Articolo 9 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Articolo 8Articolo 10
Versione
22 febbraio 1992
Art. 9. Rimborso del sovrapprezzo 1. Nelle societa' cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella societa', se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992
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