TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5214
TAR
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione della corretta scansione del procedimento di gara

    La verifica dell'anomalia dell'offerta era già stata effettuata e la sua legittimità è coperta dal giudicato delle sentenze del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittime tutte le fasi della procedura già effettuate, inclusa la verifica dell'anomalia dell'offerta, e ha ritenuto illegittima solo la valutazione del punteggio relativo alla figura del responsabile di commessa, stabilendo la necessità di una rivalutazione solo per tale aspetto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, co. 16, 30, co. 3 e 4, 59, co. 3 e 4, 80, co. 5, lett. a), 94, 95, co. 10, e 97, co. 5 e 6, del d.lgs. 50/2016

    Le censure relative all'incongruità dell'offerta economica sia della prima che della seconda classificata sono state già esaminate e ritenute infondate, essendo coperte dal giudicato delle sentenze intervenute.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016

    Le censure relative alla supposta irregolarità contributiva della consorziata esecutrice di CN sono improcedibili, avendo l'Amministrazione proceduto alla relativa verifica nel corso del giudizio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c) e c-ter) d.lgs. 50/2016

    Le censure relative ai presunti illeciti professionali imputabili a CN sono state valutate dal RUP e non si rivelano manifestamente illogiche o irragionevoli. Le penali contestate sono state ritenute non rilevanti ai fini dell'esclusione per diverso oggetto del contratto, natura dell'inadempimento, ascrivibilità a consorziata esecutrice soggetta a procedura concorsuale, pendenza di giudizio e misure correttive attuate. Le vicende di carattere penale sono state ritenute non idonee a integrare causa di esclusione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis) e f-bis) d.lgs. 50/2016

    L'omessa dichiarazione di fatti che potrebbero assurgere a gravi illeciti professionali non è causa di esclusione automatica. L'art. 80, co. 5, lett. f-bis) si applica solo alle ipotesi in cui le dichiarazioni rese siano obiettivamente false. Le informazioni rilevanti sono solo quelle previste dalla legge o dalla normativa di gara.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 4, del d.lgs. 50/2016

    La regolarità contributiva della consorziata UR è stata costantemente verificata dalla stazione appaltante. Anche nel periodo di interruzione della verifica (febbraio 2023-gennaio 2024), la regolarità contributiva è comprovata dai DURC prodotti. L'ottenimento ripetuto del DURC positivo si impone alla Stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter) del d.lgs. n. 50/2016

    Le penali contestate sono state valutate dal RUP come non rilevanti ai fini dell'esclusione per diverso oggetto del contratto, natura dell'inadempimento, ascrivibilità a consorziata esecutrice soggetta a procedura concorsuale, pendenza di giudizio e misure correttive attuate. Le valutazioni espresse dal RUP non si rivelano manifestamente illogiche o irragionevoli.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione di fatti penalmente rilevanti

    Le vicende di carattere penale sono state valutate dal RUP come non idonee a integrare causa di esclusione. Il procedimento penale a carico di un componente del Consiglio di Sorveglianza di CN riguarda condotte commesse in qualità di legale rappresentante di altra società ed è irrilevante. L'altro procedimento si è concluso con assoluzione. La questione relativa all'annullamento della gara da parte del Ministero della Difesa è stata ritenuta irrilevante in assenza di addebiti specifici a CN o annotazioni ANAC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5214
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5214
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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