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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: CI SEBASTIANI Presidente OR DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1387/2025 promossa da: (c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Zuccarelli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 11.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 18.06.2021 ad Ameglia (SP), optando per il regime di separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) essendo ogni coniuge titolare di reddito proprio, entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno di mantenimento;
2) la casa coniugale sita in Ameglia (SP), Via Maestà n.26/1, presa in locazione ammobiliata, rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo si accollerà tutte le spese relative Parte_1 all'immobile (bollette, tari, pigione, etc.);
3) nelle more tra separazione e divorzio, si impegna a cedere, gratuitamente, il 50% Parte_1 di sua proprietà del bene immobile e relative pertinenze di Via Montecchio n.29 in Castelnuovo Magra (SP), acquistato con rogito notaio il giorno 01/08/24 a che, Per_1 Parte_2 acquistando, si farà carico di tutte le spese di gestione del predetto immobile, del pagamento delle residue rate di mutuo e del pagamento delle somme necessarie per l'ultimazione della ristrutturazione della casa: più precisamente cede la sua quota di proprietà dei seguenti beni immobili: Parte_1 immobili di Castelnuovo Magra (SP), Via Montecchio n.23 e più precisamente: a) (in Catasto Via Montecchio n.29), appartamento a uso civile abitazione posta al piano terra, composto da due portici, ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno, camera, antibagno e bagno, con annessi di pertinenza esclusiva n. 2 (due) corti e locale di sgombero (avente accesso autonomo dall'esterno) al piano terra. Confina con particelle 647 subalterni 10 e 11, 952 e 1634, salvo se altri. Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Magra (SP) come segue: Foglio 4, particelle 762, subalterno 3 e 647, subalterno 5, (graffate insieme e formanti un'unica unità immobiliare), categoria A/3, classe 3, vani 4, RC Euro371,85; b) (in catasto Via Montecchio snc), locale ad uso deposito di pertinenza posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati diciassette (mq. 17) . Confina con particelle 647, subalterni 8,9 e 11, salvo altri. Distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Castelnuovo Magra (SP), come segue: Foglio 4, particella 647, subalterno 7, categoria C/2, classe 2, mq. 17, Rc. Euro 29,85; c) appezzamento di terreno di pertinenza esclusiva della superficie catastale di complessivi metri quadrati quattrocentottantatre (mq. 483). Confina nell'insieme con particelle 762, 1647 e 1655, salvo se altri. Distinto al Catasto terreni del Comune di Castelnuovo Magra (SP), come segue: Foglio 4, particella 1634, seminativo arborato di classe 2, mq. 479, RD Euro 3,34, RA Euro 2,47 e Foglio 4, particella 1656, seminativo arborato di classe 2 mq. 4, RD Euro 0,03, Ra Euro 0,02;
4) il prestito effettuato da con Deutsche Bank Easy, con rate mensili di Euro 350,00, Parte_1 sarà pagato, in ordine alle rate residue rimanenti, da;
Parte_2
5) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altro reciproco rapporto economico e di "dare e avere" e di non aver, oltre a quanto esposto, nulla a che pretendere l'uno dall'altro”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 09.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in data 18.06.2021 ad Ameglia (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2021, al numero 3, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- spese al definitivo;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. OR Di ER. La Spezia, 09.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
OR Di ER CI IA