Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
“Il Giudice, lette le note scritte autorizzate depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Ivrea
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 938/2024 fra
(CF. ), in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
( , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- appellante -
Contro
(CF. ) nata a [...] il [...] e residente in [...], assistita, rappresentata e difesa nel presente procedimento, giusta delega in calce all'atto di costituzione dall'Avv. Vincenzo Valerio Donato
-appellata-
CONCLUSIONI delle parti: come da note scritte del 21.03.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27.03.2024, il e l Parte_1 Pt_2 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Giudice di Parte_3
Pace di Ivrea chiedendone la riforma ai fini della conferma del provvedimento sanzionatorio
Hanno dedotto le ricorrenti quale unico articolato motivo di gravame, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato la carenza di legittimazione attiva in capo all'
[...]
in forza del disposto di cui all'art. 4 sexies commi 3 e segg. del D.L. 44/2021, Parte_2 nonché aveva affermato l'invalidità dell'avviso di addebito predetto derivante dall'assenza dell'atto prodromico all'avviso di addebito, ossia l'atto/verbale (notificato al trasgressore) di accertamento dell'infrazione – inadempimento all'obbligo vaccinale – da parte dell'ente impositore
Il giudice con provvedimento del 06.04.2024 ha fissato udienza ex art. 437 c.p.c. alli 22.10.2024, ritualmente notificato alla parte appellata unitamente al ricorso in appello.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.10.2024 si è costituita in giudizio la sig.ra CP_1 chiedendo venisse dichiarato inammissibile e respinto nel merito l'appello e, per l'effetto,
[...] confermata la sentenza impugnata e l'annullamento dell'avviso di addebito n.
11020226001488644000 come contestato in primo grado.
All'udienza del 22.11.2024 le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi insistendo nelle istanze ed eccezioni vivi contenute.
A scioglimento della riserva assunta in esito all'udienza, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta di conciliazione della controversia, fissando udienza il 21.03.2025 da tenersi con il modulo della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fatta salva la facoltà delle parti -in caso di mancata adesione alla proposta di conciliazione- di precisare le rispettive conclusioni.
Il giudice, in data odierna, lette le note scritte depositate dalla sola parte appellata, ha trattenuto la causa in decisione.
***
In merito alla trattazione del gravame, va dichiarata la cessata materia del contendere e la controversia estinta di diritto a spese di lite compensate.
Occorre, infatti, rammentare che la presente lite ha ad oggetto una sentenza emessa dal Giudice di prime cure relativamente all' avviso di addebito di ricevuto Controparte_2 ai sensi dell'art.4 sexies, coma 3, D.L. 44/2021 per aver violato la parte (odierna appellata)
l'obbligo vaccinale.
Sul punto è intervenuto -da ultimo- il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (24G00227) (GU n.302 del 27-12-2024) “ il quale -per quanto qui direttamente rileva- ha stabilito, all'art 21 comma 4 quanto segue: “4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, e' abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie gia' irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie gia' irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Parte_2 Parte_1
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali
[...] provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme gia' versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il predetto D.L. è stato convertito in Legge con legge di conversione del 21 febbraio 2025, n. 15 e nella versione ultima che si trascrive così dispone: “cfr. art. 21 comma 5 (…) I procedimenti sanzionatori di cui all'artico-lo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l trasmette in via telematica al Ministero della salute Parte_2
l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Con ogni evidenza, non avendo il Legislatore inteso precisare meglio la tipologia di giudizio (sia esso di primo grado, di appello o finanche di Cassazione) e riguardando la controversia sub iudice proprio l'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la presente controversia va dichiarata estinta a spese di lite compensate.
In ordine alla ventilata ipotesi di incostituzionalità della norma, sollevata da parte appellata, deve evidenziarsi che la norma di legge in commento impone al Giudice di prendere atto della cessazione della materia del contendere relativamente ai contenziosi in oggetto;
il tutto a spese di lite compensate, senza alcun tipo di discrezionalità che residua in capo al giudice nella valutazione già compiuta a monte dal legislatore anche in punto statuizione delle spese di lite.
In ogni caso, nella specie, non può nemmeno sottacersi che in un'ottica prognostica (e quindi di valutazione in ordine alla soccombenza virtuale) l'appello proposto sarebbe risultato senz'altro fondato e meritevole di accoglimento (ferma l'assoluta genericità dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata).
Assorbente, nel caso in disamina, lo scrutinio della doglianza relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all , sulla cui base si fonda la sentenza gravata. Controparte_3
Ed infatti il solo soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale comminata con l'avviso di addebito, di cui è causa, risulta essere propriamente l e non anche il Controparte_2 [...]
, come affermato dal Giudice di prime cure. Parte_1
In punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 4 sexies, comma 7, D.L. 44/2021 secondo cui
«in caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell
[...]
, passivamente legittimata». Parte_2
Ora, a fronte di inequivoca disposizione di legge volta a individuare specificatamente il soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa non è possibile addurre ragioni sistematiche, come fatto dal giudice di primo grado, per giustificare il coinvolgimento in giudizio di un ulteriore soggetto. D'altronde, l'espressa indicazione di quale soggetto Pt_3 passivamente legittimato in caso di opposizione alla sanzione nel corpo di un articolo (art. 4 sexies
D.L. 44/2021) non può che essere inteso come indice della volontà del legislatore di individuare, per tale specifico contenzioso, un unico soggetto passivo, ossia . Pt_3
La tesi del giudice di prime cure secondo cui, prima della notifica dell'avviso di addebito, dovrebbe essere notificato al trasgressore “atto/verbale … di accertamento dell'infrazione – inadempimento dell'obbligo vaccinale – da parte dell'ente impositore” (ente individuato nel ) è Parte_1 priva di fondamento normativo.
Deve, infatti, evidenziarsi che il , tramite , comunica ai soggetti Parte_1 Pt_3 inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine di dieci giorni per comunicare alla ASL competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità
(comma 4). Part
qualora l non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di Pt_3 adempiervi provvede, entro 270 giorni dalla trasmissione, alla notificazione di avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo (comma 6). Non sono richiesti atti ulteriori rispetto all'invio della caps per procedere alla irrogazione della sanzione tramite l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Pertanto, il testuale tenore dell'art. 4 sexies D.L. 44/2021 esclude la necessità della comunicazione al trasgressore di un atto ulteriore, da adottare prima della caps e dopo l'avviso di addebito.
Inoltre, non è nemmeno possibile ricavare la necessità dell'ulteriore atto richiesto dal Giudice di prime cure facendo riferimento a quanto previsto, in via generale per le sanzioni amministrative, dalla L. 689/1981 posto che l'art. 4 sexies, comma 6, D.L. 44/2021 espressamente prevede che, per la specifica sanzione per cui è causa, provveda “in deroga alle disposizioni contenute Pt_3 nella legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Nel caso di specie risulta, peraltro, agli atti il doc. 2 (fasc. di primo grado) ovvero la comunicazione di avvio del procedimento a carico del , emessa prima dell'avviso di addebito;
CP_4 irrilevante la circostanza evidenziata dall'appellato per cui si sarebbe dovuto procedere ad un nuova comunicazione di avvio del procedimento (con nuova data di cogenza dell'obbligo vaccinale), atteso che quand'anche si ravvisasse una violazione di tipo procedimentale di tale tipo ciò non determinerebbe certamente la caducazione della sanzione irrogata. Trattasi, infatti, di adempimento formale che non va ad infirmare la validità della sanzione emessa, in specie qualora l'interessato trasgressore non documenti che abbia creato un vulnus al suo diritto di partecipazione del procedimento amministrativo posto in essere.
Rimane, peraltro, dubbia la circostanza che l fosse tenuta a tale adempimento ultroneo Pt_3
(trattandosi comunque di un unico procedimento).
Ne consegue, quindi, tenuto conto di quanto sinteticamente espresso, che l'appello proposto sarebbe risultato meritevole di accoglimento, sì che le spese del giudizio di appello, lungi dal poter essere compensate (come statuito dal Legislatore), sarebbero gravate in capo alla parte appellata, financo applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale.
La ventilata ipotesi di incostituzionalità della normativa in disamina -come ipotizzato - non ha dunque alcun rilievo concreto nella decisione del singolo caso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 590/2023
(R.G. 102/2023) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 29 settembre 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA cessata la materia del contendere ed estinta la controversia ex art. 21 comma 5 del D.
L. 27 dicembre 2024, n. 202 s.m.i. convertito in Legge il 21 febbraio 2025, n. 15;
Spese di lite compensate
Così deciso in Ivrea, allì 22.03.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)