Sentenza 9 ottobre 2018
Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 23/01/2023, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 00011/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di NT
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 103 del 2018, proposto da CH DI, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Tessier e Carmine Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NT, con domicilio digitale come da Registri di giustizia e domicilio ex lege in NT, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici dell’Avvocatura;
Dirigente dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro - Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte d’Appello di NT n. 365/2015 R.G.V.G., n. 338/2015 Cron, n. 533 Rep., in data 13 ottobre 2015, depositato il 9 novembre 2015, reso ai sensi della legge n. 89/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché il reclamo proposto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 204 del 2018;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Corte d’Appello di NT con il decreto in epigrafe indicato ha accolto il ricorso proposto anche dalla signora CH DI ai sensi dell’art. 3 della legge della legge n. 89/2001, in materia di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ed ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito denominato MEF) a pagare, in favore della signora DI la somma di euro 8.000,00, nonché al rimborso delle spese legali, liquidate nella misura complessiva pari ad euro 540,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario del 15%.
2. Con ricorso n. 103 del 2018 la signora DI ha adito questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza del MEF al decreto in epigrafe indicato.
3. Questo Tribunale con la sentenza n. 204 del 2018 ha accolto il ricorso e per l’effetto: A) ha ordinato al MEF di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di Appello di NT e, conseguentemente, di provvedere al pagamento, entro il termine perentorio di giorni 40, delle sopra somme dovute al ricorrente, con gli interessi legali, come specificato in motivazione; B) per il caso di inutile decorso del termine assegnato al MEF, ha nominato, come commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro, del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi; C) ha condannato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il MEF al pagamento dell’ulteriore somma richiesta a titolo di astreinte, nella misura e nei termini indicati in motivazione; D) ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di lite, quantificate nella misura di euro 100,00 (cento/00), oltre accessori di legge.
4. La signora DI con reclamo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., depositato in data 17 ottobre 2022 - nel contestare la perdurante inerzia del MEF e del Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 204 del 2018 - ha chiesto a questo Tribunale adottare le misure ritenute più idonee per l’esecuzione di tale sentenza, ordinando in ogni caso al Commissario ad acta di provvedere ad eseguire integralmente la sentenza stessa, previa adozione di ogni operazione, atto e provvedimento necessari per l’integrale soddisfazione del credito vantato.
5. Il MEF in data 7 novembre 2022, nel costituirsi in giudizio, ha depositato l’autorizzazione di pagamento n. 19193 del 24 ottobre 2022, con cui ha provveduto all’esecuzione della predetta sentenza n. 204 del 2018 disponendo il pagamento della somma di € 8.602,37 in favore della ricorrente.
6. Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023 il difensore della ricorrente ha insistito per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase dell’esecuzione.
7. Tenuto conto della sopravvenuta adozione della predetta autorizzazione di pagamento n. 19193 del 24 ottobre 2022, che comporta l’integrale soddisfazione dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
8. Le spese del presente giudizio - liquidate in dispositivo nella misura determinata tenendo conto della serialità del contenzioso - devono essere poste a carico del MEF, che ha provveduto ad eseguire la sentenza n. 204 del 2018 solo dopo il deposito del suddetto reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di NT, definitivamente pronunciando sull’incidente di esecuzione proposto nel giudizio relativo al ricorso n. 103 del 2018, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio, quantificate nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NT nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente FF, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO