Articolo 17 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 16Articolo 18
Versione
12 aprile 1984
Art. 17.

Il quarto comma dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorita' dei Paesi della Comunita' europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'articolo 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'articolo 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonche' per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunita', e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'articolo 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984