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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, del 10.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 38/2023 R.G. TRA
( cf , rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
CO NA ( C.f. ) presso il cui studio sito alla via CodiceFiscale_2
F. Cappiello, 225 - 80046- S. RG a Cremano (Na) elett.te domicilia
Ricorrente E Co (Cf ) in persona dell'Amm.re elett.te CP_1 P.IVA_1 CP_3
,
[...]
Resistente contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso del 3.1.2023 è stato dedotto che la sig.ra , con Parte_1 decorrenza dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e successivamente dal 01/01/2019 al 31/08/2019, ha lavorato con continuità e con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della società svolgendo per la precitata società tutte le CP_1 mansioni di Aiuto – Commesso;
la società convenuta provvedeva ad una parziale, ma irregolare regolarizzazione del dedotto rapporto lavorativo, denunciando, in luogo di un rapporto di lavoro a tempo pieno effettivamente sviluppatosi tra le parti, un inesistente rapporto di lavoro part-time al 25%; l'orario di lavoro di 40 (quaranta) ore settimanali, normalmente osservato e prestato dalla ricorrente dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e successivamente dal 01/01/2019 al 31/08/2019, era distribuito su sei giorni alla settimana ed articolato dal lunedì al sabato nel modo che segue: lunedì, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ( con riposo infrasettimanale per mezza giornata), dal martedì al sabato dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ( con chiusura per pausa pranzo dalle 13.00 alle ore 16.00), la domenica si osservava riposo settimanale;
per le mansioni effettivamente svolte alle dipendenze della società la ricorrente ha percepito una CP_1 retribuzione mensile di €uro 1.400,00 ( €uro millequattrocento/00); la ricorrente non ha percepito una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente svolto, ovvero, non ha percepito l'esatto importo della
1 retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva di riferimento, altresì, la società convenuta non ha corrisposto la retribuzione dovuta per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto dell'anno 2019, ovvero, non ha provveduto a corrispondere alla ricorrente lavoratrice il Trattamento di Fine Rapporto lavoro, maturato per il periodo di lavoro subordinato, prestato alle dipendenze della società dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e successivamente dal CP_1
01/01/2019 al 31/08/2019. Ciò premesso, ha così concluso: « Accertare e dichiarare che la Sig.ra ( cf nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/09/1969 e ivi residente a[...] ha lavorato dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e successivamente dal 01/01/2019 al
31/08/2019 con continuità e con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della società svolgendo tutte le mansioni di “AIUTANTE CP_1
COMMESSO”, presso l'esercizio commerciale denominato , sito alla CP_1
Via Roma, 127 -80030- Cimitile (Na), osservando un orario settimanale di 40 (quaranta) ore lavorative, distribuite su 6 giorni lavorativi, articolato nel modo seguente: il solo LUNEDI dalle ore 16.00 alle ore 20.00, dal MARTEDI al SABATO dalle ore 09.30 alle 0re 13.30 ( con chiusura pomeridiana fino alle 16.00) e dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00, DOMENICA riposo settimanale e per l'effetto CONDANNARE la Società (Cf ) in CP_1 P.IVA_1 persona dell'Amm.re PT elett.te dom.to per la carica presso la sede legale, sita alla Via C.so Umberto I, 39 -80030- Cimitile (Na) o chi di ragione in caso di contestazione del dedotto rapporto lavorativo, al pagamento in favore della Sig.ra ( cf nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30/09/1969 e ivi residente a[...] della somma di €uro 13.334,00 (€uro Tredicilmilatrecntotrentaquattro/00) o a quella somma maggiore o minore dovesse risultare più giusta in corso di causa, a titolo di DIFFERENZE RETRIBUTIVE ( €uro 1.843,00 maturate negli anni 2017
+ €uro 127,24 maturata nell'anno 2018 + €uro 7.065,00 maturata nell'anno 2019, di cui, €uro 6.332,56 dovute per il mancato pagamento delle retribuzioni del mese di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto dell'anno 2019) nonché, a titolo di DIFFERENZE della a 13^ SI ( €uro 187,53 maturate per l'anno 2017 +
€uro 124,54 maturata per l'anno 2018 + €uro 996,32 maturata per l'anno 2019) nonché, a titolo di DIFFERENZE della a 14^ SI ( €uro 187,53 per l'anno 2017, €uro 124,50 per l'anno 2018 e €uro 63,00 per l'anno 2019 ) nonché, €uro 2.614,00 a titolo di TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO maturato dal 01/04/2017 al 09/02/2018 ( €uro 1.235,84 + €uro 293,18) e successivamente dal 01/01/2019 al 31/08/2019 (€uro 1.085,76), il tutto per un importo complessivo di €uro 13.334,00 ( €uro tredicimilaquattrocentotrentaquattro/00), oltre, interessi e rivalutazione monetaria come dovuta per legge. Condannare la società (Cf CP_1
) in persona dell' Amm.re PT elett.te dom.to per la carica presso P.IVA_1
2 la sede legale, sita alla Via C.so Umberto I, 39 -80030- Cimitile (Na) al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché, dei compensi professionali come dovuti per legge, oltre, al rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. SPINA CO per anticipo fattone.». La parte resistente, pure ritualmente citata, è rimasta contumace. La causa è stata istruita a mezzo documenti e testi e rinviata per discussione con concessione di termine per note difensive. All'odierna udienza, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c , la causa è decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda del ricorrente va accolta nei limiti di seguito tracciati, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc. Occorre innanzitutto evidenziare che, secondo la prospettazione attorea, la parte avrebbe lavorato «con decorrenza dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e successivamente dal 01/01/2019 al 31/08/2019 con continuità e con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della società , con orario full CP_1 time, ma dall'estratto contributivo, dalla stessa parte prodotto, emerge, per il periodo che qui interessa, che la era stata inquadrata in part-time Parte_1 dall'1.1.2016 al 31.12.2016 dalla società dal 18.3.2016 al 31.3.2017 CP_4 dalla in part-time; ancora risulta l'inquadramento dall'1.1.2017 al CP_1
31.10.2017 sempre in part time per la dall'1.1.2017 al 15.12.2017 per CP_4 la Società cooperativa Hera in part time;
dall'1.4.2017 al 31.12.2018 per la in part-time, dall'1.1.2019 al 31.8.2019 per la in part-time. CP_1 CP_1
Emerge dunque la sovrapposizione nello stesso periodo di diversi contratti di lavoro, in regime di orario parziale, alle dipendenze di diversi datori di lavoro. Consta altresì l'inquadramento alle dipendenze dell'odierna convenuta anche per periodi più ampi di quelli dedotti in ricorso. Sollecitata sul punto, la in libero interrogatorio ha dichiarato: Parte_1
«Mostratomi l'estratto contributivo, voglio precisare di essere stata anche inquadrata dalle società e Hera entrambe comunque facenti capo al legale CP_4 rappresentante della sign. Preciso che l'intero CP_1 Controparte_3 rapporto si è comunque sempre svolto presso il negozio di ». CP_1
A questo punto occorre evidenziare che il presente giudizio non ha a oggetto l'accertamento di un unico centro di imputazione giuridica di distinti rapporti di lavoro solo formalmente riferiti a diversi datori di lavoro. Parimenti, mette conto evidenziare l'assoluta inattendibilità dei tesi escussi, alla luce del descritto dato documentale e di quanto affermato dalla parte in prima udienza. Invero, combinando i suddetti elementi, risulta che la sarebbe stata Parte_1 addetta ininterrottamente presso il punto vendita della dal 1.1.2016 al CP_1
31.8.2019 (si ribadisce che la ricorrente ha confermato il contenuto dell'estratto
3 contributivo e di avere sempre lavorato presso il negozio della . Al CP_1 contrario, tanto il teste che hanno Testimone_1 Controparte_5 dichiarato di avere visto la ricorrente presso il punto vendita nel corso dell'anno 2017 e sino al 2018 e per una parte dell'anno 2019, in adesione al narrato attoreo. Nel dettaglio, il teste ha riferito: «[…] Conosco la società perché ci Tes_1 sono delle conoscenze comuni con le persone che vi lavorano. Condividiamo la passione per le biciclette, anzi eravamo nella stessa squadra sportiva agonistica. In particolare, parlo del sig. e della sig.ra Parte_2 Parte_1 anche lei agonista. La ha lavorato per la resistente. Io ho ritrovato Parte_1 degli scontrini personali di acquisto di bici presso il negozio, e parliamo degli anni 2017-2018 e 2019. Mi pare di ricordare che il primo periodo è iniziato ad aprile 2017 ed è durato fino al 2018 ma non riesco ad essere più preciso rispetto al periodo. Un secondo periodo ha riguardato il 2019. Ma non è stato coperto per intero. Pare di ricordare solo per una prima parte del 2019. Non riesco ad essere più preciso perché la frequentazione non era quotidiana. Io al negozio andavo un due o tre volte alla settimana per visita di cortesia e allenamento. […]». Il ha invece affermato: «Conosco la ricorrente perché lavorava di fronte CP_5 il mio negozio. Il mio negozio si chiama Informatica service. Quello della ricorrente . Questi negozi si trovano a Cimitile Via Roma. La ricorrente ha CP_1 lavorato da aprile 2017 a febbraio 2018. Poi per un periodo non ha lavorato ed ha ricominciato ad inizio gennaio 2019 e ha terminato ad agosto 2019. Ricordo queste date perché nel 2017 era il periodo di Pasqua ed iniziai anche io ad appassionarmi alla bicicletta e a frequentare il negozio. Ricordo che per un certo periodo non c'era più stata, poi quando è rientrata a lavoro mi ha confermato che non c'era stata. Io sono presente nel mio negozio». Dall'inutilizzabilità delle risultanze della prova orale discende l'irricevibilità della domanda attorea in ordine all'accertamento di un orario di lavoro supplementare/straordinario, così come dello svolgimento di mansioni superiori (al di là della evidente genericità sul punto del ricorso, neppure essendo indicato il livello di formale inquadramento, e avendo la parte, solo a seguito di ordine del Tribunale, prodotto una Comunicazione Unilav, seppur con riferimento al rapporto iniziato il 18.3.2016, attestante il riconoscimento del IV livello). Quanto alle ulteriori spettanze rivendicate, l'istante ha dedotto che «la società convenuta non ha corrisposto alla sig.ra la retribuzione Parte_1 dovuta per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto dell'anno 2019, ovvero, non ha provveduto a corrispondere alla ricorrente lavoratrice il Trattamento di Fine Rapporto lavoro, maturato per il periodo di lavoro subordinato, prestato alle dipendenze della società dal 01/04/2017 al 09/02/2018 e CP_1 successivamente dal 01/01/2019 al 31/08/2019». Inoltre, la parte ha dichiarato
4 di avere percepito nel corso del rapporto € 1.400,00 mensili, «tramite bonifico bancario» (così la in sede di libero interrogatorio), ma di tanto non Parte_1
v'è alcun riscontro sul punto, non essendo stata fornita la prova dei bonifici (incombendo alla lavoratrice la prova del pagamento reiterato di somme che non trovano giustificazione nel contratto e nella busta paga;
solo a fronte di detta prova, infatti, sorge la presunzione della natura retributiva dei pagamenti, spettando al solvens dimostrare l'insussistenza di detta natura;
cfr. Cass. n. 22387/2018). Pertanto, non può che farsi riferimento alla retribuzione spettante per il livello IV del Ccnl di settore, a fronte di un part-time al 25%, come indicato in ricorso e come confermato dall'estratto contributivo in atti (in ragione del rapporto tra settimane di lavoro e contributi riconosciuti), pari a € 400,17 (id est il 25% di € 1.600,68). Ne discende, in mancanza della prova del pagamento, il diritto della parte alla corresponsione di € 1.333,90 a titolo di retribuzione per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2019, cui vanno aggiunti € 237,13 a titolo di tfr per il periodo di lavoro dal gennaio all'agosto 2019. Quanto invece al tfr per il periodo che va dall'1.4.2017 al 9.2.2018 - cui la parte ha fatto riferimento nel proprio ricorso e nelle proprie conclusioni, a onta di quanto risultante dall'estratto contributivo, così limitando la statuizione del Tribunale – esso va determinato in € 296,42 (di cui € 266,78 quale quota per l'anno 2017 ed € 29.64 per il 2018). Il tutto per complessivi € 1.867,45. Entro i suddetti limiti il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza, in applicazione del Dm 55/2014, entro i limiti del decisum (scaglione inferiore a 5.201,00 euro), nella misura liquidata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra eccezione e domanda disattesa:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna la al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.867,45, per i titoli indicati in motivazione, il tutto oltre rivalutazione secondo indici Istat e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
- Condanna la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.314,00 oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione in favore dei difensori anticipatari. Nola, 10.12.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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