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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 2311/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2311/2024
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
VALLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE non comparso né costituito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“in parziale modifica della sentenza n. 1966 del 7.4.2023
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del figlio minore Persona_1
alla madre con la quale dimorerà, con facoltà per la stessa madre di
[...] Parte_1
poter decidere le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di minor interesse concernenti la cura e l'educazione del minore;
pagina 1 di 4 disporre che gli incontri col padre, qualora lo steso in futuro ne faccia richiesta, avvengano in luogo
neutro, alla presenza di un educatore, dopo percorso di riavvicinamento in accordo con i Servizi Sociali ed il Servizio di NPI”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.1966/23 del 8/5/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 7/2/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'affidamento del figlio minore , alla collocazione dello stesso, al Per_1
regime di visite con il genitore non collocatario ed al contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo,
in particolare domandando l'affido esclusivo rafforzato del minore ed un calendario per le visite del padre, laddove interessato.
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 30/09/2024, all'esito della quale il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c.,
precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, rimetteva la causa al collegio per la decisione
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
****
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
La domanda della ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato è fondata.
Dalle dichiarazioni della ricorrente, allo stato non contestate stante il disinteresse dimostrato dal padre che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, né di comparire all'udienza personalmente, si evince come il sig. , non abbia più contatti con il figlio minore da ottobre 2023. La ricorrente ha altresì CP_1
allegato di non essere in grado di mettersi in contatto con il convenuto in quanto ogni volta che prova a chiamarlo parte la segreteria telefonica. Attualmente il minore, a causa del disinteresse del padre, è senza medico della mutua, perché il suo è andato in pensione, e ha la carta d'identità scaduta. Nemmeno il padre ha provveduto al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio.
pagina 2 di 4 Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del figlio, ma anche che l'affidamento condiviso disposto con sentenza n.1966/2023 esponga il minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre assolutamente assente dalla vita del figlio e non in grado di collaborare nell'interesse superiore dello stesso.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo rafforzato del minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c.
Quanto al regime di visita, il padre, se interessato, potrà vedere il figlio minore previo accordo con la madre secondo le modalità che i Servizi Sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse del minore stesso.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 1966/2023 emessa dal
Tribunale di Torino (RG22668/22):
il figlio minore in via esclusiva alla madre cui è attribuita altresì in via esclusiva la CP_2 Per_1
responsabilità per l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, con collocazione presso la stessa;
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa vedere il minore in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse del minore stesso;
CONFERMA per il resto
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria),
pagina 3 di 4 oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Isabella Messina Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2311/2024
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
VALLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE non comparso né costituito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“in parziale modifica della sentenza n. 1966 del 7.4.2023
disporre l'affidamento esclusivo rafforzato ex art. 337 quater c.c. del figlio minore Persona_1
alla madre con la quale dimorerà, con facoltà per la stessa madre di
[...] Parte_1
poter decidere le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese quelle di minor interesse concernenti la cura e l'educazione del minore;
pagina 1 di 4 disporre che gli incontri col padre, qualora lo steso in futuro ne faccia richiesta, avvengano in luogo
neutro, alla presenza di un educatore, dopo percorso di riavvicinamento in accordo con i Servizi Sociali ed il Servizio di NPI”
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n.1966/23 del 8/5/2023 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 7/2/2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'affidamento del figlio minore , alla collocazione dello stesso, al Per_1
regime di visite con il genitore non collocatario ed al contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo,
in particolare domandando l'affido esclusivo rafforzato del minore ed un calendario per le visite del padre, laddove interessato.
Il convenuto, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva in giudizio, né compariva all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 30/09/2024, all'esito della quale il Giudice, visto l'art. 473-bis.22. co.4 c.p.c.,
precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, rimetteva la causa al collegio per la decisione
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento della domanda.
****
Il Tribunale ritiene che la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
La domanda della ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato è fondata.
Dalle dichiarazioni della ricorrente, allo stato non contestate stante il disinteresse dimostrato dal padre che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, né di comparire all'udienza personalmente, si evince come il sig. , non abbia più contatti con il figlio minore da ottobre 2023. La ricorrente ha altresì CP_1
allegato di non essere in grado di mettersi in contatto con il convenuto in quanto ogni volta che prova a chiamarlo parte la segreteria telefonica. Attualmente il minore, a causa del disinteresse del padre, è senza medico della mutua, perché il suo è andato in pensione, e ha la carta d'identità scaduta. Nemmeno il padre ha provveduto al pagamento del contributo per il mantenimento del figlio.
pagina 2 di 4 Sussistono pertanto idonei elementi per ritenere provato non solo il disinteresse del padre alle sorti del figlio, ma anche che l'affidamento condiviso disposto con sentenza n.1966/2023 esponga il minore a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse, essendo il padre assolutamente assente dalla vita del figlio e non in grado di collaborare nell'interesse superiore dello stesso.
Si ritengono quindi sussistenti i presupposti per un affido esclusivo rafforzato del minore alla madre ai sensi dell'art. 337 quater terzo comma c.c.
Quanto al regime di visita, il padre, se interessato, potrà vedere il figlio minore previo accordo con la madre secondo le modalità che i Servizi Sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse del minore stesso.
Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico del convenuto, essendo il comportamento di quest'ultimo ad aver indotto la ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione del figlio,
altrimenti inibita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio n. 1966/2023 emessa dal
Tribunale di Torino (RG22668/22):
il figlio minore in via esclusiva alla madre cui è attribuita altresì in via esclusiva la CP_2 Per_1
responsabilità per l'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, con collocazione presso la stessa;
DISPONE che il padre, ove manifesti interesse, possa vedere il minore in luogo neutro alla presenza di un educatore, secondo le modalità che i servizi sociali competenti per territorio indicheranno nell'interesse del minore stesso;
CONFERMA per il resto
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
si liquidano ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3808,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1452,50 per la fase decisoria),
pagina 3 di 4 oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della settima sezione civile del Tribunale di Torino in data
22.11.2024
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo
citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4