente ad oggetto la “…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale 03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447,
“per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' ”, è stato ingiunto al sig. il pagamento Parte_3 Parte_1
pagina 4 di 6 dell'importo complessivo di €12.000,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale prevista.
Già a monte, tuttavia, la circostanza della asseritamente riscontrata
“attivazione di uno studio di osteopatia” da parte del appare sfornita di Parte_1 riscontro.
Nello specifico, l'opponente ha allegato di esercitare la funzione di osteopata nello studio della dott.ssa a titolo occasionale e previo appuntamento e Persona_1 che la propria principale attività e fonte di reddito consiste nel far eseguire ginnastica dolce presso il “ , producendo Controparte_3 dichiarazioni fiscali.
L'essere stato, quindi, l'opponente rinvenuto all'interno di uno studio medico non comporta certo la prova che lo stesso operasse quale sanitario all'interno di detto studio.
Ma, a ben vedere, questa non è la premessa sulla base della quale il
[...]
ha adottato l'ordinanza ingiuntiva, che risulta essere stata emessa in CP_1 ragione dell'asserito esercizio, da parte del dell'attività di osteopata non Parte_1 preceduta dalla “comunicazione alla ”. Parte_3
E tuttavia, come correttamente evidenziato dall'opponente, detto obbligo non è imposto da alcuna normativa, né dall'esame dell'ordinanza è dato individuare il referente normativo sulla base del quale l'amministrazione avrebbe ingiunto il pagamento della somma di cui sopra.
Oltre tutto, il sig. ha documentato di avere conseguito un attestato Parte_1 di osteopata all'esito della frequenza del relativo corso di formazione.
In ogni caso, lo si ribadisce, la sanzione è stata emessa non in ragione del ritenuto esercizio di detta attività in assenza di titolo, bensì in virtù Parte dell'asseritamente omessa comunicazione alla di Latina: comunicazione che, lo si ripete, nessuna norma prevede.
Stante – alla luce delle osservazioni di cui sopra - l'illegittimità dell'irrogata sanzione, in accoglimento della proposta opposizione, l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione dovrà essere necessariamente annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria e di note conclusive.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiuntiva n. Parte_1
397 del 12.09.2024 emessa dall' Controparte_2
e notificata il 23.09.2024, a conferma del verbale n.10/193 del 24.04.2024
[...] notificato in data 26.04.2024 dal Comando N.A.S. di Latina, avente ad oggetto la
“…violazione di cui agli artt. 4 comma 2 bis e 12 comma 2 della Legge regionale
03.03.2003 n.4, in relazione alla DGR Lazio 09.09.2015 n.447, “per aver attivato uno studio di osteopatia senza aver effettuato la comunicazione all' Parte_3
”, per l'effetto annullando l'ordinanza medesima;
[...] condanna parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €2.811,00, di cui €2.547,00 a titolo di compensi professionali ed €264,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge.
Latina, 05.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
Gianluca RA
pagina 6 di 6