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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA pronunciata in data di udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2208/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Valeria Ferri e l'Avv. Pietro Ferri Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio del dott. Lorenzo Raponi CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di invalidità di cui all'art. 13 della L. 118/71 con decorrenza dal 1.1.2023, dovuti in virtù decreto di omologa R.G. 1033/2023 emesso il 2.11.2023 dal Tribunale di
Tivoli deducendo che l'Ente non ha provveduto alla corresponsione di quanto spettante.
L'ente resistente si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per superamento del limite reddituale per l'anno 2023 e 2024 e pertanto l'insussistenza del diritto in capo alla ricorrente al percepimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71. L'ente sostiene altresì
l'improcedibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha esperito il ricorso amministrativo, condizione di procedibilità della domanda.
La ricorrente con note autorizzate contesta il superamento del limite reddituale, rappresentando che il presunto reddito derivante dalla locazione immobiliare non è più presente in quanto la proprietà dell'immobile è stata dismessa in data 1.8.2022; rappresenta altresì che la mancata presentazione del ricorso amministrativo introdurrebbe una questione di improcedibilità della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna. Quanto alla condizione di procedibilità, non essendo stata la stessa rilevata in prima udienza e non essendo stata conseguentemente disposta la sospensione del giudizio, deve affermarsi la prevalenza dell'azione giudiziaria (ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 21012/2005).
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 3.11.2023 correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005.
Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 17.11.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria
(in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co.
6 della l. 412/91.
La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/71 e s.m.i. è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo
Quanto al requisito socioeconomico consistente nel mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto, la normativa rilevante è costituita dall'art. 14-septies del d.l. n. 663/1979, che al comma 5 dispone che “Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”, e al successivo comma 7, aggiunto dal decreto-legge n. 76/2013, dispone che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. Deve inoltre considerarsi il disposto dell'art. 26 della l. n.
153/69, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui l'art. 12, co. 2 della l. n. 118/1971 rinvia quanto alle condizioni economiche richieste per il godimento del beneficio, che fa riferimento ai “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche” (co.1) da cui “sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione”.
A riguardo, deve osservarsi che il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso con riguardo ai redditi derivanti da pensione, mentre rilevano, per le altre tipologie di redditi, a quelli percepiti nell'anno precedente.
Nel caso di specie, essendo stata la domanda introdotta in data 11.4.2024, deve aversi riguardo ai redditi del 2023. La parte ha da ultimo prodotto il certificato dell'agenzia delle entrate per l'anno 2023/2024 dal quale si evince che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile inferiore a quello previsto dalla legge. L'eccezione di controparte non è documentata, essendo in atti un contratto di locazione datato
2021 ed avendo la parte ricorrente dedotto, incontestatamente, di aver ceduto il bene locato nel 2022.
Sussistono quindi i requisiti normativamente previsti per la spettanza della prestazione, con conseguente condanna dell' resistente a pagare i relativi ratei a decorrere dal 19.10.2021 fino alla CP_2 domanda.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2208/2024 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente alla concessione della pensione di inabilità ex art. 13 della L.
118/71 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dal 1.1.2023 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente i ratei maturati, oltre interessi legali come per legge, fino alla data della domanda, oltre interessi lergali dalla spettanza al saldo.
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
IL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL OT
SENTENZA pronunciata in data di udienza del 2.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2208/2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. Valeria Ferri e l'Avv. Pietro Ferri Parte_1 ricorrente
e
con il patrocinio del dott. Lorenzo Raponi CP_1 resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.4.2024, parte ricorrente ha richiesto la condanna dell' al CP_1 pagamento dei ratei relativi alla pensione di invalidità di cui all'art. 13 della L. 118/71 con decorrenza dal 1.1.2023, dovuti in virtù decreto di omologa R.G. 1033/2023 emesso il 2.11.2023 dal Tribunale di
Tivoli deducendo che l'Ente non ha provveduto alla corresponsione di quanto spettante.
L'ente resistente si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso per superamento del limite reddituale per l'anno 2023 e 2024 e pertanto l'insussistenza del diritto in capo alla ricorrente al percepimento dell'assegno di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71. L'ente sostiene altresì
l'improcedibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha esperito il ricorso amministrativo, condizione di procedibilità della domanda.
La ricorrente con note autorizzate contesta il superamento del limite reddituale, rappresentando che il presunto reddito derivante dalla locazione immobiliare non è più presente in quanto la proprietà dell'immobile è stata dismessa in data 1.8.2022; rappresenta altresì che la mancata presentazione del ricorso amministrativo introdurrebbe una questione di improcedibilità della domanda.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna. Quanto alla condizione di procedibilità, non essendo stata la stessa rilevata in prima udienza e non essendo stata conseguentemente disposta la sospensione del giudizio, deve affermarsi la prevalenza dell'azione giudiziaria (ex multis, cfr. Cass. Civ., Sez. L, Sentenza n. 21012/2005).
Dalla documentazione in atti, risulta che la notifica del decreto di omologa è stata effettuata alla sede provinciale in data 3.11.2023 correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005.
Il modello AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 17.11.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria
(in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co.
6 della l. 412/91.
La ricorrente ha tuttavia dedotto che, decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis, co. 4,
c.p.c., le relative somme non sono state liquidate dall'Ente.
La domanda è fondata, posto che la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario di cui all'art. 13, L. 118/71 e s.m.i. è sancito nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo
Quanto al requisito socioeconomico consistente nel mancato superamento del limite reddituale normativamente previsto, la normativa rilevante è costituita dall'art. 14-septies del d.l. n. 663/1979, che al comma 5 dispone che “Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”, e al successivo comma 7, aggiunto dal decreto-legge n. 76/2013, dispone che “Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. Deve inoltre considerarsi il disposto dell'art. 26 della l. n.
153/69, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, cui l'art. 12, co. 2 della l. n. 118/1971 rinvia quanto alle condizioni economiche richieste per il godimento del beneficio, che fa riferimento ai “redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche” (co.1) da cui “sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione”.
A riguardo, deve osservarsi che il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso con riguardo ai redditi derivanti da pensione, mentre rilevano, per le altre tipologie di redditi, a quelli percepiti nell'anno precedente.
Nel caso di specie, essendo stata la domanda introdotta in data 11.4.2024, deve aversi riguardo ai redditi del 2023. La parte ha da ultimo prodotto il certificato dell'agenzia delle entrate per l'anno 2023/2024 dal quale si evince che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile inferiore a quello previsto dalla legge. L'eccezione di controparte non è documentata, essendo in atti un contratto di locazione datato
2021 ed avendo la parte ricorrente dedotto, incontestatamente, di aver ceduto il bene locato nel 2022.
Sussistono quindi i requisiti normativamente previsti per la spettanza della prestazione, con conseguente condanna dell' resistente a pagare i relativi ratei a decorrere dal 19.10.2021 fino alla CP_2 domanda.
A dette somme dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla spettanza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 2208/2024 r.g.:
- Accertato il diritto della ricorrente alla concessione della pensione di inabilità ex art. 13 della L.
118/71 e s.m.i. nella misura di legge e con decorrenza dal 1.1.2023 come indicato nel decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo, condanna l' a corrispondere a parte CP_1 ricorrente i ratei maturati, oltre interessi legali come per legge, fino alla data della domanda, oltre interessi lergali dalla spettanza al saldo.
- condanna l'Ente resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro
1.865,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
IL OT