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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10911 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18091/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlio), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlio), (figlia), con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal Persona_1 ricorrente. Con vittoria di spese.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_3 familiare con la moglie , nata a [...] in data [...] e i Parte_2 figli , nato a [...] in data [...], Parte_3 Pt_4
nato a [...] in data [...], , nata a
[...] Persona_1
MA DD (Pakistan) in data 16.11.2023 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza Controparte_2 tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
Il giudice
RA IL
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice RA IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da , nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Davide Ascari, nei confronti del Controparte_1
, a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale
[...] Controparte_2 dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “annullare il silenzio-rifiuto serbato dall' a Islamabad intimata con ordine al rilascio Controparte_2 dell'appuntamento per formalizzare la richiesta di rilascio del visto di ingresso per motivi di famiglia ai sigg.ri (coniuge), (figlio), Parte_2 Parte_3 Parte_4
(figlio), (figlia), con condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dal Persona_1 ricorrente. Con vittoria di spese.”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della i nullaosta al ricongiungimento CP_3 familiare con la moglie , nata a [...] in data [...] e i Parte_2 figli , nato a [...] in data [...], Parte_3 Pt_4
nato a [...] in data [...], , nata a
[...] Persona_1
MA DD (Pakistan) in data 16.11.2023 - ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza Controparte_2 tuttavia riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Ha quindi sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta Universale dei Diritti dell'Uomo. Ancora, ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente come dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
Il giudice
RA IL