Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N . 7 1 7 / 2 0 1 8 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 717 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.02.1946 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Perrupato in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala SI (Sa) alla via
Godelmo n. 65
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Roma al piazzale Enrico Mattei n. 1, in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Luca Franceschini, nella sua qualità di in forza di procura Controparte_2 speciale dell'08.11.2012 per notar dott. di Milano Rep. n. 70264 Racc. n. Per_1
17345, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 5.07.2013, nel giudizio di primo grado, dall'avv. Luigi Adinolfi ed elettivamente domiciliata nel di lui studio in
Montesano Sulla Marcellana (Sa) alla via Dante n. 4 (c/o dott.ssa Giovanna Quagliano)
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), Società con unico socio soggetta a Controparte_3 P.IVA_2
direzione e coordinamento di con sede legale in Roma al viale Regina CP_3
15.02.2014, dall'avv. Valerio Iorio ed elettivamente domiciliata nello studio dell'avv.
Sebastiano Ippolito in Sant'Arsenio (Sa) alla via San Sebastiano n. 37
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Sala SI n. 524 del
3.11.2017 (dep. il 6.11.2017).
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
20.05.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 524 emessa il 3.11.2017 dal Giudice di Pace di Sala SI, depositata il 6.11.2017, nel procedimento iscritto al n. 609/2013 R.G., e conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Lagonegro, l e l Controparte_4 CP_3
al fine di ottenere la riforma dell'impugnata sentenza con la quale veniva
[...]
rigettata la domanda di parte attrice nei confronti di era accolta la domanda CP_1
riconvenzionale di quest'ultima e, per l'effetto, veniva condannata al Parte_1
pagamento di euro 2.581,47, oltre accessori di legge, a far data dalla proposizione della domanda al saldo, in favore della convenuta inoltre, veniva accolta la CP_1 domanda proposta nei confronti di e, per l'effetto, l Controparte_3 CP_3
veniva condannata al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di rimborso, della
[...]
somma di euro 2.142,54, oltre accessori di legge, a far data dalla proposizione della domanda al saldo con compensazione delle spese di lite tra le parti le spese di giudizio incluse quelle di CTU.
L'appellante premetteva di avere stipulato nel mese di ottobre 2010 contratto di somministrazione di gas per uso domestico con l Controparte_5 CP_4
giammai perfezionatosi in quanto, in base alle clausole contrattuali, avrebbe CP_1
dovuto formalizzare all'allora fornitore, cioè il recesso dal Controparte_3
contratto di fornitura in essere alla data della sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura;
che quindi rimaneva in vigore il rapporto negoziale con a Controparte_3
Cont cui regolarmente pagava le fatture;
che continuava a emettere le fatture riguardanti pag. 2/9 la fornitura di gas per somministrazioni inesistenti e inviava solleciti di pagamento;
che con raccomandata a/r del 26.09.2011 contestava la condotta di e, CP_1
contestualmente, esercitava il diritto di recesso dal contratto senza ricevere alcun riscontro.
Con il presente gravame, l'appellante chiedeva la riforma totale della sentenza di primo grado contestando 1) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la carenza di motivazione da parte del giudice di prime cure per non avere ritenuto provato
Cont l'inadempimento della così come per non aver ritenuto formalizzato il diritto di recesso dal contratto con la stessa stipulato;
2) il vizio di motivazione, la violazione di norme di legge in materia di contratti di somministrazione;
l'omessa valutazione dei documenti prodotti, l'omessa pronuncia sulle domande proposte;
3) l'insufficiente motivazione in relazione alla compensazione delle spese di lite.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “ accogliere il presente appello e, quindi, le richieste formulate in primo grado: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte di in solido con Controparte_6 CP_7
con riferimento ai fatti descritti in premessa e, in conseguenza, la risoluzione del
[...]
contratto stipulato dalla IG.ra Accertare e dichiarare avvenuto l'esercizio del Pt_1
diritto di recesso operato attraverso la nota a.r. del 26/09/2011 e, in conseguenza, risolto il contratto de quo;
Per l'effetto, condannare Controparte_6
in solido e/o per quanto di rispettive ragioni con al risarcimento dei Controparte_7
danni causati alla Sig.ra in conseguenza dei fatti descritti in premessa, da Pt_1
valutare in via equitativa e da contenere nel limite valoriis della competenza del
Giudice adito. Condannare al Controparte_8 Controparte_7
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché della procedura;
Condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
In via gradata: compensare le spese di lite fra le parti”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.07.2018, si costituiva
[...]
la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_3
348 bis c.p.c. per carenza di probabilità del suo accoglimento;
nel merito insisteva per l'infondatezza della domanda e per la carenza di legittimazione passiva ed esponeva che l'appellante, in data 2.12.2009, stipulava contratto n. 011941265, n. PDR
pag. 3/9 Cont 0924201002292, aderendo all'offerta tutto compreso” per la fornitura presso l'abitazione sita in Sala SI (Sa) alla via Valle Mauro snc, con attivazione a decorrere dal 1.03.2010; che dall'archivio informativo non risultava alcun disconoscimento del contratto con e che le fatture risultavano Controparte_3
pagate ad eccezione della bolletta n. 2504018004 di euro 138,49; che tale comportamento costituiva riconoscimento del debito e che, dall'istruttoria di primo grado, non era emersa alcuna responsabilità da addebitare a Controparte_3
Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In via preliminare - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c., con ogni consequenziale statuizione di Legge;
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell in quanto inopinatamente Controparte_3
citata in giudizio ed appellata per un rapporto contrattuale di cui non è parte. Con ogni statuizione di legge e vittoria delle spese di lite. B. In via principale e nel merito
Rigettare integralmente la domanda di parte appellante ex adverso formulata, perché inammissibile, improponibile nonché infondata de facto et de iure, per le ragioni di cui in premessa fattuale. Pertanto, condannare parte appellante alla restituzione delle somme tutte, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell'
[...]
C. In via subordinata Nella ipotesi di accoglimento delle istanze di Controparte_3
parte appellante, condannare la Società al pagamento di quanto Controparte_4
richiesto dalla IG.ra (con restituzione delle somme già versate da Parte_1
, oltre al pagamento delle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di Controparte_3
spese, diritti ed onorari di causa. D. in caso di conferma della sentenza impugnata condannare la IG.ra al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio. Salvis iuribus”.
Con comparsa di costituzione depositata il 27.07.2018 si costituiva la quale CP_1
chiedeva il rigetto del gravame con vittoria di spese e deduceva, in primis, la formazione del giudicato con riguardo all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado da inoltre, eccepiva la carenza di interesse di parte CP_1
appellante in quanto, il giudice di prime cure, aveva accertato che la fornitura veniva effettuata da e infatti dichiarava indebite le somme percepite da CP_1 CP_3
che, altresì, infondata era la carenza di legittimazione passiva di
[...] CP_3
pag. 4/9 avendo quest'ultima ammesso di avere percepito indebitamente dalla la CP_3 Pt_2
somma di euro 2.142,54 per la fornitura di gas e che l'assegno di euro 2.142,54 del
23.02.2016, emesso in favore della , a titolo di storno, era stato sottratto da Pt_2
ignoti e mai ricevuto dall'appellante; nel merito, deduceva di avere comunicato il recesso a in quanto il PDR 09243201002292, relativo all'utenza Controparte_3
dell'appellante, era oggetto di fornitura da parte di già dal 2010 e che non si CP_1
sarebbe potuta sostituire a se non avesse comunicato il subentro;
in Controparte_3
diritto, infine, eccepiva che il recesso e la risoluzione non erano rimedi cumulativi ma alternativi.
Instaurato dunque il contraddittorio, dopo alcuni rinvii a causa del carico del ruolo, sulle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note finali fino a trenta giorni prima di detta udienza.
2. In via preliminare, rispetto all'esame del merito dell'appello proposto da Parte_1
occorre rilevare la sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività della
[...]
proposizione dell'impugnazione.
L'appello è stato notificato a mezzo pec il 5.05.2018 ai procuratori costituiti e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuta in data 6.11.2017.
Ne consegue che deve essere considerato tempestivo.
Sempre in via preliminare giova precisare che, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e
336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità eIGe che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni pag. 5/9 addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità
(cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Sulla scorta di tali principi deve ritenersi passato in giudicato, come correttamente eccepito dalla il capo della sentenza impugnata con la quale è stata accolta la CP_1
domanda riconvenzionale dalla stessa proposta nei confronti dell'odierna appellante e per l'effetto la è stata condannata al pagamento dell'importo di euro 2.581,47 in Pt_1
favore della suddetta società.
Nessun riferimento specifico vi è nell'atto di appello a tale capo della sentenza e, più in generale, alla domanda riconvenzionale in questione ad eccezione di tale generico Cont passaggio: “l'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da doveva essere contemperata con l'accoglimento della domanda principale svolta da questa
Cont difesa e riguardante la violazione della clausola contrattuale da parte dell' ed il diritto di recesso esercitato dalla IG.ra . Nessuna revisione di tale capo della Pt_1
sentenza impugnata è inoltre presente nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Ne consegue che il capo n.2) della sentenza impugnata deve ritenersi passato in giudicato.
Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis c.p.c. sollevata da Controparte_3
Deve rilevarsi che l'appello va dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto;
il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento pag. 6/9 dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento. In tal senso, dunque, l'appello non si è palesato prima facie inammissibile.
3. Passando ad esaminare i motivi di appello proposti da , il Tribunale Parte_1
osserva che l'attrice ha chiesto di accertare la risoluzione per grave inadempimento della per aver omesso di comunicare al precedente fornitore di gas ( CP_1 [...]
il recesso dal contratto con questi in essere alla data di sottoscrizione del CP_3
nuovo contratto di somministrazione del gas.
La domanda in esame, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, è infondata. L'inadempimento allegato da parte attrice non può dirsi grave in quanto, alla luce del complessivo contenuto del regolamento negoziale, esso innanzitutto non attiene ad un'obbligazione principale ma ad un obbligo secondario, di comunicazione che, anche avuto riguardo l'interesse del cliente ad ottenere la regolare fornitura di gas per la propria utenza, non ha, in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto dal momento che è stato provato, anche a seguito della ctu disposta in primo grado, che a partire dal 1.04.2010 la ha CP_1
regolarmente fornito alle condizioni contrattuale il gas per l'utenza dell'attrice e da tale data è stata fatturata la fornitura in questione.
La domanda di risoluzione per grave inadempimento va quindi rigettata.
Passando ad esaminare la domanda, anch'essa non esaminata dal giudice di prime cure, di accertamento del recesso operato da con lettera raccomandata del Parte_1
26.09.2011 del contratto stipulato con per l'utenza di Controparte_6
Sala SI (Sa) via Valle Mauro p.zzo Mango int. 17, il Tribunale la ritiene fondata.
Il contratto di somministrazione di gas naturale stipulato con prevedeva CP_1
espressamente il diritto di recesso per il cliente. ha prodotto in Parte_1
giudizio la lettera raccomandata con avviso di ricevimento datata 26.09.201, trasmessa alla e da questa ricevuta il 4.10.2011, rispetto alla Controparte_6
quale nessuna contestazione è stata ritualmente sollevata in giudizio.
Deve ritenersi provato pertanto l'esercizio del diritto di recesso dal suddetto contratto da parte di . Parte_1
pag. 7/9 Va invece rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di CP_1
La domanda è stata proposta in modo generico e senza la necessaria esposizione dei relativi fatti costitutivi. L'attrice ha chiesto liquidarsi i danni in via equitativa senza tuttavia ritualmente allegare i danni patiti a causa dell'asserito inadempimento della controparte. La richiesta di ricorso al criterio equitativo non è di per sé sufficiente a superare tale carenza dal momento che esso può essere richiamato solo a fronte delle difficoltà nella liquidazione del danno e non anche per la prova del danno conseguenza, nel caso di specie, peraltro, nemmeno indicato (cfr ex multis Cass. (ord.) 18.3.2022, n.
8941, secondo cui la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale).
Per quanto riguarda il capo delle spese di lite della sentenza impugnata, il Tribunale ritiene che la compensazione delle spese di lite, anche alla luce dell'accoglimento parziale della domanda di parte attrice disposto nel presente grado, vada confermata sussistendo un'ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c.).
Va infine rigetta la richiesta dell di restituzione delle somme Controparte_3
corrisposte a parte attrice in esecuzione della sentenza di primo grado non avendo la suddetta parte istante proposto rituale appello incidentale.
Restano assorbite tutte le ulteriori questioni.
4. Le spese del presente grado di giudizio vanno dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della sostanziale conferma della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accerta il recesso di dal contratto Parte_1
pag. 8/9 stipulato con per l'utenza di Sala SI Controparte_6
(Sa) via Valle Mauro p.zzo Mango int. 17 con efficacia dal 4.10.2011;
2) conferma per il resto la sentenza impugnata;
3) compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, 26.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pag. 9/9